Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPRIETTA-DISTANZE - SEZIONE SECONDA CIVILE 1 1 942/02Composta dagli Ill. i Sige DALLS VEAUTE Dott. Rafaele Presidente CORONA R.G.N. 4113/00 Consigliere Cron. 29551 Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3184 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 26/04/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.Sole 155 SENTENZA per diritti € 08 AGO.2002. sul ricorso proposto da: IL IE AS MI, AN IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANDREA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difesi €0.77 1500 CANCELLER dall'avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OR UI, elettivamente PO IRENE domiciliati in ROMA VIA BARI 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO VECCHIO, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO CIAMPALINI, giusta 2002 delega in atti;
672 controricorrenti - -1- avverso la sentenza n. 124/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per inamissibilità. -2- R.G. N. 4113/00 Oggetto: Proprietà-distanze-dalle vedute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 3-9-1988, GN UI e OG EN convenivano in giudizio davanti al tribunale di Grosseto AR AR e SA NA, per far dichiarare illegittima la costruzione di un vano, eseguita dai convenuti in adiacenza al muro perimetrale della loro proprietà di essi esponenti, e prospiciente l'abitazione l'osservanza della distanza stabilita senza dall'art.907 c.c., ed in quanto era di ". impedimento o quanto meno di forte limitazione" all'esercizio del loro dirito di veduta, e per ottenere, quindi ally la condanna dei convenuti medesimi alla completa demolizione dell'opera, con ripristino dello status quo ante, salvo il risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di giudizio. Si costituivano i convenuti, per eccepire, innanzitutto, che l'opera in questione, consistente nell'ampliamento di un servizio igienico, era di dimensioni assolutamente trascurabili, e per contestare, poi, la sussistenza del diritto di 2 veduta vantato dagli attori. Istruita la causa con l'espletamento di consulenza tecnica, l'adito tribunale, con sentenza in data 14-3-1996, la decideva, rigettando la domanda, per il motivo che la costruzione realizzata dai convenuti, per le sue ridotte dimensioni e, soprattutto, per la sua collocazione in aderenza al muro, 'non limitava in alcun modo la facoltà degli attori di affacciarsi dal balcone e di guardare in tutte le direzioni". Impugnata tale pronuncia dagli attori, la corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 28 gennaio 1998, in riforma della sentenza del tribunale, ha ordinato a AR e SA la demolizione della costruzione per cui è causa e, precisamente, dell' ampliamento del bagno>, ripristinando lo stato originario;
ha condannato, inoltre, gli stessi AR e SA a pagare agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte territoriale ha così deciso, in quanto ha accertato e ritenuto che il diritto di veduta esercitato dagli attori dal balcone viene ad essere concretamente limitato dalla costruzione eseguita dai convenuti a distanza di mt.1,48 dal filo 3 esterno del parapetto del predetto balcone, er quindi, а distanza inferiore a quella prevista dall'art.907 c.c. E' irrilevante, poi, per il giudice di appello che lo status quo ante risulterebbe oggi in contrasto con l'attuale normativa del Comune di Follonica, che prevede per i servizi igienici una superficie minima di mq.4, in quanto l'ampliamento del locale è avvenuto comunque in violazione di una precisa disposizione sulle distanze;
come parimenti nessun rilievo può avere il fatto che, come dedotto dagli appellati, il parapetto del balcone degli attori corrisponde al muro di confine di proprietà comune delle parti, per cui la sua funzione sarebbe diversa da quella di consentire e rendere possibile tu l'inspicere ed il prospicere, e, pertanto, nella fattispecie non sarebbe applicabile la disciplina prevista dal citato art.907 C.C., posto che, comunque, gli appellanti sono proprietari esclusivi del balcone, che ha indubbiamente la funzione di "assicurare loro aria ė luce, rendendo possibile l'inspicere ed il prospicere". Ricorrono per la cassazione della sentenza AR AR e SA NA, deducendo due motivi di gravame. Resistono con controricorso GN UI e OG EN. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunciano: 1) Omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, nonché violazione e dell'art.907 C.C., per non falsa applicazione essersi pronunciata, la corte di appello, "sulla tutelabilità del diritto evocato dagli appellanti", posto che il balcone dal quale costoro pretendono di esercitare il diritto di veduta costituisce, come accertato dal c.t.u., un abuso edilizio e, pertanto, tale diritto non è meritevole di tutela. 2) Omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dagli attuali ricorrenti, circa l'esistenza delle Jun condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 907 c.c., presupponendo, quindi (la corte di appello), senza motivazione alcuna, la sua applicabilità alla fattispecie. Con tale motivo, i ricorrenti lamentano, in buona sostanza, che il giudice di appello non ha tenuto conto che il parapetto dal quale gli attori intendono esercitare la veduta altro non è che il muro divisorio di proprietà comune, realizzato sulla linea di confine per 5 dividere tra le parti il "corpo rientrato" del fabbricato originariamente previsto e "concessionato" come "pienerottolo esterno" a livello dell'abitazione e del terreno" nel rispetto dell'art.905 c.c., e che, pertanto, lo stesso non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta in quanto ha solo funzione di demarcazione del confine;
si è, quindi, fuori dell'ambito di applicazione dell'art.907 c.c. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo i. ricorrenti deducono una questione totalmente nuova, non essendosi discusso, nelle fasi di merito, della "tutelabilità del diritto evocato dagli appellanti", a causa del preteso abuso edilizio che sarebbe stato da loro commesSO con la costruzione del balcone dal quale esercitano la veduta sul fondo di essi ricorrenti. Il motivo, con il quale sono stati denunciati, peraltro genericamente, vizi di motivazione e dell'art.907 C.C., pertanto violazione inammissibile. Priva di pregio è, poi, la censura di cui al secondo motivo, atteso che in questa sede non è consentito un riesame della situazione dei luoghi, 6 cui sostanzialmente tenderebbero, con la censura stessa, i ricorrenti, nè una diversa valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di appello (ved.deduzione, peraltro irrilevante, circa la comproprietà del muro divisorio che fungerebbe da parapetto del balcone GN-OG). Quel giudice, invero, una volta accertato che GN e OG esercitano dal balcone di loro proprietà il diritto di veduta sulla proprietà di AR e SA e che costoro, con 1'ampliamento del vano adibito a servizio igienico, non hanno osservato il disposto dell'art.907 C.C. sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, limitando, in concreto, l'esercizio della veduta medesima, ha fatto corretta e puntuale applicazione della legge, ordinando agli odierni ricorrenti, per le ragioni chiaramente spiegate in sentenza, la demolizione della costruzione per cui è causa, e precisamente "I dell'ampliamento del bagno". Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Ricorrono, peraltro, giusti motivo per compensare le spese. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2002 IL presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Rafaele Corona) лепти IL IE C1 Reoto Talaricole z Zo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 AGO. 2002 Roma_ IL IE C1. Laleries 1097/2911 4000 20,66 707149.77 806T 12,0 161177 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 20.1.2012 serie 4 al n.3264 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8