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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente,
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere, dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 242 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gambardella, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Pasquale Totaro, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
232/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 gennaio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 26 febbraio 2024, la società
[...] proponeva appello, affidandone Parte_1
l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 232/24, pubblicata in data 15 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno, per un verso, aveva accolto la domanda proposta da , tendente ad ottenere la restituzione CP_1 di un natante da diporto di sua proprietà, detenuto dalla società convenuta, unitamente ai documenti relativi ad esso, e la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto utilizzare il bene, indebitamente trattenuto dalla società depositaria, e, per altro verso, le aveva riconosciuto il diritto ad ottenere la somma di euro 12.000,00, a titolo di corrispettivo per le attività di custodia e rimessaggio, nonché di trasporto, varo ed alaggio, svolte nell'interesse del proprietario dell'imbarcazione, che aveva compensato integralmente con l'ammontare a quest'ultimo asseritamente spettante.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata dalla società appellante, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla società Parte_1 non è fondato ed, in quanto tale, non merita
[...] accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
2 a) il Giudice di primo grado aveva violato il principio costituzionale di difesa, in quanto, senza alcuna esaustiva motivazione, con ordinanza fuori udienza dell'8 maggio 2015, aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale da essa formulata, impendendole di dimostrare i fatti addotti a sostegno dei propri assunti, ed aveva reputato ammissibile -viceversa-
“la prova documentale offerta dall'attore”, benché fossero ampiamente scaduti i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 183, comma sesto, del codice di procedura civile, in tal modo attribuendo un ingiusto vantaggio a , CP_1 non essendo la produzione cartacea tardiva “idonea a sostituire il deposito telematico tempestivo” e non essendo comunque utilizzabile, né dall'autorità giudiziaria adita, né dalle parti, alcun documento non ritualmente e tempestivamente prodotto in giudizio;
b) il Tribunale di Salerno, inoltre, aveva fondato il proprio convincimento su dati erronei, travisando, tra l'altro, le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, giacché, nel determinare l'ammontare dovutole dall'attore, aveva detratto il costo per il ripristino di una fascia di cinta dello scafo ed il costo di una panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, senza considerare -oltre al fatto che non erano state, tali circostanze, oggetto di domanda, con conseguente violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato- che, quanto alla fascia di cinta dello scafo, si trattava di lavori di rifacimento commissionati da ad un falegname, come CP_1 avrebbe potuto dimostrare se fosse stata ammessa la prova testimoniale all'uopo articolata, mentre, quanto alla panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, era stato lo stesso proprietario a rimuoverla;
c) il Giudice di primo grado, per di più, aveva determinato l'ammontare dovuto dall'attore, per le attività da essa svolte nel suo interesse, in euro 12.000,00,
3 omettendo di indicare gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento, che non era suffragato da alcun conteggio basato su un criterio oggettivo e coerente, motivando semplicemente con la dicitura “si ritiene congruo”, né aveva considerato il calcolo effettuato dall'ausiliario, che avrebbe portato ad un importo di gran lunga superiore e comprensivo anche degli importi dovuti, in relazione allo svolgimento delle suddette attività, per gli anni successivi al primo;
d) aveva quantificato -poi- il danno asseritamente subito da CP_1
-senza considerare in alcun modo che era stato del tutto
[...] legittimo l'esercizio del diritto di ritenzione del natante- in maniera altrettanto incomprensibile, provvedendo ad una compensazione tra gli importi -a suo dire- rispettivamente dovuti dalle parti;
e) non si era pronunciato, infine, sulla questione, prospettata nel corso di tutto il giudizio, relativa ai debiti dell'attore nei suoi confronti, desumibili dalle fatture prodotte in giudizio, che superavano l'importo di euro
30.000,00 per le attività di rimessaggio, ricovero invernale e manutenzione ordinaria dell'imbarcazione, oltre che per il trasporto su gomma e l'utilizzo della gru necessaria per il varo dello yacht (cfr. l'atto di appello del 26 febbraio 2024, alle pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza - dopo avere descritto lo svolgimento del processo ed avere dato atto del fatto che, con provvedimento del 1° marzo 2021, era stata accolta l'istanza, formulata da ai sensi CP_1 dell'articolo 186 ter del codice di procedura civile, tendente ad ottenere la restituzione del natante, previo versamento su un libretto di deposito intestato alla procedura di una cauzione pari ad euro 19.000,00- che: a) non erano fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta riguardo all'inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta
4 da per difetto di legittimazione attiva, in quanto, CP_1 come era possibile evincere dal contratto di noleggio del 1° aprile 2013, l'attore era “intestatario della ditta individuale denominata La Stella del Sud di Cobalto Silvio”, che non aveva
“soggettività o personalità giuridica diversa da quella del titolare”, del quale costituiva “una mera rappresentazione commerciale, né si distingueva dallo stesso, come dimostrava l'inequivocabile riferimento nominalistico riportato nella denominazione”; b) non poteva essere accolta, parimenti,
l'eccezione -anch'essa sollevata dalla società
[...] di difetto di legittimazione passiva, Parte_1 essendo palesemente emerso -come poteva desumersi dalla documentazione versata in atti, tra cui, oltre al contratto di noleggio, “il preliminare scambio epistolare intercorso tra le parti, la visura camerale, unitamente alle indicazioni fornite dall'elaborato peritale”- che il rapporto contrattuale era intercorso “proprio tra le parti in causa”; c) era incontestata, inoltre, la circostanza che la società convenuta avesse riconsegnato il natante solo in seguito all'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 186 ter del codice di procedura civile, così come era pacifico tra le parti che, in virtù del contratto di noleggio, la società avesse Parte_1 fruito dell'imbarcazione per le estati del 2013 e 2014, di talché,
“rientrando la custodia tra le obbligazioni poste a carico del noleggiatore”, doveva escludersi che, “in quanto detentrice, potesse esserle riconosciuto il diritto al corrispondente compenso per il periodo in cui il natante era stato nella sua disponibilità esclusiva”; d) , d'altronde, aveva CP_1 riconosciuto, “previa immediata restituzione del natante,
l'obbligo di corrispondere alla società convenuta il compenso per la custodia invernale dell'imbarcazione … per gli anni dal
