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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato OP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.102/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
c.f. , 25/12/1958 ASCOLI Parte_1 C.F._1
PICENO (AP), rappresentata e difesa dall'Avv. TARQUINI SAVERIA (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come C.F._2
da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , in persona del Direttore della Regione Marche p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNI ROBERTA (c.f.
), elettivamente domiciliato C/O VIA D. C.F._3 CP_1
ANGELINI 35/37 ASCOLI PICENO, giusta delega in atti;
- Resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine (precisato all'udienza del 17/04/2024) di ottenerne la condanna al pagamento della rendita o indennizzo per la malattia professionale denunciata
(discopatia lombare) ed unificazione alle altre malattie (tendinopatia spalla dx;
1 tendinopatia spalla sx;
epicondilite bilaterale e STC bilaterale) già riconosciute dall'Istituto con una percentuale di danno biologico dell'11%.
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “……..1. Epicondilite bilaterale:
………………………………………………………………………………. 4%
2. Lesione degenerativa parziale sopraspinoso spalla dx: ………………………………. 3%
3. Tendinopatia degenerativa sopraspinoso spalla sin: …………………………………..2%
4. Sindrome del tunnel carpale bilaterale:
………………………………………………………4%
• La valutazione clinica attuale rileva incremento del danno funzionale derivante dalla lesione degenerativa parziale del sopraspinoso della spalla dx, per cui il danno biologico per la singola menomazione distrettuale è valutabile nell'ordine del 5% (cinque percento) a far data dalle operazioni peritali della presente consulenza.
Ne deriva che il complessivo gradiente invalidante risulta ora valutabile nell'ordine del 14%
(quattordici percento): Lesione degenerativa parziale sopraspinoso spalla dx:
………………………………. 5% Epicondilite bilaterale:
………………………………………………………………………………. 4% Tendinopatia degenerativa sopraspinoso spalla sin: …………………………………..2% Sindrome del tunnel carpale bilaterale: ………………………………………………………4%
• Non risulta dimostrato il nesso di causalità/concausalità efficiente tra l'attività di Lavoro e la patologia del rachide lombare.”
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
2 Essendo stato accertato il 14 % sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda in modo parziale.
In considerazione del fatto che il parziale accoglimento della domanda ha riguardato esclusivamente il gradiente invalidante, maggiorato di due punti, di una sola malattia professionale già riconosciuta dall' e che tale maggiorazione CP_1
decorre dal 3.10.2024, a distanza di oltre un anno dal deposito del ricorso, si ritiene che le spese processuali vadano integralmente compensate tra le parti.
Spese di CTU a carico dell' . CP_1
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede: Dichiara che a causa delle malattie professionali Lesione degenerativa parziale sopraspinoso spalla dx:5%; Epicondilite bilaterale: 4%; Tendinopatia degenerativa sopraspinoso spalla sin: 2%; Sindrome del tunnel carpale bilaterale: 4% alla ricorrente Pt_1
esidua danno biologico nella misura complessiva del 14% a far data
[...]
dal 03/10/2024;
condanna l' al pagamento: CP_1
- dell'indennizzo in capitale corrispondente per differenza con quanto già percepito;
- con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- spese di lite compensate;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Ascoli Piceno, lì 27/03/2025
Il OP
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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