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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 1772/2014 R.G., avente ad oggetto: pagamento polizza assicurativa
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Conte domiciliato come in atti attore
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, CP_1 come da procura in atti dall'avv. Edmondo Caprio con il quale elegge domicilio come in atti convenuto
All'udienza del 12.01.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.02.2014, la in persona dell'amministratore unico, sig. Parte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi all'Autorità Giudiziaria del Parte_3
Tribunale Civile di Salerno, l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 dott. , al fine di vedere dichiarare la odierna convenuta “unica Controparte_2 ed esclusiva responsabile” degli eventi di cui è causa e, precisamente,
“condannarla al pagamento della somma di € 22.000,00, quale massimale previsto dalla polizza assicurativa n. 716747006, - sebbene il valore della merce sottratta è di gran lunga superiore - somma comprensiva anche dei danni provocati dai malviventi per introdursi all'interno dei locali stessi (vedi preventivo n. 11352/2013); il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto al soddisfo o in quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo CTU di cui sin da ora si chiede la sua nomina. Il tutto da contenersi, comunque, nell'importo di € 26.000,00; Con condanna della convenuta al pagamento di spese, competenze ed oneri di legge del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Luigi Conte, difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la convenuta respingeva l'assunto di parte CP_1
attrice e ribadiva le contestazioni di polizza, già in precedenza rappresentate con comunicazione del 25/10/2013 agli atti di causa.
Incardinato il giudizio con N.R.G. 1772/2014, fissata la prima udienza al
4.06.2014, rilevata la regolarità della notifica e dei termini a comparire, rilevata la costituzione in cancelleria in data 13.05.2014 dell' il CP_1
procuratore di parte attrice, si riportava integralmente alla propria domanda introduttiva chiedendone l'accoglimento e, contestualmente tratteneva, quale acconto sul maggiore avere, l'assegno di € 6.960,00 offerto banco judicis dal procuratore di parte convenuta inLa causa veniva rinviata all'udienza del
11.03.2015, previa concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Depositate regolarmente le memorie 183, VI comma, I, II e III termine c.p.c. ed i relativi allegati, il procuratore di parte attrice si riportava a tutte le proprie memorie ed agli scritti difensivi nonché ai verbali di udienza chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori regolarmente articolati nelle memorie depositate.
Venivano ammessi ed espletati i mezzi di prova richiestiRitenuta ininfluente l'ammissione della CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.04.2023 nella quale gli avvocati, a mezzo note di trattazione scritta, si riportavano a tutti i propri scritti difensivi chiedendo di introitare la causa a sentenza con relativa concessione dei termini.la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 cpc all'udienza del 12.01.2024
------------- La domanda sul maggiore avere non puà trovare accoglimento.- All'esito della attività ispettiva svolta a seguito della denuncia della odierna attrice, la
AG ha accertato sostanziali irregolarità nella polizza contratta, in relazione a punti cruciali nella individuazione del rischio oggetto della copertura assicurativa, in relazione alla attività commerciale in concreto svolta dalla contraente. E' emerso, infatti, e ciò è stato immediatamente contestato e, perfino, accertato nel contraddittorio delle parti in sede di perizia assicurativa, l'attività commerciale in concreto svolta dalla attrice non è corrispondente a quella dichiarata in polizza. In particolare, mentre in sede di polizza è stata dichiarata quale attività esercitata quella di
“commercio all'ingrosso di barche e natanti” l'effettiva attività esercitata, che
è stata, poi, nel concreto colpita dall'evento furto denunciato, è quella di
“officina meccanica per l'assistenza ai clienti e magazzino di ricambi”.
La circostanza mina alle fondamenta l'equilibrio contrattuale di polizza.
Come ben emerge dalla documentazione in atti, il furto perpetrato dai malviventi non ha affatto avuto ad oggetto i beni che potessero concretizzarsi in “barche” o “natanti” bensì proprio i beni connessi a quella attività, non dichiarata in polizza, consistente in ricambi meccanici e, in generale, in oggettistica presente nel magazzino della ditta.
La convenuta , nel contestare all'assicurato tali irregolarità CP_1
riscontrate in sede di dichiarazioni del contraente rese alla stipula della polizza, ha effettuato, però, un'operazione di massima trasparenza riconoscendo, comunque, l'indennizzo economico che sarebbe stato dovuto a termini di polizza se fossero stati correttamente indicati i parametri del rischio assicurato.
Ed infatti, in base a tali parametri, ben diverso sarebbe stato il coefficiente da applicare al valore di indennizzo, nel caso di specie da individuare nella misura di 0,43 quale rapporto tra il coefficiente
“erroneamente” previsto in polizza dello 0,65 e quello che sarebbe stato dovuto in ipotesi di rischio correttamente assunto, pari all'1,5 (0,65/1,5=0,43).
Sarebbe stata, inoltre, applicata una franchigia del 10% con il massimo di € 2.500,00. Sulla base di tali calcoli che, la AG ha dapprima offerto la somma così determinata in transazione, con la nota del 25/10/2013, ed ha effettuato, quindi, offerta banco judicis mediante consegna in udienza dell'assegno di € 6.960,00, allegato in atti.-
Parte attrice, intanto, non ha contestato la circostanza della errata rappresentazione in polizza della attività effettivamente esercitata nei locali della azienda, del resto la circostanza è documentalmente provata ed è stata accertata anche nel contraddittorio delle parti, in sede di perizia assicurativa.
