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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4740/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4740/2020 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Manzoni n. 41/B, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Maria C.F._1
Giachi ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso - in virtù di procura generale alle liti atto notaio di Roma del Persona_1
28/7/2020, rep. n. 89932, racc. n. 26221 - dagli avv.ti Pierfrancesco Damasco (cod. fisc.
) e Roberto De Martino ( ; C.F._3 C.F._4
- Resistente –
E
Controparte_2
- Sede di Roma NO C.F. - in persona del
[...] P.IVA_1
della Direzione per il Lazio, rappresentato e difeso dall' avv. Guido CP_3 CP_4
Eudizi ( ) giusta procura generale alle liti del 2 maggio 2017, a rogito C.F._5
Per_ Notaio di Roma, Rep. n. 13573 – Racc. n. 8056;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 18/12/2020, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea per l'intero periodo dal 08/09/2020 fino al
02/11/2020 compreso, o in quell'altra misura maggiore o minore che risulterà di giustizia” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' sede generale si costituiva in giudizio con memoria del 7/10/2021 per chiedere: CP_1
“in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
nel merito rigettare integralmente il ricorso per i motivi sopra esposti;
Spese come per legge.”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' sede Roma NO si costituiva in giudizio con memoria del 3/11/2021 per CP_1 chiedere di: “rigettare la domanda attorea in quanto infondata, per i suesposti motivi, condannando la stessa alle spese, diritti ed onorari del giudizio, ovvero, quantomeno, compensando le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., ex art. 152 disp. att. al c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 4.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 18/11/2021, rinviata d'ufficio al 22/2/2023, differita d'ufficio all'udienza del 4/10/2023 e del 6/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente. Con ordinanza del 6/10/2023 venivano chieste ex art 213 cpc informazioni al Comando di Polizia
Municipale di Velletri, che venivano fornite con nota depositata in Cancelleria il 18/10/2023.
Seguiva l'udienza del 23/2/2024; all'esito veniva emessa ordinanza del 23/2/2024 con la quale veniva disposta CTU medico-legale. All'udienza del 18/6/2024 veniva conferito incarico peritale al CTU dott. seguiva l'udienza di discussione del Persona_3
24/5/2024, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emerso che dipendente presso la Parte_1 [...]
, con sede in via del Mare n. 34, in data 8/9/2020 alle ore 6.00, Controparte_5 CP_5
dopo aver terminato il proprio turno di lavoro presso lo stabilimento Johnson & Johnson sito in via Ardeatina Km 23,500, si metteva alla guida della propria autovettura, CP_5
modello Dacia Duster, targata FZ662HG, percorrendo la via Ardeatina, direzione
Campoleone, imboccando la via Nettunense, con direzione via Cinque Archi -Velletri.
6. Risulta accertato con nota della Polizia Municipale di Velletri del 13/10/2023, a seguito di richiesta di informazioni dell'Ufficio ex art. 213 cpc, che nell'incrocio c. d. di Santa Maria dell'Orto, con Ordinanza Dirigenziale n. 232/2020, dal 26 agosto 2020 al 12 settembre 2020, veniva interdetto il transito veicolare sul tratto stradale di via Circonvallazione (tratto interno della SS 7 Appia) compreso tra il civ. n 55 e l'incrocio di Santa Maria dell'Orto. Il traffico proveniente da via dei Cinque Archi, infatti, “veniva deviato sulla viabilità limitrofa costituita dalla strada urbana denominata Viale Salvo D'Acquisto e dalla S.P. 62 A5 via
Caranella” (v. nota Polizia Municipale Velletri del 13/10/2023 in atti).
7. Ciò premesso, l'8/9/2020 il ricorrente partiva da per tornare nella sua abitazione CP_5
sita in Lariano, via Manzoni 41/B; durante il tragitto, provenendo dai Cinque Archi era obbligato a deviare su via della Caranella e alle ore 6.30 circa, mentre imboccava la SS 7
Appia con direzione Cisterna di Latina, si trovava coinvolto in un sinistro stradale, causato da altro automobilista, che non rispettava il semaforo rosso, andando ad urtare contro l'auto del ricorrente, sulla fiancata destra, provocando il ribaltamento del mezzo.
3 8. Il ricorrente a seguito dell'incidente riportava: “ distorsione ginocchio sinistro e contusione della caviglia sinistra, dolore colonna cervicale e cefalea residua”.
9. Il ricorrente subiva un periodo di inabilità temporanea dall'8/9/2020 fino al 2/11/2020 e in data 23/10/2020 presentava domanda all' per il riconoscimento per il suddetto periodo CP_1 dell'indennità per inabilità temporanea , ma l' rigettava la domanda, non riconoscendo CP_1 nella fattispecie l'infortunio sul lavoro. Il ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale.
10. Si precisa che all'udienza per la discussione l' chiedeva dichiararsi CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, stante il divieto di cumulo di prestazioni tra l'erogazione di indennità di malattia e la provvidenza di cui all'art. 68 CP_6
TU 1124/1965 per l'inabilità temporanea assoluta, producendo sent. C. App. Roma n.
2171/2019 del 5/9/2019.
11. Osserva il decidente che la questione sollevata dall' è tardiva, essendo stata CP_1 proposta per la prima volta all'udienza di discussione e comunque non vi è prova che il ricorrente abbia goduto dell'indennità di malattia , nel caso di specie;
ne consegue il CP_6 rigetto dell'eccezione.
12. Il ricorso è fondato. Risulta accertato in giudizio che l'infortunio è occorso durante il percorso di ritorno a casa del lavoratore, integrando un infortunio in itinere, risultando accertato che il percorso stradale ordinario aveva subito una deviazione obbligata con
Ordinanza Dirigenziale n. 232/2020, agli atti del fascicolo.
13. Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento della domanda, il Tribunale accerta e dichiara che il ricorrente in data 8/9/2020 ha subito un infortunio sul lavoro in itinere, con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'indennità per inabilità assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al 2/11/2020, con conseguente condanna dell' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'indennità per inabilità assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al
2/11/2020, oltre interessi sino al saldo.
4 Le spese di lite.
14. Stante la soccombenza dell' condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 2695,50 €.
15. Condanna dunque l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in euro 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato CP_1
decreto, salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che il ricorrente in data 8/9/2020 ha subito un infortunio sul lavoro in itinere;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità per inabilità assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al 2/11/2020;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità per inabilità CP_1 assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al 2/11/2020, oltre interessi sino al saldo;
5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1
in euro 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato decreto, CP_1
salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico delle parti.
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4740/2020 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Manzoni n. 41/B, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Maria C.F._1
Giachi ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso - in virtù di procura generale alle liti atto notaio di Roma del Persona_1
28/7/2020, rep. n. 89932, racc. n. 26221 - dagli avv.ti Pierfrancesco Damasco (cod. fisc.
) e Roberto De Martino ( ; C.F._3 C.F._4
- Resistente –
E
Controparte_2
- Sede di Roma NO C.F. - in persona del
[...] P.IVA_1
della Direzione per il Lazio, rappresentato e difeso dall' avv. Guido CP_3 CP_4
Eudizi ( ) giusta procura generale alle liti del 2 maggio 2017, a rogito C.F._5
Per_ Notaio di Roma, Rep. n. 13573 – Racc. n. 8056;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 18/12/2020, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea per l'intero periodo dal 08/09/2020 fino al
02/11/2020 compreso, o in quell'altra misura maggiore o minore che risulterà di giustizia” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' sede generale si costituiva in giudizio con memoria del 7/10/2021 per chiedere: CP_1
“in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
nel merito rigettare integralmente il ricorso per i motivi sopra esposti;
Spese come per legge.”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' sede Roma NO si costituiva in giudizio con memoria del 3/11/2021 per CP_1 chiedere di: “rigettare la domanda attorea in quanto infondata, per i suesposti motivi, condannando la stessa alle spese, diritti ed onorari del giudizio, ovvero, quantomeno, compensando le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., ex art. 152 disp. att. al c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 4.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 18/11/2021, rinviata d'ufficio al 22/2/2023, differita d'ufficio all'udienza del 4/10/2023 e del 6/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente. Con ordinanza del 6/10/2023 venivano chieste ex art 213 cpc informazioni al Comando di Polizia
Municipale di Velletri, che venivano fornite con nota depositata in Cancelleria il 18/10/2023.
Seguiva l'udienza del 23/2/2024; all'esito veniva emessa ordinanza del 23/2/2024 con la quale veniva disposta CTU medico-legale. All'udienza del 18/6/2024 veniva conferito incarico peritale al CTU dott. seguiva l'udienza di discussione del Persona_3
24/5/2024, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emerso che dipendente presso la Parte_1 [...]
