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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 671/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Di Monte;
appellante
contro
già , in persona del suo legale rappresentante CP_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Karen Raimondi;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 650/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 3 maggio 2022.
L'udienza del 10 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini abbreviati in venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche.
Conclusioni dell'appellante:
“Si chiede alla Corte Territoriale di voler disporre un'integrazione della CT con
l'aggiunta dell'apposito quesito relativo alla verifica della normativa sulla trasparenza del contratto di credito e, in questo modo, determinare che il corrispettivo che la parte finanziata avrebbe dovuto rimborsare risulterebbe pari ad euro 32.922,72, di cui
31.000,00 euro a titolo di capitale effettivo erogato e 1.922,72 euro per interessi sostitutivi e, così, tenuto conto del rimborso in favore del mutuante di € 38.934,00 euro, dichiarare parte appellata debitrice di €6.011,28 euro. Per cui, si precisano le conclusioni richiedendo preliminarmente la rimessione della causa in istruttoria disponendo l'integrazione della CT come richiesto sopra e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in appello ed ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dall'OPPONENTE E CONDANNARE in via riconvenzionale la OPPOSTA al pagamento di €.=11.178,26= oppure alla somma ritenuta di giustizia (con la precisazione che tale saldo contabile tiene conto dei due rapporti in contestazione).
In via istruttoria, si reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c., di ordinare alla convenuta
l'acquisizione delle convenzioni dei conti corrente, delle aperture di credito, dei conto
pag. 2/22 anticipi, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versa-mento, e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato dal 2004 ad oggi.
In caso di mancata rimessione in istruttoria, si chiede la concessione dei termini per conclu-sionali e repliche”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
In via preliminare:
− dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni svolte in narrativa.
In via principale e nel merito:
− rigettare le domande addotte dall'odierna appellante siccome infondate in fatto ed in diritto, ivi compreso l'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. e la richiesta di ammissione di
C.T.U. tecnico- contabile giacché le doglianze esposte nell'atto di impugnazione non sono suffragate da alcun valido elemento tale ritenere indispensabile la relativa ripetibilità;
− conseguentemente, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 650/2022 pubbl. il
03/05/2022 (R.G. n. 1755/2018; Repert. n. 1144/2022 del 04/05/2022) resa dal
Tribunale di Pescara;
- in subordine, richiamate tutte le difese di cui al primo grado di giudizio, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, come di seguito meglio precisate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare l'appello proposto dal , ivi compresa la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 277/18
(R.G. 579/2018) emesso dal Tribunale di Pescara in data 15/02/2018, le cui domande nei confronti della parte appellante devono intendersi anche in questa sede
pag. 3/22 integralmente riportate e trascritte, nonché riproposte, ovvero condannarlo al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 650/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di (oggi con la quale parte Parte_1 Controparte_2 CP_1
attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 277/2018, emesso dal medesimo
Tribunale in data 15 febbraio 2018, per la somma di euro 5.447,22 oltre interessi e spese in relazione alla posizione debitoria scaturente da due rapporti bancari, il contratto di conto corrente del 28 maggio 2004 n. 615209211298, con contratto di apertura di credito di euro 4.000,00 del 27 ottobre 2004, e il contratto di finanziamento del 5 settembre 2007 dell'importo di euro 32.395,00.
1.1 Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, il primo giudice riteneva infondate tutte le doglianze proposte in relazione all'illegittimità del contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
1.2. In particolare, quanto alla doglianza di superamento del cosiddetto tasso soglia, riteneva che la stessa fosse generica, essendosi l'opponente limitato a richiamare la perizia di parte, indicando i singoli trimestri nei quali si sarebbe verificato il detto superamento, senza tuttavia esplicare i calcoli effettuati e senza allegare le tabelle contenenti i suddetti calcoli. L'opposta, invece, secondo il giudice di primo grado, aveva dimostrato la fondatezza della propria pretesa, producendo in giudizio, tra l'altro, il contratto di conto corrente, il contratto di finanziamento, quello di apertura di credito, le comunicazioni periodiche e gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.
Ciò precisato, ritenuta inammissibile la richiesta di espletamento di CT tecnico- contabile, in quanto meramente esplorativa, il giudice di prime cure accertava che, con riferimento al momento della stipula del contratto, i tassi ivi indicati (nominale annuo pag. 4/22 12,000%, effettivo annuo 12,551%) erano inferiori al tasso soglia del periodo (18,24% per le aperture di credito in conto corrente).
1.3. Il giudice a quo riteneva poi parimenti infondata la doglianza relativa alla nullità della volta a disincentivare scoperti di conto corrente e/o sconfinamenti dal fido Pt_2
accordato, atteso che, nel contratto in questione, erano state indicate sia la percentuale
(0,750%), sia la periodicità (trimestrale), sia il meccanismo operativo della stessa
(momento di punta massimo dello scoperto – giorni di scoperto per la CMS N.1).
1.4. Ugualmente generiche, secondo il primo giudice, risultavano inoltre essere sia la doglianza relativa al cosiddetto gioco delle valute, per non essere stati indicati i giorni di valuta effettivamente applicati, né l'ammontare del relativo credito presunto, condizioni invece espressamente pattuite e legittime, sia la censura relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi, formulata senza indicazione delle singole modifiche dei tassi di interesse e delle spese, non essendo stati indicati analiticamente nella contestazione tutti gli oneri asseritamente indebiti.
1.5. In merito, poi, alla violazione dell'art. 120 TUB in punto di capitalizzazione degli interessi, il primo giudice riteneva irrilevante la circostanza che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo, poiché, anche nell'ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non comporterebbe alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che la medesima non prevede una proporzionalità tra tassi di interessi attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda a una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore.
1.6. Tanto chiarito sul contratto di conto corrente, il giudice di primo grado riteneva legittimo anche il contratto di finanziamento stipulato tra le parti, considerando erroneo il criterio di calcolo utilizzato dal perito di parte.
1.7. Quest'ultimo, infatti, nella metodologia di calcolo aveva incluso, ai fini del computo del TEG contrattuale e del superamento del tasso soglia, la penale (rectius multa penitenziale) per estinzione anticipata (nella misura dell'1%), circostanza non pag. 5/22 verificatasi, e altri oneri accessori, quali il costo dell'assicurazione, facoltativa per il cliente e del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, in quanto non imposta allo stesso al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale.
Secondo il primo giudice, infatti, tale sommatoria risultava errata sia perché composta da voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi, quelli di mora e la penale, sia perché violativa del principio di effettività degli oneri eventuali, concorrenti alla verifica del TAEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili, diversamente da come accaduto nel caso di specie, ove riscontrava non si fosse mai verificata un'estinzione anticipata.
1.8. Rispetto agli interessi di mora, inoltre, evidenziava come, anche nel caso in cui fosse stata accertata la natura usuraria del tasso di mora, comunque il mutuo non sarebbe stato gratuito, dato che la sanzione della nullità avrebbe colpito unicamente tale clausola.
1.9. In relazione, poi, alla dedotta applicazione di un TAEG difforme da quello indicato in contratto, il primo giudice riteneva che nel caso di specie non si potesse applicare, ratione temporis, il dettato normativo di cui all'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19 settembre 2010, tenuto conto che il contratto per cui è causa era stato stipulato il 5 settembre 2007, dovendosi pertanto applicare l'art. 124 TUB nel testo previgente.
In particolare, secondo il giudice a quo, il previgente 124 TUB, non facendo alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, ricollegava l'applicazione del tasso sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
Posta la funzione informativa di tale indice, in caso di non corretta indicazione dello stesso, non operava, pertanto, alcun meccanismo di sostituzione, potendo al più comportare un'ipotesi di risarcimento del danno per inadempimento, avendo il cliente confidato in un costo complessivo del finanziamento diverso da quello reale, così non accettando potenzialmente altro contratto complessivamente più favorevole.
Ad ogni modo, evidenziava il primo giudice, l'opponente non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria, né aveva provato un simile pregiudizio, con la conseguenza che pag. 6/22 risultava irrilevante stabilire se fosse stato applicato o meno un TAEG difforme da quello dichiarato.
1.10. In ultimo, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, il Tribunale di
Pescara chiariva che dall'applicazione di tale piano non poteva farsi discendere automaticamente alcun effetto anatocistico, in quanto in esso il maggior ammontare degli interessi da versare dipendeva non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate, comportando che gli interessi venivano calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Sulla base di tutte tali argomentazioni, il primo giudice rigettava pertanto l'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello
[...]
, per i motivi di seguito indicati: Parte_1
2.1 Sul contratto di conto corrente bancario.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione impugnata in relazione alla ritenuta legittimità del contratto di conto corrente bancario stipulato in data 28 maggio 2004, impugnando diversi punti della sentenza che si sono soffermati su plurime eccezioni di illegittimità sollevate in primo grado.
2.1.1. In primo luogo, ha sostenuto che l'atto di opposizione di primo grado sarebbe preciso e dettagliato, essendo le proprie allegazioni e domande fondate su conteggi matematici contenuti nella perizia di parte prodotta in giudizio, con la conseguenza che, se il giudice di primo grado avesse voluto discostarsi da tale perizia, avrebbe dovuto motivarne le ragioni con diverso ragionamento matematico e relativi calcoli da effettuarsi con CT, non avente carattere meramente esplorativo, risultando invero finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti dedotti in giudizio.
2.1.2. In secondo luogo, con riguardo alla contestata usurarietà dei tassi applicati in esecuzione del predetto contratto, l'appellante ha dedotto che, nel caso di specie, si pag. 7/22 tratterebbe di usura originaria, generata da modifiche unilaterali in peius delle condizioni contrattuali operate dalla banca e non da fenomeni di abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto. La rimodulazione degli interessi costituirebbe infatti una pattuizione originaria.
Nello specifico, inoltre, premesso che il TAN contrattuale non avrebbe rilevanza, dovendosi invero raffrontare il tasso globale con quello soglia, secondo l'appellante il tasso debitore effettivo annuo pari al 12,551% pattuito in contratto sarebbe errato, atteso che la banca avrebbe innalzato il TAN, e che soltanto la CMS sarebbe pari allo 0.750%, non considerando tutte le altre spese che porterebbero il TAEG oltre il 12,750%.
2.1.3. In relazione alla commissione di massimo scoperto, in aggiunta, la clausola che la prevede sarebbe nulla in quanto prevista per “utilizzi del conto non formalizzati ed eccezionalmente consentiti”, quindi in assenza di fido e sul “massimo scoperto del trimestre” e per ogni giorno di scoperto.
2.1.4. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, ha sottolineato l'appellante che la stessa sarebbe lecita se avesse pari periodicità e se la produzione degli interessi sugli interessi seguisse eguali modalità. Inoltre, se gli interessi fossero capitalizzati con cadenza infrannuale, il testo negoziale dovrebbe precisare quale incremento produrrebbe l'effetto anatocistico, sia dal lato “interessi debitori” sia da quello “interessi creditori”.
Nel contratto di specie, ha evidenziato l'appellante, mentre nel lato debitore sarebbe visibile una progressione del saggio per via dell'anatocismo, essendo il TAE (12,551%) superiore al TAN (12,000%), nel lato creditore, invece, TAN e TAE sarebbero identici
(0,100%).
Al contrario, un concreto miglioramento del tasso del creditore dovrebbe rintracciarsi per il correntista, altrimenti il contratto bancario, pur osservando formalmente la norma, perseguirebbe il fine scongiurato dal legislatore dell'aumento degli interessi in forza dell'anatocismo a solo arricchimento della banca.
Ha evidenziato, in ultimo, che il primo giudice, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4321/2022, avrebbe dovuto ritenere nulla la pag. 8/22 clausola di reciprocità contenuta nel contratto di conto corrente per cui è causa, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri fissati dalla delibera CICR.
2.1.5. Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dato che non sarebbe stata allegata agli atti la certificazione di cui all'art. 50 TUB.
Inoltre, con riferimento al conto corrente, nonostante fosse stato stipulato nel 2004, gli estratti conto depositati dalla nel procedimento monitorio decorrevano solo dal 31 CP_3 gennaio 2010, con un saldo iniziale a debito del correntista pari a euro 3.992,09.
Ha dedotto l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e disporre il ricalcolo del credito della banca partendo dal saldo zero del primo estratto conto. Tale ricalcolo, inoltre, doveva essere disposto anche perché le condizioni contrattuali riguardavano il contratto di conto corrente e non il contratto di apertura di credito, per il quale non risultava alcuna pattuizione. Su tale base, pertanto, interessi, oneri, commissioni e altro andrebbero azzerati ogni qualvolta il correntista nel corso del rapporto bancario fosse rimasto nei limiti del fido di euro 4.000,00 concesso con contratto di apertura del credito del 27 ottobre 2007.
In ogni caso, il tasso di interesse debitore nominale annuo pari al 12% sarebbe stato modificato durante il corso del rapporto, tant'è che al 31 marzo 2015 il tasso applicato sarebbe stato pari al 15%. Per l'appellante, dall'esame degli estratti conto, emergerebbe che la banca avrebbe applicato un tasso del 17,325% per l'extrafido, un tasso di mora pari al 18,575% e spese, tutti non pattuiti.
2.1.6. In merito allo ius variandi, inoltre, l'appellante ha rappresentato che il primo giudice, in caso di superamento dei limiti dei tassi soglia antiusura, avrebbe dovuto applicare il secondo comma dell'art. 1815 c.c.
2.2. Sul contratto di finanziamento.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione impugnata in relazione alla ritenuta legittimità del contratto di finanziamento del 5
pag. 9/22 settembre 2007, impugnando diversi punti della sentenza che si sono soffermati su plurime eccezioni di illegittimità sollevate in primo grado.
2.2.1. In punto di TEG, secondo l'appellante il perito di parte avrebbe correttamente inserito nel calcolo il costo dell'assicurazione, dato che sarebbe un costo ineludibile collegato all'erogazione del credito, così come dichiarato dall'Arbitro bancario nella decisione n. 7086 del 2015.
I costi del credito si otterrebbero, infatti, sottraendo all'ISC il valore del tasso degli interessi nominali annui (ISC-TAN=8,957-7,250=1,707). Da ciò discenderebbe che, sommando i costi effettivi al tasso degli interessi moratori, si otterrebbe un costo effettivo del credito da confrontare con il tasso soglia (10,250 di interessi moratori +
1,707 di costi del credito = 11,957). Atteso, pertanto, che il tasso soglia del periodo sarebbe stato pari al 9,855%, le condizioni contrattuali analizzate risulterebbero oggettivamente in usura rispetto al tasso soglia previsto dall'art. 2 della L. n. 108/96.
Su tali basi, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto applicare al contratto in esame il secondo comma dell'art. 1815 c.c., con l'azzeramento degli interessi e l'imputazione di tutti i pagamenti effettuati dall'appellante esclusivamente al capitale.
2.2.2. Con riferimento ai tassi di mora, inoltre, ha eccepito che il tasso degli interessi moratori previsto nel contratto sarebbe pari al 10,250%, ossia al tasso nominale
(7,250%) maggiorato di tre punti, essendo così al di sopra del tasso soglia del periodo, pari al 9,855%.
2.2.3. In ultimo, in punto di piano di ammortamento alla francese, l'appellante ha dedotto che il piano di ammortamento alla francese applicato al caso di specie sarebbe illegittimo, come ritenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il suddetto metodo e disporre il ricalcolo del saldo del finanziamento eliminando ogni forma di anatocismo.
Da tutte queste argomentazioni, secondo l'appellante lo stesso sarebbe titolare di un diritto di credito di un importo non inferiore a euro 11.178,26.
pag. 10/22 3. Si è costituita in grado di appello contestando nel merito la fondatezza CP_1
del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 650/2022 emessa dal Tribunale di Pescara e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
4. Motivi della decisione. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato, dato che le doglianze sollevate dall'appellante sono volte a impugnare il merito della decisione, non apparendo, quindi, meramente pretestuose.
4.2. Nel merito, le plurime censure inerenti all'accertata legittimità del contratto di conto corrente bancario da parte del giudice di primo grado sono parzialmente fondate.
4.2.1. In particolare, non assume rilevanza la doglianza relativa alla ritenuta genericità dell'atto di citazione in giudizio e di erronea mancata ammissione della richiesta di espletamento di CT da parte del giudice di primo grado.
Al riguardo, è opportuno fin da subito evidenziare che, con ordinanza del 14 maggio
2024, questa Corte ha disposto l'espletamento di CT tecnico-contabile, essendo la stessa apparsa necessaria ai fini della decisione, e ha al contempo formulato al CT nominato alcuni quesiti volti a ricostruire, sulla base della sola documentazione depositata in atti, il rapporto dare-avere in essere tra le parti, in relazione sia al contratto di conto corrente sia a quello di finanziamento, chiarendo quindi l'esistenza di una posizione debitoria o creditoria del cliente.
Il nominato CT , in data 4 novembre 2024, ha depositato la relazione peritale, con relativi allegati, tenuto conto delle osservazioni precedentemente formulate da parte del consulente di parte appellante.
Prima di procedere all'esame del merito delle censure sollevate dall'appellante, è utile richiamare il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico pag. 11/22 d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CT agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n.
7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n.
19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
4.2.2. Con riferimento al contratto di conto corrente conto corrente aperto in data 28 maggio 2004 (la cui numerazione bancaria iniziale del conto corrente 6152092112/58 è variata in 6152/9211258 a partire da luglio 2008) con richiesta di apertura di credito in conto corrente di € 4.000,00, con validità fino a revoca, effettuata dal correntista in data
27.10.2004, in primo luogo infondata risulta essere la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi applicati in esecuzione del rapporto bancario.
Sul punto, questa Corte non ritiene di discostarsi dalle risultanze riportate dal consulente tecnico d'ufficio, dalle quali emerge che i tassi di interessi applicati in esecuzione del rapporto bancario non sono mai stati superati, né in relazione alla cosiddetta usura originaria, né rispetto alla cosiddetta nuova usura originaria.
Al riguardo, il CT ha correttamente applicato il principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 16303/2018, secondo il quale "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis, D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma l, della predetta
pag. 12/22 legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Rispetto alla cosiddetta usura originaria, il CT, facendo applicazione delle formule contenute nelle Istruzione della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti per il calcolo del
TEG relativamente alla categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente e anticipi e sconti commerciali”, e facendo applicazione anche del criterio del c.m.s. soglia, non ha rilevato alcun superamento del cosiddetto tasso soglia, in quanto, posto che lo stesso è da individuarsi, secondo quanto indicato nel d.m. del 17 marzo 2004 con riferimento al secondo trimestre del 2004, al 18,24%, il TEG calcolato nel contratto di specie risulta essere pari al 12,000%.
Inoltre, in materia di cosiddetta nuova usura originaria occorre innanzitutto chiarire, come già precisato da questa Corte, che “è pacifico che nei contratti di conto corrente non possa trovare applicazione il principio statuito dalla Corte di Cassazione a Sez.
Un. (Cass. Civ. Sez. Un. n. 24675/2017), che ha sancito l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, e ciò in considerazione del fatto che nel rapporto di conto corrente incide lo jus variandi, ossia la possibilità di modifica unilaterale da parte degli Istituti di Credito, con la conseguenza che a seguito del valido esercizio dello stesso e in assenza del recesso da parte del correntista, il nuovo tasso è conseguenza della nuova pattuizione e in riferimento a tale nuova pattuizione si può ravvisare una usura “ab origine” -nuova usura originaria-” (cfr. Corte di Appello di L'Aquila, 14 marzo 2024,
n. 357).
Nel caso di specie, secondo quanto rilevato dal CT, che ha verificato l'eventuale superamento del c.d. tasso soglia per ogni trimestre dal quarto trimestre 2004 fino al primo trimestre 2015, non risulta alcun superamento dello stesso sia rispetto al criterio del c.m.s. soglia sia a seguito dell'applicazione della predetta formula per il calcolo del
TEG, come risulta dalle tabelle allegate alla perizia depositata in giudizio.
pag. 13/22 Su tali basi, pertanto, la censura di usurarietà del tasso di interesse applicato con riferimento al contratto di conto corrente bancario non risulta meritevole di accoglimento.
4.2.3. Con riferimento alla censura di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, occorre rilevare, in primo luogo, che detta clausola deve rispettare taluni requisiti di validità.
Secondo l'orientamento prevalso in giurisprudenza, infatti, “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca
a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
29.02.2024, n. 5359).
Come noto, pertanto, la clausola di commissione di massimo scoperto, nonostante la sua astratta ammissibilità, può essere dichiarata nulla se l'oggetto risulta indeterminato, in particolare se la predetta clausola indica semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
Nel caso di specie, come risulta dalla CT tecnico-contabile espletata nel presente grado di giudizio e dai documenti presenti in atti, nella documentazione contrattuale del
28.05.2004 e nel relativo documento di sintesi vengono determinati sia l'aliquota della commissione, pari allo 0,750%, sia i criteri di calcolo, trovando applicazione sul massimo scoperto registrato nel trimestre anche per un solo giorno.
pag. 14/22 La clausola, pertanto, risulta valida in quanto sufficientemente determinata, avendo il cliente tutte le informazioni utili per procedere al calcolo dell'ammontare della commissione applicata.
Riguardo alla contestata nullità della clausola per l'assenza di fido, occorre precisare che la stessa clausola è stata prevista per “utilizzi a debito del conto corrente non formalizzati ed eccezionalmente consentiti”, così ricostruendo il collegamento tra l'applicazione della c.m.s. e la richiesta di messa a disposizione di denaro a debito da parte della banca, qualora sia chiesto dal cliente, come poi accaduto in data 27 ottobre
2004 con l'apertura in conto corrente di un credito di euro 4.000,00 euro.
4.2.4. Fondata risulta invece essere la doglianza riguardante l'illegittima applicazione, nel caso di specie, del regime di capitalizzazione trimestrale.
In materia di capitalizzazione trimestrale, è necessario in primo luogo chiarire che nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 120 T.U.B., D.Lgs. n. 385 del
1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 ed in virtù della successiva
Delibera del 09.02.2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli Pt_3
interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”, in G.U., 22 febbraio 2000, n. 43), è ammessa la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta.
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato nel 2004, questa
Corte, dall'analisi della documentazione presente in atti, riscontra la violazione del suesposto principio di simmetria e di reciprocità, per il quale le clausole anatocistiche previste nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della suddetta delibera CICR sono valide a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi.
In particolare, occorre rilevare che, in merito alla coincidenza tra TAN e TAE del tasso creditore indicato nel contratto di conto corrente di specie, come chiarito dal giudice di legittimità, “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale
pag. 15/22 (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Civ. civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10775; Cass. civ., Sez. I, 03 luglio 2023, n. 18664).
Di conseguenza, nonostante, come indicato nel documento di sintesi presente in atti, sia stato apparentemente applicato un regime di reciprocità trimestrale, le clausole anatocistiche ivi contenute sono comunque da considerarsi nulle, dovendosi quindi procedere alla rideterminazione del rapporto dare/avere con esclusione della suddetta capitalizzazione trimestrale.
4.2.5. Viziata da inammissibilità invece risulta essere la censura formulata dall'appellante inerente alla mancata allegazione della certificazione ex art. 50 TUB a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Come eccepito da parte appellata, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo presente in atti non risulta che parte appellante abbia sollevato già in primo grado una siffatta eccezione, risultando quindi inammissibile perché sollevata per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c.
Ad ogni, appare utile evidenziare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un autonomo giudizio di cognizione volto all'accertamento nel merito della sussistenza o meno del diritto di credito azionato, accertamento che non è condizionato rispetto alla legittimità o meno del decreto ingiuntivo opposto.
4.2.6. Fondata risulta essere la doglianza con la quale l'appellante ha impugnato la parte della sentenza con la quale il primo giudice ha accertato il legittimo esercizio d ello ius variandi da parte dell'istituto di credito.
pag. 16/22 In primo luogo, dall'esame del documento di sintesi riguardante il contratto di conto corrente in esame, risulta che è stata pattuita la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte della essendo previsto, rispetto CP_3 alla “modifica delle norme e delle condizioni economiche”, che “la banca ha facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti con il cliente, dandone preventiva comunicazione con l'indicazione della decorrenza. Il cliente ha diritto di recedere dai rapporti oggetto delle modifiche entro 15 giorni dalla data di decorrenza indicata nella suddetta comunicazione;
decorsi i 15 giorni senza che alla banca sia pervenuta dal cliente comunicazione scritta del recesso, le modifiche si intendono approvate. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 cod. civ. la facoltà di modifica è esercitabile al ricorrere delle condizioni di legge poste a tutela del consumatore stesso. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli sono rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Entro 15 giorni da tale comunicazione, il cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Sul punto, questa Corte, con la sopracitata ordinanza del 14 maggio 2024, poneva al
CT il seguente quesito: “e) ius variandi: il CT, previa verifica della specifica pattuizione nel contratto di conto corrente ovvero nei contratti di apertura di credito, dovrà: f.1) per i contratti in vigore al 10 agosto 2006 e fino a tale data, verificare le modalità e i termini delle specifiche comunicazioni effettuate dalla al CP_3
correntista; f.2) per i contratti successivi al 10 agosto 2006 ovvero per il periodo successivo a tale data (se contratti precedenti), verificare la sussistenza del giustificato motivo ex art. 118, comma 1 TUB che non potrà, in alcun modo, essere ricondotto a formule generiche o di mero stile. In caso di inosservanza delle condizioni di cui ai punti sub f.1 e sub f.2 il CT dovrà adottare, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta ovvero all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti”.
