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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 643/2022 promossa da:
(p. iva ), in persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Alessio Iannello e Fabrizio Ricciardi per mandato in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del Commissario AR
Lquidatore (c.f. ), rappresentata dall'avv. Margherita Corrado, per mandato in atti P.IVA_2
1 APPELLATA
Arch. (c.f. ), rappresentato dagli avv.ti Andrea Sergio e Rossana Controparte_2 C.F._1
Parodi, per mandato in atti
APPELLATO
Arch. (c.f. , rappresentato dall'avv. Francesco Passalacqua per CP_3 C.F._2
mandato in atti
APPELLATO
Ing. (c.f. ), rappresentato dall'avv. Francesco Passalacqua per mandato CP_4 C.F._3 in atti
APPELLATO
, in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, (c.f. ), rappresentata dall'avv. Luca Togliani per mandato in atti P.IVA_3
APPELLATA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (c.f. , Controparte_6 P.IVA_4
rappresentata dall'avv. Marcello Bianchi per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello, RIFORMARE parzialmente, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 367/2022 del Tribunale Civile della Spezia, pronunciata in data 19.05.2022, depositata telematicamente in data 20.05.2022 ed in pari data notificata ai sensi dell'art. 325 c.p.c., che ha definitivamente pronunciato nella causa iscritta al n. 3560/2012 R.G. Trib. La Spezia e, per l'effetto, previa ammissione dei mezzi istruttori di prova testimoniale offerti con la seconda memoria ex art.
183, comma sesto, c.p.c. depositata in data 27.10.2013, DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE la convenuta società Controparte_7
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con i convenuti
[...]
Arch. , Ing. e Arch. o come meglio visto, CP_3 CP_4 Controparte_2
sia a titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavori appaltatile sia a titolo di risarcimento di tutti
i danni patiti e patiendi, la somma di denaro meglio vista, oltre Iva laddove dovuta ed oltre interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture emesse, o della somma maggiore o minore che risulterà provata, o, in difetto di specifica prova, da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dal dì meglio visto a quello di effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'Appellata : CP_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, dato atto della mancata accettazione del contraddittorio da parte della convenuta Cooperativa su domande nuove e tardive, rigettare l'appello così come formulato da parte appellante in quanto inammissibile prima ancora che infondato.
In subordine: in caso di rimessione della causa in istruttoria ed ammissione delle prove dedotte da si insiste per la ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado e di prova contraria Pt_1
con i testi indicati nella memoria n.3.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze spese generali e accessorie di legge”
Per l'Appellato arch. CP_2
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previi gli accertamenti dei fatti di cui è causa e le declaratorie tutte meglio viste anche avuto riguardo alla pronuncia di improseguibilità/improcedibilità del presente giudizio a seguito dell'intervenuta sottoposizione della a Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa (i) dichiarare l'appello AR inammissibile ai sensi dell'art. 342, c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
(ii) respingere in ogni caso l'appello proposto dalla in Controparte_8
3 quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di La Spezia appellata;
(iii) respingere le domande di rivalsa formulate, in via subordinata, dalla in AR
quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi già dedotti anche nel giudizio di primo grado. Il tutto con vittoria di spese”.
Per l'Appellato arch. : CP_3
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis Dato atto dell'eccezione formulata dalla
[...]
di improcedibilità della domanda attorea ad esito dell'apertura della Controparte_9
procedura, in caso di accoglimento della stessa eccezione dichiarare che gli effetti di tale pronuncia sono necessariamente estesi anche alle altre parti processuali e quindi a tutte le domande dispiegate contro l'esponente con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese, competenze, spese generali ed accessori di legge”
In ogni diversa ipotesi
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis reiectis, Rigettare l'appello come formulato da parte appellante in quanto inammissibile ed infondato sotto ogni aspetto e comunque non provato Rigettare quindi le domande di parte appellante in quanto inammissibili per le eccezioni procedurali e di merito dispiegate, anche per carenza di legittimazione passiva, ovvero in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso rigettare ogni altra domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove, tardive e/o non ritualmente formulate
In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità dell'Arch.
