Articolo 35 bis della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 37Articolo 39
Versione
12 marzo 1963
Art. 35-bis. ((L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera, e), e dei un 4 e 5 del precedente articolo 34 e che conservi la capacita' militare, e' soggetto agli obblighi del servizio militare in qualita' di soldato.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno da notizia all'autorita' militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale.))
Entrata in vigore il 12 marzo 1963