Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2025, proposto da
MA ZZ e RA ZZ, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Cardito e Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
POSTE ITALIANE S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Agnello, Ilaria De Vincenzi e Salvatore Parente, con domicilio fisico eletto presso l’ufficio Affari Legali Territoriali della Filiale di Poste Italiane S.p.A., in Napoli alla Piazza Matteotti n. 2, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Torre del Greco sull’istanza presentata dai ricorrenti il 28 febbraio 2025 (prot. n. 11886), diretta a provocare l’esercizio dei poteri di vigilanza-autotutela e sanzionatori-repressivi in relazione ad una struttura di carpenteria metallica realizzata presso l’immobile di proprietà sito nel territorio comunale alla Via Nazionale n. 419, nonché a consentire l’accesso alla relativa documentazione detenuta dall’amministrazione comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 116 e 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. RL L'OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un immobile, sito nel Comune di Torre del Greco alla Via Nazionale n. 419, condotto in locazione da Poste Italiane S.p.A. sin dal maggio 2005 ed attualmente adibito ad ufficio postale, in ordine al quale espongono i seguenti fatti: “ Poste Italiane S.p.A. ha effettuato importanti lavori all’immobile in questione, modificandone sensibilmente la struttura. In particolare, nel corso di un giudizio instaurato presso il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. III Civile, R.G. 2228/2023, Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, i germani Izzo (odierni ricorrenti, ndr.) hanno appreso che Poste Italiane S.p.A. aveva realizzato una imponente struttura di controsoffitto (per cui la proprietà Izzo declina fin da ora ogni tipo di responsabilità), destinata a sostenere e distribuire la complessa impiantistica per il funzionamento dell’Ufficio. Trattasi, più in particolare, di strutture in metallo di sostegno all’impianto di climatizzazione e in alluminio di sostegno al controsoffitto, ancorate al di sotto del solaio del terrazzo. Come emerso nel corso del citato giudizio, “almeno tre elementi in ferro della struttura di sostegno dell’impianto di climatizzazione sono stati saldati, presumibilmente, ai ferri di armatura di tre distinti elementi della struttura di cemento armato del fabbricato”, ovverossia del solaio di copertura. ”.
1.1 I medesimi aggiungono di aver presentato al Comune di Torre del Greco, in data 28 febbraio 2025 (prot. n. 11886), un’istanza finalizzata all’attivazione dei poteri di vigilanza-autotutela e sanzionatori-repressivi in relazione alla descritta struttura di carpenteria metallica, nonché a consentire l’accesso alla relativa documentazione detenuta dall’amministrazione comunale, ma di aver ricevuto, in data 31 marzo 2025 (prot. n. 18088), solo una risposta interlocutoria da parte del Comando di Polizia Municipale, con cui si preannunciava un futuro sopralluogo congiunto con personale del competente ufficio tecnico.
2. I germani Izzo, sulla scorta dell’assunto che l’amministrazione comunale non si sarebbe definitivamente pronunciata in ordine alla suddetta istanza, impedendo la conclusione del procedimento di verifica della legittimità edilizia dell’intervento con un provvedimento espresso e la possibilità di esercitare fattivamente il diritto di accesso, domandano che sia accertata l’illegittimità dell’inerzia e che sia anche nominato un commissario ad acta in grado di attivarsi in sostituzione dell’autorità inadempiente.
Resiste il Comune di Torre del Greco, il quale nei suoi scritti difensivi eccepisce che non sussisterebbe obbligo di provvedere per la manifesta infondatezza dell’istanza, rilevando che la struttura in parola, comportando l’installazione di una mera controsoffittatura, rientrerebbe tra gli interventi di manutenzione ordinaria soggetti al regime di edilizia libera in virtù dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, che include, appunto, le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Si è costituita in resistenza la controinteressata Poste Italiane con memoria di stile.
