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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4806/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
16/09/1972) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIALE CASSALA 59 20143 ITALIA Pt_1 con l'Avv. Gaetano Mariano DRAISCI presso il cui studio in Via Gian Galeazzo n. 25 Pt_1
e
HI D'LT , 05/03/1975) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA DEI MISSAGLIA 57 20142 MILANO ITALIA con l'Avv.ti Maddalena GIUSSANI e Giuliana SUTTI presso il cui studio in Via Boccaccio Pt_1
n. 45
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26.04.2023
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6499/2021 emessa dal tribunale di Milano in data 26.07.2021 promosso da nei confronti di D'Alto Parte_1
Chiara, genitori di nata a [...] [...], le parti – dopo essere comparse avanti al GOT Per_1 Pt_1 Dott.ssa Nardo e successivamente avanti il Giudice delegato alle udienze del 26.09.2024, 06.07.2024
e 21.01.2025, a seguito dell'ascolto di celebrato all'ultima delle udienze citate, hanno accettato Per_1 la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.collocamento di , anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà; Per_1
2. frequenterà liberamente la mamma previ accordi assunti direttamente con la stessa, nella Per_1 misura minima di un giorno alla settimana;
3. conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio con riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore nei periodi di sospensione scolastica estivi e infra annuali;
4.con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 la madre contribuirà nel mantenimento ordinario di versando in favore del padre – in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese -la somma di Per_1
€ 150,00 somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT 5.sempre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di : Per_1
- la madre rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico universale (pari a circa € 75,00 mensili) che pertanto con decorrenza dal mese di febbraio 2025 verrà percepito dal padre in ragione del 100%
- la madre verserà direttamente a una somma mensile pari a euro 50,00 mensili;
Per_1
5. prosecuzione dei supporti psicologici e alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
6. prosecuzione del supporto psicologico in favore di Per_1
7. spese di lite compensate
Le parti hanno altresì concordato che, ferma la ripartizione delle spese straordinarie in ragione del
50% , con specifico riferimento alla spesa “ripetizioni” la madre la madre contribuirà al pagamento delle ripetizioni mediante il versamento dell'importo massimo di 120 euro mensili indipendentemente dal numero di ore di ripetizioni
Il curatore speciale della minore, Avv. Moretti, richiesto dal giudice di interloquire in ordine all'assetto sopra delineato ha dichiarato: ritengo che la proposta conciliativa sia aderente all'interesse della minore I difensori delle parti hanno quindi dichiarato di rinunciare alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno chiesto che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo oggi raggiunto dalle parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti e condivisa dal curatore speciale, tenuto conto delle dichiarazioni rese con grande lucidità dalla minore all'udienza del 21.01.2025, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Pt_2 provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
[...]
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
4806 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 6499/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 26.07.2021così provvede:
1.dispone il collocamento di , anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà; Per_1
2. dispone che frequenti liberamente la mamma previ accordi assunti direttamente con la Per_1 stessa, nella misura minima di un giorno alla settimana;
3. conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio con riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore nei periodi di sospensione scolastica estivi e infra annuali;
4.dispone che con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 la madre contribuisca nel mantenimento ordinario di versando in favore del padre – in via anticipata entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese -la somma di € 150,00 somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT
5.dispone che, sempre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di : Per_1
- con decorrenza dal mese di febbraio 2025 la quota dell'assegno unico di spettanza materna, visto il consenso prestato dalla stessa, venga percepita dal padre che, pertanto, percepirà l'assegno unico universale in ragione del 100%
- la madre verserà direttamente a una somma mensile pari a euro 50,00 mensili;
Per_1
6.dispone che le spese straordinarie relative alla minore individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano vengano sostenute dai genitori in ragione del 50%
7.dà atto dell'accordo dei genitori con riferimento alle spese per le ripetizioni di secondo cui Per_1 la madre contribuirà il versamento dell'importo massimo di 120 euro mensili indipendentemente dal numero di ore di ripetizioni
8. dà atto dell'impegno delle parti a proseguire i supporti psicologici e alla genitorialità;
8.dispone la prosecuzione del supporto psicologico in favore di Per_1
9. spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
16/09/1972) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIALE CASSALA 59 20143 ITALIA Pt_1 con l'Avv. Gaetano Mariano DRAISCI presso il cui studio in Via Gian Galeazzo n. 25 Pt_1
e
HI D'LT , 05/03/1975) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA DEI MISSAGLIA 57 20142 MILANO ITALIA con l'Avv.ti Maddalena GIUSSANI e Giuliana SUTTI presso il cui studio in Via Boccaccio Pt_1
n. 45
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26.04.2023
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6499/2021 emessa dal tribunale di Milano in data 26.07.2021 promosso da nei confronti di D'Alto Parte_1
Chiara, genitori di nata a [...] [...], le parti – dopo essere comparse avanti al GOT Per_1 Pt_1 Dott.ssa Nardo e successivamente avanti il Giudice delegato alle udienze del 26.09.2024, 06.07.2024
e 21.01.2025, a seguito dell'ascolto di celebrato all'ultima delle udienze citate, hanno accettato Per_1 la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.collocamento di , anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà; Per_1
2. frequenterà liberamente la mamma previ accordi assunti direttamente con la stessa, nella Per_1 misura minima di un giorno alla settimana;
3. conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio con riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore nei periodi di sospensione scolastica estivi e infra annuali;
4.con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 la madre contribuirà nel mantenimento ordinario di versando in favore del padre – in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese -la somma di Per_1
€ 150,00 somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT 5.sempre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di : Per_1
- la madre rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico universale (pari a circa € 75,00 mensili) che pertanto con decorrenza dal mese di febbraio 2025 verrà percepito dal padre in ragione del 100%
- la madre verserà direttamente a una somma mensile pari a euro 50,00 mensili;
Per_1
5. prosecuzione dei supporti psicologici e alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
6. prosecuzione del supporto psicologico in favore di Per_1
7. spese di lite compensate
Le parti hanno altresì concordato che, ferma la ripartizione delle spese straordinarie in ragione del
50% , con specifico riferimento alla spesa “ripetizioni” la madre la madre contribuirà al pagamento delle ripetizioni mediante il versamento dell'importo massimo di 120 euro mensili indipendentemente dal numero di ore di ripetizioni
Il curatore speciale della minore, Avv. Moretti, richiesto dal giudice di interloquire in ordine all'assetto sopra delineato ha dichiarato: ritengo che la proposta conciliativa sia aderente all'interesse della minore I difensori delle parti hanno quindi dichiarato di rinunciare alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno chiesto che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo oggi raggiunto dalle parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti e condivisa dal curatore speciale, tenuto conto delle dichiarazioni rese con grande lucidità dalla minore all'udienza del 21.01.2025, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Pt_2 provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
[...]
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
4806 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 6499/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 26.07.2021così provvede:
1.dispone il collocamento di , anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà; Per_1
2. dispone che frequenti liberamente la mamma previ accordi assunti direttamente con la Per_1 stessa, nella misura minima di un giorno alla settimana;
3. conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio con riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore nei periodi di sospensione scolastica estivi e infra annuali;
4.dispone che con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 la madre contribuisca nel mantenimento ordinario di versando in favore del padre – in via anticipata entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese -la somma di € 150,00 somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT
5.dispone che, sempre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di : Per_1
- con decorrenza dal mese di febbraio 2025 la quota dell'assegno unico di spettanza materna, visto il consenso prestato dalla stessa, venga percepita dal padre che, pertanto, percepirà l'assegno unico universale in ragione del 100%
- la madre verserà direttamente a una somma mensile pari a euro 50,00 mensili;
Per_1
6.dispone che le spese straordinarie relative alla minore individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano vengano sostenute dai genitori in ragione del 50%
7.dà atto dell'accordo dei genitori con riferimento alle spese per le ripetizioni di secondo cui Per_1 la madre contribuirà il versamento dell'importo massimo di 120 euro mensili indipendentemente dal numero di ore di ripetizioni
8. dà atto dell'impegno delle parti a proseguire i supporti psicologici e alla genitorialità;
8.dispone la prosecuzione del supporto psicologico in favore di Per_1
9. spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato