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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2254/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035478239000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.6.2024 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava la cartella di pagamento, notificata il 26.4.2024, recante iscrizione a ruolo di IVA 2020 sulla base del disconoscimento del credito IVA derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente che essendo stata presentata oltre 90 gg. si considerava omessa. Deduceva la ricorrente che, nonostante l'omessa dichiarazione, il credito derivante dall'anno precedente era esistente, siccome provato dai registri acquisti e vendite e dalle liquidazioni periodiche e annuale. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
Con comparsa del 29.4.2024 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto;
in particolare, non contestava l'esistenza del credito derivante dall'anno precedente, ma asseriva che lo stesso non poteva essere portato in detrazione nell'anno successivo stante l'omessa dichiarazione dell'anno precedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Conformemente a sentenze emesse da questa Corte tra le stesse parti per anni di imposta precedenti (n.2084/2024 e n.702/2027), si rileva che per giurisprudenza pacifica di legittimità "Nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria recuperi ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 o 54 bis DPR 633/1972 un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni e interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori, di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (ex multis, Cass. n.9739/2023). Nel caso di specie, la ricorrente ha provato l'esistenza del credito derivante dall'anno precedente ed agenzia delle entrate non ne contesta l'esistenza, ma assume che non possa essere detratto nell'anno successivo, stante l'omessa dichiarazione, ma solo chiesto a rimborso.
Ciò collide con i principi giurisprudenziali sopra indicati e con quelli di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente, non potendosi pretendere il pagamento di una imposta che non sia dovuta, per la possibilità di chiedere successivamente il rimborso. Ne consegue l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con riferimento all'imposta iscritta a ruolo;
sono dovuti, invece, sanzioni e interessi avendo la ricorrente omesso la presentazione della dichiarazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione del parziale annullamento dell'atto impugnato, per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^ accoglie il ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata;
spese compensate. Lecce, 17 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2254/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035478239000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.6.2024 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava la cartella di pagamento, notificata il 26.4.2024, recante iscrizione a ruolo di IVA 2020 sulla base del disconoscimento del credito IVA derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente che essendo stata presentata oltre 90 gg. si considerava omessa. Deduceva la ricorrente che, nonostante l'omessa dichiarazione, il credito derivante dall'anno precedente era esistente, siccome provato dai registri acquisti e vendite e dalle liquidazioni periodiche e annuale. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
Con comparsa del 29.4.2024 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto;
in particolare, non contestava l'esistenza del credito derivante dall'anno precedente, ma asseriva che lo stesso non poteva essere portato in detrazione nell'anno successivo stante l'omessa dichiarazione dell'anno precedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Conformemente a sentenze emesse da questa Corte tra le stesse parti per anni di imposta precedenti (n.2084/2024 e n.702/2027), si rileva che per giurisprudenza pacifica di legittimità "Nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria recuperi ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 o 54 bis DPR 633/1972 un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni e interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori, di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (ex multis, Cass. n.9739/2023). Nel caso di specie, la ricorrente ha provato l'esistenza del credito derivante dall'anno precedente ed agenzia delle entrate non ne contesta l'esistenza, ma assume che non possa essere detratto nell'anno successivo, stante l'omessa dichiarazione, ma solo chiesto a rimborso.
Ciò collide con i principi giurisprudenziali sopra indicati e con quelli di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente, non potendosi pretendere il pagamento di una imposta che non sia dovuta, per la possibilità di chiedere successivamente il rimborso. Ne consegue l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con riferimento all'imposta iscritta a ruolo;
sono dovuti, invece, sanzioni e interessi avendo la ricorrente omesso la presentazione della dichiarazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione del parziale annullamento dell'atto impugnato, per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^ accoglie il ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata;
spese compensate. Lecce, 17 novembre 2025 Il Presidente e relatore