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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO e dell'avv. Parte_1
CICERO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Palermo, via Morello n. 40, presso il difensore avv.
BOCCADUTRI CALOGERO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTESI Controparte_1 C.F._1
VENTURINI CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 15 PARMA, presso il difensore avv. CORTESI VENTURINI CECILIA
CONVENUTO
AVV EVELINA QUALE CURATORE SPECIALE DELLA MINORE CP_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI EVELINA, RSona_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA KOCH 5/A PARMA, presso il difensore avv. MAGNANI EVELINA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Conclusioni per parte ricorrente: “Accertata la filiazione e dunque che il sig. è il Parte_1
padre biologico della minore dichiarare la paternità naturale, e, per l'effetto - RSona_1
Disporre che alla minore sia aggiunto il cognome paterno, al cognome RSona_1 Parte_1
materno, con la conseguenza che alla minore andranno riconosciute le seguenti generalità:
[...]
; - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della RSona_2
emananda sentenza e rettificare il cognome della minore;
- Affidare la minore, residente in Parma, a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti per territorio;
- Disporre una contribuzione al mantenimento, da parte del padre, di un importo pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Emettere i provvedimenti opportuni ai fini di garantire al padre l'esercizio dei diritti di visita;
Disporre che la minore trascorrerà con il padre due weekend di seguito ogni due mesi, in Parma, fatto salvo il pernottamento presso la madre fino al compimento dei tre anni, quando pernotterà con il padre presso la di lui dimora;
la minore trascorrerà con il padre 6 settimane in occasione delle vacanze estive (da raggiungersi in via graduale, e iniziando con un periodo di solo 2 settimane per il 2023, e di 4 settimane per il 2024) in un periodo da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni dispari, in alternanza, per gli anni pari, con la madre;
una settimana in occasione delle vacanze natalizie, ove la settimana comprensiva del 25 dicembre sarà alternata tra i genitori di anno in anno;
due giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno della Pasqua con quello del
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno, con il padre negli anni dispari, con la madre negli anni pari;
con possibilità, per il sig. di incrementare il proprio regime Parte_1 di visita ordinario nel caso in cui trasferisca la propria residenza dall'estero e salvo ogni diverso accordo tra le parti”;
Conclusioni per parte resistente: “IN VIA PRINCIPALE Rigettare la richiesta del ricorrente signor e, per l'effetto, negare la pronuncia della sentenza di riconoscimento del figlio Parte_1
nato fuori dal matrimonio ex 250, comma IV, c.c. IN SUBORDINE 1) Affidare la figlia minore
[...]
in via super esclusiva alla madre RA;
2) Demandare al Servizio RSona_1 Controparte_1
Sociale territorialmente competente, la disciplina del diritto di visita del padre biologico, predisponendo e calendarizzando incontri protetti tra questi e la figlia solo dopo che il signor avrà intrapreso e portato a termine un percorso alla genitorialità; 3) Disporre che il signor Parte_1
sia tenuto corrispondere alla RA , a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 RSona_1 della figlia minore, a far tempo dalla nascita della stessa (marzo 2020) la somma mensile di € 1.000,00 mensili, rivalutabile ISTAT, oltre al pagamento del 50% della retta della scuola e del 50% delle spese pagina 2 di 9 straordinarie a far tempo dalla nascita (marzo 2020) da individuarsi come da prassi del Tribunale di
Parma. In particolare, potranno essere effettuate dalla RA senza necessità di RSona_1
preventivo consenso del signor quanto a quelle medico - specialistiche, protesiche, Parte_1
terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché' debitamente prescritte dal medico di base;
nonché' quelle relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblica da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché' di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby - sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri - vacanza;
soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchiale e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.
Dovranno invece essere preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie :
Imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale
(il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
in relazione alle spese che non necessitano del consenso del IG.
, quest'ultimo dovrà versare il relativo importo entro 3 giorni dalla ricezione, anche via Parte_1
mail, della relativa documentata richiesta della IG.ra . Quanto alle spese che necessitano RSona_1
del preventivo accordo delle parti il IG. verserà alla IG.ra il relativo Parte_1 RSona_1
importo già all'atto dell'accordo stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese legali, oltre rimborso forf.
15%, IVA e CPA come per legge. Con riserva di proporre separato giudizio per il risarcimento dei danni”;
Conclusioni per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso ex art. 250 c.c. promosso dal signor con il quale richiedeva la pronuncia di una sentenza di Parte_1
riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, per tutte le motivazioni meglio emerse ed argomentate nell'istruttoria del presente procedimento e, in particolare, poiché di fatto richiesta non pagina 3 di 9 rispondente al supremo interesse della minore NELLA DENEGATA E NON RSona_1
CREDUTA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DEL RICORRENTE: 1) Disporre
l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” della minore alla madre, RA RSona_1 [...]
; 2) In ordine alle eventuali modalità di visita padre/figlia, incaricare il Servizio Sociale CP_1
territorialmente competente a disporre una calendarizzazione graduale di detti incontri, con la RS previsione di immediata sospensione degli stessi nell'ipotesi in cui la frequentazione di con il padre (e l'eventuale di lui famiglia) possa arrecare qualsivoglia tipo di turbamento, pregiudizio e/o nocumento all'integrità psicofisica della minore. Ad ogni modo, con l'espressa previsione che gli eventuali incontri tra la minore ed il padre si svolgano alla necessaria presenza del Servizio Sociale competente per territorio, alle modalità e tempistiche che lo stesso Servizio andrà ad individuare
RS nell'interesse e tutela di 3) In ordine agli aspetti patrimoniali di interesse della minore, dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla RA a titolo di Parte_1 RSona_1
contributo nel mantenimento della figlia minore ed a far tempo dalla domanda, quella somma mensile che meglio verrà individuata e ritenuta di Giustizia, anche alla luce degli accertamenti patrimoniali/fiscali sul ricorrente, somma da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie a favore della figlia minore come da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 250, c.c., depositato in data 19/01/2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Parma allegando che: tra il 2016 e il 2019 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
, con la quale conviveva in Svezia;
dall'unione, in data 29.03.2020, era nata a [...] la CP_1
RS figlia, la figlia era stata riconosciuta soltanto dalla madre, in quanto la relazione sentimentale con la sig.ra si era interrotta prima della nascita della minore;
inizialmente era riuscito a RSona_1
vedere la figlia solo attraverso sporadiche videochiamate;
il primo incontro con la figlia era avvenuto a quattro mesi dalla nascita della minore e l'ultimo ad ottobre 2021; la madre aveva rifiutato il proprio assenso a che egli potesse riconoscere la figlia.
Tanto premesso, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale, accertata la paternità biologica, volesse pronunciare una sentenza che tenesse luogo del consenso materno mancante per il riconoscimento e, per l'effetto, disporre che alla minore fosse aggiunto il cognome paterno a quello materno. Inoltre, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale volesse prevedere l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, oltre a quantificare il suo contributo per il mantenimento pagina 4 di 9 indiretto della minore in mensili euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a regolare il suo diritto di visita con la minore.
Regolarmente notificato il ricorso alla resistente, questa ha proposto opposizione al riconoscimento con memoria depositata in data 21.03.2023, allegando che: il sig. aveva deciso autonomamente Parte_1
di interrompere la relazione il 5.10.2019, quando ella era al terzo mese di gravidanza;
la scelta del sig.
di lasciare la Svezia era motivata dal desiderio di cambiare radicalmente il proprio stile di Parte_1
vita, avendo, per altro, trovato da tempo una nuova compagna;
dopo la fine della relazione, ella aveva deciso di rientrare in Italia per ottenere il supporto necessario per proseguire con serenità la restante RS parte della gravidanza ed il periodo successivo alla nascita di le visite del sig. in Parte_1
Italia alla minore erano state sporadiche ed egli non garantiva una presenza stabile e continuativa nella vita della minore;
dal 2021 ella aveva una stabile relazione con che era sfociata in una RSona_3
convivenza nel gennaio 2022 e successivamente in matrimonio, a marzo 2023; IA aveva conosciuto il sig. quando aveva appena 10 mesi e a due anni aveva iniziato a convivere con lui, tanto che lo Per_3
identificava a tutti gli effetti come suo padre;
il sig. si era sempre occupato di far fronte alle Per_3
esigenze morali e materiali della minore;
la minore era pienamente inserita anche nella famiglia di origine del sig. in data 9.03.2023 il sig. aveva introdotto un procedimento innanzi al Per_3 Per_3
RS Tribunale per i minorenni per l'adozione di
Con decreto del 30.03.2023 il Giudice ha nominato la Curatrice speciale della minore nella persona dell'avv. Magnani, costituitasi con memoria depositata in data 18.05.2023.
Istruita la causa mediante CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 17.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
****
In via preliminare, occorre rilevare che, in assenza di contestazione da parte della resistente, la paternità biologica del sig. rispetto alla minore deve ritenersi pacifica. Parte_1
È necessario premettere che, così come riconosciuto da costante giurisprudenza, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (v. Cass. ord. n. 8762/23). In particolare, all'autorità giudiziaria è richiesto di compiere un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio pagina 5 di 9 della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (v. Cass. ord. n. 24718/21). Si è inoltre aggiunto che il diritto soggettivo di natura primaria al riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (v. Cass. sent. n. 23074/05). Tale diritto, essendo costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (v. Cass. sent. n.
2878/05).
Tanto premesso, alla luce degli elementi di prova raccolti, ritiene il Collegio che non vi sia spazio per pronunciare una sentenza che tenga luogo al consenso mancante della madre affinché il padre possa
RS procedere al riconoscimento di riconoscimento che provocherebbe un grave pregiudizio per la minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
RS Ed infatti, all'esito delle operazioni peritali ha trovato conferma che e il padre biologico non hanno quasi mai avuto rapporti, in quanto la relazione tra la madre ed il sig. si interrompeva Parte_1
quando ancora la sig.ra era in gravidanza, per volontà del ricorrente che aveva deciso di RSona_1
trasferirsi in Francia e successivamente a Bali, impegnato in una nuova relazione sentimentale. Dopo
l'allontanamento del ricorrente, la sig.ra faceva rientro in Italia per ricevere assistenza dai RSona_1
propri familiari durante gli ultimi periodi di gravidanza e quelli immediatamente successivi al parto. Il sig. non era presente al parto, poiché si trovava ancora all'estero, tanto che il primo Parte_1
RS incontro tra la minore e il ricorrente è avvenuto quando aveva quattro mesi, avendo questo deciso di recarsi a Parma per conoscere la figlia. Nel corso degli anni gli ulteriori contatti tra la minore e il padre biologico sono avvenuti grazie al ricorso a sporadiche videochiamate, nonché durante due incontri a luglio ed ottobre 2021, quando la minore aveva da poco compiuto un anno. Successivamente
i rapporti tra la minore e il padre si sono interrotti.
pagina 6 di 9 Il fatto che il padre biologico non abbia pressoché alcuna conoscenza della minore è stato riscontrato RS anche dalla CTU, che ha aggiunto che la richiesta di riconoscimento di da parte del ricorrente non
è accompagnata da alcun progetto concreto di avvicinamento, nemmeno geografico, tenuto conto che il
RS ricorrente vive in Portogallo con la nuova compagna e i figli di lei, mentre in Olanda con il nuovo
RS nucleo familiare. Nella prospettazione del ricorrente il rapporto con sarebbe contraddistinto solo da visite saltuarie, tanto che la CTU ha evidenziato che la sua idea di genitorialità è ancorata più ad un'idealizzazione dell'essere genitore che ad una presa di coscienza di responsabilità. Questo, unitamente al fatto che non vi è alcuna comunicazione tra i genitori, a detta della CTU, RS pregiudicherebbe la possibilità di di accedere ad una relazione tutelante, continuativa e sicura con il padre biologico, circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di un rischio evolutivo per la minore. Ha aggiunto la CTU che in realtà il ricorrente non si è mai responsabilizzato rispetto al progetto generativo, poiché, nonostante la coppia avesse programmato la gravidanza dopo diversi anni di convivenza, egli decideva di non essere presente nei mesi di gravidanza e al momento del parto, di fatto non prendendo parte alla vita della minore, né pianificando in maniera concreta come avrebbe potuto gestire i doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale. Ancora ad oggi i compiti che il ricorrente individua tra quelli richiesti ad un genitore sono esclusivamente di natura ludico-ricreativa, senza alcun approfondimento in merito agli aspetti di accudimento, affettivi, regolativi e significanti che connotano una relazione genitoriale. RS Si aggiunga che da gennaio 2022 quindi da quando aveva due anni di età, convive stabilmente con un nuovo nucleo familiare, che comprende la madre e il sig. marito della madre e dal quale la Per_3
RS madre è in attesa di un figlio. La relazione peritale ha messo in evidenza che è pienamente integrata nel nuovo nucleo familiare e identifica nel sig. la figura paterna. Ed infatti, sin da Per_3
RS quando era molto piccola, il sig. si è fatto carico di tutti i doveri discendenti dalla Per_3
RS responsabilità genitoriale, occupandosi dell'assistenza morale e materiale di tanto che egli ha di recente richiesto che a tale ruolo sia data anche una veste giuridica, proponendo innanzi al Tribunale RS per i Minorenni dell'Emilia-Romagna domanda per l'adozione di ex art. 44, lett. b, L. 184/83, (v. doc. n.10, fascicolo resistente).
RS Dalla lettura della relazione dei Servizi sociali allegata alla domanda per l'adozione di e della
RS relazione peritale in atti, è emerso il forte attaccamento di al sig. che ella riconosce come Per_3
figura genitoriale e chiama papà (v. doc. 16, fascicolo parte resistente). In particolare, nella CTU si legge che: “la minore ha chiarezza rispetto chi siano le figure di attaccamento (madre e padre) e le figure appartenenti al contesto familiare allargato (nonni e zii) e ha buone relazioni all'interno della famiglia. Vive in un contesto familiare che garantisce i bisogni che hanno i bambini per un adeguato pagina 7 di 9 percorso di sviluppo: amore, rispetto protezione e incoraggiamento, accudimento e sostegno. La relazione tra la bambina e la mamma risulta molto buona. Lo stesso si può affermare per la relazione che ha con il signor che la bambina riconosce come padre e che a tutti gli effetti ne esercita il Per_3
ruolo” (v. pag. 66, CTU).
RS Dai documenti citati si evince altresì che il sig. ha costruito un'ottima relazione con ne Per_3
conosce le caratteristiche, i desideri, la accompagna nei suoi bisogni e necessità. Dall'osservazione
RS della triade (madre, e sig. si è potuto riscontrare una relazione connotata da affetto e Per_3
complicità, nonché da scambi reciproci di incoraggiamento e sostegno. Inoltre, si è accertato che il solido assetto affettivo che caratterizza il nucleo familiare, nonché il contesto sociale e relazionale in
RS cui è inserita risponde in maniera adeguata ai suoi bisogni evolutivi.
Così compendiate le risultanze dell'istruttoria, osserva il Collegio che ciò che osta all'accoglimento della domanda del ricorrente non sono i gravi indici di inidoneità genitoriale da lui palesati, ai quali si potrebbe far fronte tramite diversi strumenti di regolazione della responsabilità genitoriale, ma il fatto che la minore riconosce a tutti gli effetti come figura paterna il sig. nei confronti del quale ha Per_3
manifestato un forte attaccamento. Ed infatti, la CTU ha concluso nel senso che osta all'accoglimento RS della domanda del ricorrente il fatto che riconosce nel sig. la figura paterna e, pertanto, Per_3 introdurre un'altra figura genitoriale, per lo più instabile, priva di un progetto di avvicinamento, sarebbe causa di confusione e frustrazione per la minore, che non riuscirebbe a comprendere né la necessità di avere nella propria vita un altro genitore, né l'origine di questa relazione, né tantomeno le ragioni per le quali tale relazione si è interrotta.
A tali conclusioni ha prestato adesione anche la Curatrice speciale della minore, che ha riconosciuto
RS che l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente determinerebbe per un profondo pregiudizio.
Si osserva altresì che, come accennato, lo stesso sig. vuole che sia data veste giuridica al Per_3
RS legame con tanto da aver introdotto un procedimento per l'adozione della minore innanzi al
Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, procedimento che ha come fine quello di riconoscere l'esistenza di un legame che nei fatti esiste da diversi anni. Pertanto, il diritto del padre biologico a riconoscere la figlia si scontra anche con l'interesse della minore a che sia ufficializzato il ruolo del genitore sociale, che, laddove impedito, causerebbe un grave pregiudizio per la minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
Tanto premesso, deve quindi essere rigettata la domanda di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250, comma IV, c.c. proposta dal ricorrente. Ogni altra domanda rimane dunque assorbita.
pagina 8 di 9 Stante la natura necessaria del presente giudizio, ritiene il Collegio che le spese di lite tra le parti debbano essere integralmente compensate. Del pari, le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva in capo ad entrambe le parti, che se faranno carico nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
2) Compensa le spese di lite tra le parti;
3) Pone le spese di CTU in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 31.3.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO e dell'avv. Parte_1
CICERO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Palermo, via Morello n. 40, presso il difensore avv.