Con memoria conclusiva depositata il 22 settembre 2025, la difesa attorea obietta che “oggetto di contestazione nel presente giudizio (e della presupposta istanza di esercizio dei poteri di controllo e vigilanza rivolta dagli odierni ricorrenti alla p.A.) non è la controsoffittatura in sé considerata, ma la pesante struttura metallica realizzata tra il solaio di copertura dell’immobile e la controsoffittatura” e che detta “struttura non può farsi rientrare nelle opere ad edilizia libera ma, quantomeno, nelle opere per cui è necessario presentare una CILA, se non una SCIA alternativa a permesso di costruire, essendo agganciata al solaio di copertura”. Con la stessa memoria, viene riferito anche quanto segue: “In data 27.5.2025 avveniva l’accesso agli atti presso il Comune e, con grande stupore, si apprendeva che il fascicolo mostrato dal Comune (fasc. 297/2007, rectius 293/2007 ndr.) riguardava altri immobili occupati da Poste Italiane e di altri proprietari, diversi dai Germani Izzo. Pertanto, non si estraeva copia di alcun documento, in quanto il fascicolo osteso non riguardava l’immobile per cui è causa (…). È quindi possibile affermare che il Comune di Torre del Greco non ha osteso alcun titolo legittimante la struttura in questione.”.
2.1 La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza camerale dell’8 ottobre 2025, nel corso della quale parte ricorrente, a fronte dell’esito infruttuoso dell’accesso espletato in corso di giudizio il 27 maggio 2025, ha dichiarato che residua, quanto alla domandata ostensione documentale, il suo interesse ad ottenere una pronuncia espressa dell’amministrazione comunale in ordine all’esistenza o meno di altre evidenze documentali inerenti alla struttura di carpenteria metallica in questione.
3. Il Collegio, nel prendere atto di quanto da ultimo rappresentato dai ricorrenti, rileva, in via preliminare, la piena ammissibilità del presente rimedio, sulla scorta del consolidato principio secondo il quale il proprietario confinante – in questo caso gli stessi proprietari dell’immobile oggetto di intervento – nella cui sfera giuridica si ripercuote dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi, è titolare di un concreto interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l’inerzia dell’autorità preposta all’esercizio degli stessi (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. VI, 22 maggio 2024 n. 3324). Infatti, facendo tesoro degli insegnamenti resi dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, è da ritenere che sussistano in capo ai ricorrenti sia la legittimazione, in virtù dell’evidente vicinitas, sia l’interesse ad agire, incidendo la realizzazione della struttura di carpenteria metallica in parola – della quale rimane incontestata l’esistenza – sull’assetto del solaio di copertura dell’immobile di proprietà, ossia sull’assetto di uno degli elementi costitutivi dell’edificato.
4. Nel merito, la scrutinata impugnativa del silenzio rifiuto è fondata e merita accoglimento, anche con riguardo all’esistenza o meno di evidenze documentali, ulteriori rispetto all’espletato accesso, inerenti alla struttura di carpenteria metallica in questione, rientrando tale ultimo accertamento nei più generali poteri di vigilanza in materia urbanistico-edilizia.
Infatti, come si evince dalla superiore esposizione ed a fronte della non risolutiva nota interlocutoria del Comando di Polizia Municipale, non risulta che l’amministrazione comunale si sia pronunciata in via definitiva sull’istanza presentata dai ricorrenti, specificamente diretta a provocare l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in ambito urbanistico-edilizio, nonostante sia abbondantemente trascorso, dalla proposizione della medesima avvenuta il 28 febbraio 2025, il termine ordinario di trenta giorni per l’emanazione del provvedimento finale, termine che si applica, attesa la sua portata generale, anche ai procedimenti di competenza degli enti locali salvo diversa normativa speciale (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, 5 marzo 2019 n. 458).
4.1 E’ appena il caso di osservare che, a seguito di una segnalazione circostanziata come quella di specie, l’amministrazione comunale è tenuta ad attivare e concludere il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva o meno dell’opera realizzata, in quanto, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, essa esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio e, a seguito del doveroso esercizio del potere di vigilanza, ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera espressa inibendo e sanzionando le eventuali condotte illecite poste in essere dai privati (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2018 n. 6222; TAR Toscana, Sez. III, 7 febbraio 2020 n. 169; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5198; TAR Campania Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2017 n. 1472).
4.2. Inoltre, giova puntualizzare, facendo proprie le controdeduzioni formulate dalla difesa attorea in risposta alla tesi predicata dall’avvocato del comune (i cui asserti, costituenti ovviamente mere difese in giudizio, non possono tenere luogo dell’attività amministrativo/procedimentale la cui omissione è oggetto di contestazione in questa sede), che nel caso di specie non si discute di una semplice controsoffittatura, ma, più propriamente, di una struttura di carpenteria metallica infissa al solaio di copertura e fungente da intelaiatura di appoggio dei pannelli di controsoffitto: si tratta, all’evidenza, di un’opera non assimilabile a meri interventi di tipo manutentivo, essendo piuttosto idonea ad apportare innovazioni ad un elemento costitutivo dell’edificio, rappresentato (si ripete) dal solaio di copertura. Ne discende che nella specie è giuridicamente inconfigurabile l’eccepita manifesta infondatezza dell’istanza.
5. Pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere in merito all’istanza presentata dai ricorrenti il 28 febbraio 2025 (prot. n. 11886), diretta a provocare l’esercizio dei poteri di vigilanza-autotutela e sanzionatori-repressivi in relazione ad una struttura di carpenteria metallica realizzata presso l’immobile di proprietà sito nel territorio comunale alla Via Nazionale n. 419, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato che dia conto dell’eventuale sussistenza della situazione abusiva e che commini, se del caso, il corrispondente trattamento sanzionatorio, il tutto in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Resta inteso che l’amministrazione comunale dovrà pronunciarsi espressamente anche in ordine all’esistenza o meno di evidenze documentali, ulteriori rispetto all’espletato accesso, inerenti alla struttura di carpenteria metallica in questione.
Ne consegue che la presente azione avverso il silenzio è suscettibile di accoglimento, con assegnazione al Comune di Torre del Greco di un termine di trenta giorni per adottare e comunicare le proprie determinazioni finali.
5.1 E’ nominato commissario ad acta il Coordinatore dell’Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario tecnico dell’Ufficio, al fine di provvedere nel termine di ulteriori trenta giorni, nel caso di perdurante inerzia della suddetta amministrazione, all’emanazione del provvedimento di riscontro delle istanze accertativo/conoscitive avanzate dai ricorrenti e meglio precisate in questa sede, con oneri per il compenso del commissario a carico dell’amministrazione comunale inadempiente, da liquidare con separato decreto a seguito di presentazione della relazione inerente all’attività svolta e alle vacazioni effettuate.
6. In conclusione, l’odierno gravame va accolto nei termini sopra precisati, mentre le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo, stabilendosi viceversa la compensazione con riguardo alla posizione della controinteressata Poste Italiane, in forza di giusti motivi discendenti dall’assetto dei contrapposti interessi.
6.1 Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Torre del Greco di provvedere in conformità a quanto delineato in parte motiva nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente decisione, e fin d’ora, per l’eventualità di un perdurare dell’inadempimento, nomina commissario ad acta il Coordinatore dell’Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario tecnico dell’Ufficio, al fine di provvedere in via sostitutiva, nel termine di ulteriori trenta giorni, all’emanazione del provvedimento di riscontro delle istanze dei ricorrenti.
Dispone di liquidare successivamente il compenso del commissario ad acta, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Comune di Torre del Greco a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari. Spese compensate per il resto.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA RI GU, Presidente
RL L'OL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL L'OL | LA RI GU |
IL SEGRETARIO