2013 al 2016, che aveva quantificato inizialmente in euro
5 10.000,00 … poi in euro 12.000,00 … ed, infine, in euro
16.000,00”, che, tuttavia, aveva offerto “a titolo transattivo all'udienza del 1° febbraio 2021”; e) il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle operazioni peritali svolte, aveva rilevato che “lo scafo si trovava in un buono/ottimo stato di conservazione” ed aveva quantificato “in euro 3.278,68 il costo annuo del rimessaggio, pari ad euro 8,98 al giorno per il primo anno, ed in euro 2.459,01 per gli anni successivi, pari ad euro
6,73 al giorno, oltre Iva, nonché in euro 1.200,00 il costo del trasporto, varo ed alaggio”, come era possibile arguire “dalla fattura numero 14 del 1° ottobre 2016”; f) tutto ciò considerato, era possibile “reputare congruo determinare l'ammontare dovuto dall'attore a parte convenuta in complessivi euro 12.000,00”, somma dalla quale dovevano detrarsi: “il costo della certificazione necessaria per la navigazione stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro
1.500,00/2.000,00”, per non avere la società
[...] restituito “i documenti che in contratto di Parte_1 noleggio (articoli 1 e 6) aveva dichiarato di avere ricevuto
(licenza di navigazione e certificato di sicurezza con i relativi attestati di conformità)”, “il costo di euro 3.000,00 per il ripristino della fascia di cinta dello scafo” ed “il costo della panca di seduta dell'approssimativo valore compreso tra euro
1.200,00 ed euro 1.500,00”, atteso che “tali accessori non erano stati rinvenuti dall'ausiliario nel corso degli accessi”; g) alla società pertanto, Parte_1 doveva essere riconosciuto il diritto ad ottenere “la somma complessiva di euro 6.000,00, quale differenza tra euro
12.000,00 per spese di custodia, rimessaggio, trasporto, varo ed alaggio, ed euro 1.500,00, 3.000,00 e 1.500,00”, per le ragioni creditorie vantate da , precedentemente CP_1 indicate, pari ad euro 6.000,00; h) conseguentemente, la
6 domanda proposta dall'attore poteva “essere accolta”, con la conseguente conferma dell'ordinanza di restituzione del natante, e poteva essere disposta “l'integrale compensazione dell'importo, equitativamente determinato, di euro 6.000,00, riconosciuto per l'adempimento dell'obbligo di custodia e/o rimessaggio per gli anni 2013-2014 e per le spese di varo, alaggio e trasporto, con il danno subito dall'attore per non avere potuto successivamente godere del bene fino alla data di riconsegna dell'8 aprile 2021, essendo stato il diritto di ritenzione esercitato, nel caso di specie, sine causa” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5, 6 e 7).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, sia pure con le integrazioni e le precisazioni che saranno esposte nelle pagine che seguono.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che -in disparte le critiche mosse dalla società appellante al Tribunale di Salerno, il quale non avrebbe motivato o adeguatamente motivato il convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, che si rivelano piuttosto ingenerose, in quanto l'iter motivazionale rinvenibile nella sentenza impugnata, ad eccezione di alcuni circoscritti passaggi, effettivamente piuttosto laconici, permette di desumere il percorso logico-valutativo che ha portato alle statuizioni controverse- la società Parte_1 non ha indicato quali documenti -quando ha
[...] lamentato l'acquisizione irrituale ed intempestiva della documentazione prodotta in giudizio da Controparte_1 sarebbero stati versati in atti in violazione della disciplina processuale e, soprattutto, quale incidenza avrebbero avuto ai fini della decisione.
E ciò ancor più tenendo a mente che, in termini generali, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito
7 non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio arrecato al diritto di difesa dei contendenti in conseguenza della lamentata violazione (cfr. Cass. civ. n. 26831/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ., sez. un., n. 7665/16), per cui, in mancanza dell'enunciazione del vulnus concretamente subito a causa del vizio denunciato, non è possibile considerare ammissibile -prima ancora che fondata- una doglianza analoga a quella articolata -genericamente- dalla società appellante.
Fermo restando -ad ulteriore conferma dell'inanità della censura de qua a determinare la riforma della sentenza impugnata- che, secondo quanto è possibile desumere dalla motivazione che sorregge la decisione, il Giudice di primo grado, oltre ad avvalersi dei risultati ai quali è pervenuto, nell'elaborato peritale a sua firma, il consulente tecnico d'ufficio, si è limitato a valutare -e, quindi, ad utilizzare- solamente -tra i documenti prodotti in giudizio da CP_1
il contratto di noleggio, la corrispondenza -o parte di
[...] essa- intercorsa tra le parti ed una visura camerale e, cioè, documenti prodotti in giudizio unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio (cfr., allegati in copia al fascicolo dell'appellato, i documenti ai quali si è fatto cenno, versati in atti, come si è detto, in uno all'atto di citazione del 14 novembre
2016, in modalità telematica).
5.1. Quanto, invece, ai mezzi di prova non ammessi, basti evidenziare che la parte che si sia vista rigettare dall'autorità giudiziaria adita in prime cure le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, perché, in caso contrario, devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 5741/19), come è avvenuto
8 nella vicenda in esame, in cui la società Parte_1
con le note di trattazione scritta del 26 maggio
[...]
2023, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato, in maniera precisa e dettagliata, la richiesta di ammissione dei mezzi di prova non ammessi (cfr. le note di trattazione scritta alle quali si è fatto or ora riferimento, a pagina 1).
Inoltre, il Tribunale di Salerno, nel rigettare le istanze istruttorie articolate dalla società convenuta, perché formulate in termini negativi, oltre che generiche ed idonee a compulsare l'enunciazione -da parte dei testimoni da escutere- di valutazioni e non di mere circostanze di fatto (cfr. l'ordinanza dell'8 maggio 2019, a pagina 1), ha fatto buon governo dei principi che informano la materia, in quanto effettivamente i capitoli della prova testimoniale invocata dalla società
[...] sono caratterizzati da un'evidente Parte_1 genericità, anche -se non soprattutto- riguardo ai lavori che sarebbero stati commissionati ed eseguiti ed attengono -alcuni di essi- a circostanze irrilevanti ai fini del decidere e -talvolta- sarebbero stati suscettibili -qualora fossero stati ammessi- di provocare effettivamente l'enunciazione di giudizi di valore interdetti ai testimoni, oltre ad essere -alcuni di essi- realmente formulati in termini negativi, rivelandosi -per il loro precipuo tenore ed al netto dei profili di inammissibilità poc'anzi segnalati- del tutto inidonei a permettere di arguire alcunché - anche in caso di risposta affermativa dei testimoni da escutere, oltre che di , del quale è stato invocato, sui CP_1 medesimi capitoli di prova, lo “interrogatorio libero”- riguardo ai fatti rilevanti della vicenda che vede contrapposte le parti e meno che mai -come si è già poc'anzi accennato- riguardo ai lavori asseritamente commissionati ed eseguiti
9 sull'imbarcazione (cfr. la memoria istruttoria del 20 dicembre
2018, alle pagine 1 e 2).
5.2. Passando alle ulteriori ragioni di doglianza articolate dalla società appellante, è d'uopo rammentare che il Giudice di primo grado ha quantificato l'ammontare ad essa dovuto, per le attività di custodia e rimessaggio, nonché per quelle di trasporto, varo ed alaggio, in euro 12.000,00, specificando che, per queste ultime tre attività e, cioè, per le attività di trasporto, varo ed alaggio, la somma da corrispondere ammontava ad euro 1.200,00, importo che aveva desunto -e relativamente a
[... tale convincimento ed alle ragioni ad esso sottese la società non ha articolato alcuna Parte_1 ragione di doglianza- dalla fattura numero 14 del 2016 (cfr., allegata in copia al fascicolo della società appellante, la fattura alla quale si è appena fatto cenno), ed individuando, pertanto,
l'ammontare dovuto per le attività di custodia e rimessaggio in euro 10.800,00, dato dalla differenza tra euro 12.000,00
(importo totale riconosciuto) ed euro 1.200,00 (importo riconosciuto, come si è testé detto, per le attività di trasporto, varo ed alaggio).
E tale determinazione non è suscettibile di essere infirmata dalle conclusioni alle quali è addivenuto il consulente tecnico d'ufficio, se solo si considera che, applicando le somme menzionate nell'elaborato peritale (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , a Persona_1 pagina 40, in cui è specificato che l'importo de quo può essere quantificato, per il primo anno, in euro 8,98, oltre Iva, al giorno ed, a partire dal secondo anno, in euro 6,73, oltre Iva, al giorno), richiamate, ad onor del vero, sia dalla società appellante nelle ragioni di doglianza articolate a sostegno del gravame (cfr. l'atto d'appello del 24 febbraio 2024, alle pagine
9 e 12), sia dal Tribunale di Salerno (cfr. la sentenza
10 impugnata, a pagina 7), si perverrebbe ad una somma comunque inferiore rispetto a quella riconosciuta di euro
10.800,00.
Il Giudice di primo grado, infatti, ha messo in rilievo, nella motivazione della decisione e sulla scorta di argomentazioni non attinte da alcuna censura, che l'imbarcazione di proprietà di era stata detenuta dalla società CP_1 [...]
“per le estati del 2013 e del 2014”, come Parte_1 era possibile evincere “dal contratto di noleggio in atti” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 6, nonché, allegato in copia al fascicolo dell'appellato, il contratto di noleggio del 1° aprile
2013, in cui è individuato, tra l'altro, il periodo di noleggio, intercorrente tra il 15 aprile ed il 15 ottobre), e che, nei periodi in cui il noleggiatore ne aveva avuto la disponibilità, in dipendenza del succitato contratto di noleggio, non poteva essere riconosciuto alcunché a titolo di custodia e rimessaggio.
Conseguentemente, se si detraggono dagli anni 2013 e 2014
i periodi (dal 15 aprile al 15 ottobre) in cui il natante è stato destinato al noleggio, tenendo conto del numero di giorni intercorsi tra il 2013 ed il 2016 e moltiplicati per le somme - relativamente al primo anno ed a decorrere dal secondo anno- indicate dal consulente tecnico d'ufficio e dovute per ciascun
[... giorno in cui l'imbarcazione è stata detenuta dalla società
ai fini dello svolgimento delle Parte_1 attività -invernali- di custodia, oltre che di rimessaggio, si perviene ad un importo inferiore ad euro 10.800,00, quale riconosciuto dal Tribunale di Salerno, per l'espletamento delle suddette attività, alla società appellante.
5.3. Non è possibile revocare in dubbio, del resto, che il compenso sia dovuto -esclusi, in ogni caso, i periodi di noleggio- fino al 2016 e, segnatamente, fino a quando CP_1
ha offerto alla società appellante la somma -reputata
[...]
11 congrua dal Giudice di primo grado- di euro 12.000,00, in quanto il diritto di ritenzione -al quale, diversamente da quanto sostenuto da , la società appellante aveva fatto CP_1 riferimento, al fine di contrastare le avverse pretese, già nel costituirsi in giudizio in prime cure (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 1° febbraio 2017, a pagina 7)- rappresenta una facoltà riconosciuta al depositario, quale creditore insoddisfatto, al fine di permettergli di conservare il privilegio sulle cose detenute a tutela dei crediti nascenti dal contratto, tanto è vero che il diritto al compenso permane anche durante il periodo in cui esercita il summenzionato diritto di ritenzione, a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, fino alla soddisfazione del suo credito (cfr. Cass. civ. n.
6520/97).
In seguito alla suddetta offerta, effettuata con lettera del 26 agosto 2016 (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellato, la lettera alla quale si è appena fatto riferimento) e, soprattutto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. l'atto di citazione del 14 novembre 2016, alle pagine 4 e 5), l'esercizio del diritto di ritenzione non poteva -e non può- essere più considerato legittimo, non essendo più in mora, CP_1 in ragione dell'offerta non formale da quest'ultimo formulata, e non avendo più la società Parte_1 conseguentemente, diritto ad ottenere -per il tempo successivo alla suddetta offerta- alcunché (cfr. Cass. civ. n. 34647/22).
5.4. A ciò si aggiunga che non è stato comprovato in alcun modo che la società appellante abbia eseguito attività o prestazioni, analoghe a quelle per le quali il Tribunale di Salerno ha riconosciuto il diritto ad ottenere la somma di euro
12.000,00, in periodi diversi rispetto agli anni 2013-2016, né, tanto meno, attività o prestazioni ulteriori e diverse, né, ancora, la loro reale natura, esatta tipologia e concreta entità o
12 consistenza, non essendo sufficiente, al fine di attribuire alla società altri importi oltre a Parte_1 quelli indicati nelle pagine che precedono, la documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, le fatture commerciali, provenienti dall'asserita società creditrice ed aventi, quindi, formazione unilaterale, nonché la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando un rapporto di tal fatta -come nel caso di specie, in cui, peraltro, non è stato acquisito alcun elemento ulteriore in grado di suffragare una ricostruzione alternativa rispetto a quella fin qui prospettata- sia contestato, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite
(cfr. Cass. civ. n. 34831/24).
Oltre tutto, non è superfluo sottolineare che, allorquando si censuri una decisione assunta in primo grado, è necessario dire come e perché l'operato dell'autorità giudiziaria adita sia stato erroneo o ingiusto, precisando in ragione di quali specifici elementi, desumibili dalle prove orali espletate o dai documenti prodotti in giudizio, sarebbe stato possibile addivenire a conclusioni di segno diverso, ancor più considerando che, in secondo grado, la disamina degli atti e dei documenti versati ritualmente in atti davanti al Giudice di prime cure -ed altrettanto deve dirsi per le dichiarazioni rese dai testimoni eventualmente escussi- può -e deve- essere effettuata solamente nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo Giudice, per le quali il contenuto di tali atti e
13 documenti giustifichi le rispettive deduzioni (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 4835/23).
Nel caso di specie, la società appellante non ha specificato come e perché, in virtù degli elementi complessivamente emersi o di quelli eventualmente evincibili dal materiale probatorio acquisito, qualora fosse stato valutato o fosse stato diversamente o adeguatamente valutato dal Tribunale di
Salerno, sarebbe stato possibile desumere la sussistenza di attività o prestazioni, ulteriori e diverse rispetto a quelle già oggetto di riconoscimento, suscettibili di remunerazione, non essendo stata fornita, in ogni caso, alcuna dimostrazione - anche con riferimento ai lavori che avrebbero interessato l'imbarcazione- riguardo ad eventuali incarichi all'uopo conferiti, al prezzo concordato, all'effettivo svolgimento di opere, alla loro reale natura, esatta tipologia e concreta entità
o consistenza, non essendo possibile arguire elementi di riscontro nemmeno dall'elaborato peritale, in cui l'ausiliario ha apertis verbis evidenziato come non fosse possibile stabilire se fossero stati effettuati o meno lavori sul natante (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 26 ottobre 2020, alle pagine 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, in cui è specificato che nessuna dimostrazione dell'esecuzione di opere
è evincibile -oltre che dai documenti versati in atti- dall'attività di indagine espletata, essendo possibile reputare eseguite solamente le attività di trasporto, varo ed alaggio, per euro
1.200,00).
5.5. La società appellante si è doluta anche del diritto, che il
Tribunale di Salerno ha riconosciuto in favore di , CP_1 ad ottenere la somma di euro 6.000,00 ed, in particolare, euro
1.500,00, per il costo della certificazione necessaria per la navigazione, non avendo la società Parte_1 restituito i documenti che, con il contratto di
[...]
14 noleggio, aveva dichiarato di avere ricevuto (licenza di navigazione e certificato di sicurezza con i relativi attestati di conformità), euro 3.000,00, per il costo del ripristino di una fascia di cinta dello scafo, ed euro 1.500,00, per il costo di una panca di seduta all'interno del pozzetto esterno (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 7).
A tal proposito, vale la pena di osservare, innanzi tutto, che, riconoscendo il suddetto diritto, il Giudice di primo grado non ha violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante con riferimento alla fascia di cinta dello scafo ed alla panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, considerato che, con l'atto introduttivo del giudizio, CP_1
si era doluto dell'inadempimento dell'obbligo, gravante
[...] sulla società “di restituire Parte_1 il natante di proprietà dell'attore, detenuto in deposito, unitamente ai documenti relativi allo stesso, nelle stesse condizioni strutturali, di navigabilità e funzionalità dell'inizio del periodo di deposito” (cfr. l'atto di citazione del 14 novembre
2016, alle pagine 5 e 6), per cui non è possibile sostenere che il Tribunale di Salerno si sia pronunciato su questioni non prospettate dall'appellato, il quale -giova rimarcarlo- ha lamentato l'omessa restituzione dell'imbarcazione, unitamente a tutti i documenti di sua pertinenza, “nelle stesse condizioni” in cui l'aveva consegnata alla società appellante, la quale, pertanto, era tenuta a farlo, a consegnarla, cioè, completa di tutti gli accessori e munita di tutte le caratteristiche che aveva al momento della stipula del contratto di noleggio.
Relativamente alle somme quantificate dal Giudice di primo grado, poi, se ne deve affermare la congruità, essendosi ispirato -il Tribunale di Salerno- ai risultati raggiunti, all'esito delle attività di accertamento espletate, dal consulente tecnico
15 d'ufficio (cfr. l'elaborato peritale depositato in cancelleria in data 21 gennaio 2021, alle pagine 31 e 38), il cui operato, nella parte in cui ha descritto il natante, ha accertato l'insussistenza di opere eseguite rispetto al suo stato originario, nonché la mancanza di una fascia di cinta dello scafo e di una panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, quantificando l'ammontare dei costi occorrenti per il suo ripristino nelle condizioni originarie, nonché per la certificazione mancante, e delle attività o prestazioni di custodia e rimessaggio ed, ancora, di trasporto, varo ed alaggio, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale l'ausiliario ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
Né è possibile dubitare che le somme precedentemente indicate siano dovute dalla società Controparte_2
, atteso che, quanto alla
[...] CP_1 documentazione non restituita, aveva dichiarato di averla ricevuta, al momento della stipula del contratto di noleggio e, quindi, avrebbe dovuto restituirla, mentre, quanto alla fascia di cinta dello scafo ed alla panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, non presenti, non hanno trovato alcun riscontro le argomentazioni della società appellante, secondo la quale, relativamente alla prima mancanza, avrebbe costituito oggetto di un incarico di rifacimento che l'appellato avrebbe dato ad un
16 soggetto terzo e, relativamente alla seconda mancanza, sarebbe dipesa dall'operato dello stesso proprietario, il quale, al termine del contratto di noleggio, avrebbe provveduto a rimuovere la suddetta panca di seduta (cfr. l'atto d'appello del
26 febbraio 2024, alle pagine 10 ed 11).
5.6. Le ragioni di doglianza articolate dalla società
[...] sono insuscettibili di condivisione Parte_1 anche con riferimento alla quantificazione dei danni subiti da
, quale effettuata dal Tribunale di Salerno, perché, CP_1 se è vero che non sono stati indicati, in maniera dettagliata e specifica, i criteri che hanno ispirato l'autorità giudiziaria adita nell'individuazione della somma -“equitativamente determinata”- di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento per l'indisponibilità del natante fino alla restituzione, avvenuta in data 8 aprile 2021, è altrettanto vero che, avuto riguardo agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, non ultimi quelli evincibili dal contratto di noleggio del 1° aprile 2013, con il quale era stato pattuito un corrispettivo di euro 6.000,00, oltre
Iva, solamente per il periodo 15 aprile 2013-15 ottobre 2013,
è possibile ritenere che l'ammontare liquidato -in ragione dell'impossibilità di concedere in godimento a terzi o anche solo di fruire personalmente del bene, a decorrere dal momento in cui l'esercizio del diritto di ritenzione è divenuto illegittimo fino a quello della restituzione- sia stato decisamente sottostimato, potendo essere quantificato in un importo superiore e, forse, non di poco, rispetto a quanto ha fatto il Giudice di primo grado, operazione che, tuttavia, non deve essere effettuata in questa sede, in mancanza di appello incidentale tendente ad ottenere, in misura maggiore, la liquidazione dei suddetti danni.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
17 illustrate, l'appello proposto dalla società Parte_1 deve essere rigettato.
[...]
7. Non è suscettibile di accoglimento, infine, l'istanza, formulata da , tendente ad ottenere la condanna CP_1 della società appellante ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, in mancanza dei presupposti all'uopo richiesti, essendo necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n.
20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza, a maggior ragione considerando che la società si è limitata -nel Parte_1 corso del giudizio- a perorare i suoi assunti, non ancorati a difese -quantunque non fondate, per lo meno in grado di appello- del tutto astruse, illogiche o contraddittorie.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore
18 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società alla Parte_1 refusione, in favore di , delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente,
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere, dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 242 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gambardella, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Pasquale Totaro, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
232/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 gennaio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 26 febbraio 2024, la società
[...] proponeva appello, affidandone Parte_1
l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 232/24, pubblicata in data 15 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno, per un verso, aveva accolto la domanda proposta da , tendente ad ottenere la restituzione CP_1 di un natante da diporto di sua proprietà, detenuto dalla società convenuta, unitamente ai documenti relativi ad esso, e la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto utilizzare il bene, indebitamente trattenuto dalla società depositaria, e, per altro verso, le aveva riconosciuto il diritto ad ottenere la somma di euro 12.000,00, a titolo di corrispettivo per le attività di custodia e rimessaggio, nonché di trasporto, varo ed alaggio, svolte nell'interesse del proprietario dell'imbarcazione, che aveva compensato integralmente con l'ammontare a quest'ultimo asseritamente spettante.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata dalla società appellante, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla società Parte_1 non è fondato ed, in quanto tale, non merita
[...] accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
2 a) il Giudice di primo grado aveva violato il principio costituzionale di difesa, in quanto, senza alcuna esaustiva motivazione, con ordinanza fuori udienza dell'8 maggio 2015, aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale da essa formulata, impendendole di dimostrare i fatti addotti a sostegno dei propri assunti, ed aveva reputato ammissibile -viceversa-
“la prova documentale offerta dall'attore”, benché fossero ampiamente scaduti i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 183, comma sesto, del codice di procedura civile, in tal modo attribuendo un ingiusto vantaggio a , CP_1 non essendo la produzione cartacea tardiva “idonea a sostituire il deposito telematico tempestivo” e non essendo comunque utilizzabile, né dall'autorità giudiziaria adita, né dalle parti, alcun documento non ritualmente e tempestivamente prodotto in giudizio;
b) il Tribunale di Salerno, inoltre, aveva fondato il proprio convincimento su dati erronei, travisando, tra l'altro, le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, giacché, nel determinare l'ammontare dovutole dall'attore, aveva detratto il costo per il ripristino di una fascia di cinta dello scafo ed il costo di una panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, senza considerare -oltre al fatto che non erano state, tali circostanze, oggetto di domanda, con conseguente violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato- che, quanto alla fascia di cinta dello scafo, si trattava di lavori di rifacimento commissionati da ad un falegname, come CP_1 avrebbe potuto dimostrare se fosse stata ammessa la prova testimoniale all'uopo articolata, mentre, quanto alla panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, era stato lo stesso proprietario a rimuoverla;
c) il Giudice di primo grado, per di più, aveva determinato l'ammontare dovuto dall'attore, per le attività da essa svolte nel suo interesse, in euro 12.000,00,
3 omettendo di indicare gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento, che non era suffragato da alcun conteggio basato su un criterio oggettivo e coerente, motivando semplicemente con la dicitura “si ritiene congruo”, né aveva considerato il calcolo effettuato dall'ausiliario, che avrebbe portato ad un importo di gran lunga superiore e comprensivo anche degli importi dovuti, in relazione allo svolgimento delle suddette attività, per gli anni successivi al primo;
d) aveva quantificato -poi- il danno asseritamente subito da CP_1
-senza considerare in alcun modo che era stato del tutto
[...] legittimo l'esercizio del diritto di ritenzione del natante- in maniera altrettanto incomprensibile, provvedendo ad una compensazione tra gli importi -a suo dire- rispettivamente dovuti dalle parti;
e) non si era pronunciato, infine, sulla questione, prospettata nel corso di tutto il giudizio, relativa ai debiti dell'attore nei suoi confronti, desumibili dalle fatture prodotte in giudizio, che superavano l'importo di euro
30.000,00 per le attività di rimessaggio, ricovero invernale e manutenzione ordinaria dell'imbarcazione, oltre che per il trasporto su gomma e l'utilizzo della gru necessaria per il varo dello yacht (cfr. l'atto di appello del 26 febbraio 2024, alle pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza - dopo avere descritto lo svolgimento del processo ed avere dato atto del fatto che, con provvedimento del 1° marzo 2021, era stata accolta l'istanza, formulata da ai sensi CP_1 dell'articolo 186 ter del codice di procedura civile, tendente ad ottenere la restituzione del natante, previo versamento su un libretto di deposito intestato alla procedura di una cauzione pari ad euro 19.000,00- che: a) non erano fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta riguardo all'inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta
4 da per difetto di legittimazione attiva, in quanto, CP_1 come era possibile evincere dal contratto di noleggio del 1° aprile 2013, l'attore era “intestatario della ditta individuale denominata La Stella del Sud di Cobalto Silvio”, che non aveva
“soggettività o personalità giuridica diversa da quella del titolare”, del quale costituiva “una mera rappresentazione commerciale, né si distingueva dallo stesso, come dimostrava l'inequivocabile riferimento nominalistico riportato nella denominazione”; b) non poteva essere accolta, parimenti,
l'eccezione -anch'essa sollevata dalla società
[...] di difetto di legittimazione passiva, Parte_1 essendo palesemente emerso -come poteva desumersi dalla documentazione versata in atti, tra cui, oltre al contratto di noleggio, “il preliminare scambio epistolare intercorso tra le parti, la visura camerale, unitamente alle indicazioni fornite dall'elaborato peritale”- che il rapporto contrattuale era intercorso “proprio tra le parti in causa”; c) era incontestata, inoltre, la circostanza che la società convenuta avesse riconsegnato il natante solo in seguito all'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 186 ter del codice di procedura civile, così come era pacifico tra le parti che, in virtù del contratto di noleggio, la società avesse Parte_1 fruito dell'imbarcazione per le estati del 2013 e 2014, di talché,
“rientrando la custodia tra le obbligazioni poste a carico del noleggiatore”, doveva escludersi che, “in quanto detentrice, potesse esserle riconosciuto il diritto al corrispondente compenso per il periodo in cui il natante era stato nella sua disponibilità esclusiva”; d) , d'altronde, aveva CP_1 riconosciuto, “previa immediata restituzione del natante,
l'obbligo di corrispondere alla società convenuta il compenso per la custodia invernale dell'imbarcazione … per gli anni dal
2013 al 2016, che aveva quantificato inizialmente in euro
5 10.000,00 … poi in euro 12.000,00 … ed, infine, in euro
16.000,00”, che, tuttavia, aveva offerto “a titolo transattivo all'udienza del 1° febbraio 2021”; e) il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle operazioni peritali svolte, aveva rilevato che “lo scafo si trovava in un buono/ottimo stato di conservazione” ed aveva quantificato “in euro 3.278,68 il costo annuo del rimessaggio, pari ad euro 8,98 al giorno per il primo anno, ed in euro 2.459,01 per gli anni successivi, pari ad euro
6,73 al giorno, oltre Iva, nonché in euro 1.200,00 il costo del trasporto, varo ed alaggio”, come era possibile arguire “dalla fattura numero 14 del 1° ottobre 2016”; f) tutto ciò considerato, era possibile “reputare congruo determinare l'ammontare dovuto dall'attore a parte convenuta in complessivi euro 12.000,00”, somma dalla quale dovevano detrarsi: “il costo della certificazione necessaria per la navigazione stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro
1.500,00/2.000,00”, per non avere la società
[...] restituito “i documenti che in contratto di Parte_1 noleggio (articoli 1 e 6) aveva dichiarato di avere ricevuto
(licenza di navigazione e certificato di sicurezza con i relativi attestati di conformità)”, “il costo di euro 3.000,00 per il ripristino della fascia di cinta dello scafo” ed “il costo della panca di seduta dell'approssimativo valore compreso tra euro
1.200,00 ed euro 1.500,00”, atteso che “tali accessori non erano stati rinvenuti dall'ausiliario nel corso degli accessi”; g) alla società pertanto, Parte_1 doveva essere riconosciuto il diritto ad ottenere “la somma complessiva di euro 6.000,00, quale differenza tra euro
12.000,00 per spese di custodia, rimessaggio, trasporto, varo ed alaggio, ed euro 1.500,00, 3.000,00 e 1.500,00”, per le ragioni creditorie vantate da , precedentemente CP_1 indicate, pari ad euro 6.000,00; h) conseguentemente, la
6 domanda proposta dall'attore poteva “essere accolta”, con la conseguente conferma dell'ordinanza di restituzione del natante, e poteva essere disposta “l'integrale compensazione dell'importo, equitativamente determinato, di euro 6.000,00, riconosciuto per l'adempimento dell'obbligo di custodia e/o rimessaggio per gli anni 2013-2014 e per le spese di varo, alaggio e trasporto, con il danno subito dall'attore per non avere potuto successivamente godere del bene fino alla data di riconsegna dell'8 aprile 2021, essendo stato il diritto di ritenzione esercitato, nel caso di specie, sine causa” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5, 6 e 7).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, sia pure con le integrazioni e le precisazioni che saranno esposte nelle pagine che seguono.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che -in disparte le critiche mosse dalla società appellante al Tribunale di Salerno, il quale non avrebbe motivato o adeguatamente motivato il convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, che si rivelano piuttosto ingenerose, in quanto l'iter motivazionale rinvenibile nella sentenza impugnata, ad eccezione di alcuni circoscritti passaggi, effettivamente piuttosto laconici, permette di desumere il percorso logico-valutativo che ha portato alle statuizioni controverse- la società Parte_1 non ha indicato quali documenti -quando ha
[...] lamentato l'acquisizione irrituale ed intempestiva della documentazione prodotta in giudizio da Controparte_1 sarebbero stati versati in atti in violazione della disciplina processuale e, soprattutto, quale incidenza avrebbero avuto ai fini della decisione.
E ciò ancor più tenendo a mente che, in termini generali, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito
7 non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio arrecato al diritto di difesa dei contendenti in conseguenza della lamentata violazione (cfr. Cass. civ. n. 26831/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ., sez. un., n. 7665/16), per cui, in mancanza dell'enunciazione del vulnus concretamente subito a causa del vizio denunciato, non è possibile considerare ammissibile -prima ancora che fondata- una doglianza analoga a quella articolata -genericamente- dalla società appellante.
Fermo restando -ad ulteriore conferma dell'inanità della censura de qua a determinare la riforma della sentenza impugnata- che, secondo quanto è possibile desumere dalla motivazione che sorregge la decisione, il Giudice di primo grado, oltre ad avvalersi dei risultati ai quali è pervenuto, nell'elaborato peritale a sua firma, il consulente tecnico d'ufficio, si è limitato a valutare -e, quindi, ad utilizzare- solamente -tra i documenti prodotti in giudizio da CP_1
il contratto di noleggio, la corrispondenza -o parte di
[...] essa- intercorsa tra le parti ed una visura camerale e, cioè, documenti prodotti in giudizio unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio (cfr., allegati in copia al fascicolo dell'appellato, i documenti ai quali si è fatto cenno, versati in atti, come si è detto, in uno all'atto di citazione del 14 novembre
2016, in modalità telematica).
5.1. Quanto, invece, ai mezzi di prova non ammessi, basti evidenziare che la parte che si sia vista rigettare dall'autorità giudiziaria adita in prime cure le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, perché, in caso contrario, devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 5741/19), come è avvenuto
8 nella vicenda in esame, in cui la società Parte_1
con le note di trattazione scritta del 26 maggio
[...]
2023, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato, in maniera precisa e dettagliata, la richiesta di ammissione dei mezzi di prova non ammessi (cfr. le note di trattazione scritta alle quali si è fatto or ora riferimento, a pagina 1).
Inoltre, il Tribunale di Salerno, nel rigettare le istanze istruttorie articolate dalla società convenuta, perché formulate in termini negativi, oltre che generiche ed idonee a compulsare l'enunciazione -da parte dei testimoni da escutere- di valutazioni e non di mere circostanze di fatto (cfr. l'ordinanza dell'8 maggio 2019, a pagina 1), ha fatto buon governo dei principi che informano la materia, in quanto effettivamente i capitoli della prova testimoniale invocata dalla società
[...] sono caratterizzati da un'evidente Parte_1 genericità, anche -se non soprattutto- riguardo ai lavori che sarebbero stati commissionati ed eseguiti ed attengono -alcuni di essi- a circostanze irrilevanti ai fini del decidere e -talvolta- sarebbero stati suscettibili -qualora fossero stati ammessi- di provocare effettivamente l'enunciazione di giudizi di valore interdetti ai testimoni, oltre ad essere -alcuni di essi- realmente formulati in termini negativi, rivelandosi -per il loro precipuo tenore ed al netto dei profili di inammissibilità poc'anzi segnalati- del tutto inidonei a permettere di arguire alcunché - anche in caso di risposta affermativa dei testimoni da escutere, oltre che di , del quale è stato invocato, sui CP_1 medesimi capitoli di prova, lo “interrogatorio libero”- riguardo ai fatti rilevanti della vicenda che vede contrapposte le parti e meno che mai -come si è già poc'anzi accennato- riguardo ai lavori asseritamente commissionati ed eseguiti
9 sull'imbarcazione (cfr. la memoria istruttoria del 20 dicembre
2018, alle pagine 1 e 2).
5.2. Passando alle ulteriori ragioni di doglianza articolate dalla società appellante, è d'uopo rammentare che il Giudice di primo grado ha quantificato l'ammontare ad essa dovuto, per le attività di custodia e rimessaggio, nonché per quelle di trasporto, varo ed alaggio, in euro 12.000,00, specificando che, per queste ultime tre attività e, cioè, per le attività di trasporto, varo ed alaggio, la somma da corrispondere ammontava ad euro 1.200,00, importo che aveva desunto -e relativamente a
[... tale convincimento ed alle ragioni ad esso sottese la società non ha articolato alcuna Parte_1 ragione di doglianza- dalla fattura numero 14 del 2016 (cfr., allegata in copia al fascicolo della società appellante, la fattura alla quale si è appena fatto cenno), ed individuando, pertanto,
l'ammontare dovuto per le attività di custodia e rimessaggio in euro 10.800,00, dato dalla differenza tra euro 12.000,00
(importo totale riconosciuto) ed euro 1.200,00 (importo riconosciuto, come si è testé detto, per le attività di trasporto, varo ed alaggio).
E tale determinazione non è suscettibile di essere infirmata dalle conclusioni alle quali è addivenuto il consulente tecnico d'ufficio, se solo si considera che, applicando le somme menzionate nell'elaborato peritale (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , a Persona_1 pagina 40, in cui è specificato che l'importo de quo può essere quantificato, per il primo anno, in euro 8,98, oltre Iva, al giorno ed, a partire dal secondo anno, in euro 6,73, oltre Iva, al giorno), richiamate, ad onor del vero, sia dalla società appellante nelle ragioni di doglianza articolate a sostegno del gravame (cfr. l'atto d'appello del 24 febbraio 2024, alle pagine
9 e 12), sia dal Tribunale di Salerno (cfr. la sentenza
10 impugnata, a pagina 7), si perverrebbe ad una somma comunque inferiore rispetto a quella riconosciuta di euro
10.800,00.
Il Giudice di primo grado, infatti, ha messo in rilievo, nella motivazione della decisione e sulla scorta di argomentazioni non attinte da alcuna censura, che l'imbarcazione di proprietà di era stata detenuta dalla società CP_1 [...]
“per le estati del 2013 e del 2014”, come Parte_1 era possibile evincere “dal contratto di noleggio in atti” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 6, nonché, allegato in copia al fascicolo dell'appellato, il contratto di noleggio del 1° aprile
2013, in cui è individuato, tra l'altro, il periodo di noleggio, intercorrente tra il 15 aprile ed il 15 ottobre), e che, nei periodi in cui il noleggiatore ne aveva avuto la disponibilità, in dipendenza del succitato contratto di noleggio, non poteva essere riconosciuto alcunché a titolo di custodia e rimessaggio.
Conseguentemente, se si detraggono dagli anni 2013 e 2014
i periodi (dal 15 aprile al 15 ottobre) in cui il natante è stato destinato al noleggio, tenendo conto del numero di giorni intercorsi tra il 2013 ed il 2016 e moltiplicati per le somme - relativamente al primo anno ed a decorrere dal secondo anno- indicate dal consulente tecnico d'ufficio e dovute per ciascun
[... giorno in cui l'imbarcazione è stata detenuta dalla società
ai fini dello svolgimento delle Parte_1 attività -invernali- di custodia, oltre che di rimessaggio, si perviene ad un importo inferiore ad euro 10.800,00, quale riconosciuto dal Tribunale di Salerno, per l'espletamento delle suddette attività, alla società appellante.
5.3. Non è possibile revocare in dubbio, del resto, che il compenso sia dovuto -esclusi, in ogni caso, i periodi di noleggio- fino al 2016 e, segnatamente, fino a quando CP_1
ha offerto alla società appellante la somma -reputata
[...]
11 congrua dal Giudice di primo grado- di euro 12.000,00, in quanto il diritto di ritenzione -al quale, diversamente da quanto sostenuto da , la società appellante aveva fatto CP_1 riferimento, al fine di contrastare le avverse pretese, già nel costituirsi in giudizio in prime cure (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 1° febbraio 2017, a pagina 7)- rappresenta una facoltà riconosciuta al depositario, quale creditore insoddisfatto, al fine di permettergli di conservare il privilegio sulle cose detenute a tutela dei crediti nascenti dal contratto, tanto è vero che il diritto al compenso permane anche durante il periodo in cui esercita il summenzionato diritto di ritenzione, a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, fino alla soddisfazione del suo credito (cfr. Cass. civ. n.
6520/97).
In seguito alla suddetta offerta, effettuata con lettera del 26 agosto 2016 (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellato, la lettera alla quale si è appena fatto riferimento) e, soprattutto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. l'atto di citazione del 14 novembre 2016, alle pagine 4 e 5), l'esercizio del diritto di ritenzione non poteva -e non può- essere più considerato legittimo, non essendo più in mora, CP_1 in ragione dell'offerta non formale da quest'ultimo formulata, e non avendo più la società Parte_1 conseguentemente, diritto ad ottenere -per il tempo successivo alla suddetta offerta- alcunché (cfr. Cass. civ. n. 34647/22).
5.4. A ciò si aggiunga che non è stato comprovato in alcun modo che la società appellante abbia eseguito attività o prestazioni, analoghe a quelle per le quali il Tribunale di Salerno ha riconosciuto il diritto ad ottenere la somma di euro
12.000,00, in periodi diversi rispetto agli anni 2013-2016, né, tanto meno, attività o prestazioni ulteriori e diverse, né, ancora, la loro reale natura, esatta tipologia e concreta entità o
12 consistenza, non essendo sufficiente, al fine di attribuire alla società altri importi oltre a Parte_1 quelli indicati nelle pagine che precedono, la documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, le fatture commerciali, provenienti dall'asserita società creditrice ed aventi, quindi, formazione unilaterale, nonché la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando un rapporto di tal fatta -come nel caso di specie, in cui, peraltro, non è stato acquisito alcun elemento ulteriore in grado di suffragare una ricostruzione alternativa rispetto a quella fin qui prospettata- sia contestato, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite
(cfr. Cass. civ. n. 34831/24).
Oltre tutto, non è superfluo sottolineare che, allorquando si censuri una decisione assunta in primo grado, è necessario dire come e perché l'operato dell'autorità giudiziaria adita sia stato erroneo o ingiusto, precisando in ragione di quali specifici elementi, desumibili dalle prove orali espletate o dai documenti prodotti in giudizio, sarebbe stato possibile addivenire a conclusioni di segno diverso, ancor più considerando che, in secondo grado, la disamina degli atti e dei documenti versati ritualmente in atti davanti al Giudice di prime cure -ed altrettanto deve dirsi per le dichiarazioni rese dai testimoni eventualmente escussi- può -e deve- essere effettuata solamente nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo Giudice, per le quali il contenuto di tali atti e
13 documenti giustifichi le rispettive deduzioni (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 4835/23).
Nel caso di specie, la società appellante non ha specificato come e perché, in virtù degli elementi complessivamente emersi o di quelli eventualmente evincibili dal materiale probatorio acquisito, qualora fosse stato valutato o fosse stato diversamente o adeguatamente valutato dal Tribunale di
Salerno, sarebbe stato possibile desumere la sussistenza di attività o prestazioni, ulteriori e diverse rispetto a quelle già oggetto di riconoscimento, suscettibili di remunerazione, non essendo stata fornita, in ogni caso, alcuna dimostrazione - anche con riferimento ai lavori che avrebbero interessato l'imbarcazione- riguardo ad eventuali incarichi all'uopo conferiti, al prezzo concordato, all'effettivo svolgimento di opere, alla loro reale natura, esatta tipologia e concreta entità
o consistenza, non essendo possibile arguire elementi di riscontro nemmeno dall'elaborato peritale, in cui l'ausiliario ha apertis verbis evidenziato come non fosse possibile stabilire se fossero stati effettuati o meno lavori sul natante (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 26 ottobre 2020, alle pagine 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, in cui è specificato che nessuna dimostrazione dell'esecuzione di opere
è evincibile -oltre che dai documenti versati in atti- dall'attività di indagine espletata, essendo possibile reputare eseguite solamente le attività di trasporto, varo ed alaggio, per euro
1.200,00).
5.5. La società appellante si è doluta anche del diritto, che il
Tribunale di Salerno ha riconosciuto in favore di , CP_1 ad ottenere la somma di euro 6.000,00 ed, in particolare, euro
1.500,00, per il costo della certificazione necessaria per la navigazione, non avendo la società Parte_1 restituito i documenti che, con il contratto di
[...]
14 noleggio, aveva dichiarato di avere ricevuto (licenza di navigazione e certificato di sicurezza con i relativi attestati di conformità), euro 3.000,00, per il costo del ripristino di una fascia di cinta dello scafo, ed euro 1.500,00, per il costo di una panca di seduta all'interno del pozzetto esterno (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 7).
A tal proposito, vale la pena di osservare, innanzi tutto, che, riconoscendo il suddetto diritto, il Giudice di primo grado non ha violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante con riferimento alla fascia di cinta dello scafo ed alla panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, considerato che, con l'atto introduttivo del giudizio, CP_1
si era doluto dell'inadempimento dell'obbligo, gravante
[...] sulla società “di restituire Parte_1 il natante di proprietà dell'attore, detenuto in deposito, unitamente ai documenti relativi allo stesso, nelle stesse condizioni strutturali, di navigabilità e funzionalità dell'inizio del periodo di deposito” (cfr. l'atto di citazione del 14 novembre
2016, alle pagine 5 e 6), per cui non è possibile sostenere che il Tribunale di Salerno si sia pronunciato su questioni non prospettate dall'appellato, il quale -giova rimarcarlo- ha lamentato l'omessa restituzione dell'imbarcazione, unitamente a tutti i documenti di sua pertinenza, “nelle stesse condizioni” in cui l'aveva consegnata alla società appellante, la quale, pertanto, era tenuta a farlo, a consegnarla, cioè, completa di tutti gli accessori e munita di tutte le caratteristiche che aveva al momento della stipula del contratto di noleggio.
Relativamente alle somme quantificate dal Giudice di primo grado, poi, se ne deve affermare la congruità, essendosi ispirato -il Tribunale di Salerno- ai risultati raggiunti, all'esito delle attività di accertamento espletate, dal consulente tecnico
15 d'ufficio (cfr. l'elaborato peritale depositato in cancelleria in data 21 gennaio 2021, alle pagine 31 e 38), il cui operato, nella parte in cui ha descritto il natante, ha accertato l'insussistenza di opere eseguite rispetto al suo stato originario, nonché la mancanza di una fascia di cinta dello scafo e di una panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, quantificando l'ammontare dei costi occorrenti per il suo ripristino nelle condizioni originarie, nonché per la certificazione mancante, e delle attività o prestazioni di custodia e rimessaggio ed, ancora, di trasporto, varo ed alaggio, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale l'ausiliario ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
Né è possibile dubitare che le somme precedentemente indicate siano dovute dalla società Controparte_2
, atteso che, quanto alla
[...] CP_1 documentazione non restituita, aveva dichiarato di averla ricevuta, al momento della stipula del contratto di noleggio e, quindi, avrebbe dovuto restituirla, mentre, quanto alla fascia di cinta dello scafo ed alla panca di seduta all'interno del pozzetto esterno, non presenti, non hanno trovato alcun riscontro le argomentazioni della società appellante, secondo la quale, relativamente alla prima mancanza, avrebbe costituito oggetto di un incarico di rifacimento che l'appellato avrebbe dato ad un
16 soggetto terzo e, relativamente alla seconda mancanza, sarebbe dipesa dall'operato dello stesso proprietario, il quale, al termine del contratto di noleggio, avrebbe provveduto a rimuovere la suddetta panca di seduta (cfr. l'atto d'appello del
26 febbraio 2024, alle pagine 10 ed 11).
5.6. Le ragioni di doglianza articolate dalla società
[...] sono insuscettibili di condivisione Parte_1 anche con riferimento alla quantificazione dei danni subiti da
, quale effettuata dal Tribunale di Salerno, perché, CP_1 se è vero che non sono stati indicati, in maniera dettagliata e specifica, i criteri che hanno ispirato l'autorità giudiziaria adita nell'individuazione della somma -“equitativamente determinata”- di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento per l'indisponibilità del natante fino alla restituzione, avvenuta in data 8 aprile 2021, è altrettanto vero che, avuto riguardo agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, non ultimi quelli evincibili dal contratto di noleggio del 1° aprile 2013, con il quale era stato pattuito un corrispettivo di euro 6.000,00, oltre
Iva, solamente per il periodo 15 aprile 2013-15 ottobre 2013,
è possibile ritenere che l'ammontare liquidato -in ragione dell'impossibilità di concedere in godimento a terzi o anche solo di fruire personalmente del bene, a decorrere dal momento in cui l'esercizio del diritto di ritenzione è divenuto illegittimo fino a quello della restituzione- sia stato decisamente sottostimato, potendo essere quantificato in un importo superiore e, forse, non di poco, rispetto a quanto ha fatto il Giudice di primo grado, operazione che, tuttavia, non deve essere effettuata in questa sede, in mancanza di appello incidentale tendente ad ottenere, in misura maggiore, la liquidazione dei suddetti danni.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
17 illustrate, l'appello proposto dalla società Parte_1 deve essere rigettato.
[...]
7. Non è suscettibile di accoglimento, infine, l'istanza, formulata da , tendente ad ottenere la condanna CP_1 della società appellante ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, in mancanza dei presupposti all'uopo richiesti, essendo necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n.
20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza, a maggior ragione considerando che la società si è limitata -nel Parte_1 corso del giudizio- a perorare i suoi assunti, non ancorati a difese -quantunque non fondate, per lo meno in grado di appello- del tutto astruse, illogiche o contraddittorie.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore
18 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società alla Parte_1 refusione, in favore di , delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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