BOCCADUTRI CALOGERO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTESI Controparte_1 C.F._1
VENTURINI CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 15 PARMA, presso il difensore avv. CORTESI VENTURINI CECILIA
CONVENUTO
AVV EVELINA QUALE CURATORE SPECIALE DELLA MINORE CP_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI EVELINA, RSona_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA KOCH 5/A PARMA, presso il difensore avv. MAGNANI EVELINA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Conclusioni per parte ricorrente: “Accertata la filiazione e dunque che il sig. è il Parte_1
padre biologico della minore dichiarare la paternità naturale, e, per l'effetto - RSona_1
Disporre che alla minore sia aggiunto il cognome paterno, al cognome RSona_1 Parte_1
materno, con la conseguenza che alla minore andranno riconosciute le seguenti generalità:
[...]
; - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della RSona_2
emananda sentenza e rettificare il cognome della minore;
- Affidare la minore, residente in Parma, a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti per territorio;
- Disporre una contribuzione al mantenimento, da parte del padre, di un importo pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Emettere i provvedimenti opportuni ai fini di garantire al padre l'esercizio dei diritti di visita;
Disporre che la minore trascorrerà con il padre due weekend di seguito ogni due mesi, in Parma, fatto salvo il pernottamento presso la madre fino al compimento dei tre anni, quando pernotterà con il padre presso la di lui dimora;
la minore trascorrerà con il padre 6 settimane in occasione delle vacanze estive (da raggiungersi in via graduale, e iniziando con un periodo di solo 2 settimane per il 2023, e di 4 settimane per il 2024) in un periodo da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni dispari, in alternanza, per gli anni pari, con la madre;
una settimana in occasione delle vacanze natalizie, ove la settimana comprensiva del 25 dicembre sarà alternata tra i genitori di anno in anno;
due giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno della Pasqua con quello del
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno, con il padre negli anni dispari, con la madre negli anni pari;
con possibilità, per il sig. di incrementare il proprio regime Parte_1 di visita ordinario nel caso in cui trasferisca la propria residenza dall'estero e salvo ogni diverso accordo tra le parti”;
Conclusioni per parte resistente: “IN VIA PRINCIPALE Rigettare la richiesta del ricorrente signor e, per l'effetto, negare la pronuncia della sentenza di riconoscimento del figlio Parte_1
nato fuori dal matrimonio ex 250, comma IV, c.c. IN SUBORDINE 1) Affidare la figlia minore
[...]
in via super esclusiva alla madre RA;
2) Demandare al Servizio RSona_1 Controparte_1
Sociale territorialmente competente, la disciplina del diritto di visita del padre biologico, predisponendo e calendarizzando incontri protetti tra questi e la figlia solo dopo che il signor avrà intrapreso e portato a termine un percorso alla genitorialità; 3) Disporre che il signor Parte_1
sia tenuto corrispondere alla RA , a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 RSona_1 della figlia minore, a far tempo dalla nascita della stessa (marzo 2020) la somma mensile di € 1.000,00 mensili, rivalutabile ISTAT, oltre al pagamento del 50% della retta della scuola e del 50% delle spese pagina 2 di 9 straordinarie a far tempo dalla nascita (marzo 2020) da individuarsi come da prassi del Tribunale di
Parma. In particolare, potranno essere effettuate dalla RA senza necessità di RSona_1
preventivo consenso del signor quanto a quelle medico - specialistiche, protesiche, Parte_1
terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché' debitamente prescritte dal medico di base;
nonché' quelle relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblica da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché' di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby - sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri - vacanza;
soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchiale e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.
Dovranno invece essere preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie :
Imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale
(il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
in relazione alle spese che non necessitano del consenso del IG.
, quest'ultimo dovrà versare il relativo importo entro 3 giorni dalla ricezione, anche via Parte_1
mail, della relativa documentata richiesta della IG.ra . Quanto alle spese che necessitano RSona_1
del preventivo accordo delle parti il IG. verserà alla IG.ra il relativo Parte_1 RSona_1
importo già all'atto dell'accordo stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese legali, oltre rimborso forf.
15%, IVA e CPA come per legge. Con riserva di proporre separato giudizio per il risarcimento dei danni”;
Conclusioni per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso ex art. 250 c.c. promosso dal signor con il quale richiedeva la pronuncia di una sentenza di Parte_1
riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, per tutte le motivazioni meglio emerse ed argomentate nell'istruttoria del presente procedimento e, in particolare, poiché di fatto richiesta non pagina 3 di 9 rispondente al supremo interesse della minore NELLA DENEGATA E NON RSona_1
CREDUTA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DEL RICORRENTE: 1) Disporre
l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” della minore alla madre, RA RSona_1 [...]