pag. 17/22 Nella relazione peritale, in particolare, è emerso che “fino al 10 agosto 2006 non risultano specifiche comunicazioni effettuate dalla al correntista in merito CP_3 all'esercizio dello ius variandi. Si precisa che, nel periodo in esame, la banca ha effettuato le liquidazioni trimestrali applicando i tassi di interesse e le aliquote della
C.m.s. di seguito riportati. Per quanto riguarda i tassi a credito del correntista, la banca ha applicato il tasso annuo nominale nella misura dello 0,100% pattuito in sede di apertura del rapporto di conto corrente. Per quanto riguarda i tassi a debito del correntista, la banca ha applicato il tasso debitore del 12,00% nei primi 11 giorni del
4° trimestre 2004. Successivamente risultano applicati i tassi annui nominali nella misura del 9,50% fino a 4 mila euro di scoperto di conto e del 12,00% per gli utilizzi oltre le 4 mila euro. Rispetto, dunque, al tasso debitore del 12,00% indicato nella documentazione contrattuale di apertura del conto corrente e relativo a “UTILIZZI A
DEBITO DEL CONTO CORRENTE NON FORMALIZZATI ED ECCEZIONALMENTE
CONSENTITI”, si rileva una modifica in senso favorevole al correntista, anche se, come già evidenziato in risposta al quesito a), non risultano in atti le clausole di regolamentazione e le condizioni economiche dell'apertura di credito. Riguardo alla
C.m.s., la banca ha applicato le aliquote trimestrali dello 0,50% per scoperti fino a 4 mila euro e dello 0,75% per la parte di scoperti oltre le 4 mila euro. Anche per la
C.m.s. si tratta di una modifica favorevole al correntista, essendo stata convenuta in sede di apertura del conto corrente nella misura dello 0,75%. Valgono anche qui le stesse considerazioni tecniche appena formulate sopra con riferimento ai tassi debitori
e all'apertura di credito”.
Per il periodo successivo al 10 agosto 2006, invece, “non risultano documentati in atti relativi alle proposte di modifica con riferimento ai tassi di interesse e alla C.m.s. Si precisa inoltre, che per il periodo in esame non risultano modifiche operate dalla banca con riferimento ai tassi di interesse a credito del correntista ed alle aliquote applicate della commissione di massimo scoperto. Per quanto riguarda, invece, i tassi di interesse
a debito del correntista, si rilevano modifiche sfavorevoli per il correntista a partire dal
3° trimestre 2009, come meglio specificato più avanti nell'apposito paragrafo denominato “RIDETERMINAZIONE DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE”.
pag. 18/22 Risulta, quindi, che, nel periodo successivo al 10 agosto 2006 la ha CP_3
illegittimamente esercitato lo ius variandi previsto contrattualmente, non avendo comunicato al cliente, con preavviso di 30 giorni, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 118 TUB, così come modificato con L. n. 248/2006, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto.
L'esercizio dello ius variandi eseguito in violazione di tale normativa risulta, quindi, illegittimo, con conseguente illegittimità dei relativi tassi applicati dall'istituto di credito.
In conformità con il quesito formulato da questa Corte, pertanto, correttamente il CT ha provveduto a sostituire, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta ovvero all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti, come risulta dall'ipotesi formulata n. 4B.
Questo, infatti, ha proceduto alla rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti in relazione al contestato esercizio dello ius variandi mediante applicazione: del tasso debitore inziale del 12,00%; dall'11.10.2004 al 12.07.2009 del tasso debitore più favorevole per il correntista, nella misura del 9,50% fino a 4.000,00 euro di scoperto di conto e del 12,00% per la parte di utilizzi oltre 4.000,00 euro;
dal 13.07.2009 del tasso interesse debitore unico nella misura del 9,50% più favorevole al correntista. Da tale risultato peritale ne deriva quindi una rideterminazione del rapporto dare/avere a debito del correntista, in relazione alla corretta applicazione dei tassi di interesse rispetto al contratto di conto corrente, pari a euro 2.142,46.
4.3. Con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 5 settembre 2007, infondate risultano essere le plurime censure inerenti all'accertata legittimità del suddetto contratto.
4.3.1. Rispetto alla eccepita usurarietà dei tassi applicati dall'istituto di credito, siano essi corrispettivi che di mora, questa Corte ritiene di condividere le conclusioni peritali di mancato superamento del c.d. tasso soglia a opera degli interessi applicati dalla banca, avendo il CT fatto buon uso delle istruzioni della Banca d'Italia sul punto.
pag. 19/22 In primo luogo, occorre chiarire che il versamento di euro 1.395,00 a titolo di costo da polizza assicurativa è derivato dalla facoltativa – e non obbligatoria - adesione del cliente alla suddetta polizza, come evincibile sia dalla sezione del contratto di finanziamento presente in atti (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo monitorio), rubricata
“Adesione del richiedente alla copertura assicurativa (facoltativa)”, sia dalla stessa possibilità di scelta offerta al richiedente tra “aderire” e “non aderire”.
Per quanto riguarda più nello specifico l'accertamento sull'usurarietà dei tassi applicati dalla banca, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, a fronte di un c.d. tasso soglia del
15,555% riferito al terzo trimestre del 2007, momento di stipula del predetto contratto di finanziamento, così come rilevato anche dal CT, il tasso degli interessi corrispettivi applicato dall'istituto di credito non ha mai superato la predetta soglia, determinandosi, al più, considerando anche il predetto costo di assicurazione, un TEG del 9,16%.
Medesimo discorso vale per gli interessi moratori, dato che gli stessi risultano convenuti nella misura iniziale del 10,25%, quindi in misura inferiore rispetto al c.d. tasso soglia, individuato nel c.d. tasso soglia d egli interessi corrispettivi, pari, nel caso di specie, al
15,555% per il terzo trimestre del 2007, maggiorato di 2,1 punti percentuali.
Sulla base, pertanto, di siffatti accertamenti, le doglianze in esame devono essere rigettate, confermandosi la legittimità dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito.
4.3.2. In ultimo, anche la censura sulla illegittimità del piano di ammortamento cosiddetto alla francese risulta infondato.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito, con sentenza n.
15130/2023, che, da un punto di vista funzionale, come da precedente giurisprudenza, che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
pag. 20/22 mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, confermando così la legittimità di tale metodo di ammortamento.
Su tali basi, pertanto, anche la doglianza in esame risulta non meritevole di accoglimento.
4.4. Sulla base, pertanto, di tutte le argomentazioni che precedono, vista la relazione peritale citata e considerata la necessità di escludere, nella rideterminazione del rapporto di dare/avere in essere tra le parti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui in narrativa, questa Corte ritiene di condividere il risultato peritale evidenziato nell'ipotesi n. 4B, a cui deve tuttavia aggiungersi la CMS per come ricalcolata nell'apposita tabella allegata all'ipotesi 4A (si v. pag. 45 del doc. all. n. 6 della CT espletata in secondo grado), con conseguente accertamento della sussistenza di un saldo a debito del correntista di complessivi euro 2508,90 (euro 2.142,46 ipotesi 4B + euro 366,44 CMS calcolata nell'ipotesi 4A), di misura quindi inferiore rispetto all'importo ingiunto.
5. Pertanto, alla luce di tali evenienze, in parziale accoglimento dell'appello va dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente bancario, con la rideterminazione del rapporto di dare/avere in essere tra le parti in euro
2508,90.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, si dichiarano compensate per un terzo, i restanti due terzi posti in capo all'appellante, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dello svolgimento, in questa fase del giudizio, anche della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 650/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 3 maggio 2022, nei confronti di (già ogni altra istanza disattesa, così CP_1 Controparte_2
provvede:
pag. 21/22 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta l'esistenza di un saldo a debito per il correntista-appellante di complessivi € €
2508,90 e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato di tale somma;
3) dichiara per un terzo compensate le spese del presente grado di giudizio che, liquidate nell'intero in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, pone per i restanti due terzi a carico di;
Parte_1
4) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della CT espletata nel presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 671/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Di Monte;
appellante
contro
già , in persona del suo legale rappresentante CP_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Karen Raimondi;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 650/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 3 maggio 2022.
L'udienza del 10 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini abbreviati in venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche.
Conclusioni dell'appellante:
“Si chiede alla Corte Territoriale di voler disporre un'integrazione della CT con
l'aggiunta dell'apposito quesito relativo alla verifica della normativa sulla trasparenza del contratto di credito e, in questo modo, determinare che il corrispettivo che la parte finanziata avrebbe dovuto rimborsare risulterebbe pari ad euro 32.922,72, di cui
31.000,00 euro a titolo di capitale effettivo erogato e 1.922,72 euro per interessi sostitutivi e, così, tenuto conto del rimborso in favore del mutuante di € 38.934,00 euro, dichiarare parte appellata debitrice di €6.011,28 euro. Per cui, si precisano le conclusioni richiedendo preliminarmente la rimessione della causa in istruttoria disponendo l'integrazione della CT come richiesto sopra e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in appello ed ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dall'OPPONENTE E CONDANNARE in via riconvenzionale la OPPOSTA al pagamento di €.=11.178,26= oppure alla somma ritenuta di giustizia (con la precisazione che tale saldo contabile tiene conto dei due rapporti in contestazione).
In via istruttoria, si reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c., di ordinare alla convenuta
l'acquisizione delle convenzioni dei conti corrente, delle aperture di credito, dei conto
pag. 2/22 anticipi, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versa-mento, e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato dal 2004 ad oggi.
In caso di mancata rimessione in istruttoria, si chiede la concessione dei termini per conclu-sionali e repliche”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
In via preliminare:
− dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni svolte in narrativa.
In via principale e nel merito:
− rigettare le domande addotte dall'odierna appellante siccome infondate in fatto ed in diritto, ivi compreso l'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. e la richiesta di ammissione di
C.T.U. tecnico- contabile giacché le doglianze esposte nell'atto di impugnazione non sono suffragate da alcun valido elemento tale ritenere indispensabile la relativa ripetibilità;
− conseguentemente, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 650/2022 pubbl. il
03/05/2022 (R.G. n. 1755/2018; Repert. n. 1144/2022 del 04/05/2022) resa dal
Tribunale di Pescara;
- in subordine, richiamate tutte le difese di cui al primo grado di giudizio, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, come di seguito meglio precisate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare l'appello proposto dal , ivi compresa la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 277/18
(R.G. 579/2018) emesso dal Tribunale di Pescara in data 15/02/2018, le cui domande nei confronti della parte appellante devono intendersi anche in questa sede
pag. 3/22 integralmente riportate e trascritte, nonché riproposte, ovvero condannarlo al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 650/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di (oggi con la quale parte Parte_1 Controparte_2 CP_1
attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 277/2018, emesso dal medesimo
Tribunale in data 15 febbraio 2018, per la somma di euro 5.447,22 oltre interessi e spese in relazione alla posizione debitoria scaturente da due rapporti bancari, il contratto di conto corrente del 28 maggio 2004 n. 615209211298, con contratto di apertura di credito di euro 4.000,00 del 27 ottobre 2004, e il contratto di finanziamento del 5 settembre 2007 dell'importo di euro 32.395,00.
1.1 Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, il primo giudice riteneva infondate tutte le doglianze proposte in relazione all'illegittimità del contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
1.2. In particolare, quanto alla doglianza di superamento del cosiddetto tasso soglia, riteneva che la stessa fosse generica, essendosi l'opponente limitato a richiamare la perizia di parte, indicando i singoli trimestri nei quali si sarebbe verificato il detto superamento, senza tuttavia esplicare i calcoli effettuati e senza allegare le tabelle contenenti i suddetti calcoli. L'opposta, invece, secondo il giudice di primo grado, aveva dimostrato la fondatezza della propria pretesa, producendo in giudizio, tra l'altro, il contratto di conto corrente, il contratto di finanziamento, quello di apertura di credito, le comunicazioni periodiche e gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.
Ciò precisato, ritenuta inammissibile la richiesta di espletamento di CT tecnico- contabile, in quanto meramente esplorativa, il giudice di prime cure accertava che, con riferimento al momento della stipula del contratto, i tassi ivi indicati (nominale annuo pag. 4/22 12,000%, effettivo annuo 12,551%) erano inferiori al tasso soglia del periodo (18,24% per le aperture di credito in conto corrente).
1.3. Il giudice a quo riteneva poi parimenti infondata la doglianza relativa alla nullità della volta a disincentivare scoperti di conto corrente e/o sconfinamenti dal fido Pt_2
accordato, atteso che, nel contratto in questione, erano state indicate sia la percentuale
(0,750%), sia la periodicità (trimestrale), sia il meccanismo operativo della stessa
(momento di punta massimo dello scoperto – giorni di scoperto per la CMS N.1).
1.4. Ugualmente generiche, secondo il primo giudice, risultavano inoltre essere sia la doglianza relativa al cosiddetto gioco delle valute, per non essere stati indicati i giorni di valuta effettivamente applicati, né l'ammontare del relativo credito presunto, condizioni invece espressamente pattuite e legittime, sia la censura relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi, formulata senza indicazione delle singole modifiche dei tassi di interesse e delle spese, non essendo stati indicati analiticamente nella contestazione tutti gli oneri asseritamente indebiti.
1.5. In merito, poi, alla violazione dell'art. 120 TUB in punto di capitalizzazione degli interessi, il primo giudice riteneva irrilevante la circostanza che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo, poiché, anche nell'ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non comporterebbe alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che la medesima non prevede una proporzionalità tra tassi di interessi attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda a una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore.
1.6. Tanto chiarito sul contratto di conto corrente, il giudice di primo grado riteneva legittimo anche il contratto di finanziamento stipulato tra le parti, considerando erroneo il criterio di calcolo utilizzato dal perito di parte.
1.7. Quest'ultimo, infatti, nella metodologia di calcolo aveva incluso, ai fini del computo del TEG contrattuale e del superamento del tasso soglia, la penale (rectius multa penitenziale) per estinzione anticipata (nella misura dell'1%), circostanza non pag. 5/22 verificatasi, e altri oneri accessori, quali il costo dell'assicurazione, facoltativa per il cliente e del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, in quanto non imposta allo stesso al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale.
Secondo il primo giudice, infatti, tale sommatoria risultava errata sia perché composta da voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi, quelli di mora e la penale, sia perché violativa del principio di effettività degli oneri eventuali, concorrenti alla verifica del TAEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili, diversamente da come accaduto nel caso di specie, ove riscontrava non si fosse mai verificata un'estinzione anticipata.
1.8. Rispetto agli interessi di mora, inoltre, evidenziava come, anche nel caso in cui fosse stata accertata la natura usuraria del tasso di mora, comunque il mutuo non sarebbe stato gratuito, dato che la sanzione della nullità avrebbe colpito unicamente tale clausola.
1.9. In relazione, poi, alla dedotta applicazione di un TAEG difforme da quello indicato in contratto, il primo giudice riteneva che nel caso di specie non si potesse applicare, ratione temporis, il dettato normativo di cui all'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19 settembre 2010, tenuto conto che il contratto per cui è causa era stato stipulato il 5 settembre 2007, dovendosi pertanto applicare l'art. 124 TUB nel testo previgente.
In particolare, secondo il giudice a quo, il previgente 124 TUB, non facendo alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, ricollegava l'applicazione del tasso sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
Posta la funzione informativa di tale indice, in caso di non corretta indicazione dello stesso, non operava, pertanto, alcun meccanismo di sostituzione, potendo al più comportare un'ipotesi di risarcimento del danno per inadempimento, avendo il cliente confidato in un costo complessivo del finanziamento diverso da quello reale, così non accettando potenzialmente altro contratto complessivamente più favorevole.
Ad ogni modo, evidenziava il primo giudice, l'opponente non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria, né aveva provato un simile pregiudizio, con la conseguenza che pag. 6/22 risultava irrilevante stabilire se fosse stato applicato o meno un TAEG difforme da quello dichiarato.
1.10. In ultimo, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, il Tribunale di
Pescara chiariva che dall'applicazione di tale piano non poteva farsi discendere automaticamente alcun effetto anatocistico, in quanto in esso il maggior ammontare degli interessi da versare dipendeva non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate, comportando che gli interessi venivano calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Sulla base di tutte tali argomentazioni, il primo giudice rigettava pertanto l'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello
[...]
