Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, i verbali di atti compiuti da autorità giudiziaria straniera ed in un diverso procedimento penale all'estero possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'adozione di un provvedimento coercitivo, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzazione nel dibattimento, sempre che gli atti risultino compiuti nel rispetto dei diritti fondamentali che l'ordinamento garantisce o non siano stati violati specifici divieti di legge; ne consegue che è utilizzabile nella fase delle indagini preliminari il verbale di interrogatorio di un coindagato acquisito da un diverso procedimento penale pendente all'estero, anche se non risulti preceduto dall'avvertimento della facoltà di non rispondere, atteso che tale garanzia riguarda solo la posizione dell'interrogatorio e non dei coindagati nei cui confronti l'atto è utilizzato. (V. Corte Cost. sent. N. 379 del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2000, n. 10133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10133 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 6998
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 023975/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA N. IL 09/06/1971
2) LE ET N. IL 27/01/1950
3) DI TE UC N. IL 18/07/1974
4) EL LO N. IL 29/05/1981
avverso ORDINANZA del 18/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Pietro Nocita (per IL e ND), che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Fatto e diritto
Con ordinanza del 18 aprile 2000 il Tribunale di Roma, investito della richiesta di riesame dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina il 28 marzo 2000, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Di TT UC, PE CA, ND CO, IL DE, ET QU, IN RT e ST RT, confermava il provvedimento custodiale relativamente ad alcuni dei fatti addebitati ai primi quattro indagati - odierni ricorrenti - e lo annullava nel resto.
Una prima ordinanza applicativa della custodia in carcere era stata emessa dallo stesso G.I.P. il 25 settembre 1999 nei confronti dello IL, di NT AN e di HE IA in relazione alla codetenzione di circa 500 grammi di hashish e di due pistole;
il provvedimento, in esito al riesame, era stato confermato soltanto nei confronti della HE ed annullato con riferimento alla posizione degli altri due indagati, a carico dei quali gli indizi erano costituiti dai risultati di intercettazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili per assenza o insufficienza di motivazione dei decreti autorizzativi.
Osservava il Tribunale che il giudicato cautelare, formatosi sulla anzidetta decisione, precludeva l'utilizzazione, ai fini dell'adozione di altre misure coercitive, delle conversazioni captate sull'utenza 0347-0666397, che erano state dichiarate inutilizzabili. Nei confronti dello IL e di altri soggetti era stata, poi, emessa l'ordinanza custodiale oggetto del presente procedimento, in relazione a diversi episodi di detenzione, cessione e tentata importazione di sostanze stupefacenti, che, per quanto qui interessa, di seguito si rassegnano, ciascuno con il numero d'ordine riportato nell'ordinanza impugnata.
2) Tentativo di importazione di circa 50 chilogrammi di cocaina, trasportata da tali AV e ZI e sequestrata il 21 settembre in territorio francese.
Gli indizi erano ravvisati dal Tribunale, innnanzi tutto, nella telefonata fatta da IL il 18 settembre alla stessa utenza spagnola utilizzata poi dai due corrieri per stabilire il contatto con il fornitore della droga ed, inoltre, nella circostanza che lo IL era stato notato dalla polizia giudiziaria la sera del 18 settembre mentre si incontrava con il AV e il ZI prima di partire per la Spagna, ove si sarebbe trattenuto dal 19 al 21 settembre, secondo quanto risultava dalle prenotazioni aeree. 7) Cessione di droga da PE a CO.
Costituivano elementi indizianti due telefonate, con le quali il primo faceva richiesta al secondo di "due birre", che bisognava "preparare".
8) Concorso di CO, IL e Di TT in reiterati episodi di cessione di sostanze stupefacenti a LI AV e nel tentativo di vendita della stessa sostanza a ET EN. Il primo fatto, secondo il Tribunale, emergeva dalle conversazioni telefoniche nelle quali si parlava del recupero di un credito nei confronti del LI.
11) Ripetuta cessione di quantitativi di droga da 10 grammi da ND a CO, desunta da una telefonata in cui si faceva riferimento criptico a sostanza indicata come "caffè". In relazione agli altri fatti attribuiti agli indagati l'ordinanza custodiale veniva annullata dal Tribunale, per la ritenuta assenza di gravi indizi, anche in conseguenza della riconosciuta illegittimità di alcuni dei provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni telefoniche. Nei confronti di IL, PE, Di TT e ND sussistevano anche, secondo il Collegio, le esigenze cautelari, poiché la molteplicità di episodi di traffico di sostanze stupefacenti pesanti rivelava la propensione alla reiterazione di analoghe condotte, mentre non era presumibile la concessione agli indiziati del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ricorrono per cassazione i predetti indagati.
Per ND si deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza, in quanto:
il Tribunale, pur avendo annullato il provvedimento coercitivo relativamente al più grave fatto di cui al capo 2), lo ha confermato per il capo 11), attribuendo ad un'unica telefonata valore indiziante circa la sussistenza della cessione e l'oggetto di questa e desumendo poi, da tale assunto il pericolo di reiterazione di condotte illecite;
il Giudice del riesame, inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, privi di adeguata motivazione.
In difesa di IL si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata:
nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile una delle due telefonate effettuate il giorno 18 settembre 1999, autorizzata con lo stesso provvedimento riconosciuto illegittimo per carenza di motivazione in relazione alla seconda telefonata, avvenuta lo stesso giorno;
relativamente all'episodio sub b) del capo 8), per totale mancanza di motivazione;
in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli interrogatori resi all'autorità giudiziaria francese dai coindagati AV e ZI, eseguiti in difformità dei principi dell'ordinamento italiano, perché non preceduti dall'avvertimento circa la facoltà degli esaminati di non rispondere;
circa la sussistenza delle esigenze cautelari, non desunta da elementi concreti e attuali.
I difensori di Di TT lamentano violazione di legge e vizio di motivazione:
per l'omesso esame delle eccezioni afferenti alla mancata indicazione specifica nell'ordinanza custodiale degli elementi indizianti, alla mancata analisi delle singole posizioni degli indagati e alla applicabilità di una misura meno afflittiva;
per l'omesso esame dell'eccezione di nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche;
per l'erronea valutazione degli elementi ritenuti indizianti relativamente al capo 8), in assenza di ogni specificazione circa il ruolo asseritamente svolto dall'indagato nel recupero di un credito;
per l'apprezzamento, ugualmente incongruo, delle esigenze cautelari, indistintamente riferite a tutti gli indiziati, senza tenere conto della giovane età e dell'incensuratezza del Di TT, dedito a stabile attività lavorativa.
Analoghe doglianze, attinenti alla inconsistenza degli indizi, alla illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e alla valutazione erronea delle esigenze cautelari, vengono esposte da PE con i motivi a sostegno del ricorso personalmente proposto.
Vanno esaminate prioritariamente le questioni che sono comuni a tutti i motivi di impugnazione.
Lamentano, infatti, i ricorrenti mancanza di motivazione dell'ordinanza in ordine alla eccepita nullità dei decreti di autorizzazione e proroga delle operazioni di intercettazione e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario.
Entrambe le censure riproducono rilievi critici già evidenziati con le richieste di riesame, alle quali il Tribunale ha dato compiuta risposta, sicché risultano destituite di fondamento non soltanto per ragioni di metodo (costituendo mera riproposizione di questioni già prospettate), ma di contenuto, in quanto prescindono dal testo del provvedimento impugnato.
Il Giudice del riesame, invero, ha dato conto con puntuali ed esaustive argomentazioni della propria decisione, pervenendo a conclusioni ragionatamente differenziate, la cui legittimità non può essere indiscriminatamente confutata, ma va analizzata in relazione agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della valutazione di ogni singola posizione.
Per quanto riguarda i ricorrenti PE e ND, la motivazione dell'ordinanza gravata è corretta, in quanto la illegalità dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, che hanno intrinsecamente carattere di limitata specificità, può derivare unicamente dall'assenza di ogni giustificazione, il che non avviene quando si dia atto della attendibilità della richiesta e della sussistenza delle condizioni di legittimità del provvedimento.
Nella specie non risulta che tale onere sia rimasto inadempiuto, dovendo comunque considerarsi che la natura stessa e la funzione dei provvedimenti in questione, la loro circoscritta e immediata operatività postulano una motivazione anche schematica, purché aderente all'essenziale finalità di controllo della legalità dell'operazione autorizzata.
Relativamente alla valutazione del quadro indiziario, osserva la Corte che presupposto legale per l'applicazione di misure coercitive personali è l'esistenza di indizi di colpevolezza, connotati dal carattere della gravità, non essendo necessari gli ulteriori requisiti della precisione e della concordanza richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità in giudizio.
Nel momento attuativo del provvedimento cautelare non si richiede il raggiungimento della prova piena, che non è esigibile, data l'intrinseca incompiutezza della fase procedimentale in atto, ma è sufficiente la ricorrenza di elementi che siano, allo stato, idonei a concretare la ragionevole probabilità della colpevolezza dell'indagato, potendo essere integrati e corroborati da future acquisizioni.
Ciò premesso, deve ritenersi congrua la valutazione del Tribunale, che, con riferimento al fatto sub 7) b) e c) dell'imputazione, ha riconosciuto valore gravemente indiziante alle due telefonate menzionate, il cui significato criptico è difficilmente contestabile, non potendo ragionevolmente sostenersi la plausibilità dell'ordinazione di "due birre", fatta dal gestore di un bar, e della risposta dell'interlocutore.
A identiche considerazioni si presta l'interpretazione data dal Tribunale, per desumerne il carattere gravemente indiziante, alla telefonata tra CO e ND, con la quale il primo (ripetesi:
titolare di un bar) chiedeva al secondo "dieci grammi di caffè", "l'ultimo dieci" (capo 11).
È infondata la deduzione, proposta dal solo ricorrente IL, afferente alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria francese dai coindagati AV e ZI. In tema di acquisizione di atti di un procedimento penale straniero, l'art.78 disp. att. c.p.p. detta norme riferite esclusivamente al dibattimento, come è reso evidente dal tenore testuale della norma, che ha riguardo al "fascicolo per il dibattimento" e all'"esame testimoniale".
Anche l'art. 238 c.p.p., richiamato dal citato art. 78, per disciplinare l'acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti, stabilisce regole afferenti soltanto al dibattimento:
in particolare, il quarto comma prevede la utilizzabilità "nel dibattimento" di detti verbali, se acquisiti al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, ove intervenga il consenso dell'imputato, ovvero ai sensi degli artt. 500 e 503 c.p.p. (norme che riguardano unicamente l'istruzione dibattimentale). Deve ritenersi, dunque, che è consentita l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, anche stranieri, nella fase delle indagini preliminari.
Nè sussiste una preclusione riconducibile al regime delle inutilizzabilità, che potrebbe operare soltanto in relazione ai divieti di utilizzazione validi per qualsiasi fase del procedimento, ai sensi dell'art. 191 c.p.p. (come nell'ipotesi dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge o in violazione delle disposizioni degli artt. 267 e 268 co. 1 e 3 c.p.p.), ma non in relazione alle ipotesi nelle quali la inutilizzabilità è prevista con specifico riferimento alla fase dibattimentale (art. 514 c.p.p.) ovvero a particolari situazioni (come la testimonianza indiretta, nel caso di inosservanza dell'art.195 co. 1 c.p.p.). Esclusa l'esistenza di una sanzione di inutilizzabilità nella fase delle indagini preliminari, in relazione alla acquisizione degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai fini dell'imposizione di una misura cautelare, il limite residuale è costituito dal rispetto dei diritti fondamentali che l'ordinamento comunque garantisce come inviolabili, anche in assenza di sanzioni processuali specifiche. Nella specie non vi è prova di una siffatta violazione, poiché è meramente assertiva l'affermazione di una lesione del diritto di difesa, che, comunque, riguarderebbe unicamente la posizione degli interrogati.
Compiutamente motivata è anche la riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di tutti gli indagati. Posto che le condizioni menzionate nell'art. 274 lett. a), b), e) c.p.p. non devono ricorrere contestualmente per legittimare il provvedimento, essendo sufficiente la verifica anche di uno solo dei requisiti che condizionano il potere di disporre la misura cautelare (Cass. Sez. 2^ 26-2-1992 n. 394; Cass. Sez. 3^ 29-5-1993 n. 937), risultano puntuali le considerazioni svolte nell'ordinanza circa il pericolo di reiterazione dei reati e la improbabilità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena presuntivamente irroganda, in ragione della natura e delle modalità degli illeciti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno rigettati i ricorsi proposti da PE e ND.
L'ordinanza impugnata va, invece, annullata nei confronti di IL e Di TT, sussistendo i denunciati vizi di motivazione limitatamente ai capi 2) e 8) b) della rubrica.
Sul primo punto, l'argomentazione svolta dal Tribunale del riesame è carente e contraddittoria laddove ritiene utilizzabile l'esito dell'intercettazione della conversazione telefonica avvenuta il 18 settembre 1999 alle ore 19,22 e inutilizzabile quello della conversazione avvenuta, dalla stessa utenza, alle ore 20,16 dello stesso giorno, cioè meno di un'ora dopo, pur trattandosi di operazioni di captazione riconducibili al medesimo provvedimento autorizzativo.
In ordine alla contestazione di cui al n.8), poi, mentre è correttamente esplicitata la valenza indiziante attribuita al fatto sub a) (cessione di sostanze stupefacenti a LI AV), manca del tutto la motivazione per il fatto sub b), che è stato soltanto enunciato nel testo del provvedimento gravato.
Limitatamente a tali punti, pertanto, va pronunciato annullamento, con rinvio per nuova deliberazione al Giudice del riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di IL DE e Di TT UC e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Rigetta i ricorsi di PE CA e ND CO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001