Ordinanza cautelare 1 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4334 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Bernasconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Danilo Parvopasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 8545 del 2.10.2025, pervenuta a mezzo Pec in data 2.10.2025, con cui il Dirigente dell’Area Strategie innovative per i trasporti del Comune di Milano ha irrogato la sanzione della sospensione per giorni 33 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi;
- del provvedimento prot. 504497 U del 2.10.2025, pervenuto contestualmente alla determina, con il quale il Responsabile dell’ufficio Sharing e autopubbliche del Comune di Milano ha comunicato che con la suddetta determina Dirigenziale è stato approvato l’esito della valutazione della Commissione Tecnica disciplinare di cui all’art. 60 del “Regolamento del Bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio Taxi”, appositamente convocata in data 10.9.2025, che ha disposto l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione della licenza comunale di esercizio per n. 33 giorni per ritenuta violazione dell’art. 35 commi 3 e 7 del citato Regolamento;
- del verbale della Commissione Tecnica disciplinare del 10.9.2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Il ricorrente è titolare di licenza per il servizio taxi n. 3439 rilasciata dal Comune di Milano.
Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, ha impugnato la sanzione di sospensione di 33 giorni, inflitta a seguito di un esposto pervenuto al Comune di Milano, nel quale è stato segnalato che il ricorrente avrebbe richiesto un introito maggiore rispetto al costo predeterminato da Milano a Malpensa, rilasciando una ricevuta incompleta.
Con nota del 25.6.2025 a firma del responsabile del Servizio Unità Autopubbliche del Comune di Milano veniva contestato al ricorrente che “ Il giorno 11.05.2025 alle ore 14.00 circa, in regolare turno di servizio con l’autopubblica targata-OMISSIS- abbinata alla licenza di esercizio taxi civico -OMISSIS-avrebbe acquisito un servizio da Milano -OMISSIS- all’Aeroporto di Malpensa T1, introitando un importo superiore al costo predeterminato della corsa e rilasciando una ricevuta incompleta ”. Nella comunicazione si avvisava che “ il fatto sopra descritto potrebbe costituire violazione della vigente normativa del servizio taxi, - in particolare dell’art. 35 c. 3 e 7 del sopra citato regolamento del bacino, per la cui violazione, fatte salve recidive e/o eventuali diverse o ulteriori violazioni accertate nel prosieguo del procedimento, è prevista una sanzione disciplinare sulla licenza di esercizio per un periodo da 3 a 90 giorni ”.
A seguito della domanda di accesso, il ricorrente acquisiva in data 23.7.2025 la documentazione del procedimento, costituita dalla segnalazione dell’utente: “ Drive Charged -OMISSIS-- instead fixes price. For no reason ”.
Il sig. -OMISSIS- in data 1 settembre 2025 inviava le proprie controdeduzioni, partecipava all’audizione presso la Commissione disciplinare il 10 settembre 2025, evidenziando di aver cambiato percorso su richiesta del cliente, per prendere un tragitto più veloce in quanto era in ritardo.
Il procedimento si chiudeva con il provvedimento della sospensione della licenza per 33 gg.
Avverso gli atti in epigrafe, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 60 “ Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi ” n. 2/2014; irregolare costituzione della Commissione tecnica disciplinare, conseguente difetto di legittimazione all’esercizio del potere sanzionatorio: la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere integrata con un rappresentante della società di gestione dello scalo aeroportuale di Malpensa, luogo ove è avvenuta l’infrazione.
2) Falsa applicazione dell’art. 35 c. 3 e 5 del “Regolamento del Bacino di Traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio Taxi”. Violazione dell’art. 7 c. 3 del “Regolamento di funzionamento della Commissione tecnica disciplinare” approvato con delibera di Giunta Regionale n° X/459 del 17.12.2015. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Costituzione: dal verbale della Commissione emerge che l’utente ha integrato la segnalazione, con ulteriori dichiarazioni, rappresentando che non vi sarebbero state ragioni per cambiare il percorso, negando di avere urgenza. Tuttavia, in violazione agli artt. 2 e 7 comma 3 del “Regolamento del Bacino di Traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio Taxi”, queste ulteriori dichiarazioni non sono state comunicate al ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1348 del 1.12.2025 a fronte della dichiarazione della difesa del Comune di non eseguire la sanzione fino alla definizione del giudizio, veniva fissata la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 13 aprile 2026.
In vista del merito le parti hanno depositato memorie.
All’udienza pubblica del 13 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
IT
1) La sanzione impugnata con il presente ricorso è stata determinata per una duplice condotta: aver chiesto una tariffa maggiore rispetto al costo predeterminato della corsa e aver rilasciato una ricevuta incompleta. Il denunciante afferma infatti di essere stato prelevato a Milano, con destinazione aeroporto di Malpensa e al termine della corsa di aver pagato la somma di € 140, in luogo di quella fissa di € 114, con una ricevuta incompleta.
2) Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 60 del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi n. 2/2014, in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere integrata con un rappresentante della società di gestione dello scalo aeroportuale di Malpensa, luogo ove è avvenuta l’infrazione.
Il motivo è fondato.
L’art. 60 del suddetto Regolamento, al comma 1, disciplina la composizione ordinaria della Commissione Tecnica Disciplinare, mentre il comma 2, prevede le saltuarie occorrenti integrazioni, nei seguenti termini: “ La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all'operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza”.
La delibera di Giunta Regionale n° XII /3631 del 16.12.2024 “Aggiornamento della composizione della commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 c. 2” precisa che “ la partecipazione di tali soggetti è obbligatoria al fine di condividere gli esiti istruttori della Commissione Disciplinare e procedere all’applicazione dell’eventuale sanzione definita dalla medesima Commissione disciplinare a carico dell’operatore nei confronti del quale è stato avviato il procedimento ”.
Secondo l’orientamento di questo Tribunale (sez. I n. 126 del 22.01.2020 sez I n. 616 del 9.3.2023; sez. III n. 615 del 9.3.2023 e n. 622 del 9.3.2023) la mancata integrazione della commissione con “ un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza ” è un vizio dirimente in quanto “ non già di nomina dei membri (effettivi o supplenti) della commissione è a parlarsi, bensì della integrazione “una tantum” del collegio, discendente dalla specificità ratione loci delle singole infrazioni oggetto della istruttoria, siccome inequivocabilmente sancito dal comma 2 del citato art. 60 ”.
Ha precisato il Tribunale che “ Ne discende che il mancato assolvimento di tale onere rende vano qualsivoglia discorso afferente al quorum costitutivo o deliberativo, viziando in nuce la composizione del collegio e, indi e consequenzialmente, le successive determinazioni disciplinari.
Si è in presenza, pertanto, di un fatto di legittimazione, nella specie attinente alla retta composizione del collegio. L’assenza della legittimazione, sub specie di mancato assolvimento degli adempimenti idonei alla puntuale composizione del collegio, attiene alla commissione tecnica disciplinare nella sua collegialità ed impedisce l’esercizio del potere; se ciò avviene l’atto non è imputabile all’organo ex lege chiamato ad adottarlo”.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la Commissione avrebbe dovuto essere integrata in quanto la violazione alle disposizioni regolamentari si è consumata al termine della corsa, nel momento in cui è stata richiesta una maggior somma e non è stato assolto l’obbligo di redigere una ricevuta completa.
Il “ locus commissi delicti ” è nel caso in esame lo scalo aeroportuale di Malpensa.
E’ quindi errata la tesi della difesa comunale secondo cui il gestore aeroportuale SEA dell’aeroporto di Malpensa sarebbe coinvolto nel procedimento disciplinare solo qualora siano rilevate violazioni dell’art. 34 del Regolamento “ Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di stazionamento e alle banchine di carico ”, mentre nel caso in esame l’infrazione oggetto di contestazione non sarebbe verificata all’interno dello scalo aeroportuale e non ha riguardato violazioni della normativa aeroportuale e dei sistemi di gestione automatizzata degli accessi a tali spazi.
Come ha osservato la difesa di parte ricorrente l’art. 60 del Regolamento introduce l’obbligo di integrazione con un rappresentante del gestore dello scalo “per i casi di competenza”, con una formula che ricomprende non solo i casi di cui a l’art. 34, ma tutte le violazioni al Regolamento che si consumano all’interno dell’aeroporto.
Situazione che si riscontra nel caso di specie, in cui la condotta sanzionabile è posta in essere a fine corsa, nel luogo di destinazione, cioè l’aeroporto di Malpensa.
Pertanto la mancata integrazione della Commissione con il rappresentante della società di gestione dell’aeroporto comporta che l’organo che ha determinato la sanzione impugnata non era legittimato, in quanto in composizione irregolare, situazione “ in certo modo analoga a quella della incompetenza, ovvero della carenza della proposta o del parere da obbligatoriamente acquisire al procedimento ” (cfr. decisioni di questo Tribunale sopra citate).
3) Il ricorso va quindi accolto, previo assorbimento delle censure non espressamente scrutinate, con conseguente annullamento della sanzione impugnata.
Le spese di giudizio, in ragione del complessivo andamento della vicenda processuale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento sanzionatorio del Comune di Milano
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente
NA NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | AN LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.