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Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 716
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Legge 31 luglio 1954, n. 716
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 716
Versione
10 settembre 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 settembre 1954
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