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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3103 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti MOSCATIELLO FRANCESCO e MOSCATIELLO BRUNO, presso i quali elettivamente domicilia
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. ANNIBALE BOLOGNA, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 11/02/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2015 in
Casagiove e che dal matrimonio è nata una figlia ( nata il [...]), con ricorso ex art. Per_1
473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
2. la casa coniugale viene assegnata alla madre con tutti gli arredi;
3. i coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di un assegno di mantenimento;
4. il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 figlia minore pari ad € 300,00; spese straordinarie (indifferibili ed imprevedibili) per
i predetti figli al 50% previo accordo preventivo e comunque nel rispetto del
Protocollo adottato dal Tribunale ed in vigore all'attualità;
5. La figlia minore viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
6. il padre potrà tenere con sé la figlia minore nel rispetto delle loro esigenze e comunque per 3 gg settimanali (martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 nonché a giorni alterni il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle 20:00 in caso di mancato pernotto, nonché, in caso di pernotto a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle 20:00 della domenica, e per 15 gg continuativi nel periodo estivo di ogni anno
(mese di agosto) da concordare entro il 30 maggio, nonché per 7 gg. non consecutivi durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno
e per quelle Pasquali ad anni alterni (Pasqua o Pasquetta);
7. la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra loro;
8. l'assegno unico e ogni altro BONUS che interverrà successivamente sarà ripartito ex lege al 50%;
9. il sig. pagherà altresì alla sig.ra le spese per le utenze Pt_1 Pt_2 domestiche previa esibizione delle bollette di pagamento (per acqua, luce e gas);
10. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto e rinunciano pertanto espressamente ad avanzare in futuro pretese di qualunque tipologia per fatti passati;
11. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 11/02/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3103 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti MOSCATIELLO FRANCESCO e MOSCATIELLO BRUNO, presso i quali elettivamente domicilia
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. ANNIBALE BOLOGNA, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 11/02/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2015 in
Casagiove e che dal matrimonio è nata una figlia ( nata il [...]), con ricorso ex art. Per_1
473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
2. la casa coniugale viene assegnata alla madre con tutti gli arredi;
3. i coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di un assegno di mantenimento;
4. il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 figlia minore pari ad € 300,00; spese straordinarie (indifferibili ed imprevedibili) per
i predetti figli al 50% previo accordo preventivo e comunque nel rispetto del
Protocollo adottato dal Tribunale ed in vigore all'attualità;
5. La figlia minore viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
6. il padre potrà tenere con sé la figlia minore nel rispetto delle loro esigenze e comunque per 3 gg settimanali (martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 nonché a giorni alterni il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle 20:00 in caso di mancato pernotto, nonché, in caso di pernotto a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle 20:00 della domenica, e per 15 gg continuativi nel periodo estivo di ogni anno
(mese di agosto) da concordare entro il 30 maggio, nonché per 7 gg. non consecutivi durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno
e per quelle Pasquali ad anni alterni (Pasqua o Pasquetta);
7. la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra loro;
8. l'assegno unico e ogni altro BONUS che interverrà successivamente sarà ripartito ex lege al 50%;
9. il sig. pagherà altresì alla sig.ra le spese per le utenze Pt_1 Pt_2 domestiche previa esibizione delle bollette di pagamento (per acqua, luce e gas);
10. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto e rinunciano pertanto espressamente ad avanzare in futuro pretese di qualunque tipologia per fatti passati;
11. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 11/02/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso