Articolo 16 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 2023
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente