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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1563/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/6/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Foggia, presso il cui studio sito in Pisa, Via della Scuola n. 1, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10/6/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con att o deposi tat o il 22.11.2023, i l ri corrent e ha chi est o il ri conoscim ento dell a mal atti a profes sional e consist ente in multipl e prot rusi oni discolombari e l a condanna dell' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica CP_1
ex Dlgs. 38/2000, tenuto conto dell e ri conosciut e preesist enze, con gl i arret rati, gli interessi l egali e l a rivalut azione m onetaria com e per l egge sui singoli rat ei dall a maturazione del di rit to al s aldo.
2. Con memoria depositata in data 21.6.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri corso poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 20.9.2024, deve segnalarsi come dall e ris ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “l a patologi a degenerati va del t rat to lombar e denunciata dal i n data 31.12.2021 sia Parte_1 rapportabile, quanto meno concausalmente, con l'attività lavorativa da questi svol ta per numerosi anni e che la stessa configuri gli est remi di un danno bi ologi co permanente valutabile nella misura dell'8% (otto per cento). In considerazione del fatto che il ri corr ent e er a g i à t itolare di un riconosci mento del 3% (t re per CP_1
cento) per pregr ess o infor tuni o lavorati vo del l ugli o 2016, ritengo che il danno biologico complessivo sia valutabile nella misura dell'11 (undici per cento)” (così, rel azione di CTU deposit at a i n dat a 2.6.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l a mal atti a di cui al present e giudi zio, ovvero la patol ogi a degenerativa del tratt o l ombare, un danno biologico pari all '8% e, di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli un indennizzo CP_1 complessivo corrispondente all'11%, per unifica con il precedente già riconosciuto.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eressi l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00.
4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a natura professi onal e della pat ologi a degenerat iva del t ratto lom bare nei termini di cui all a parte moti va, con percentuale invali dante pari al 8% , e cond anna
l' a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo nell a mi sura CP_1
del 11%, per uni fi ca con i l precedent e gi à riconosciuto, con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da di strarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore costi tuito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1563/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/6/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Foggia, presso il cui studio sito in Pisa, Via della Scuola n. 1, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10/6/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con att o deposi tat o il 22.11.2023, i l ri corrent e ha chi est o il ri conoscim ento dell a mal atti a profes sional e consist ente in multipl e prot rusi oni discolombari e l a condanna dell' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica CP_1
ex Dlgs. 38/2000, tenuto conto dell e ri conosciut e preesist enze, con gl i arret rati, gli interessi l egali e l a rivalut azione m onetaria com e per l egge sui singoli rat ei dall a maturazione del di rit to al s aldo.
2. Con memoria depositata in data 21.6.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri corso poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 20.9.2024, deve segnalarsi come dall e ris ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “l a patologi a degenerati va del t rat to lombar e denunciata dal i n data 31.12.2021 sia Parte_1 rapportabile, quanto meno concausalmente, con l'attività lavorativa da questi svol ta per numerosi anni e che la stessa configuri gli est remi di un danno bi ologi co permanente valutabile nella misura dell'8% (otto per cento). In considerazione del fatto che il ri corr ent e er a g i à t itolare di un riconosci mento del 3% (t re per CP_1
cento) per pregr ess o infor tuni o lavorati vo del l ugli o 2016, ritengo che il danno biologico complessivo sia valutabile nella misura dell'11 (undici per cento)” (così, rel azione di CTU deposit at a i n dat a 2.6.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l a mal atti a di cui al present e giudi zio, ovvero la patol ogi a degenerativa del tratt o l ombare, un danno biologico pari all '8% e, di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli un indennizzo CP_1 complessivo corrispondente all'11%, per unifica con il precedente già riconosciuto.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eressi l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00.
4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a natura professi onal e della pat ologi a degenerat iva del t ratto lom bare nei termini di cui all a parte moti va, con percentuale invali dante pari al 8% , e cond anna
l' a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo nell a mi sura CP_1
del 11%, per uni fi ca con i l precedent e gi à riconosciuto, con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da di strarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore costi tuito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli