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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, EL
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceranesi - Via B. Parodi 41 16014 Ceranesi GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritiene l'Azienda che, in relazione alle abitazioni di tipo economico e alle relative pertinenze possedute nel territorio comunale dall'Azienda stessa e appartenenti al suo patrimonio ERP, si applichi la regola, stabilita dall'art. 13, c. 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, che esclude da IMU i fabbricati di civile abitazione oggettivamente destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008.
Ritiene, invece, l'Ente locale impositore, per il tramite del Concessionario, che occorrerebbe considerare alloggi sociali non tutte le unità abitative da assegnare, tramite il servizio ERP, a soggetti appartenenti all'area del disagio grave, ma solo quelle destinate ad assicurare il diritto all'abitazione di soggetti appartenenti all'area della marginalità sociale, rappresentata da soggetti in precarie condizioni economiche e sociali, caratterizzati da instabilità alloggiativa e che necessitano altresì di particolari forme di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione è già stata affrontata dalla Corte di secondo grado per la Liguria con la sentenza n. 20/2022, resa per gli immobili posseduti dall'Azienda nel comune di SA.
Ebbene ritiene il Collegio di condividerne l'orientamento ivi espresso, ovvero:
“che all'interno del patrimonio immobiliare degli enti ex IACP, possano convivere ed in effetti convivano due categorie di immobili: quelli in possesso delle caratteristiche degli alloggi sociali di cui al D.M.
22/04/2008, esenti IMU, e quelli privi di tali caratteristiche, che scontano l'IMU con le modalità di cui al citato art. 13, comma 10”.
Ciò rilevato, si rende necessario verificare se nel presente giudizio Ricorrente_1 SA abbia fornito la prova che gli immobili per cui vi è stato accertamento siano qualificabili come “alloggi sociali” ai sensi del D.M.
22/04/2008 e possano pertanto godere della esenzione IMU/TASI.
Ritiene il Collegio che tale prova sia stata raggiunta in conseguenza della fornita dimostrazione che:
- Le unità immobiliari in contestazione appartengono al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di Ricorrente_1 Ricorrente_1. e sono state acquisite, costruite o recuperate mediante finanziamenti pubblici, come confermato dalla Relazione dell'Ufficio Patrimonio di Ricorrente_1 SA.
- Sono destinate alla locazione permanente a favore di soggetti o nuclei familiari in condizioni di disagio economico/sociale, come documentato anche dagli atti di locazione agli assegnatari.
- Vengono assegnate da Ricorrente_1 ai soggetti bisognosi sulla base di apposita Convenzione con il Comune di Albisola Superiore, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale della Liguria n. 10 del 2004 in materia di assegnazione e gestione del patrimonio E.R.P..
- Vengono assegnate in locazione con pagamento di canoni determinati in misura minima secondo i criteri dettati dalla normativa regionale, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare, - Hanno le caratteristiche dimensionali richiamate dal d.m. 22 aprile del 2008, come confermato dagli atti di locazione agli assegnatari, doc. 5, e altresì dalla Relazione del Servizio Tecnico di Ricorrente_1.
Si tratta dunque di alloggi che rientrano nella definizione di “alloggio sociale” individuata dal d.m. del 22 aprile 2008, come confermato anche dalla Regione Liguria, che, nel suo parere reso all'Azienda ha ribadito che “gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, proprio per la loro espressa destinazione e finalizzazione, non possono che considerarsi “alloggi sociali””.
Vanno pertanto confermate le impugnate sentenze.
L'ondivago orientamento della giurisprudenza di merito e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, EL
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceranesi - Via B. Parodi 41 16014 Ceranesi GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritiene l'Azienda che, in relazione alle abitazioni di tipo economico e alle relative pertinenze possedute nel territorio comunale dall'Azienda stessa e appartenenti al suo patrimonio ERP, si applichi la regola, stabilita dall'art. 13, c. 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, che esclude da IMU i fabbricati di civile abitazione oggettivamente destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008.
Ritiene, invece, l'Ente locale impositore, per il tramite del Concessionario, che occorrerebbe considerare alloggi sociali non tutte le unità abitative da assegnare, tramite il servizio ERP, a soggetti appartenenti all'area del disagio grave, ma solo quelle destinate ad assicurare il diritto all'abitazione di soggetti appartenenti all'area della marginalità sociale, rappresentata da soggetti in precarie condizioni economiche e sociali, caratterizzati da instabilità alloggiativa e che necessitano altresì di particolari forme di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione è già stata affrontata dalla Corte di secondo grado per la Liguria con la sentenza n. 20/2022, resa per gli immobili posseduti dall'Azienda nel comune di SA.
Ebbene ritiene il Collegio di condividerne l'orientamento ivi espresso, ovvero:
“che all'interno del patrimonio immobiliare degli enti ex IACP, possano convivere ed in effetti convivano due categorie di immobili: quelli in possesso delle caratteristiche degli alloggi sociali di cui al D.M.
22/04/2008, esenti IMU, e quelli privi di tali caratteristiche, che scontano l'IMU con le modalità di cui al citato art. 13, comma 10”.
Ciò rilevato, si rende necessario verificare se nel presente giudizio Ricorrente_1 SA abbia fornito la prova che gli immobili per cui vi è stato accertamento siano qualificabili come “alloggi sociali” ai sensi del D.M.
22/04/2008 e possano pertanto godere della esenzione IMU/TASI.
Ritiene il Collegio che tale prova sia stata raggiunta in conseguenza della fornita dimostrazione che:
- Le unità immobiliari in contestazione appartengono al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di Ricorrente_1 Ricorrente_1. e sono state acquisite, costruite o recuperate mediante finanziamenti pubblici, come confermato dalla Relazione dell'Ufficio Patrimonio di Ricorrente_1 SA.
- Sono destinate alla locazione permanente a favore di soggetti o nuclei familiari in condizioni di disagio economico/sociale, come documentato anche dagli atti di locazione agli assegnatari.
- Vengono assegnate da Ricorrente_1 ai soggetti bisognosi sulla base di apposita Convenzione con il Comune di Albisola Superiore, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale della Liguria n. 10 del 2004 in materia di assegnazione e gestione del patrimonio E.R.P..
- Vengono assegnate in locazione con pagamento di canoni determinati in misura minima secondo i criteri dettati dalla normativa regionale, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare, - Hanno le caratteristiche dimensionali richiamate dal d.m. 22 aprile del 2008, come confermato dagli atti di locazione agli assegnatari, doc. 5, e altresì dalla Relazione del Servizio Tecnico di Ricorrente_1.
Si tratta dunque di alloggi che rientrano nella definizione di “alloggio sociale” individuata dal d.m. del 22 aprile 2008, come confermato anche dalla Regione Liguria, che, nel suo parere reso all'Azienda ha ribadito che “gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, proprio per la loro espressa destinazione e finalizzazione, non possono che considerarsi “alloggi sociali””.
Vanno pertanto confermate le impugnate sentenze.
L'ondivago orientamento della giurisprudenza di merito e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.