Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N___9994/2022____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 12.02.2025
Depositata il 12.02.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappr e difesa dall' avv Paladini Ivan Parte_1
opponente contro
e in persona Controparte_1 CP_2 del legale rapp.te p.t., rappr e difeso dall' avv Isabella Patrizia Basile
e Salvatore Graziuso
Opposto
e in persona del direttore pro tempore, Controparte_3 rappr e difeso dall' avv Abbinante Nicola
Opposto
nonchè
, in persona del direttore pro tempore, rappr e difeso dall' avv CP_4
Tafuro Maurizio
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n 05920229004380986
Con ricorso depositato in data 22.9.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ricevuto in data 13.9.2022 la notifica della intimazione di pagamento n 05920229004380986000, per il recupero di contributi previdenziali, ha proposto opposizione avverso la suddetta richiesta in relazione alle sottostanti cartelle e/o avvisi di addebito per contributi e : 1) n 05920140000770724000; 2) n CP_1 CP_4
05920140011330769000; 3) n 35920120002753568000; 4) n
35920130001610863000; 5) n 35920140003974561000; 6) n
35920140004087878000; 7) n 35920150000034475000; 8) n
35920150000301953000; 9) n 35920180003179238000; 10) n
35920190002277424000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l' omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), la decadenza ex art 25 dlgs 46/1999, la prescrizione del credito e, infine, la violazione dell'art. 1, commi 537 e 544, l. 228/12. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità, la nullità e comunque l'infondatezza della pretesa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che eccepiva il difetto Controparte_5 di legittimazione passiva con riferimento alla mancata notifica degli avvisi di addebito. Deduceva l'infondatezza della sollevata prescrizione del credito e la legittimità del proprio operato. Contestava l'asserita violazione dell'art. 1 comma 537 e ss. L. 228/2012 stante il rigetto motivato dell'istanza presentata dal ricorrente.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché infondati in CP_1 fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva deducendo la regolare notifica delle cartelle e il CP_4 rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 46/99 per l'iscrizione a ruolo delle somme. Evidenziava che il ricorrente aveva presentato due istanze di rateazione successivamente revocate stante il mancato pagamento delle rate. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 12.02.2025, veniva sostituita ex art
127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente risulta infondata l' eccezione di decadenza ai sensi dell' art 25 d lvo 46/99 atteso che le somme richieste dall' sono CP_1 state tempestivamente iscritte a ruolo entro il 31 ottobre dell' anno successivo a quello di maturazione dei crediti e considerato che in ogni caso l' eventuale inosservanza di tale termine produrrebbe solo un vizio formale delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito opposti che non esime il giudice dal valutare il merito della pretesa.
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Appare altresì infondata l' eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Ed invero dalla documentazione depositata in atti dagli Enti convenuti risulta la regolare notifica delle seguenti cartelle ed avvisi di addebito e precisamente:
-la cartella n 1) 05920140000770724000 è stata notificata a mezzo racc.
a.r. in data 21.05.2014;
-la cartella n 2) n 05920140011330769000 è stata notificata a mezzo pec
(all'indirizzo ) in data 25.07.2014; Email_1
-la cartella n. 3) 35920120002753568000 è stato notificato a mezzo racc.
a.r. in data 28.11.2012;
-la cartella n 4) 35920130001610863000 è stato notificato a mezzo racc.
a.r. in data 19.04.2013;
-la cartella n 6) 35920140004087878000 è stato notificato a mezzo racc.
a.r. in data 14.01.2015;
-la cartella n 9) n. 35920180003179238000 è stato notificato a mezzo racc.
a.r. in data 06.11.2018;
-la cartella n 10) 35920190002277424000 è stato notificato a mezzo racc.
a.r. in data 13.09.2019.
Le notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale risultano assolutamente regolari stante la corrispondenza dell'indirizzo (via Della
Pace n 158, Carmiano) dell'intestatario delle cartelle esattoriali con quello ove è stato recapitato il plico raccomandato. Inoltre le ricevute di ritorno risultano firmate personalmente dal destinatario oppure da familiari conviventi.
In ogni caso l' omessa notifica degli atti presupposti non costituisce causa di nullità dell' atto impugnato ma determina la rimessione in termini di parte ricorrente nella formulazione delle eccezioni formali e di merito.
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Tanto premesso va esaminata l' eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma
19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa. Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Al riguardo va tuttavia evidenziato come la convenuta
[...] ha compiutamente documentato che: - per il Controparte_3 credito riportato nella cartella n 1) n 05920140000770724000 notificata il 20.05.2014 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell' intimazione di pagamento n
05920189004533809000 regolarmente notificata a mezzo posta in data
13.8.2018 e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nella cartella n 2) n 05920140011330769000 notificata in data 25.7.2014 il termine di prescrizione è stato ritualmente interrotto con la notifica dell' intimazione di pagamento n
05920189004533809000 regolarmente notificata a mezzo posta in data
13.8.2018 e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nell' avviso di addebito n 3) n
35920120002753568000 notificato il 28.11.2012 il termine di prescrizione
è stato interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n
05920149003176784000 notificata il 19.3.2014, dall' intimazione di pagamento n 05920189004533809000 notificata il 13.8.2018 e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nell' avviso di addebito n 4) n
35920130001610863000 notificato il 19.4.2013 il termine di prescrizione
è stato ritualmente interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920149010730109000 notificata in data 6.6.2014, dall' intimazione di pagamento n 05920189004533809000 notificata il 13.8.2018
e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nell' avviso di addebito 6) n
35920140004087878000 notificato il 14.1.2015 il termine di prescrizione
è stato ritualmente interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920189004533809000 notificata il 13.8.2018 e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nella cartella n 7) 35920150000034475000 non regolarmente notificata (contributi DM10 2014) il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di scadenza del pagamento dei relativi contributi risulta ritualmente interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920189004533809000 notificata il 13.8.2018
e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nella cartella n 8) 35920150000301953000 non regolarmente notificata (contributi DM10 2014) il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di scadenza del pagamento dei relativi contributi risulta ritualmente interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920189004533809000 notificata il 13.8.2018
e dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata;
-per il credito riportato nelle intimazione di pagamento 9) n
35920180003179238000 notificata il 6.11.2018 e 10) n
35920190002277424000 notificata il 13.9.2019 il termine di prescrizione
è stato interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Ne consegue che con riferimento alle cartelle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ogni atto interruttivo è giunto in tempo utile per evitare il maturarsi della prescrizione quinquennale.
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Diversamente ritiene il Tribunale che effettivamente il credito vantato dall limitatamente all' avviso di addebito 5) n 35920140003974561000 CP_1
(la cui notifica risulta irregolare) sia parzialmente estinto per prescrizione sia pure limitatamente ai contributi DM10 relativi al CP_1 periodo 6/2013 (il cui pagamento scade il 16.7.2013) atteso che il primo atto interruttivo costituito dall' intimazione di pagamento n
05920189004533809000 risulta notificato il 13.8.2018 quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso. Nè vi è prova della notifica alla ricorrente dell' invito a regolarizzare l' inadempienza di 6/2013 entro i termini prescrizionali.
Diversamente non risulta o prescritti gli ulteriori contributi richiesti con il medesimo avviso di addebito.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall con l' intimazione di pagamento impugnata n CP_1
05920229004380986000 in relazione all' avviso di addebito n 5) 35920140003974561000 limitatamente al credito di euro 1588,16
(1489,59+98,57=1588,16) per contributi richiesti a titolo di omesso pagamento DM 10 e somme aggiuntive per il periodo 6/2013.
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Va, infine, disattesa l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1, commi da 537 a 544, l. 228/2012, poiché Controparte_5
ha documentato di aver risposto all'istanza presentata dal
[...] ricorrente il 22.09.2022 con pec del 23.09.2022 con la quale ha comunicato il rigetto della domanda di sgravio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- 1) Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato con l'intimazione di pagamento n 05920229004380986000 notificata il
13.09.2022 in relazione al credito riportato nell' avviso di addebito CP_1
n 5) 3592014000397456100 limitatamente al credito di euro 1588,16
(1489,59+98,57=1588,16) per contributi richiesti a titolo di omesso pagamento DM 10 e somme aggiuntive per il periodo 6/2013.
-2 )Rigetta per il resto l' opposizione.
- 3) Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 12.02.2025 Il Giudice
dott. ssa Francesca Costa