TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2161
TAR
Ordinanza cautelare 1 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Irregolare costituzione della Commissione tecnica disciplinare

    La mancata integrazione della commissione con un rappresentante della società di gestione dello scalo aeroportuale, come previsto dall'art. 60 comma 2 del Regolamento, costituisce un vizio dirimente che inficia la legittimazione dell'organo a irrogare la sanzione. La violazione si è consumata nel luogo di destinazione, l'aeroporto di Malpensa, rendendo obbligatoria tale integrazione.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio del buon andamento della P.A.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla irregolare costituzione della Commissione.

  • Accolto
    Vizi derivanti dalla irregolare costituzione della Commissione tecnica disciplinare

    L'annullamento del provvedimento sanzionatorio comporta l'annullamento anche del provvedimento di comunicazione dell'esito della valutazione della Commissione Tecnica disciplinare.

  • Accolto
    Vizi derivanti dalla irregolare costituzione della Commissione Tecnica disciplinare

    L'accoglimento del ricorso per la irregolare costituzione della Commissione comporta l'annullamento del verbale da essa redatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2161
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2161
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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