, con sede in via del Mare n. 34, in data 8/9/2020 alle ore 6.00, Controparte_5 CP_5
dopo aver terminato il proprio turno di lavoro presso lo stabilimento Johnson & Johnson sito in via Ardeatina Km 23,500, si metteva alla guida della propria autovettura, CP_5
modello Dacia Duster, targata FZ662HG, percorrendo la via Ardeatina, direzione
Campoleone, imboccando la via Nettunense, con direzione via Cinque Archi -Velletri.
6. Risulta accertato con nota della Polizia Municipale di Velletri del 13/10/2023, a seguito di richiesta di informazioni dell'Ufficio ex art. 213 cpc, che nell'incrocio c. d. di Santa Maria dell'Orto, con Ordinanza Dirigenziale n. 232/2020, dal 26 agosto 2020 al 12 settembre 2020, veniva interdetto il transito veicolare sul tratto stradale di via Circonvallazione (tratto interno della SS 7 Appia) compreso tra il civ. n 55 e l'incrocio di Santa Maria dell'Orto. Il traffico proveniente da via dei Cinque Archi, infatti, “veniva deviato sulla viabilità limitrofa costituita dalla strada urbana denominata Viale Salvo D'Acquisto e dalla S.P. 62 A5 via
Caranella” (v. nota Polizia Municipale Velletri del 13/10/2023 in atti).
7. Ciò premesso, l'8/9/2020 il ricorrente partiva da per tornare nella sua abitazione CP_5
sita in Lariano, via Manzoni 41/B; durante il tragitto, provenendo dai Cinque Archi era obbligato a deviare su via della Caranella e alle ore 6.30 circa, mentre imboccava la SS 7
Appia con direzione Cisterna di Latina, si trovava coinvolto in un sinistro stradale, causato da altro automobilista, che non rispettava il semaforo rosso, andando ad urtare contro l'auto del ricorrente, sulla fiancata destra, provocando il ribaltamento del mezzo.
3 8. Il ricorrente a seguito dell'incidente riportava: “ distorsione ginocchio sinistro e contusione della caviglia sinistra, dolore colonna cervicale e cefalea residua”.
9. Il ricorrente subiva un periodo di inabilità temporanea dall'8/9/2020 fino al 2/11/2020 e in data 23/10/2020 presentava domanda all' per il riconoscimento per il suddetto periodo CP_1 dell'indennità per inabilità temporanea , ma l' rigettava la domanda, non riconoscendo CP_1 nella fattispecie l'infortunio sul lavoro. Il ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale.
10. Si precisa che all'udienza per la discussione l' chiedeva dichiararsi CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, stante il divieto di cumulo di prestazioni tra l'erogazione di indennità di malattia e la provvidenza di cui all'art. 68 CP_6
TU 1124/1965 per l'inabilità temporanea assoluta, producendo sent. C. App. Roma n.
2171/2019 del 5/9/2019.
11. Osserva il decidente che la questione sollevata dall' è tardiva, essendo stata CP_1 proposta per la prima volta all'udienza di discussione e comunque non vi è prova che il ricorrente abbia goduto dell'indennità di malattia , nel caso di specie;
ne consegue il CP_6 rigetto dell'eccezione.
12. Il ricorso è fondato. Risulta accertato in giudizio che l'infortunio è occorso durante il percorso di ritorno a casa del lavoratore, integrando un infortunio in itinere, risultando accertato che il percorso stradale ordinario aveva subito una deviazione obbligata con
Ordinanza Dirigenziale n. 232/2020, agli atti del fascicolo.
13. Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento della domanda, il Tribunale accerta e dichiara che il ricorrente in data 8/9/2020 ha subito un infortunio sul lavoro in itinere, con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'indennità per inabilità assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al 2/11/2020, con conseguente condanna dell' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'indennità per inabilità assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al
2/11/2020, oltre interessi sino al saldo.
4 Le spese di lite.
14. Stante la soccombenza dell' condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 2695,50 €.
15. Condanna dunque l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in euro 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato CP_1
decreto, salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che il ricorrente in data 8/9/2020 ha subito un infortunio sul lavoro in itinere;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità per inabilità assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al 2/11/2020;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità per inabilità CP_1 assoluta temporanea dall'8/9/2020 sino al 2/11/2020, oltre interessi sino al saldo;
5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1
in euro 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato decreto, CP_1
salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico delle parti.
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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