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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 19.7.2024, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ha pronunziato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3796 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
n. 19.11.51 in Balvano (PZ), residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso dall'avv. C.F._1
Carlo Miele, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bellosguardo alla via L.go
Fasanella n. 8;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. con sede Controparte_2
in Controne alla via Uliveto;
Contumace
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso depositato in data 11.7.2024, adiva il Tribunale di Salerno – Parte_1
Sezione Lavoro, proponendo azione nei confronti della in Parte_2
persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della somma di €
2.856,66, a titolo di retribuzione della mensilità di novembre e dicembre 2014 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Segnatamente il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente a tempo indeterminato della a far tempo Parte_2
dall'1.1.2005, quale “idraulico forestale”, con la qualifica di operaio specializzato livello V
spec./super° del CCNL di settore;
- con comunicazione del settore tecnico prot. 5448 del 11.11.2014 e con delibera di giunta esecutiva n. 48 del 10.11.14, la disponeva la sospensione dei Parte_2
cantieri, in relazione ai lavoratori idraulici forestali, per il periodo dal 12.11.2014 al
31.12.2014, e richiedeva l'applicazione dell'integrazione salariale (CISOA) di cui alla L. n.
457/72, per “mancanza di fondi”;
- seguiva richiesta alla competente Commissione provinciale Inps;
Pt_3
- in conseguenza della suddetta delibera, il lavoratore per i mesi di novembre e dicembre non aveva svolto alcuna attività lavorativa e, tuttavia, non aveva percepito l'ammortizzatore sociale in parola e meno che mai le retribuzioni spettanti da parte dell'ente montano;
- il ricorrente richiedeva all'Inps il pagamento della ovvero alla Pt_3 Parte_2
il pagamento delle retribuzioni maturate, ma entrambe le richieste venivano
[...]
disattese;
- che ad oggi il lavoratore nulla ha percepito per le mensilità di novembre e dicembre 2014,
ammontante alla somma di € 2.856,66, come si evince dalla esibita busta paga di ottobre
2014 versata in atti.
In diritto, la parte assumeva che fosse pienamente sussistente il diritto alla retribuzione in conseguenza del comportamento illecito da parte datoriale, in quanto la sospensione
2 dell'attività lavorativa era stata imposta dallo stesso, senza che a tale sospensione fosse intervenuta la . Segnatamente, rilevava di percepire una busta paga di € 1.428,33 e, Pt_3
pertanto, per i mesi di sospensione, avrebbe dovuto percepire l'importo complessivo di €
2.856,66.
In ragione di ciò, il ricorrente adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della sospensione dell'attività lavorativa per la mensilità di novembre e dicembre del 2014 in quanto non seguita da intervento della , e la Pt_3
condanna della convenuta alla corresponsione della mancata Parte_2
retribuzione, da quantificarsi in € 2.856,66, o nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva l'ente resistente che, pertanto,
veniva dichiarato contumace.
3. Veniva calendarizzata l'udienza del 18.2.2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La sola parte ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio,
mentre non compariva e, dunque, nulla depositava l'Ente convenuto.
Il G.d.L, infine, nel termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c. pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, formalmente dichiarata la contumacia della Parte_2
[...]
3 2. Venendo al merito dell'azione, va affermata la fondatezza del ricorso proposto da
[...]
, che va accolto per le ragioni di seguito illustrate. Pt_1
Come emerso dagli atti, il ricorrente agisce nei confronti della Parte_2
per il pagamento delle spettanze retributive non percepite per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, stante la mancata approvazione dell'intervento della Cassa
Integrazione Guadagni.
Incontestato è che l'odierno attore sia stato sospeso dal lavoro per il periodo dal 12.11.2014
al 31.12.2014, atteso che la stessa riferisce, nelle comunicazioni scritte Parte_2
allegate da parte attrice, dell'indisponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la copertura della relativa spesa, in mancanza di utili trasferimenti provenienti dalla Regione
Campania.
In punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice secondo cui i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena,
e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr Cass. 15207 del 2010; n. 25240
del 2014; Sez. L., Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018).
Da quanto esposto consegue la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g.,
ossia proprio ciò che si è verificato nel caso di specie in relazione alle dedotte mensilità.
In relazione al quantum debeatur, occorre rilevare che, secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute. Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo,
non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione, con
4 esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre 2009, n. 19956; Cass., 24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002, n. 10307).
Nella vicenda che ci occupa, parte attrice ha depositato la busta paga del mese di ottobre
2014 nella quale è indicato senza margini di incertezza che la paga base globale che ha costantemente percepito nel periodo immediatamente precedente alla sospensione era pari alla somma lorda di € 1.423,33, esclusa ogni voce correlata a specifiche prestazioni lavorative, ma sulla base di tali importi ha erroneamente quantificato il dovuto a titolo di risarcimento del danno in € 2.856,66. Pertanto, riformulando il conteggio degli importi dovuti,
parametrandolo correttamente alla retribuzione base indicata nelle buste paga, la somma corretta da erogare al ricorrente corrisponde agli importi della paga base dei mesi di novembre – limitatamente al solo periodo non lavorato, compreso tra il 13.11.2014 e la fine dicembre 2014 (cioè, specificamente, € 824 + € 1.423,33), per un totale lordo di € 2.247,33.
Lo scrivente ritiene, più specificamente, di condividere – richiamandole, in proposito, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le motivazioni espresse in molteplici fattispecie analoghe da numerosi precedenti di questo tribunale (v. tra le ultime Trib. di Salerno sentenza del
16.6.2021 – RG 3032/20), le cui argomentazioni appaiono conferenti e persuasive.
Deve ritenersi, pertanto, che: <non rileva, al fine di giustificare la sospensione dell'attività
lavorativa a prescindere dall'ammissione alla Cassa Integrazione, il richiamo all'art. 46 del
CCNL idraulico forestali. Il predetto articolo, infatti, si limita a definire le due tipologie
contrattuali mediante le quali procedere all'assunzione degli operai così descrivendole: “gli
operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto sono classificati in Operai a
tempo determinato ed Operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato quei
lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per
l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori
5 assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Sono operai a tempo
indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che,
essendo inquadrati ai fini assicurati e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei
12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro,
vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del
rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
La norma, dunque, si limita a descrivere le due tipologie di assunzioni dei dipendenti a tempo
indeterminato prevedendo, al capo b), la stabilizzazione degli operai che abbiano svolto
l'anno precedente una determinata quantità di giornate di lavoro e, contrariamente a quanto
asserito dall'opponente, non consente affatto al datore di lavoro di sospendere
arbitrariamente il lavoratore a tempo indeterminato allorché abbia svolto 181 giornate di
lavoro.
Quello delle 181 giornate annue, infatti, rappresenta il limite minimo di servizio per un
lavoratore a tempo indeterminato, fermo restando che la sospensione dal servizio per il
periodo ulteriore deve comunque essere supportato da un provvedimento di ammissione
alla Cassa integrazione, pena, in assenza di tale ammissione, il risarcimento del danno in
favore del lavoratore per illegittima sospensione>>.
Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda deve ritenersi fondata nei limiti in precedenza indicati e va, pertanto, accolta.
2. In ragione dell'accoglimento della domanda, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi del parametro di riferimento, nonché
con una riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3796 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., così Parte_2
provvede:
1) dichiara la contumacia della in pers. del l.r.p.t.; Parte_2
2) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma lorda pari ad € 2.247,33, corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo dal
13.11.2014 al 31.12.2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle spettanze al soddisfo;
3) condanna la in pers. del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Parte_2
giudizio che liquida in complessivi € 721,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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