Articolo 12 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 ottobre 1950
Art. 12. (Ordinanze del giudice istruttore)

L' art. 177 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
"Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
"Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente; 4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950