Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3933/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3933 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Spiezia (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
in RZ (NA), via Mons. Luigi Diligenza n. 23, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto, e (c.f. ), nato a [...] CP_1 C.F._3 il 30.06.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Croce (c.f. ), C.F._4
presso il cui studio in Fisciano (SA), via II Trav. Migliano n. 5, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 17.10.2024, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Cariati (CS) il 18.08.2012, dalla cui unione CP_1
nascevano due figlie, (il 07.02.2012) e (il 15.12.2016), e dedotta una Persona_1 Persona_2 crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.02.2025, sostituita con note scritte, depositate il 24.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separatamente;
2. la SI , unitamente alle due figlie minori e , Parte_1 Persona_1 Persona_2 continuerà ad abitare in RZ (NA) alla via Volpicelli, n. 44, presso l'abitazione di proprietà della sorella;
Parte_2
3. il NO , invece, continuerà ad abitare in SA (CE) alla via B. Croce n. 1; CP_1
4. le due figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con domiciliazione fissa delle stesse presso la casa sita in RZ (NA) alla via Volpicelli, n.
44;
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5. il NO provvederà al mantenimento delle due figlie minori mediante il versamento CP_1 mensile della somma di € 600,00; detta somma, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, verrà corrisposta direttamente dal datore di lavoro del NO “Azienda Prima Sole CP_1
Components” e verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. per quanto attiene, invece, l'assegno unico, verrà percepito nella misura del 50% dalla SI immacolata e per il restante 50% dal Sig. ; Pt_1 CP_1
7. nessuna forma di mantenimento è prevista per i ricorrenti essendo ambedue economicamente autosufficienti;
8. il pagamento delle spese da sostenersi per le cure mediche, paramediche, per visite specialistiche o interventi chirurgici che dovessero rendersi necessarie per le figlie minori e che non fossero coperte, per l'intero, dal Servizio Sanitario Nazionale verranno poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%; il tutto dovrà essere sempre preventivamente concordato dai coniugi fatta eccezione per le ipotesi di estrema urgenza che rendano improrogabili le spese da sostenersi;
9. entrambi i genitori provvederanno al pagamento, in ragione della metà, delle spese scolastiche e quelle eventualmente risultanti necessarie per l'educazione ed il sano sviluppo psicofisico delle due figlie minori (a titolo semplificativo spese per il dentista pari ad € 100,00 mensili, per la danza di
pari ad € 100,00 mensili ecc. ecc.); Per_1
10. il NO potrà visitare le due figlie minori e tenerle con sé il martedì e giovedì dalle CP_1
ore 16:30 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bambine;
laddove, per impegni di lavoro, il ricorrente non possa osservare il calendario innanzi CP_1
specificato, potrà recuperare il giorno di visita previo accordo con la ricorrente;
Parte_1
11. inoltre, il NO , a settimane alterne, potrà trascorrere un intero weekend con le due CP_1
figlie minori tenendole con sé dalle ore 16:30 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica;
12. i genitori trascorreranno con le figlie minori le feste comandate ed i lunghi ponti alternandosi nel loro susseguirsi nell'arco del medesimo anno (es. Vigilia di Natale e Natale con l'uno e Capodanno e primo dell'anno con l'altro) e, poi, alternandosi anche nel susseguirsi degli anni;
le due figlie minori trascorreranno le vacanze estive con il padre per 15 (quindici) giorni consecutivi;
tale CP_1
periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi entro e non oltre la data del 30 maggio di ogni anno;
13. i coniugi, sin da ora, acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
14. l'appartamento, con relativo box auto, ubicato in Suzzara (MN) alla via Leonida Bissolati 23 verrà posto in vendita alla scadenza del contratto di locazione stipulato con gli attuali conduttori ed il relativo ricavato ripartito tra i due coniugi in eguale misura;
pagina 3 di 4 15. entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla presente pronunzia.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative al trasferimento immobiliare.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
08.12.1978, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed CP_1
omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cariati (CS) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 40, Parte II – Serie A – Anno 2012);
c) nulla per le spese.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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