Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 716
Articolo 2
Versione
10 settembre 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 settembre 1954