, per i motivi di seguito indicati: Parte_1
2.1 Sul contratto di conto corrente bancario.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione impugnata in relazione alla ritenuta legittimità del contratto di conto corrente bancario stipulato in data 28 maggio 2004, impugnando diversi punti della sentenza che si sono soffermati su plurime eccezioni di illegittimità sollevate in primo grado.
2.1.1. In primo luogo, ha sostenuto che l'atto di opposizione di primo grado sarebbe preciso e dettagliato, essendo le proprie allegazioni e domande fondate su conteggi matematici contenuti nella perizia di parte prodotta in giudizio, con la conseguenza che, se il giudice di primo grado avesse voluto discostarsi da tale perizia, avrebbe dovuto motivarne le ragioni con diverso ragionamento matematico e relativi calcoli da effettuarsi con CT, non avente carattere meramente esplorativo, risultando invero finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti dedotti in giudizio.
2.1.2. In secondo luogo, con riguardo alla contestata usurarietà dei tassi applicati in esecuzione del predetto contratto, l'appellante ha dedotto che, nel caso di specie, si pag. 7/22 tratterebbe di usura originaria, generata da modifiche unilaterali in peius delle condizioni contrattuali operate dalla banca e non da fenomeni di abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto. La rimodulazione degli interessi costituirebbe infatti una pattuizione originaria.
Nello specifico, inoltre, premesso che il TAN contrattuale non avrebbe rilevanza, dovendosi invero raffrontare il tasso globale con quello soglia, secondo l'appellante il tasso debitore effettivo annuo pari al 12,551% pattuito in contratto sarebbe errato, atteso che la banca avrebbe innalzato il TAN, e che soltanto la CMS sarebbe pari allo 0.750%, non considerando tutte le altre spese che porterebbero il TAEG oltre il 12,750%.
2.1.3. In relazione alla commissione di massimo scoperto, in aggiunta, la clausola che la prevede sarebbe nulla in quanto prevista per “utilizzi del conto non formalizzati ed eccezionalmente consentiti”, quindi in assenza di fido e sul “massimo scoperto del trimestre” e per ogni giorno di scoperto.
2.1.4. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, ha sottolineato l'appellante che la stessa sarebbe lecita se avesse pari periodicità e se la produzione degli interessi sugli interessi seguisse eguali modalità. Inoltre, se gli interessi fossero capitalizzati con cadenza infrannuale, il testo negoziale dovrebbe precisare quale incremento produrrebbe l'effetto anatocistico, sia dal lato “interessi debitori” sia da quello “interessi creditori”.
Nel contratto di specie, ha evidenziato l'appellante, mentre nel lato debitore sarebbe visibile una progressione del saggio per via dell'anatocismo, essendo il TAE (12,551%) superiore al TAN (12,000%), nel lato creditore, invece, TAN e TAE sarebbero identici
(0,100%).
Al contrario, un concreto miglioramento del tasso del creditore dovrebbe rintracciarsi per il correntista, altrimenti il contratto bancario, pur osservando formalmente la norma, perseguirebbe il fine scongiurato dal legislatore dell'aumento degli interessi in forza dell'anatocismo a solo arricchimento della banca.
Ha evidenziato, in ultimo, che il primo giudice, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4321/2022, avrebbe dovuto ritenere nulla la pag. 8/22 clausola di reciprocità contenuta nel contratto di conto corrente per cui è causa, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri fissati dalla delibera CICR.
2.1.5. Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dato che non sarebbe stata allegata agli atti la certificazione di cui all'art. 50 TUB.
Inoltre, con riferimento al conto corrente, nonostante fosse stato stipulato nel 2004, gli estratti conto depositati dalla nel procedimento monitorio decorrevano solo dal 31 CP_3 gennaio 2010, con un saldo iniziale a debito del correntista pari a euro 3.992,09.
Ha dedotto l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e disporre il ricalcolo del credito della banca partendo dal saldo zero del primo estratto conto. Tale ricalcolo, inoltre, doveva essere disposto anche perché le condizioni contrattuali riguardavano il contratto di conto corrente e non il contratto di apertura di credito, per il quale non risultava alcuna pattuizione. Su tale base, pertanto, interessi, oneri, commissioni e altro andrebbero azzerati ogni qualvolta il correntista nel corso del rapporto bancario fosse rimasto nei limiti del fido di euro 4.000,00 concesso con contratto di apertura del credito del 27 ottobre 2007.
In ogni caso, il tasso di interesse debitore nominale annuo pari al 12% sarebbe stato modificato durante il corso del rapporto, tant'è che al 31 marzo 2015 il tasso applicato sarebbe stato pari al 15%. Per l'appellante, dall'esame degli estratti conto, emergerebbe che la banca avrebbe applicato un tasso del 17,325% per l'extrafido, un tasso di mora pari al 18,575% e spese, tutti non pattuiti.
2.1.6. In merito allo ius variandi, inoltre, l'appellante ha rappresentato che il primo giudice, in caso di superamento dei limiti dei tassi soglia antiusura, avrebbe dovuto applicare il secondo comma dell'art. 1815 c.c.
2.2. Sul contratto di finanziamento.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione impugnata in relazione alla ritenuta legittimità del contratto di finanziamento del 5
pag. 9/22 settembre 2007, impugnando diversi punti della sentenza che si sono soffermati su plurime eccezioni di illegittimità sollevate in primo grado.
2.2.1. In punto di TEG, secondo l'appellante il perito di parte avrebbe correttamente inserito nel calcolo il costo dell'assicurazione, dato che sarebbe un costo ineludibile collegato all'erogazione del credito, così come dichiarato dall'Arbitro bancario nella decisione n. 7086 del 2015.
I costi del credito si otterrebbero, infatti, sottraendo all'ISC il valore del tasso degli interessi nominali annui (ISC-TAN=8,957-7,250=1,707). Da ciò discenderebbe che, sommando i costi effettivi al tasso degli interessi moratori, si otterrebbe un costo effettivo del credito da confrontare con il tasso soglia (10,250 di interessi moratori +
1,707 di costi del credito = 11,957). Atteso, pertanto, che il tasso soglia del periodo sarebbe stato pari al 9,855%, le condizioni contrattuali analizzate risulterebbero oggettivamente in usura rispetto al tasso soglia previsto dall'art. 2 della L. n. 108/96.
Su tali basi, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto applicare al contratto in esame il secondo comma dell'art. 1815 c.c., con l'azzeramento degli interessi e l'imputazione di tutti i pagamenti effettuati dall'appellante esclusivamente al capitale.
2.2.2. Con riferimento ai tassi di mora, inoltre, ha eccepito che il tasso degli interessi moratori previsto nel contratto sarebbe pari al 10,250%, ossia al tasso nominale
(7,250%) maggiorato di tre punti, essendo così al di sopra del tasso soglia del periodo, pari al 9,855%.
2.2.3. In ultimo, in punto di piano di ammortamento alla francese, l'appellante ha dedotto che il piano di ammortamento alla francese applicato al caso di specie sarebbe illegittimo, come ritenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il suddetto metodo e disporre il ricalcolo del saldo del finanziamento eliminando ogni forma di anatocismo.
Da tutte queste argomentazioni, secondo l'appellante lo stesso sarebbe titolare di un diritto di credito di un importo non inferiore a euro 11.178,26.
pag. 10/22 3. Si è costituita in grado di appello contestando nel merito la fondatezza CP_1
del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 650/2022 emessa dal Tribunale di Pescara e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
4. Motivi della decisione. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato, dato che le doglianze sollevate dall'appellante sono volte a impugnare il merito della decisione, non apparendo, quindi, meramente pretestuose.
4.2. Nel merito, le plurime censure inerenti all'accertata legittimità del contratto di conto corrente bancario da parte del giudice di primo grado sono parzialmente fondate.
4.2.1. In particolare, non assume rilevanza la doglianza relativa alla ritenuta genericità dell'atto di citazione in giudizio e di erronea mancata ammissione della richiesta di espletamento di CT da parte del giudice di primo grado.
Al riguardo, è opportuno fin da subito evidenziare che, con ordinanza del 14 maggio
2024, questa Corte ha disposto l'espletamento di CT tecnico-contabile, essendo la stessa apparsa necessaria ai fini della decisione, e ha al contempo formulato al CT nominato alcuni quesiti volti a ricostruire, sulla base della sola documentazione depositata in atti, il rapporto dare-avere in essere tra le parti, in relazione sia al contratto di conto corrente sia a quello di finanziamento, chiarendo quindi l'esistenza di una posizione debitoria o creditoria del cliente.