Considerata la vetustà del procedimento sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta: ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda sul maggiore avere;
2) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Salerno, 5.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 1772/2014 R.G., avente ad oggetto: pagamento polizza assicurativa
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Conte domiciliato come in atti attore
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, CP_1 come da procura in atti dall'avv. Edmondo Caprio con il quale elegge domicilio come in atti convenuto
All'udienza del 12.01.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.02.2014, la in persona dell'amministratore unico, sig. Parte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi all'Autorità Giudiziaria del Parte_3
Tribunale Civile di Salerno, l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 dott. , al fine di vedere dichiarare la odierna convenuta “unica Controparte_2 ed esclusiva responsabile” degli eventi di cui è causa e, precisamente,
“condannarla al pagamento della somma di € 22.000,00, quale massimale previsto dalla polizza assicurativa n. 716747006, - sebbene il valore della merce sottratta è di gran lunga superiore - somma comprensiva anche dei danni provocati dai malviventi per introdursi all'interno dei locali stessi (vedi preventivo n. 11352/2013); il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto al soddisfo o in quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo CTU di cui sin da ora si chiede la sua nomina. Il tutto da contenersi, comunque, nell'importo di € 26.000,00; Con condanna della convenuta al pagamento di spese, competenze ed oneri di legge del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Luigi Conte, difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la convenuta respingeva l'assunto di parte CP_1
attrice e ribadiva le contestazioni di polizza, già in precedenza rappresentate con comunicazione del 25/10/2013 agli atti di causa.
Incardinato il giudizio con N.R.G. 1772/2014, fissata la prima udienza al
4.06.2014, rilevata la regolarità della notifica e dei termini a comparire, rilevata la costituzione in cancelleria in data 13.05.2014 dell' il CP_1
procuratore di parte attrice, si riportava integralmente alla propria domanda introduttiva chiedendone l'accoglimento e, contestualmente tratteneva, quale acconto sul maggiore avere, l'assegno di € 6.960,00 offerto banco judicis dal procuratore di parte convenuta inLa causa veniva rinviata all'udienza del
11.03.2015, previa concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Depositate regolarmente le memorie 183, VI comma, I, II e III termine c.p.c. ed i relativi allegati, il procuratore di parte attrice si riportava a tutte le proprie memorie ed agli scritti difensivi nonché ai verbali di udienza chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori regolarmente articolati nelle memorie depositate.
Venivano ammessi ed espletati i mezzi di prova richiestiRitenuta ininfluente l'ammissione della CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.04.2023 nella quale gli avvocati, a mezzo note di trattazione scritta, si riportavano a tutti i propri scritti difensivi chiedendo di introitare la causa a sentenza con relativa concessione dei termini.la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 cpc all'udienza del 12.01.2024
------------- La domanda sul maggiore avere non puà trovare accoglimento.- All'esito della attività ispettiva svolta a seguito della denuncia della odierna attrice, la
AG ha accertato sostanziali irregolarità nella polizza contratta, in relazione a punti cruciali nella individuazione del rischio oggetto della copertura assicurativa, in relazione alla attività commerciale in concreto svolta dalla contraente. E' emerso, infatti, e ciò è stato immediatamente contestato e, perfino, accertato nel contraddittorio delle parti in sede di perizia assicurativa, l'attività commerciale in concreto svolta dalla attrice non è corrispondente a quella dichiarata in polizza. In particolare, mentre in sede di polizza è stata dichiarata quale attività esercitata quella di
“commercio all'ingrosso di barche e natanti” l'effettiva attività esercitata, che
è stata, poi, nel concreto colpita dall'evento furto denunciato, è quella di
“officina meccanica per l'assistenza ai clienti e magazzino di ricambi”.
La circostanza mina alle fondamenta l'equilibrio contrattuale di polizza.
Come ben emerge dalla documentazione in atti, il furto perpetrato dai malviventi non ha affatto avuto ad oggetto i beni che potessero concretizzarsi in “barche” o “natanti” bensì proprio i beni connessi a quella attività, non dichiarata in polizza, consistente in ricambi meccanici e, in generale, in oggettistica presente nel magazzino della ditta.
La convenuta , nel contestare all'assicurato tali irregolarità CP_1
riscontrate in sede di dichiarazioni del contraente rese alla stipula della polizza, ha effettuato, però, un'operazione di massima trasparenza riconoscendo, comunque, l'indennizzo economico che sarebbe stato dovuto a termini di polizza se fossero stati correttamente indicati i parametri del rischio assicurato.
Ed infatti, in base a tali parametri, ben diverso sarebbe stato il coefficiente da applicare al valore di indennizzo, nel caso di specie da individuare nella misura di 0,43 quale rapporto tra il coefficiente
“erroneamente” previsto in polizza dello 0,65 e quello che sarebbe stato dovuto in ipotesi di rischio correttamente assunto, pari all'1,5 (0,65/1,5=0,43).
Sarebbe stata, inoltre, applicata una franchigia del 10% con il massimo di € 2.500,00. Sulla base di tali calcoli che, la AG ha dapprima offerto la somma così determinata in transazione, con la nota del 25/10/2013, ed ha effettuato, quindi, offerta banco judicis mediante consegna in udienza dell'assegno di € 6.960,00, allegato in atti.-
Parte attrice, intanto, non ha contestato la circostanza della errata rappresentazione in polizza della attività effettivamente esercitata nei locali della azienda, del resto la circostanza è documentalmente provata ed è stata accertata anche nel contraddittorio delle parti, in sede di perizia assicurativa.
Considerata la vetustà del procedimento sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta: ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda sul maggiore avere;
2) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Salerno, 5.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio