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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott. Antonello VITALE - COigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - COigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 65/2023, avverso la sentenza n.2831/2022 pubblicata il 13.7.2022 dal Tribunale di Bari tra elettivamente domiciliato in Gravina di Puglia presso lo studio dell'avv. Domenico Parte_1
Rutigliano, che lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine dell'atto di appello
Appellante
e
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Gravina di Puglia, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lorusso come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
, in Controparte_2 proprio e quale capogruppo dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Filomena Calia, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti
, in persona del commissario Controparte_4 liquidatore, elettivamente domiciliata in Rutigliano presso lo studio dell'avv. Massimiliano Maggio, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Del Vecchio come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
, in persona del legale rappresentante p.t., Sindaco p.t., elettivamente Controparte_5 domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Antonio Sesta, che la rappresenta e difende come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello in persona del Sindaco p.t., contumace Controparte_6
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha evocato innanzi al Tribunale di Bari il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare ai danni, patrimoniali e non, da lui subìti alle ore 18,30 circa dell'1.7.14 allorchè, mentre in
Gravina di Puglia percorreva in bicicletta via Corsica in direzione Pineta, era caduto in terra a causa di una
1 buca non segnalata posizionata sul manto stradale in prossimità del tratto in discesa della strada, così riportando le lesioni di cui all'allegata documentazione sanitaria.
Si è costituito il e ha chiamato in causa l' ritenendola responsabile esclusiva dell'accaduto CP_1 CP_6 per avere fatto realizzare sul luogo del sinistro lavori alla rete fognaria e relativi lavori di ripristino del manto stradale. Cont Si è costituita la chiamata e ha chiamato in causa la – nella veste di mandataria dell' CP_7 [...]
– ritenendola responsabile del sinistro in quanto appaltatrice dei predetti lavori di CP_3 Controparte_8 ripristino del manto. Con Si è costituita la chiamata CO.CO (nella predetta veste di mandataria di e ha chiamato in causa la
CO.GE.T. soc. CO. ritenendola responsabile del sinistro (o comunque tenuta a manlevarla in caso di soccombenza) in quanto COerativa associata esecutrice materiale dei suddetti lavori.
Si è costituita la chiamata ha chiamato in garanzia la in forza di polizza CP_4 Controparte_5 assicurativa per la responsabilità civile.
Si è costituita infine la chiamata e ha eccepito da un lato la mancanza di responsabilità Controparte_9 dell'assicurata, dall'altro l'inoperatività della polizza rispetto ai danni lamentati dall'attore.
Sia l'originario convenuto sia le società chiamate in causa hanno comunque dedotto anche l'infondatezza della pretesa del per mancata prova della ricorrenza dei presupposti dell'invocata responsabilità. Parte_1
Il giudizio di primo grado, interrotto all'udienza del 15.11.18 per intervenuta messa in l.c.a. della CP_10 riassunto dall'attore e poi istruito mediante interrogatorio formale di quest'ultimo, è stato infine deciso, con la sentenza appellata, nel senso dell'improseguibilità della domanda risarcitoria nei confronti della società in l.c.a. e del rigetto della stessa nei confronti delle altre parti, con condanna del a rifondere le Parte_1 spese di lite.
A fondamento del rigetto, il primo giudice ha osservato che l'attore non ha allegato in modo compiuto, né comunque ha provato, gli elementi costitutivi della sua domanda – qualificata ex art.2051 c.c. – con particolare riguardo alla rilevanza causale della buca, causalità da ritenersi esclusa, anche alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale del , in considerazione della condotta disattenta tenuta dal ciclista. Parte_1
Avverso tale pronuncia il ha proposto appello per chiedere, in riforma della sentenza gravata, Parte_1
l'accoglimento totale della sua domanda di risarcimento nei confronti del (o in Controparte_1 subordine l'accertamento di un suo concorso in misura non superiore al 20%), con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
l'AQP è rimasto contumace, mentre si sono costituite la (per chiedere Controparte_5
l'improcedibilità dell'appello nei suoi confronti) e le altre parti di primo grado (per chiedere il rigetto del gravame), tutte richiedendo la condanna dell'appellante alle spese del grado.
All'udienza del 14.5.25, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
In via preliminare va osservato, quanto all'individuazione delle parti del presente giudizio di appello, che, non avendo il manifestato in modo inequivoco la volontà di non coltivare più la sua domanda nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati in causa quali titolari passivi dell'obbligo risarcitorio (cui tale domanda si era automaticamente estesa), il gravame deve ritenersi proposto anche nei confronti di questi ultimi, sebbene l'appellante lo rivolga espressamente soltanto nei confronti dell'originario convenuto (cfr. Cass. 723/21).
A tale conclusione si sottrae soltanto la , la quale è stata chiamata in causa non Controparte_5 per comunanza ma in garanzia, ragione per cui la domanda non si è estesa automaticamente nei suoi
2 confronti, né d'altra parte la chiamante ha proposto nei confronti di tale società assicuratrice CP_4 appello incidentale per essere manlevata in caso di sua condanna in accoglimento dell'appello; di talchè deve ritenersi che la sebbene si sia costituita anche nel presente grado difendendosi nel merito, sia stata CP_5 evocata in giudizio soltanto a titolo di denuntiatio litis ex art.332 cpc e non vi sia luogo per statuire anche nei suoi confronti (se non sotto il profilo del regolamento delle spese del grado).
Ciò premesso, l'appello proposto nei confronti della va dichiarato senz'altro improcedibile Controparte_11 perché, come già dichiarato in primo grado, a seguito della messa in liquidazione della società i creditori di quest'ultima possono far valere le proprie ragioni soltanto all'interno della procedura concorsuale secondo il regime indicato dalla legge, essendo loro precluse iniziative individuali di soddisfacimento del credito.
Nei confronti del , dell' e della invece, l'appello va rigettato Controparte_12 CP_6 CP_2 per essere infondati, nel merito, i motivi di gravame – suscettibili di esame congiunto – proposti dal
. Parte_1
Lamenta anzitutto quest'ultimo che contraddittoriamente e ingiustamente il primo giudice avrebbe ritenuto non provati i fatti di causa dopo avere però rigettato le richieste attoree di ammissione delle prove
(testimonianze e CTU) che proprio tale prova erano finalizzate a fornire.
Deduce poi l'appellante, con un secondo collegato motivo di impugnazione, che comunque già alla luce degli elementi probatori in atti, e cioè delle dichiarazioni da lui rese in sede di interpello, ricorrerebbero i presupposti per ritenere sussistente una responsabilità ex art.2051 c.c. per l'accaduto.
Tali doglianze non sono fondate.
Va anzitutto condiviso il rilievo del primo giudice secondo cui, sul piano assertivo, la dinamica del sinistro risulta descritta in termini generici e, pertanto, non consente al giudicante una compiuta conoscenza delle concrete modalità con cui l'evento ha avuto luogo, sì da poter apprezzare anche il comportamento tenuto nell'occasione dal danneggiato, in quanto potenzialmente idoneo a concorrere nella produzione del danno e addirittura ad assurgere, per il suo concreto contenuto, a fattore causale assorbente.
Ad ogni modo le fotografie dei luoghi tempestivamente prodotte dallo stesso attore e le dichiarazioni da lui rese in sede di interpello, nel fornire, anche al di là delle allegazioni di parte, ulteriori decisivi elementi di conoscenza circa le modalità concrete di verificazione dell'evento, giustificano di per sé, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la reiezione della domanda, e ciò senza necessità di assumere le invocate testimonianze, le quali tra l'altro nulla di decisivo potrebbero aggiungere, essendo i relativi capitoli di prova riferiti allo scarno quadro fattuale originariamente dedotto dall'attore.
Ed invero in sede di interpello il ha riferito la circostanza, da lui significativamente mai allegata Parte_1 sino ad allora, che nell'occasione lo precedeva un'autovettura la quale, impedendogli la visibilità del manto stradale, non gli aveva consentito di avvistare tempestivamente – e quindi scansare – la buca, pur in presenza di condizioni di luce perfette.
Trattasi – come osservato dal primo giudice – di una dichiarazione con valenza di piena confessione di un fatto sfavorevole al dichiarante, e ciò in quanto implica che il stesse procedendo senza rispettare Parte_1 la distanza di sicurezza (o in alternativa ad alta inappropriata velocità), perché se tale distanza avesse rispettato (o se fosse andato a velocità adeguata al mezzo utilizzato e alle caratteristiche di una strada urbana e in discesa) deve ragionevolmente presumersi che avrebbe avvistato la buca e sarebbe riuscito a porre in essere le manovre necessarie ad evitare la caduta (con qualunque modalità – impatto con la buca, manovra repentina per evitarla o altro – quest'ultima si possa essere verificata).
Plurimi riscontri di una condotta gravemente incauta del ciclista si traggono poi dal materiale fotografico che lo stesso ha prodotto in giudizio, da cui si ricava non soltanto che – come osservato anche dalla Parte_1 sentenza appellata – la buca era facilmente avvistabile per via della notevole differenza cromatica tra il suo interno grigio chiaro e il manto circostante appena rifatto e quindi di colore grigio scuro, ma anche che la stessa si trovava esattamente al centro di una strada urbana a doppio senso di circolazione.
3 Da tale ultima circostanza non soltanto si trae ulteriore conforto della conclusione secondo cui la buca era agevolmente avvistabile dal ciclista, ma anche e soprattutto si evince un ulteriore profilo di mancato rispetto di regole cautelari da parte del ciclista, atteso che ai sensi dell'art.143 co.2 Codice della Strada i veicoli sprovvisti di motore – e quindi i velocipedi – vanno tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
mancato rispetto che, nella specie, ha senz'altro avuto una decisiva rilevanza rispetto alla verificazione del sinistro, posto che, se si fosse mantenuto rigorosamente sulla destra, come gli era prescritto di fare, il non si sarebbe imbattuto nella buca al centro della carreggiata né si sarebbe trovato Parte_1 incolonnato all'autoveicolo (legittimamente marciante in una diversa posizione centrale) che gli ha poi nascosto la presenza della buca.
Dunque la condotta del , per come emerge dal materiale probatorio in atti, per un verso è da Parte_1 reputarsi contraria al generale dovere di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost.) incombente su ogni consociato, per altro verso risulta costituire un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, come tale idonea ad assurgere a fattore causale esclusivo dell'evento e a degradare a mera occasione la presenza della buca sul piano stradale, atteso che l'appellante, se avesse osservato anche una soltanto delle regole cautelari da lui violate, avrebbe sicuramente avvistato la buca e, conseguentemente, sarebbe riuscito ad evitarla in modo agevole o sicuro, o quanto meno a passarci sopra con le cautele necessarie ad evitare una rovinosa caduta
Tale conclusione appare coerente con la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, invocata da tutte le parti in causa, posto che per la S.C. il custode può liberarsi dalla responsabilità per i danni cagionati dalla cosa da lui custodita dimostrando la ricorrenza del caso fortuito;
il quale, ove si sostanzi in un fatto naturale o nella condotta di un terzo estraneo, richiede che tale fattore sia imprevedibile e inevitabile;
mentre, ove si sostanzi nel comportamento della stessa vittima, richiede piuttosto che quest'ultimo abbia carattere colposo e, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, sia tale da assurgere a causa sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva e quindi idonea ad elidere il nesso causale tra l'evento dannoso e la res
(cfr., tra le tante pronunce, Cass.32546/24; 26895/24; 18981/24).
Va dunque condivisa la motivazione del giudice di prime cure laddove, correttamente valutando gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, ha concluso nel senso dell'inconfigurabilità di una responsabilità del custode della cosa – a qualunque delle parti in causa fosse da attribuire tale qualità soggettiva – per essere intervenuto nel caso di specie un fattore – la condotta del danneggiato – idoneo ad assorbire in sé l'eziologia dell'evento dannoso.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dunque confermata la decisione del primo giudice di rigettare la pretesa risarcitoria in esame.
In base al criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al , Controparte_12 alla e alla le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui al CP_2 CP_4 dispositivo.
Va invece dichiarata la compensazione delle stesse spese nel rapporto con l cui Controparte_5
l'appello – come innanzi detto – risulta notificato a soli fini di editio actionis. Cont Nulla, infine, per le spese relative all'appellata non costituitasi nel presente grado.
Si dà atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.2831/2022 pubblicata dal Tribunale di Bari il 13.7.2022, Parte_1 disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello nei confronti della in l.c.a.; Controparte_13
4 2) rigetta l'appello nei confronti del , del Controparte_12 Controparte_2
e dell' ;
[...] Parte_2 CP_6 Controparte_6
3) condanna a rifondere a a Parte_1 Controparte_14 Controparte_12
e a le spese di difesa del presente grado, che liquida in favore di ciascuna parte in Parte_2
€ 2.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese del grado tra il e la;
Parte_1 Controparte_5
5) nulla per le spese del grado tra il e l' Parte_1 CP_6
6) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di COiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.9.2025
Il COigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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