, accertare e dichiarare che la con rappresentanza generale per l'Italia in CP_3 Controparte_5
Milano è tenuta a manlevare il medesimo e conseguentemente condannarla a tenere indenne il concludente da ogni pronuncia emessa nei di lui confronti
In caso di remissione in istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti con la memoria numero due depositata in data 24 Luglio 2014. In ogni caso con vittoria di spese, competenze , spese generali ed accessori di legge”
Per l'Appellato ing. : CP_4
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis, Dato atto dell'eccezione formulata dalla
[...]
di improcedibilità della domanda attorea ad esito dell'apertura della Controparte_9
procedura, in caso di accoglimento della stessa eccezione dichiarare che gli effetti di tale pronuncia sono
4 necessariamente estesi anche alle altre parti processuali e quindi a tutte le domande dispiegate contro l'esponente con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese, competenze, spese generali ed accessori di legge.
In ogni diversa ipotesi
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis reiectis, Rigettare l'appello come formulato dalla parte appellante in quanto inammissibile ed infondato sotto ogni aspetto e comunque non provato. Rigettare quindi le domande di parte appellante in quanto inammissibili per le eccezioni procedurali e di merito dispiegate, anche per carenza di legittimazione passiva, ovvero in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In ogni caso rigettare ogni altra domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove, tardive e/o non ritualmente formulate
In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità dell'Ing.
[...]
, accertare e dichiarare che la sedente in Trieste è tenuta a manlevare il CP_4 AR0
medesimo e conseguentemente condannarla a tenere indenne il concludente da ogni pronuncia emessa nei di lui confronti
In caso di remissione in istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti con la memoria numero due depositata in data 24 Luglio 2014. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, spese generali ed accessori di legge.
Per l'appellata : CP_5
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, adversis reiectis:
- in via principale, confermare integralmente l'impugnata sentenza n°367/2022 del Tribunale della Spezia o, comunque, rigettare i motivi di appello proposti da avverso i capi della stessa con i CP_8 Controparte_9
quali sono state respinte le domande formulate nei confronti dell'arch. ; CP_3
- in via subordinata, in ipotesi di riforma, integrale o parziale, della sentenza de qua, con declaratoria di responsabilità in capo all'arch. , rigettare la domanda di manleva dallo stesso formulata nei confronti CP_3
della conchiudente, previa declaratoria della carenza di copertura assicurativa in ordine alla fattispecie di danno oggetto di causa, per i motivi esposti in parte narrativa;
- in tutti i casi, condannare la parte soccombente alla refusione dei compensi di causa, oltre accessori tutti di
Legge;
5 - in via di estremo subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dall'arch. , CP_3
dichiarare obbligata a manlevarlo, con le limitazioni, le esclusioni, il massimale e lo scoperto CP_5
contrattualmente pattuiti ed esposti in parte narrativa, previa accertamento e liquidazione dei danni patiti dall'appellante in ragione di quanto provato e determinazione della quota degli stessi ascrivibile in via diretta e causalmente correlata all'attività prestata dal convenuto.”.
Per l'appellata CP_6
“Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) in ordine al rapporto di danno: respingere perché del tutto infondati sia in fatto che in diritto e/o non provati i motivi di appello proposti da e per l'effetto respingere le domande tutte Controparte_8 proposte dall'appellante contro l'ing. ; Controparte_8 CP_4
2) in ordine al rapporto assicurativo, dato atto che l'ing. costituendosi nel presente giudizio CP_4
d'appello sia pur soltanto nelle conclusioni della sua comparsa, a pagina 16, ha riproposto la domanda di manleva assicurativa nei confronti di Controparte_6
- in via di principalità accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'ing.
nel presente grado d'appello del giudizio contro per mancanza degli CP_4 Controparte_6
specifici motivi d'appello avverso la sentenza impugnata, laddove, a pagina 17, ha rigettato la domanda da lui proposta contro Controparte_6
- in via di subordine e fatta salva l'impugnazione, nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza e/o della copertura assicurativa ex adverso invocata dall'ing. con reiezione delle domande tutte CP_4
da quest'ultimo proposte contro perché infondate e/o non provate;
Controparte_6
- in via di ulteriore subordine e sempre fatta salva l'impugnazione, limitare la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità dell'ing. , con applicazione - nel denegato caso - dei sottomassimali e CP_4
degli scoperti previsti in polizza;
3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze anche del presente grado d'appello del giudizio.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia, adito dalla soc. nella sua qualità di impresa CP_8
AR appaltatrice di due fabbricati, al fine di ottenere dalla Cooperativa Edilizia “ , nella sua qualità
6 di committente, dall'arch. nella sua qualità di direttore dei lavori, dall'arch. , Controparte_2 CP_3
nella sua qualità di progettista architettonico e dall'ing. , nella sua qualità di progettista delle CP_4
opere in cemento armato, in solido tra di loro, la condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale e quindi al pagamento dell'importo di € 195.573,32 relativo a quanto ancora dovuto quale compenso per i lavori appaltati e per il risarcimento dei danni ulteriori, ed in cui era intervenute quali chiamate in causa quale assicuratrice dell'arch. , e CP_12 CP_3 CP_13
quale assicuratrice dell'ing. , ha così deciso: CP_4
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
- rigetta ogni domanda formulata dalla parte attrice nei confronti di , e CP_4 CP_3 [...]
nonché le domande dai convenuti e proposte verso, rispettivamente, CP_2 CP_4 CP_14
, e;
AR0 Controparte_5
- condanna la in persona del rappresentante legale p.t., a corrispondere a AR5
la somma di € 10.223,64 a titolo, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo;
CP_8
- condanna l'attrice a rimborsare ai convenuti , e e alle CP_8 CP_4 CP_3 Controparte_2
chiamate e le spese di lite, determinate per ciascuno in euro AR0 Controparte_5
10.000 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e la AR5
- dispone che la spesa per la CTU venga sopportata, in via definitiva, in misura dell'80% dalla parte attrice e in misura del 20% dalla convenuta ” AR5
In particolare, il Tribunale, previo l'espletamento di una CTU e rigetto delle eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nell'accogliere parzialmente la domanda formulata dalla società attrice nei confronti della società cooperativa convenuta e nel respingerla in relazione agli altri tecnici convenuti e alle 2 compagnie assicurative, ha ritenuto:
1) in relazione alla posizione di (Direttore dei Lavori), (progettista Controparte_2 CP_3 architettonico) e (progettista strutturale), nei confronti dei quali l'attrice invocava una CP_4
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per avere il elaborato la tavola del cemento armato CP_4
del tetto del fabbricato B in modo errato, il per avere omesso di CP_3
indicare nella tavola dieci del progetto architettonico l'altezza interna del perimetro del sottotetto e l'altezza interna del colmo del sottotetto, e il per avere omesso di segnalare la discordanza delle quote, a) che CP_2
il rapporto tra detti tecnici era intercorso solo con la committente;
b) che quindi l'unico danno che l'attrice avrebbe potuto domandare loro era quello da ritardo e non il corrispettivo per le opere eseguite, anche tenuto conto che il verbale a cui faceva riferimento l'attrice non era dimostrativo del loro impegno a
7 provvedere, atteso che il medesimo non era stato sottoscritto;
c) che in ogni caso il risarcimento del danno, oltre a non essere stato dimostrato, non veniva ad incidere su un diritto assoluto e/o su un rapporto giuridico preesistente;
2) in relazione alla domanda nei confronti della società cooperativa, i) che l'attrice nel suo atto introduttivo aveva dedotto che per i lavori di demolizione e di costruzione del tetto era stabilito in € 122.267,04 oltre iva, mentre la convenuta aveva dedotto che tale importo era stato successivamente corretto, a seguito di ricalcolo, in € 80.223,64 oltre iva e che, inviato all'impresa, la stessa l'aveva accettato (circostanza non contestata dall'attrice); ii) che l'attrice aveva dedotto che doveva avere ancora € 75.165,60 per “varianti”, che si supponeva essere appunto i lavori di demolizione e ricostruzione del tetto;
iii) che, avendo l'attrice affermato di aver ricevuto l'importo di € 70.000,00, ne derivava che le somme ancora dovute dalla committente erano di € 10.223,64, oltre interessi mora;
iv) che in relazione ai danni per il ritardo, i medesimi non erano dimostrati in considerazione del fatto che erano solo stati dedotti con una perizia di parte, priva di ogni riscontro e le cui allegazioni erano state contestate, atteso che nemmeno alcuna prova era stata dedotta in merito;
v) che in ogni caso per completezza il danno patito dall'attrice sarebbe anche stato causato dalla sua condotta, trattandosi di errore riconoscibile, come valutato dal CTU.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 20 giugno 2022 la soc. Controparte_8
ha impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma ed istando in via preliminare sull'istanza di sospensione della sua provvisoria esecutività.
Si sono ritualmente costituiti, separatamente, la , AR
, , , e i quali Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
tutti si sono opposti al gravame e all'inibitoria, insistendo, in via subordinata, e nella CP_4 CP_3
loro domanda di manleva nei confronti delle rispettive compagnie.
Alla prima udienza del 18 gennaio 2023, la Corte ha accolto l'inibitoria ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 dicembre 2023 ed in quella sede trattenuta in decisione, con concessioni dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per modificare il collegio e quindi rinviata all'udienza del 29 maggio 2024, ove è stata trattenuta in decisione immediata.
Con ordinanza del 5 settembre 2024 la Corte ha interrotto il processo a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della CP_1
Riassunta la causa nei confronti di tutte le parti già costituite e della procedura per la nuova udienza del 19 febbraio 2025, con ordinanza del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le memorie conclusive e 20 giorni per quelle di replica.
Tutte le parti hanno depositato sintetiche memorie conclusive.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.sull'eccezione di improcedibilità sollevata da AR6
[...]
costituendosi nel presente giudizio ha eccepito in via preliminare l' “improseguibilità
[...]
/improcedibilità” delle domande svolte nei suoi confronti “a seguito dell'intervenuta sottoposizione della stessa alla Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa” (c.f.r. comparsa di costituzione e risposta pag.
2).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Come insegnato dalla Suprema Corte “Il creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda (Corte
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17154 del 21/06/2024 ).
Tale principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione ed applicato da Questa
Corte è applicabile alla fattispecie in esame, seppure disciplinata dal codice della crisi e dell'impresa, in quanto l'art. 204, comma 2, lettera c, riproduce il disposto dell'art. 92 citato L.F.
2. sui motivi di appello
A) La soc. ha impugnato la sentenza gravata sulla base di tre motivi ed in particolare Controparte_8
I) Manifesta erroneità della sentenza del Tribunale della Spezia nella parte in cui, in contrasto con le difese delle parti, con le eccezioni formulate dalla parte convenuta ed in generale con le allegazioni e prove offerte dalle parti, e quindi in violazione delle regole di giudizio di cui agli artt.112 e 115 c.p.c., ha ritenuto accertato che la convenuta abbia già pagato l'acconto di € 70.000,00, oltre iva, sul maggior costo delle opere di demolizione e ricostruzione della copertura del fabbricato B, quantificate in complessivi €
10.223,64.
L'appellante, atteso l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure in ordine all'avvenuto parziale pagamento delle opere di demolizione e ricostruzione del tetto, aderendo alla quantificazione/stima di dette opere indicata dalla committente, chiede che sia accertato e dichiarato che il credito di Controparte_8
verso la soc. cooperativa sia pari all'intero importo, mai corrisposto, di € 80.223,64
[...] CP_11
9 oltre iva.
II) Erronea affermazione del difetto di legittimazione dell'attrice a far valere nei confronti dei convenuti Arch. , Ing. ed Arch. CP_3 CP_4 Controparte_2
i sollevati profili di responsabilità dei medesimi nella causazione dell'errore di esecuzione della copertura del fabbricato B che ha importato la necessità dell'eliminazione del difetto con
l'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione della copertura medesima, di cui parte attrice pretende il pagamento anche ai suddetti tecnici convenuti in giudizio
L'appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei tecnici incaricati nell'ambito dell'appalto, in quanto gli stessi non avrebbero avuto un rapporto diretto con l'impresa, ma unicamente con la committente.
In realtà sarebbe un dato acquisito o comunque non contestato che la demolizione e ricostruzione del tetto sia derivata da un errore di progettazione e più precisamente da una contraddittorietà tra le misure della progettazione architettonica e di quella strutturale, in quanto gli elaborati grafici dell'ing. era speculari CP_4
per entrambi gli edifici in relazione alle altezze del sottotetto, senza tener conto che il primo piano dell'edificio A era più alto di 30 cm a seguito della sua destinazione commerciale, rispetto all'edificio B, tutto abitativo. Inoltre anche nei disegni architettonici dell'arch. non erano indicate le misure dell'altezza CP_3
del muro perimetrale del sottotetto.
La mancanza di un disegno architettonico esecutivo, che si supponeva non esistente in quanto non fornito al
CTU, era stata determinante nell'incorrere nell'errore in quanto il medesimo avrebbe consentito di percepirlo.
Tutti i tecnici si dovevano considerare responsabili dell'errore, compiuto dell'ing. , ma non ravvisato CP_4
e/o comunque evidenziato dall'arch. , e non rilevato in corso d'opera dal DL arch. CP_3 CP_2
Quindi, una volta riconosciuta una concorrente responsabilità professionale da parte di tutti i tecnici nella determinazione dell'errore, dovrebbe essere accolta la domanda dell'appellante una volta accertato che l'impresa non poteva distaccarsi dal progetto, a cui era vincolata, per cui alla stessa dovrebbe essere riconosciuto il corrispettivo di tutte le opere sia dalla committente che da parte dei tecnici incaricati. In subordine, considerato che l'errore è stato definito “riconoscibile” dal CTU e che l'impresa era comunque tenuta ad eliminare il vizio presente nell'opera, avrebbe dovuto eventualmente riconoscersi una sua concorrente responsabilità unitamente ai tecnici coinvolti.
Il Tribunale avrebbe errato nel respingere la domanda attrice richiedendo la lesione di un diritto “assoluto”
e così negando la tutela aquiliana alle lesioni di un diritto di credito nei confronti dei professionisti, nei riguardi dei quali la committente non poteva più far valere alcuna responsabilità, considerato che l'errore era stato risolto dall'impresa stessa.
10 I tecnici non potrebbero far valere contro l'appellante le clausole contrattuali dell'appalto (art.2.9: “ogni responsabilità, oneri e spese, anche per rifacimenti di opere già eseguite, è a carico dell'impresa”) che legano solo impresa e committente, anche considerando che le clausole che limitano la responsabilità non possono essere fatte valere ex art.1229 in caso di colpa grave.
III) Il Tribunale della Spezia, inoltre, ha certamente errato laddove ha rigettato la domanda attorea affermando non provati fatti e circostanze che parte attrice ha offerto di provare per testimoni, reiterando detta richiesta in ogni occasione processuale ove era onerata a farlo ed anche, ovviamente, all'atto della precisazione delle conclusioni.
L'appellante insiste nell'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, dai quali poteva emergere il riconoscimento di responsabilità da parte dei professionisti coinvolti e la quantificazione del danno.
L'appello i cui motivi, per ragioni espositive, possono essere trattati congiuntamente, a parere di questa Corte,
è infondato e va respinto.
2.1 nei confronti della CP_1
La società appellante si è limitata a censurare la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto all'impresa esecutrice il mancato compenso per le opere relative al tetto, che assume di non aver riscosso nella loro interezza, mentre non ha censurato quella parte in cui è stato respinto il risarcimento del danno “da ritardo”, atteso che, sebbene con il terzo motivo abbia fatto richiesta di ammissione dei mezzi di prova non sfogati in primo grado, lo scopo della richiesta sarebbe esclusivamente volto a far valere il coinvolgimento dei tecnici, senza alcuna indicazione e/o reiterazione di quantificazione del danno da ritardo;
Il Tribunale ha rilevato che “La pretesa dell'attrice ha ad oggetto il corrispettivo delle opere la cui esecuzione
è stata affidata alla parte attrice, dalla cooperativa convenuta, per l'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione, divenute necessarie a seguito dell'errata realizzazione del solaio di copertura del fabbricato B
“ ( sent. pag. 17). Il Tribunale ha ritenuto provata la domanda per € 10.223,64,” avendo la affermato CP_8 di aver già ricevuto € 70.000 in relazione a tali opere.” ( sent. pag. 18).
L'appellante deduce che “ la convenuta non ha mai chiesto al Giudice che fosse dichiarato già pagato, quanto meno parzialmente, il costo di quelle opere, né l'attore ha mai affermato di essere stato parzialmente pagato.
La decisione del Tribunale, quindi, contrasta con l'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale pronunciato in ordine ad un'eccezione di avvenuto pagamento mai sollevata dalla parte interessata, o, quanto meno, con l'art. 115
c.p.c., in quanto ha pronunciato in violazione del principio fondamentale per cui iudex secundum alligata et probata iudicare debet.”
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La parte convenuta costituendosi ha dedotto di avere pagato tutte le opere, depositando la relativa
11 contabilità (comparsa di costituzione e risposta F.5) e la parte attrice non ha formulato tempestivamente alcuna contestazione circa le risultanze della stessa.
Risulta pertanto non contestato il pagamento allegato dalla parte convenuta con conseguente rigetto del motivo di appello.
2.2.nei confronti dei professionisti
Quanto ai rapporti tra l'impresa ed i tre professionisti, si rileva che deve essere confermata, essendo irrilevanti le prove orali richieste, la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il diritto a far valere un credito nei confronti dei tre professionisti.
In particolare:
a) non può essere invocata una responsabilità di natura contrattuale tra l'impresa ed i tecnici in mancanza di un contratto che lega dette parti, visto che il compenso e/o di diritto di credito di natura contrattuale eventualmente, nell'ipotesi in cui non vi fossero le limitazioni contrattuali, avrebbe potuto essere richiesto solo nei confronti del soggetto che aveva commissionato l'opera, l'unico con il quale la soc. aveva Pt_1
stipulato un contratto;
b) parimenti l'impresa non può far valere nei confronti dei 3 professionisti una responsabilità di natura extracontrattuale in mancanza di allegazione di un diritto leso, a cui l'ordinamento riconosca una tutela extracontrattuale;
c) l'appellante, infatti, chiede ai tre professionisti il “corrispettivo” delle opere eseguite, deducendo che
“l'impresa appaltatrice ha diritto di richiedere per l'intero il corrispettivo di dette opere non soltanto alla parte committente, ma anche ai soggetti che, con l'inadempimento alle loro obbligazioni professionali, hanno determinato l'errore progettuale ed esecutivo, cui si è posto rimedio con l'opera dell'impresa appaltatrice medesima” (c.f.r. pag.52 dell'atto di appello);
d) è evidente che il corrispettivo di un contratto può essere richiesto unicamente a titolo di responsabilità contrattuale nei riguardi della propria controparte e non nei confronti di soggetti che con il presunto soggetto
“adempiente” non hanno alcun legame nascente da un contratto;
e) anche nell'ipotesi in cui in via stragiudiziale i 3 tecnici avessero convenuto in uno con la committente di suddividersi i costi di dette opere, come chiede di provare l'appellante con le prove orali sulla cui ammissione insiste anche in questa sede, ma che sono ininfluenti ai fini del decidere, i professionisti appellati non avrebbero proposto di pagare per risarcire un danno all'impresa, ma unicamente ristorare la propria controparte contrattuale (e cioè la ), l'unica che poteva far valere nei loro confronti una richiesta CP_1
di risarcimento, assumendosi nei confronti della stessa la propria responsabilità;
12 f) conseguentemente la società appellante non ha alcun titolo per agire nei confronti dei professionisti in risarcimento del danno.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza nei confronti di , CP_4
, , e e sono poste a carico della soc. CP_3 Controparte_2 Controparte_6 AR7
. Esse sono liquidate, per ciascuna parte appellata, secondo i parametri di cui al dm Controparte_8
55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00), compresa la fase di trattazione per tutti i gradi di giudizio.Quindi:
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00=; totale per compensi avvocato: € 14.317,00= oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%, ed iva e cpa come per legge.
Compensa integralmente le spese processuali tra parte appellante e la AR
, attesa la reciproca soccombenza.
[...]
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato;
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza del Tribunale di La Spezia, proposta da Controparte_8
1) respinge l'appello;
2) compensa integralmente le spese processuali di questo grado di giudizio tra l'appellante e la
[...]
; AR
3) dichiara tenuta e condanna alla refusione delle spese del giudizio che liquida, Controparte_8
per ciascuna altra parte appellata, in € 14.317,00, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%, ed iva e cpa come per legge;
13 4) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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