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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 127 /2025, promosso da:
AVV.TO MATTEO CECCONI in proprio
CREDITORE ISTANTE
Contro
residente a [...]n° 80 codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti e Diletta Piccolo C.F._1 CP_1
DEBITORE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 3-4-2025 l'avv.to Matteo Cecconi ha avanzato proposta di Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, del signor CP_1
deducendo di vantare nei confronti dello stesso un credito complessivo di € 24.806,88 per
[...] prestazioni professionali rese a favore del debitore, portato dal decreto ingiuntivo n° 3028/2023 emesso in data 6-9-2023 dal Tribunale di Firenze e non opposto e rilevando che il debitore versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera c) e 268 comma 1 CCII come dimostrato dall'esecuzione mobiliare e presso terzi instaurate nei suoi confronti.
pagina 1 di 5 Il ricorrente a sostegno di tale asserzione ha, altresì, dedotto che il signor non è proprietario di CP_1 immobili, atteso che ha subito un'esecuzione immobiliare nel corso della quale l'unica sua abitazione è stata venduta, lasciandolo debitore, però, di ulteriori € 134.246,11 e ha ceduto alla sua ex compagna, immediatamente dopo la notifica del precetto, la sua partecipazione nella società , Controparte_2 che è stata oggetto di sequestro penale preventivo ex art 321 c.p.p. e di una causa civile per simulazione assoluta.
Il giudice ha fissato l'udienza e ha dato indicazioni per la formazione del fascicolo.
Rinviata l'udienza del 6-5-2025 per consentire la rinnovazione della notifica, all'udienza del 17-6-2025
è comparso il creditore istante che ha insistito nella sua domanda, mentre nessuno è comparso per il debitore.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata a mezzo raccomandata ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il collegio preso atto che, nelle more dell'ultima udienza, il debitore si è costituito, allo scopo di consentire al creditore di interloquire sulle difese esposte, ha rinviato al 22-7-2025: ivi le parti si sono riportate alle richieste di cui ai rispettivi atti e la causa è stata nuovamente rimessa al collegio
***************************
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor . Controparte_1
Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del
Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza a Firenze alla via Montebello n° 80 e non vi sono emergenze da cui possa desumersi che lo stesso abbia altrove il centro principale dei suoi interessi.
Sempre in via preliminare va, altresì, evidenziato che , costituendosi, ha testualmente Controparte_1 precisato “ Con riferimento all'oggetto del ricorso, il comparente intende evidenziare come, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, non sono rinvenibili patrimonialità attive da sottoporre ad una procedura di liquidazione. In ogni caso ove il Giudice ritenga comunque necessario acquisire attestazione dell'OCC, il comparente provvederà ad effettuare la relativa richiesta cosi' come previsto dall'art. 268 CCII ed a tal fine, sempre qualora il Giudice lo ritenga necessario, chiede il differimento della presente procedura onde acquisire detta attestazione”. Attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283 comma 3”. pagina 2 di 5 È noto che l'art 268 comma 3 statuisce che “ quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata, se
l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie” fissando un termine di decadenza all'esercizio di tale facoltà.
Infatti, il legislatore, sempre al comma 3 dell'articolo citato, per evitare manovre dilatorie da parte dei debitori, ha stabilito che “ il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283 comma 3. Se il debitore dimostra di avere presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell'attestazione.”
Dal combinato disposto della prima e della seconda parte del terzo comma dell'articolo 268 CCII emerge chiaramente che, per evitare che si apra la liquidazione controllata, entro la prima udienza effettiva, il debitore o deve presentare l'attestazione dell'OCC da cui emerga la totale assenza di attivo oppure deve dimostrare di averne fatto richiesta presso l'OCC competente.
Nel caso di specie, il debitore, nel corso della prima udienza effettiva ovvero in data 17/06/2025
(all'udienza del 06/05/2025 è stato disposto un semplice rinvio per carenza di notifica) non ha prodotto né la relazione dell'OCC né tanto meno la prova della richiesta all'OCC.
Appare, quindi, chiaro che l'istanza del debitore è tardiva e non può essere concesso il termine richiesto, a nulla rilevando le deduzioni svolte dal debitore sulla asseritamente concreta assenza di attivo.
Ricorre, altresì, nel caso di specie anche l'ulteriore presupposto richiesto dalla legge e che afferisce la soglia minima di indebitamento richiesta per l'avvio della procedura.
L'art 268 comma 2 CCII statuisce, infatti, che quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è presentata da un creditore, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro cinquantamila.
Nel caso in esame il credito complessivo dell'istante ammonta ad € 24.806,88 e sono emersi, altresì, ulteriori debiti verso l'erario per € 15.611,24 e verso altri creditori per almeno € 134.246,11, pari ai crediti non soddisfatti nell'ambito dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti, pertanto appare integrato il presupposto di cui alla previsione normativa sopra richiamata.
pagina 3 di 5 L'istruttoria ha consentito di appurare, altresì, che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor non risulta in atti che abbia svolto o svolga attività imprenditoriale a Controparte_1 livello individuale o come socio illimitatamente responsabile di società di persone.
Peraltro, la situazione di sovraindebitamento risulta riscontrabile non solo dell'entità del debito verso il ricorrente, ma anche dai tentativi di recupero effettuati dal creditore che hanno dato esito negativo a causa dell'incapienza patrimoniale del soggetto che è indice eloquente dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è stato scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il tribunale competente ex art 270 comma 2 lettera b).
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di residente a [...]n° 80 Controparte_1 codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore il dott. Marco Bettini;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA pagina 4 di 5 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 23-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 127 /2025, promosso da:
AVV.TO MATTEO CECCONI in proprio
CREDITORE ISTANTE
Contro
residente a [...]n° 80 codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti e Diletta Piccolo C.F._1 CP_1
DEBITORE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 3-4-2025 l'avv.to Matteo Cecconi ha avanzato proposta di Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, del signor CP_1
deducendo di vantare nei confronti dello stesso un credito complessivo di € 24.806,88 per
[...] prestazioni professionali rese a favore del debitore, portato dal decreto ingiuntivo n° 3028/2023 emesso in data 6-9-2023 dal Tribunale di Firenze e non opposto e rilevando che il debitore versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera c) e 268 comma 1 CCII come dimostrato dall'esecuzione mobiliare e presso terzi instaurate nei suoi confronti.
pagina 1 di 5 Il ricorrente a sostegno di tale asserzione ha, altresì, dedotto che il signor non è proprietario di CP_1 immobili, atteso che ha subito un'esecuzione immobiliare nel corso della quale l'unica sua abitazione è stata venduta, lasciandolo debitore, però, di ulteriori € 134.246,11 e ha ceduto alla sua ex compagna, immediatamente dopo la notifica del precetto, la sua partecipazione nella società , Controparte_2 che è stata oggetto di sequestro penale preventivo ex art 321 c.p.p. e di una causa civile per simulazione assoluta.
Il giudice ha fissato l'udienza e ha dato indicazioni per la formazione del fascicolo.
Rinviata l'udienza del 6-5-2025 per consentire la rinnovazione della notifica, all'udienza del 17-6-2025
è comparso il creditore istante che ha insistito nella sua domanda, mentre nessuno è comparso per il debitore.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata a mezzo raccomandata ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il collegio preso atto che, nelle more dell'ultima udienza, il debitore si è costituito, allo scopo di consentire al creditore di interloquire sulle difese esposte, ha rinviato al 22-7-2025: ivi le parti si sono riportate alle richieste di cui ai rispettivi atti e la causa è stata nuovamente rimessa al collegio
***************************
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor . Controparte_1
Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del
Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza a Firenze alla via Montebello n° 80 e non vi sono emergenze da cui possa desumersi che lo stesso abbia altrove il centro principale dei suoi interessi.
Sempre in via preliminare va, altresì, evidenziato che , costituendosi, ha testualmente Controparte_1 precisato “ Con riferimento all'oggetto del ricorso, il comparente intende evidenziare come, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, non sono rinvenibili patrimonialità attive da sottoporre ad una procedura di liquidazione. In ogni caso ove il Giudice ritenga comunque necessario acquisire attestazione dell'OCC, il comparente provvederà ad effettuare la relativa richiesta cosi' come previsto dall'art. 268 CCII ed a tal fine, sempre qualora il Giudice lo ritenga necessario, chiede il differimento della presente procedura onde acquisire detta attestazione”. Attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283 comma 3”. pagina 2 di 5 È noto che l'art 268 comma 3 statuisce che “ quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata, se
l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie” fissando un termine di decadenza all'esercizio di tale facoltà.
Infatti, il legislatore, sempre al comma 3 dell'articolo citato, per evitare manovre dilatorie da parte dei debitori, ha stabilito che “ il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283 comma 3. Se il debitore dimostra di avere presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell'attestazione.”
Dal combinato disposto della prima e della seconda parte del terzo comma dell'articolo 268 CCII emerge chiaramente che, per evitare che si apra la liquidazione controllata, entro la prima udienza effettiva, il debitore o deve presentare l'attestazione dell'OCC da cui emerga la totale assenza di attivo oppure deve dimostrare di averne fatto richiesta presso l'OCC competente.
Nel caso di specie, il debitore, nel corso della prima udienza effettiva ovvero in data 17/06/2025
(all'udienza del 06/05/2025 è stato disposto un semplice rinvio per carenza di notifica) non ha prodotto né la relazione dell'OCC né tanto meno la prova della richiesta all'OCC.
Appare, quindi, chiaro che l'istanza del debitore è tardiva e non può essere concesso il termine richiesto, a nulla rilevando le deduzioni svolte dal debitore sulla asseritamente concreta assenza di attivo.
Ricorre, altresì, nel caso di specie anche l'ulteriore presupposto richiesto dalla legge e che afferisce la soglia minima di indebitamento richiesta per l'avvio della procedura.
L'art 268 comma 2 CCII statuisce, infatti, che quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è presentata da un creditore, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro cinquantamila.
Nel caso in esame il credito complessivo dell'istante ammonta ad € 24.806,88 e sono emersi, altresì, ulteriori debiti verso l'erario per € 15.611,24 e verso altri creditori per almeno € 134.246,11, pari ai crediti non soddisfatti nell'ambito dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti, pertanto appare integrato il presupposto di cui alla previsione normativa sopra richiamata.
pagina 3 di 5 L'istruttoria ha consentito di appurare, altresì, che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor non risulta in atti che abbia svolto o svolga attività imprenditoriale a Controparte_1 livello individuale o come socio illimitatamente responsabile di società di persone.
Peraltro, la situazione di sovraindebitamento risulta riscontrabile non solo dell'entità del debito verso il ricorrente, ma anche dai tentativi di recupero effettuati dal creditore che hanno dato esito negativo a causa dell'incapienza patrimoniale del soggetto che è indice eloquente dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è stato scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il tribunale competente ex art 270 comma 2 lettera b).
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di residente a [...]n° 80 Controparte_1 codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore il dott. Marco Bettini;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA pagina 4 di 5 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 23-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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