Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 1305 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 24.10.2024 e vertente
TRA
Attore
n.q. di moglie del Sig. , n.q. di figlia del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sig. , , n.q. di figlio del Sig. , Parte_2 Parte_4 Parte_2 Parte_5
[...
, , e , n.q. di fratelli germani del Sig. Parte_6 Parte_7 Parte_8
(Avv.ti Arianna Martella e Aurelio Galiero); Parte_2
E
Convenuto
, rappresentato e difeso dall' avv. Sveva Bernardini, come da procura Controparte_1 in atti;
Convenuto
, rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Saracini come da procura in atti;
CP_2
Convenuto
Convenuta
OGGETTO: azione risarcitoria per sinistro stradale.
Conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 , le parti concludevano come da verbale di udienza in pari data.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta per danni non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio di natura parentale, a seguito del sinistro avvenuto in data 17.02.2016 ore 13:10 , quando, secondo le prospettazioni attore, il sig. , loro congiunto, procedeva in Parte_2
Pontinia Via Lungo Botte, direzione Terracina-Latina in sella alla propria bicicletta, quando venne attinto da tergo dall' autovettura Fiat Punto TG CF 544 MS di proprietà di CP_2
e condotta dal sig. il quale, procedendo a forte velocità nello stesso senso di Persona_1 marcia del ciclista non si sarebbe avveduto del velocipede travolgendolo e causando, a causa del violento impatto il decesso istantaneo del suo conducente.
Si costituiva la Compagnia Convenuta, contestando la dinamica del sinistro, ascrivibile secondo le prospettazioni difensive, quanto meno in misura prevalente, alla imprudente condotta di guida del , il quale aveva effettuato una repentina ed imprevedibile manovra di svolta a sinistra Pt_2
(inversione di marcia) rendendo pertanto inevitabile l' impatto;
in via subordinata, agiva ai sensi dell' art 144 CDA nei confronti di il quale aveva dichiarato di essere associato CP_2 circostanza verificata essere come non veritiera, usufruendo quindi illegittimamente dello CP_3 sconto di Polizza del 40%, concludeva pertanto affinchè in caso di acclarata responsabilità del proprio assicurato, quest' ultimo fosse chiamato a manlevare la Compagnia della somma corrispondente al 40% di quanto corrisposto agli attori a titolo di danno.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e prove orali.
Nel corso del giudizio le parti davano atto del perfezionamento di un accordo transattivo tra la
Compagnia e gli attori con il riconoscimento a questi ultimi a titolo cumulativo della complessiva somma di € 650.000,00 con regolazione delle spese di causa, il giudizio proseguiva pertanto unicamente per la definizione della domanda di rivalsa proposta dalla Compagnia verso il . CP_2
All' udienza del 24.10.2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 cpc.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alla domanda attorea va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che all' udienza del 24.10.2024: per parte attrice l' Avv.
MARTELLA ARIANNA e l' avv. Aurelio Galiero rappresentavano di aver transatto la lite con regolazione delle spese come da transazione con la esibita e che si riservavano Controparte_4 di depositare unitamente alla comparsa conclusionale, chiedevano estromissione dal giudizio ed esonero dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza, atteso che il giudizio non era estinto esclusivamente nel' interesse della che aveva agito in rivalsa nei confronti Controparte_4 di;
La a sua volta dava atto della sopravvenuta transazione ed insisteva CP_2 CP_1 nell' azione di rivalsa ex art 144 CDA nei confronti di . CP_2
Con la comparsa conclusionale gli attori allegavano la transazione del 19.02.2024 esibita all' udienza di precisazione delle conclusioni ed insistevano nelle loro istanze di cui alla suddetta udienza.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della transazione in atti e della relativa regolazione delle spese di causa, va dichiarata cassata la materia del contendere tra gli attori e la
[...]
, non residuando tra le parti alcun ulteriore questione controversa, avendo l' Controparte_1 accordo allegato regolato anche le spese di giudizio.
Appare meritevole di accoglimento l' istanza degli attori di esonero dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza, nei rapporti interni tra le parti, atteso che il giudizio è proseguito nel solo interesse della che ha agito in rivalsa nei confronti del Controparte_1 CP_2
.
[...]
La suddetta domanda è tuttavia infondata e non meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi dell' art 144 comma 2 CDA “L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Secondo costante giurisprudenza in tema di assicurazione della responsabilità civile,
l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.
Nella fattispecie la Compagnia non ha allegato in atti il contratto assicurativo con la previsione del diritto di rivalsa in caso di informazioni non veritiere dell' assicurato estranee al rischio assicurativo, così come non è documentato che il abbia benficiato dello sconto del 40% CP_2 in qualità di associato infine non è nemmeno dimostrata la non veridicità della suddetta CP_3 circostanza ( ovvero che non era iscritto presso tale Associazione).
In ogni caso, è assorbente la circostanza che non incidendo la “falsa informazione” sul rischio assicurativo ( l' essere iscritto all' non è di per sè espressivo di particolari capacità o di CP_3 prudenza alla guida) , ma trattandosi unicamente di una “ qualità” dell' assicurato che gli consentiva di beneficiare di uno sconto sul premio, la fattispecie non rientra tra quelle informazioni che, qualora conosciute, avrebbero comportato in capo alla Compagnia il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Al più la Compagnia avrà diritto di richiedere, in separato giudizio, il pagamento integrale del premio di polizza per gli anni di copertura assicurativa di cui ha benificiato il , il quale CP_2 non avrebbe avuto, eventualmente, il diritto di usufruire dello sconto del 40%, praticato in base al presupposto non veritiero che fosse iscritto CP_3
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di causa tra la ed il , meritano integrale Controparte_1 CP_2 compensazione in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dato atto della transazione del 19.02.2024 esibita all' udienza del 24.10.2024 ed allegata, tra gli attori e la , dichiara cessata la materia del contendere in Controparte_1 ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice con compensazione spese di causa;
2) Esonera nei rapporti interni gli attori dal pagamento dell' imposta di registro della sentenza;
3) Rigetta la domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del Controparte_1 convenuto;
CP_2
4) Compensa le spese di causa tra le parti di cui al punto 2) .
Così deciso in Latina, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI