Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11441 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. IAVARONE MARTINA presso lo studio della quale in Frosinone
Via Mola Vecchia n. 2A ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MODUGNO PATRIZIA presso lo studio della quale in Milano Via Cordusio n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'illegittimità della disposta sospensione di parte ricorrente con conseguente condanna della resistente a corrispondere in suo favore le
2.416,87 oltre contributi previdenziali ed assistenziali, anzianità di servizio ed ogni altra voce retributiva sospesa, con interessi e rivalutazione monetaria;
condannare altresì la resistente al risarcimento del danno esistenziale causato alla ricorrente per una somma non inferiore a 5.000,00 di altra che si accerterà in corso di causa anche secondo equità, con vittoria di onorari e spese”. si è costituita contestando le allegazioni avversarie, Controparte_2
sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.2.2025 ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito ha deciso la causa coma da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
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Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, premesso di essere alle dipendenze della convenuta dal 2021, con mansioni di addetto senior all'accettazione di grandi clienti presso
[...]
Via Archimede n. 2 a Peschiera Borromeo, lamenta di essere Controparte_3
stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, dal 15 febbraio al 28 marzo 2022
(giorno in cui è rientrato in servizio), poiché in mancanza del c.d. “green pass rafforzato”, rilasciato, all'epoca dei fatti, ai soggetti ultracinquantenni che avevano effettuato il vaccino anti Sars Cov-2.
Il ricorrente ha dedotto la illegittimità della sospensione e ha fondato il proprio diritto al risarcimento del danno sul presupposto che i vaccini non avrebbero
“capacità immunizzante”, come accertato anche da precedenti giurisprudenziali merito allegati al ricorso, e che la convenuta non lo avrebbe comunque adibito a mansioni “da remoto” anche inferiori.
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Le doglianze attoree sono del tutto destituite di fondamento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021, “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
2 prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.
Il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 ha poi previsto che “Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: «Art.
4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter (…)”.
Sulla base di tali disposizioni normative è stata disposta dalla parte di
[...]
la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del ricorrente, pacificamente CP_1
non vaccinato e ultra cinquantenne nel 2022.
Con le pronunce n. 14, 15 e 16 del 9 febbraio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità delle norme che hanno previsto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori non adempienti l'obbligo vaccinale.
In particolare, nella pronuncia n. 15/2023, che si richiama anche ex art. 118 c.p.c., ha affermato la legittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, avendo le disposizioni censurate “operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”. Ciò ha costituito, “attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a
3 rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili”.
Con particolare riguardo alla sospensione dalla retribuzione e alla adibizione ad altre mansioni, la Corte ha affermato: “vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.
Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-
CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità.
(…)Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione
4 del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare
(in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
Così richiamate le argomentazioni della Corte Costituzionale, non può che essere affermata sia la legittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale sia della sospensione dall'erogazione della retribuzione per il periodo di sospensione.
Altrettanto legittima è, come chiarito dalla stessa Corte, la mancata adibizione del lavoratore ad altre mansioni. Il datore di lavoro non è, infatti, tenuto a modificare la propria organizzazione per agevolare la controparte che versa in uno stato di palese e volontario inadempimento.
La decisione datoriale è senz'altro conforme non solo alla giurisprudenza costituzionale consolidata, ma anche alla giurisprudenza della Comunità europea.
5 La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è infatti salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. La legge impositiva di un trattamento sanitario, pertanto, “non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Corte
Costituzionale n. 005/2018 nonché sentenze C. Cost. n. 268 del 2017 e n. 258 del
1994 e n. 307 del 1990).
Quanto alla normativa europea, si osserva come la recente direttiva della
Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L.
n. 125 del 2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-CoV-
2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n.
81/2008.
Lo stesso Consiglio di Stato con pronunzia n. 7045/2021 ha ribadito che normativa, che impone l'obbligo vaccinale contro il virus Sars-Co V-2, non contrasta né con gli artt. 3, 8 e 52 della Carta dei diritti dell'uomo (principio di integrità fisica e psichica) né con la Costituzione della Repubblica né con i principi comunitari.
Per tutte le ragioni su esposte, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della posizione delle parti e dei precedenti di merito in senso difforme allegati in atti dal ricorrente, si ritiene che possano sussistere giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso on Milano, il 4 febbraio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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