Il nominato CT , in data 4 novembre 2024, ha depositato la relazione peritale, con relativi allegati, tenuto conto delle osservazioni precedentemente formulate da parte del consulente di parte appellante.
Prima di procedere all'esame del merito delle censure sollevate dall'appellante, è utile richiamare il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico pag. 11/22 d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CT agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n.
7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n.
19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
4.2.2. Con riferimento al contratto di conto corrente conto corrente aperto in data 28 maggio 2004 (la cui numerazione bancaria iniziale del conto corrente 6152092112/58 è variata in 6152/9211258 a partire da luglio 2008) con richiesta di apertura di credito in conto corrente di € 4.000,00, con validità fino a revoca, effettuata dal correntista in data
27.10.2004, in primo luogo infondata risulta essere la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi applicati in esecuzione del rapporto bancario.
Sul punto, questa Corte non ritiene di discostarsi dalle risultanze riportate dal consulente tecnico d'ufficio, dalle quali emerge che i tassi di interessi applicati in esecuzione del rapporto bancario non sono mai stati superati, né in relazione alla cosiddetta usura originaria, né rispetto alla cosiddetta nuova usura originaria.
Al riguardo, il CT ha correttamente applicato il principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 16303/2018, secondo il quale "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis, D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma l, della predetta
pag. 12/22 legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Rispetto alla cosiddetta usura originaria, il CT, facendo applicazione delle formule contenute nelle Istruzione della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti per il calcolo del
TEG relativamente alla categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente e anticipi e sconti commerciali”, e facendo applicazione anche del criterio del c.m.s. soglia, non ha rilevato alcun superamento del cosiddetto tasso soglia, in quanto, posto che lo stesso è da individuarsi, secondo quanto indicato nel d.m. del 17 marzo 2004 con riferimento al secondo trimestre del 2004, al 18,24%, il TEG calcolato nel contratto di specie risulta essere pari al 12,000%.
Inoltre, in materia di cosiddetta nuova usura originaria occorre innanzitutto chiarire, come già precisato da questa Corte, che “è pacifico che nei contratti di conto corrente non possa trovare applicazione il principio statuito dalla Corte di Cassazione a Sez.
Un. (Cass. Civ. Sez. Un. n. 24675/2017), che ha sancito l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, e ciò in considerazione del fatto che nel rapporto di conto corrente incide lo jus variandi, ossia la possibilità di modifica unilaterale da parte degli Istituti di Credito, con la conseguenza che a seguito del valido esercizio dello stesso e in assenza del recesso da parte del correntista, il nuovo tasso è conseguenza della nuova pattuizione e in riferimento a tale nuova pattuizione si può ravvisare una usura “ab origine” -nuova usura originaria-” (cfr. Corte di Appello di L'Aquila, 14 marzo 2024,
n. 357).
Nel caso di specie, secondo quanto rilevato dal CT, che ha verificato l'eventuale superamento del c.d. tasso soglia per ogni trimestre dal quarto trimestre 2004 fino al primo trimestre 2015, non risulta alcun superamento dello stesso sia rispetto al criterio del c.m.s. soglia sia a seguito dell'applicazione della predetta formula per il calcolo del
TEG, come risulta dalle tabelle allegate alla perizia depositata in giudizio.
pag. 13/22 Su tali basi, pertanto, la censura di usurarietà del tasso di interesse applicato con riferimento al contratto di conto corrente bancario non risulta meritevole di accoglimento.
4.2.3. Con riferimento alla censura di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, occorre rilevare, in primo luogo, che detta clausola deve rispettare taluni requisiti di validità.
Secondo l'orientamento prevalso in giurisprudenza, infatti, “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca
a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
29.02.2024, n. 5359).
Come noto, pertanto, la clausola di commissione di massimo scoperto, nonostante la sua astratta ammissibilità, può essere dichiarata nulla se l'oggetto risulta indeterminato, in particolare se la predetta clausola indica semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
Nel caso di specie, come risulta dalla CT tecnico-contabile espletata nel presente grado di giudizio e dai documenti presenti in atti, nella documentazione contrattuale del
28.05.2004 e nel relativo documento di sintesi vengono determinati sia l'aliquota della commissione, pari allo 0,750%, sia i criteri di calcolo, trovando applicazione sul massimo scoperto registrato nel trimestre anche per un solo giorno.
pag. 14/22 La clausola, pertanto, risulta valida in quanto sufficientemente determinata, avendo il cliente tutte le informazioni utili per procedere al calcolo dell'ammontare della commissione applicata.
Riguardo alla contestata nullità della clausola per l'assenza di fido, occorre precisare che la stessa clausola è stata prevista per “utilizzi a debito del conto corrente non formalizzati ed eccezionalmente consentiti”, così ricostruendo il collegamento tra l'applicazione della c.m.s. e la richiesta di messa a disposizione di denaro a debito da parte della banca, qualora sia chiesto dal cliente, come poi accaduto in data 27 ottobre
2004 con l'apertura in conto corrente di un credito di euro 4.000,00 euro.
4.2.4. Fondata risulta invece essere la doglianza riguardante l'illegittima applicazione, nel caso di specie, del regime di capitalizzazione trimestrale.
In materia di capitalizzazione trimestrale, è necessario in primo luogo chiarire che nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 120 T.U.B., D.Lgs. n. 385 del
1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 ed in virtù della successiva
Delibera del 09.02.2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli Pt_3
interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”, in G.U., 22 febbraio 2000, n. 43), è ammessa la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta.
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato nel 2004, questa
Corte, dall'analisi della documentazione presente in atti, riscontra la violazione del suesposto principio di simmetria e di reciprocità, per il quale le clausole anatocistiche previste nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della suddetta delibera CICR sono valide a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi.
In particolare, occorre rilevare che, in merito alla coincidenza tra TAN e TAE del tasso creditore indicato nel contratto di conto corrente di specie, come chiarito dal giudice di legittimità, “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale
pag. 15/22 (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Civ. civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10775; Cass. civ., Sez. I, 03 luglio 2023, n. 18664).
Di conseguenza, nonostante, come indicato nel documento di sintesi presente in atti, sia stato apparentemente applicato un regime di reciprocità trimestrale, le clausole anatocistiche ivi contenute sono comunque da considerarsi nulle, dovendosi quindi procedere alla rideterminazione del rapporto dare/avere con esclusione della suddetta capitalizzazione trimestrale.
4.2.5. Viziata da inammissibilità invece risulta essere la censura formulata dall'appellante inerente alla mancata allegazione della certificazione ex art. 50 TUB a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Come eccepito da parte appellata, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo presente in atti non risulta che parte appellante abbia sollevato già in primo grado una siffatta eccezione, risultando quindi inammissibile perché sollevata per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c.
Ad ogni, appare utile evidenziare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un autonomo giudizio di cognizione volto all'accertamento nel merito della sussistenza o meno del diritto di credito azionato, accertamento che non è condizionato rispetto alla legittimità o meno del decreto ingiuntivo opposto.
4.2.6. Fondata risulta essere la doglianza con la quale l'appellante ha impugnato la parte della sentenza con la quale il primo giudice ha accertato il legittimo esercizio d ello ius variandi da parte dell'istituto di credito.
pag. 16/22 In primo luogo, dall'esame del documento di sintesi riguardante il contratto di conto corrente in esame, risulta che è stata pattuita la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte della essendo previsto, rispetto CP_3 alla “modifica delle norme e delle condizioni economiche”, che “la banca ha facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti con il cliente, dandone preventiva comunicazione con l'indicazione della decorrenza. Il cliente ha diritto di recedere dai rapporti oggetto delle modifiche entro 15 giorni dalla data di decorrenza indicata nella suddetta comunicazione;
decorsi i 15 giorni senza che alla banca sia pervenuta dal cliente comunicazione scritta del recesso, le modifiche si intendono approvate. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 cod. civ. la facoltà di modifica è esercitabile al ricorrere delle condizioni di legge poste a tutela del consumatore stesso. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli sono rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Entro 15 giorni da tale comunicazione, il cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Sul punto, questa Corte, con la sopracitata ordinanza del 14 maggio 2024, poneva al
CT il seguente quesito: “e) ius variandi: il CT, previa verifica della specifica pattuizione nel contratto di conto corrente ovvero nei contratti di apertura di credito, dovrà: f.1) per i contratti in vigore al 10 agosto 2006 e fino a tale data, verificare le modalità e i termini delle specifiche comunicazioni effettuate dalla al CP_3
correntista; f.2) per i contratti successivi al 10 agosto 2006 ovvero per il periodo successivo a tale data (se contratti precedenti), verificare la sussistenza del giustificato motivo ex art. 118, comma 1 TUB che non potrà, in alcun modo, essere ricondotto a formule generiche o di mero stile. In caso di inosservanza delle condizioni di cui ai punti sub f.1 e sub f.2 il CT dovrà adottare, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta ovvero all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti”.
pag. 17/22 Nella relazione peritale, in particolare, è emerso che “fino al 10 agosto 2006 non risultano specifiche comunicazioni effettuate dalla al correntista in merito CP_3 all'esercizio dello ius variandi. Si precisa che, nel periodo in esame, la banca ha effettuato le liquidazioni trimestrali applicando i tassi di interesse e le aliquote della
C.m.s. di seguito riportati. Per quanto riguarda i tassi a credito del correntista, la banca ha applicato il tasso annuo nominale nella misura dello 0,100% pattuito in sede di apertura del rapporto di conto corrente. Per quanto riguarda i tassi a debito del correntista, la banca ha applicato il tasso debitore del 12,00% nei primi 11 giorni del
4° trimestre 2004. Successivamente risultano applicati i tassi annui nominali nella misura del 9,50% fino a 4 mila euro di scoperto di conto e del 12,00% per gli utilizzi oltre le 4 mila euro. Rispetto, dunque, al tasso debitore del 12,00% indicato nella documentazione contrattuale di apertura del conto corrente e relativo a “UTILIZZI A
DEBITO DEL CONTO CORRENTE NON FORMALIZZATI ED ECCEZIONALMENTE
CONSENTITI”, si rileva una modifica in senso favorevole al correntista, anche se, come già evidenziato in risposta al quesito a), non risultano in atti le clausole di regolamentazione e le condizioni economiche dell'apertura di credito. Riguardo alla
C.m.s., la banca ha applicato le aliquote trimestrali dello 0,50% per scoperti fino a 4 mila euro e dello 0,75% per la parte di scoperti oltre le 4 mila euro. Anche per la
C.m.s. si tratta di una modifica favorevole al correntista, essendo stata convenuta in sede di apertura del conto corrente nella misura dello 0,75%. Valgono anche qui le stesse considerazioni tecniche appena formulate sopra con riferimento ai tassi debitori
e all'apertura di credito”.
Per il periodo successivo al 10 agosto 2006, invece, “non risultano documentati in atti relativi alle proposte di modifica con riferimento ai tassi di interesse e alla C.m.s. Si precisa inoltre, che per il periodo in esame non risultano modifiche operate dalla banca con riferimento ai tassi di interesse a credito del correntista ed alle aliquote applicate della commissione di massimo scoperto. Per quanto riguarda, invece, i tassi di interesse
a debito del correntista, si rilevano modifiche sfavorevoli per il correntista a partire dal
3° trimestre 2009, come meglio specificato più avanti nell'apposito paragrafo denominato “RIDETERMINAZIONE DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE”.
pag. 18/22 Risulta, quindi, che, nel periodo successivo al 10 agosto 2006 la ha CP_3
illegittimamente esercitato lo ius variandi previsto contrattualmente, non avendo comunicato al cliente, con preavviso di 30 giorni, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 118 TUB, così come modificato con L. n. 248/2006, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto.
L'esercizio dello ius variandi eseguito in violazione di tale normativa risulta, quindi, illegittimo, con conseguente illegittimità dei relativi tassi applicati dall'istituto di credito.
In conformità con il quesito formulato da questa Corte, pertanto, correttamente il CT ha provveduto a sostituire, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta ovvero all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti, come risulta dall'ipotesi formulata n. 4B.
Questo, infatti, ha proceduto alla rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti in relazione al contestato esercizio dello ius variandi mediante applicazione: del tasso debitore inziale del 12,00%; dall'11.10.2004 al 12.07.2009 del tasso debitore più favorevole per il correntista, nella misura del 9,50% fino a 4.000,00 euro di scoperto di conto e del 12,00% per la parte di utilizzi oltre 4.000,00 euro;
dal 13.07.2009 del tasso interesse debitore unico nella misura del 9,50% più favorevole al correntista. Da tale risultato peritale ne deriva quindi una rideterminazione del rapporto dare/avere a debito del correntista, in relazione alla corretta applicazione dei tassi di interesse rispetto al contratto di conto corrente, pari a euro 2.142,46.
4.3. Con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 5 settembre 2007, infondate risultano essere le plurime censure inerenti all'accertata legittimità del suddetto contratto.
4.3.1. Rispetto alla eccepita usurarietà dei tassi applicati dall'istituto di credito, siano essi corrispettivi che di mora, questa Corte ritiene di condividere le conclusioni peritali di mancato superamento del c.d. tasso soglia a opera degli interessi applicati dalla banca, avendo il CT fatto buon uso delle istruzioni della Banca d'Italia sul punto.
pag. 19/22 In primo luogo, occorre chiarire che il versamento di euro 1.395,00 a titolo di costo da polizza assicurativa è derivato dalla facoltativa – e non obbligatoria - adesione del cliente alla suddetta polizza, come evincibile sia dalla sezione del contratto di finanziamento presente in atti (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo monitorio), rubricata
“Adesione del richiedente alla copertura assicurativa (facoltativa)”, sia dalla stessa possibilità di scelta offerta al richiedente tra “aderire” e “non aderire”.
Per quanto riguarda più nello specifico l'accertamento sull'usurarietà dei tassi applicati dalla banca, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, a fronte di un c.d. tasso soglia del
15,555% riferito al terzo trimestre del 2007, momento di stipula del predetto contratto di finanziamento, così come rilevato anche dal CT, il tasso degli interessi corrispettivi applicato dall'istituto di credito non ha mai superato la predetta soglia, determinandosi, al più, considerando anche il predetto costo di assicurazione, un TEG del 9,16%.
Medesimo discorso vale per gli interessi moratori, dato che gli stessi risultano convenuti nella misura iniziale del 10,25%, quindi in misura inferiore rispetto al c.d. tasso soglia, individuato nel c.d. tasso soglia d egli interessi corrispettivi, pari, nel caso di specie, al
15,555% per il terzo trimestre del 2007, maggiorato di 2,1 punti percentuali.
Sulla base, pertanto, di siffatti accertamenti, le doglianze in esame devono essere rigettate, confermandosi la legittimità dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito.
4.3.2. In ultimo, anche la censura sulla illegittimità del piano di ammortamento cosiddetto alla francese risulta infondato.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito, con sentenza n.
15130/2023, che, da un punto di vista funzionale, come da precedente giurisprudenza, che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
pag. 20/22 mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, confermando così la legittimità di tale metodo di ammortamento.
Su tali basi, pertanto, anche la doglianza in esame risulta non meritevole di accoglimento.
4.4. Sulla base, pertanto, di tutte le argomentazioni che precedono, vista la relazione peritale citata e considerata la necessità di escludere, nella rideterminazione del rapporto di dare/avere in essere tra le parti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui in narrativa, questa Corte ritiene di condividere il risultato peritale evidenziato nell'ipotesi n. 4B, a cui deve tuttavia aggiungersi la CMS per come ricalcolata nell'apposita tabella allegata all'ipotesi 4A (si v. pag. 45 del doc. all. n. 6 della CT espletata in secondo grado), con conseguente accertamento della sussistenza di un saldo a debito del correntista di complessivi euro 2508,90 (euro 2.142,46 ipotesi 4B + euro 366,44 CMS calcolata nell'ipotesi 4A), di misura quindi inferiore rispetto all'importo ingiunto.
5. Pertanto, alla luce di tali evenienze, in parziale accoglimento dell'appello va dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente bancario, con la rideterminazione del rapporto di dare/avere in essere tra le parti in euro
2508,90.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, si dichiarano compensate per un terzo, i restanti due terzi posti in capo all'appellante, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dello svolgimento, in questa fase del giudizio, anche della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 650/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 3 maggio 2022, nei confronti di (già ogni altra istanza disattesa, così CP_1 Controparte_2
provvede:
pag. 21/22 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta l'esistenza di un saldo a debito per il correntista-appellante di complessivi € €
2508,90 e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato di tale somma;
3) dichiara per un terzo compensate le spese del presente grado di giudizio che, liquidate nell'intero in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, pone per i restanti due terzi a carico di;
Parte_1
4) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della CT espletata nel presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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