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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.55/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), - Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
[...]
, in
[...]
persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania,
v. Vecchia Ognina n. 149, sono domiciliati ex lege
Appellante contro
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Carmela Napoli, presso il cui studio, sito in , v. le Santa Panagia n. Pt_2
136/O, è elettivamente domiciliata
Appellata
OGGETTO: Appello – contratti co.co.co. del personale scolastico - reiterazione di contratti a termine – risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1366/2021, pubblicata il 28.10.2021, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da – CP_1
che, deducendo di avere lavorato dall'1/7/2001 alle dipendenze del
[...]
per lo svolgimento di mansioni Controparte_2
riconducibili alla figura dell'assistente amministrativo, in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, rinnovato di anno in anno, presso l
[...]
di e, nel periodo dall'1/9/2011 al 31/8/2012, Parte_2 Pt_2
presso l'Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di , chiedeva il riconoscimento di Pt_2
un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione e dei consequenziali diritti ai fini retributivi e contributivi, nonché il risarcimento del danno correlato al diverso ed effettivo rapporto di lavoro intercorso tra le parti - accoglieva parzialmente le domande proposte dall'odierna appellata, compensando le spese di lite.
In particolare il primo giudice, ritenuto che i contratti di collaborazione stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione scolastica avessero le caratteristiche proprie di un ordinario rapporto di lavoro subordinato – poiché la ricorrente era stata sistematicamente utilizzata in attività di collaborazione scolastica con modalità corrispondenti a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente (non essendo stato concordato alcun progetto ed essendo la lavoratrice vincolata alle modalità di lavoro indicate dai Presidi e a un preciso orario di lavoro), non accoglieva la domanda volta ad ottenere la conversione dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in ragione del generale divieto sancito per il pubblico impiego dall'art. 36 co. 2 D.L.vo 165/2001. Nondimeno, ritenuta l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine (formalmente co.co.co.) per il superamento della durata complessiva di 36 mesi, condannava l'Amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità ai sensi dell'art. 32 co. 5 L. 183/2010 commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Accoglieva, altresì, la domanda volta ad ottenere le differenze retributive da progressione
2 stipendiale, dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, maturate con decorrenza dall'11/5/2008, per effetto della prescrizione decennale dei crediti retributivi vantati per gli anni antecedenti al decennio che precede il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento sino al saldo.
Il , con l , Parte_1 Parte_2
l , e gli Parte_2 [...]
, impugnava la sentenza di primo grado Controparte_3
con ricorso depositato il 18/01/2022, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, di dichiarare inammissibili o, in subordine, di rigettare le domande formulate dalla ricorrente, nonché, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, di dichiarare prescritte le pretese retributive sorte antecedentemente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso introduttivo (4/9/2019).
In data 6/5/2025 si costituiva in giudizio anche contestando CP_1
l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla ricorrente avessero sostanzialmente natura subordinata.
Sostiene in particolare che l'assunto secondo il quale la prestazione resa
3 dall'appellata in virtù dei contratti di co.co.co. intercorsi con l'Amministrazione scolastica presenterebbe in concreto i caratteri propri della subordinazione sia rimasto sfornito di prova, essendo anzi smentito dalla documentazione versata in atti e dalle modalità di svolgimento della collaborazione nell'ambito degli istituti scolastici interessati. Rileva in proposito che l'appellata svolgeva la propria attività lavorativa nei tempi dalla stessa indicati, coordinati con l'organizzazione impartita dal Dirigente
Scolastico e senza alcun vincolo di subordinazione, con il mero obbligo di relazionare al dirigente ogni due mesi le attività svolte e le eventuali criticità emerse. Evidenzia altresì che presso l'istituto scolastico “Santa Lucia”, dove la aveva lavorato CP_1
dall'1/9/2011 al 31/8/2012, i nominativi del personale che prestava servizio come co.co.co. non erano inseriti nel piano annuale delle attività – ove sono specificate le mansioni, i compiti e gli orari di servizio del personale ATA – né contemplati nell'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa.
Afferma inoltre che l'assenza di un progetto specifico non rileva nell'ambito dei rapporti di collaborazione con la P.A., essendo inapplicabili alle pubbliche amministrazioni e al loro personale le disposizioni di cui al D.L.vo 276/2003, e trovando invece applicazione la previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) di cui all'art.409, comma 3 c.p.c.
Sostiene pertanto che l'appellata fosse libera di regolare la propria attività come ritenuto più opportuno, salvo il necessario coordinamento generale con l'organizzazione scolastica, affermando che solo per esigenze di sicurezza era tenuta ad autocertificare la propria presenza firmando apposito registro all'ora di inizio e di fine dell'attività, senza peraltro alcuna registrazione dell'ingresso o dell'uscita con l'uso del badge.
Rileva ancora che l'appellata non ha mai svolto le mansioni di assistente amministrativo, né è stata mai abilitata all'utilizzo dei programmi gestionali di segreteria.
Ritiene, quindi, che, in assenza di prova della dedotta subordinazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la natura subordinata del rapporto.
4 2. Con il secondo motivo, l'Amministrazione censura la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado omesso di rilevare la stabilizzazione dell'appellata intervenuta nelle more del giudizio, deducendo che detta stabilizzazione dà luogo ad una reintegrazione in forma specifica che preclude il risarcimento del danno per equivalente, e che non è stata fornita prova in ordine all'eventuale ulteriore danno subito dall'appellata, non risarcito dall'avvenuta stabilizzazione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla controparte. Deduce sul punto che il tribunale avrebbe errato ad applicare la prescrizione ordinaria decennale, trattandosi di crediti di natura retributiva soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 comma 1 c.c., nonché ad attribuire efficacia interruttiva del termine prescrizionale al mero deposito del ricorso in cancelleria anziché alla data, posteriore, di notifica del ricorso all'Amministrazione resistente.
4. L'appello è fondato in relazione al primo motivo di gravame.
E' incontestato che ha svolto attività lavorativa sin dal 2001 (in CP_1
particolare, dall'1/7/2001 al 31/12/2001 e, successivamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2002 al 2017) presso l di Parte_2 Pt_2
e, per il periodo dall'1/9/2011 al 31/8/2012, presso l Parte_2
di ), in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, Pt_2
nel cui concreto svolgimento il giudice di primo grado ha ravvisato i caratteri propri di un rapporto di lavoro subordinato.
E' dunque opportuno premettere in diritto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro - che in termini generali, ai sensi dell'art. 2094
c.c., si manifesta nella soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - in relazione ai contratti con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, avvalorati dalle
5 risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi specificatamente e complessivamente, mediante accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. VI 3/8/2022 n. 24041). Rileva in particolare che “il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico”.
Ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può essere riconosciuta natura subordinata se, a prescindere dal nomen iuris del contratto in essere tra le parti, le modalità di svolgimento della prestazione rivelino la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del collaboratore ed inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale. L'assoggettamento al potere datoriale può anche desumersi da taluni indici rivelatori della subordinazione, quali la natura continuativa della prestazione, l'assenza di autonomia imprenditoriale del collaboratore, l'obbligo di rispettare le indicazioni impartite dal committente, la corresponsione di una retribuzione prestabilita a cadenze fisse, l'utilizzo di una sede o di strumenti forniti dallo stesso committente, l'osservanza di un orario di lavoro.
In relazione ai contratti di collaborazione dell'appellata con l'Amministrazione scolastica il giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza dei caratteri propri di un rapporto di natura autonoma e la riconducibilità degli stessi allo schema proprio del rapporto di lavoro subordinato, sul rilievo che non risultava concordato alcun progetto e che la lavoratrice fosse vincolata alle modalità di esercizio dell'attività lavorativa indicate dal Dirigente scolastico, nonché soggetta ad un preciso orario di lavoro.
Ebbene, tali elementi, secondo l'appellante, risultano smentiti dalla documentazione versata in atti, nonché insufficienti ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto instaurato dalla con l'Amministrazione CP_1
scolastica.
Sul punto l'Amministrazione, prendendo le mosse dal periodo lavorativo svolto
6 dalla presso l'Istituto di , evidenzia che la firma del contratto CP_1 Parte_2 Pt_2
seguiva ad una procedura nell'ambito della quale i collaboratori venivano invitati a comunicare la propria volontà in ordine all'orario di lavoro, che non vi era alcun obbligo di registrazione degli orari di entrata e d'uscita, essendo prevista solo la firma su un registro delle presenze dovuta a ragioni di tutela della sicurezza del collaboratore, che il collaboratore trasmetteva ogni due mesi al Dirigente una relazione periodica delle attività svolte in autodeterminazione e delle criticità riscontrate, e che ai fini del godimento delle ferie o della fruizione di un congedo per malattia si limitava a farne comunicazione al Dirigente scolastico, il quale ne prendeva atto e, in caso di malattia, non disponeva alcun controllo.
Analoga carenza di subordinazione, secondo l'appellante, va ravvisata in relazione all'attività espletata dalla presso l'Istituto scolastico “Santa Lucia”. CP_1
Orbene, nei contratti in atti, contenenti il richiamo al disposto di cui all'art. 2 co.
1 D.L.vo 81/2000 ed al D.M. Interministeriale 20/4/2001 n. 66 – che prevedeva l'affidamento da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche che utilizzavano
“soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al
31 dicembre 1999” (art. 1 co. 1 D.L.vo 81/2000 cit.), di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle funzioni di Assistente amministrativo o tecnico -, si dà atto del ricorso all'affidamento in forma esternalizzata, a decorrere dall'1/7/2001, dell'effettuazione di servizi riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle Istituzioni scolastiche, fino a quel momento assicurate con il ricorso a L.S.U., sulla base di intese per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra il e le Organizzazioni sindacali Parte_1
di categoria.
Inoltre, nei contratti dell'11/9/2017 e del 28/12/2017 sono richiamati il verbale relativo alla riunione del Dirigente Scolastico con il personale co.co.co., la comunicazione nella quale il collaboratore indicava le modalità di esecuzione della prestazione riguardo ai tempi e al luogo di lavoro, i verbali con cui le parti
7 concordavano le prestazioni da svolgere e le modalità di coordinamento delle proprie prestazioni anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Nei contratti è poi indicata, a partire dal 2014, l'attività richiesta al collaboratore a supporto della segreteria amministrativa nell'ambito di un determinato progetto, che per la consiste in attività di “gestione archivio”, ovvero in attività di CP_1
organizzazione e tenuta della produzione documentale in modo ordinato e coerente con le funzioni proprie dell'istituto, organizzazione dei documenti in fascicoli ed attività informativa propedeutica all'eventuale scarto di archivio (v. contratti del 3/10/2014,
5/9/2015, 6/9/2016, 18/9/2017, 28/12/2017).
A tal proposito il ha anche prodotto i verbali delle riunioni tenute nel Parte_1
2017 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto in vista della sottoscrizione dei Pt_2
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzate a concordare i tempi e i luoghi di svolgimento della prestazione, tra cui: il verbale dell'1/9/2017, relativo alla riunione finalizzata al rinnovo dei contratti per l'anno scolastico 2017/18, in cui il
Dirigente Scolastico dichiarava che avrebbe sottoscritto “solo quei contratti in cui saranno pattuiti per iscritto le modalità di coordinamento, indicando anche i tempi e i luoghi della prestazione”, poiché “nell'ambito di tali modalità di coordinamento, il collaboratore manterrà la piena autonomia nello stabilire e fissare le modalità di esecuzione della prestazione, anche riguardo a tempi e luoghi di lavoro”; il verbale del
4/9/2017 relativo alla riunione del Dirigente Scolastico con il personale co.co.co., nel quale si legge che il medesimo Dirigente Scolastico, viste le comunicazioni presentate per iscritto dal suddetto personale circa il luogo e i tempi della propria prestazione,
“concorda con i tempi espressi e pertanto autorizza la stipula dei contratti”. E' altresì prodotta la comunicazione a firma della con cui la collaboratrice per l'anno CP_1
scolastico 2017/2018 esprimeva la disponibilità a prestare attività lavorativa nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 8,00 alle 14,00. Inoltre, nel verbale della successiva riunione dell'8/9/2017 si dava atto che “le parti individuano le prestazioni da svolgere nell'ambito del coordinamento stabilito di comune accordo nella precedente riunione”, e si procedeva quindi alla individuazione e all'assegnazione dei compiti
8 riservati a ciascun collaboratore, nel coordinamento con l'organizzazione dell'istituto e del servizio.
Dal piano delle attività di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2016-2017, come proposto dal Parte_3
prodotto dall'appellata emerge altresì che la regolamentazione del rapporto con il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i compiti, le attività e l'orario di svolgimento della prestazione, distinto dalla pianificazione del lavoro del personale dipendente, era rimessa, per i compiti, le attività e l'orario di svolgimento delle prestazioni, ai contratti sottoscritti tra gli stessi ed il dirigente scolastico.
Esaminata dunque la produzione documentale versata in atti, non si coglie nella regolamentazione del rapporto dell'Amministrazione scolastica con l'odierna appellata il tratto distintivo della subordinazione, costituito dall'esercizio del potere datoriale di direzione e controllo, distinto dalla mera coordinazione della prestazione del collaboratore con l'organizzazione dell'ente scolastico.
Invero, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pure caratterizzato dalla natura prevalentemente personale della prestazione del collaboratore e dalla continuità e costanza nel tempo della stessa, richiede comunque un coordinamento organizzativo del committente che, però, non si traduca in un più incisivo e penetrante potere di direzione e di controllo.
In forza di dette caratteristiche, la prestazione resa dal collaboratore, ancorché dotato di autonomia operativa, si inserisce nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo con il committente pubblico, al quale compete l'esercizio di un potere di coordinamento dell'attività del collaboratore per armonizzarla con le procedure e i bisogni propri dell'attività istituzionale dell'ente.
Pertanto, il mero coordinamento dell'attività del collaboratore con l'organizzazione cui essa accede, espresso dalle direttive impartite dal Dirigente scolastico, non costituisce, di per sé, elemento univoco della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine incombe sul collaboratore l'onere di provare la
9 sussistenza in concreto degli elementi sintomatici della eterodirezione.
Nel caso di specie l'appellata, pur deducendo di avere svolto la propria attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri di direzione e controllo
“tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento”, non ha dato prova in concreto delle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa in difformità dallo schema proprio di una mera collaborazione, né dell'esercizio nei suoi confronti dei tipici poteri datoriali da parte del Dirigente scolastico.
Appare inoltre coerente con un rapporto di co.co.co. l'obbligo del collaboratore – previsto in contratto (v. art. 4 contratto dell'11/9/2017) - di presentare al Dirigente scolastico una periodica relazione sui risultati della propria attività, come per la comunicazione della recante la data dell'1/12/2017, relativa all'attività svolta nei CP_1
mesi di settembre e ottobre 2017 (ricognizione d'archivio della documentazione scartabile) nell'ambito dell'incarico della gestione dell'archivio della scuola.
E' altresì coerente con la natura propria del contratto di collaborazione coordinata e continuativa la previsione di un compenso annuale lordo onnicomprensivo, da corrispondere in 12 rate a cadenza mensile, in luogo di una retribuzione commisurata all'orario di lavoro, alle mansioni svolte e al livello di inquadramento.
Anche il godimento di un periodo di riposo assimilabile alle ferie nel caso della non soggiace ad autorizzazione del committente, ma ad una mera comunicazione CP_1
al Dirigente scolastico (come può desumersi dalla comunicazione in atti della collaboratrice di fruizione di ferie per il 28/11/2017, con mera indicazione della ricezione alle ore 8,35 in pari data).
La sola registrazione delle presenze giornaliere mediante firma su apposito registro non costituisce, di per sé, indice univoco di subordinazione.
Alla luce della produzione documentale delle parti, ritiene la Corte che gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e l'Amministrazione scolastica – quali la mancanza di CP_1
un progetto, il vincolo del rispetto delle modalità di lavoro imposte dal Dirigente
10 Scolastico, l'obbligo di osservare un preciso orario di lavoro – non emergano dai documenti prodotti con la necessaria univocità, e che, in mancanza di prova del concreto esercizio di un potere direttivo e gerarchico del Dirigente, non limitato alla mera direttiva finalizzata al coordinamento della prestazione resa dal collaboratore con l'organizzazione del servizio scolastico – non vi siano elementi sufficienti circa la natura subordinata del rapporto intercorso tra la e l'Amministrazione appellante. CP_1
5. La mancanza di prova della dedotta subordinazione preclude l'applicazione del disposto di cui all'art. 32 co. 5 L. 183/2010 e, quindi, il riconoscimento di una indennità
“esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto”, ritenuta dalla giurisprudenza applicabile alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine instaurate dalla
Pubblica Amministrazione (v. Cass. Sez. L. 7/7/2022 n. 21609). In proposito la
Suprema Corte, nel ribadire il principio di diritto secondo il quale in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine con la P.A. per la misura del risarcimento prevista dall'art. 36 co. 5 D.L.vo 165/2001 può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32 co. 5 L. 183/2010, si è così espressa: “
3.2. Ritiene il Collegio che il principio sopra richiamato debba trovare applicazione nell'ipotesi di reiterazione, mediante proroga o rinnovo (...), di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine. ... OMISSIS... Infine si è precisato che anche la qualificazione normativa ha valore dirimente solo qualora le modalità di svolgimento non si siano in alcun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2106 cod. civ. (Cass. n.17101/2017). Dai richiamati principi discende che, ove per il rapporto, di fatto subordinato, sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge), ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello
11 dell'Unione. Al riguardo va rammentato che la direttiva 1999/70/CE, con la quale è stato recepito l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha accolto un concetto ampio di lavoratore a tempo determinato (cfr. fra le più recenti
Corte di Giustizia 13.3.2014, 4 RG 16359/2012 C-190/13), inteso come «una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico» e a detta definizione è sicuramente riconducibile ogni ipotesi di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con la sola eccezione delle tipologie contrattuali espressamente escluse dall'applicazione della direttiva”
(Cass. Sez. L. n. 10951 dell'8/5/2018).
Pertanto, non essendo stata provata la subordinazione, la domanda di riconoscimento della indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32 co. 5 L. 183/2010 non può trovare accoglimento.
6. Del pari, la mancanza di prova della dedotta subordinazione non consente l'accoglimento della domanda di riconoscimento delle differenze retributive rispetto al trattamento retributivo riservato al personale a tempo indeterminato sulla base dell'anzianità di servizio, per mancanza del necessario presupposto fattuale.
7.
Per questi motivi
, ogni altra questione assorbita, l'appello proposto dall'Amministrazione appellante deve trovare accoglimento. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da devono essere CP_1
rigettate.
8. Ex art. 91 c.p.c., , alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), l'appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa, per il giudizio di primo
12 grado in complessivi € 4629,00, e per il presente grado in complessivi € 4996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_2 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_2
impugnata, rigetta le domande proposte da CP_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 4629,00, e per il presente grado in complessivi € 4996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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