; 2) In ordine alle eventuali modalità di visita padre/figlia, incaricare il Servizio Sociale CP_1
territorialmente competente a disporre una calendarizzazione graduale di detti incontri, con la RS previsione di immediata sospensione degli stessi nell'ipotesi in cui la frequentazione di con il padre (e l'eventuale di lui famiglia) possa arrecare qualsivoglia tipo di turbamento, pregiudizio e/o nocumento all'integrità psicofisica della minore. Ad ogni modo, con l'espressa previsione che gli eventuali incontri tra la minore ed il padre si svolgano alla necessaria presenza del Servizio Sociale competente per territorio, alle modalità e tempistiche che lo stesso Servizio andrà ad individuare
RS nell'interesse e tutela di 3) In ordine agli aspetti patrimoniali di interesse della minore, dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla RA a titolo di Parte_1 RSona_1
contributo nel mantenimento della figlia minore ed a far tempo dalla domanda, quella somma mensile che meglio verrà individuata e ritenuta di Giustizia, anche alla luce degli accertamenti patrimoniali/fiscali sul ricorrente, somma da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie a favore della figlia minore come da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 250, c.c., depositato in data 19/01/2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Parma allegando che: tra il 2016 e il 2019 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
, con la quale conviveva in Svezia;
dall'unione, in data 29.03.2020, era nata a [...] la CP_1
RS figlia, la figlia era stata riconosciuta soltanto dalla madre, in quanto la relazione sentimentale con la sig.ra si era interrotta prima della nascita della minore;
inizialmente era riuscito a RSona_1
vedere la figlia solo attraverso sporadiche videochiamate;
il primo incontro con la figlia era avvenuto a quattro mesi dalla nascita della minore e l'ultimo ad ottobre 2021; la madre aveva rifiutato il proprio assenso a che egli potesse riconoscere la figlia.
Tanto premesso, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale, accertata la paternità biologica, volesse pronunciare una sentenza che tenesse luogo del consenso materno mancante per il riconoscimento e, per l'effetto, disporre che alla minore fosse aggiunto il cognome paterno a quello materno. Inoltre, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale volesse prevedere l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, oltre a quantificare il suo contributo per il mantenimento pagina 4 di 9 indiretto della minore in mensili euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a regolare il suo diritto di visita con la minore.
Regolarmente notificato il ricorso alla resistente, questa ha proposto opposizione al riconoscimento con memoria depositata in data 21.03.2023, allegando che: il sig. aveva deciso autonomamente Parte_1
di interrompere la relazione il 5.10.2019, quando ella era al terzo mese di gravidanza;
la scelta del sig.
di lasciare la Svezia era motivata dal desiderio di cambiare radicalmente il proprio stile di Parte_1
vita, avendo, per altro, trovato da tempo una nuova compagna;
dopo la fine della relazione, ella aveva deciso di rientrare in Italia per ottenere il supporto necessario per proseguire con serenità la restante RS parte della gravidanza ed il periodo successivo alla nascita di le visite del sig. in Parte_1
Italia alla minore erano state sporadiche ed egli non garantiva una presenza stabile e continuativa nella vita della minore;
dal 2021 ella aveva una stabile relazione con che era sfociata in una RSona_3
convivenza nel gennaio 2022 e successivamente in matrimonio, a marzo 2023; IA aveva conosciuto il sig. quando aveva appena 10 mesi e a due anni aveva iniziato a convivere con lui, tanto che lo Per_3
identificava a tutti gli effetti come suo padre;
il sig. si era sempre occupato di far fronte alle Per_3
esigenze morali e materiali della minore;
la minore era pienamente inserita anche nella famiglia di origine del sig. in data 9.03.2023 il sig. aveva introdotto un procedimento innanzi al Per_3 Per_3
RS Tribunale per i minorenni per l'adozione di
Con decreto del 30.03.2023 il Giudice ha nominato la Curatrice speciale della minore nella persona dell'avv. Magnani, costituitasi con memoria depositata in data 18.05.2023.
Istruita la causa mediante CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 17.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
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In via preliminare, occorre rilevare che, in assenza di contestazione da parte della resistente, la paternità biologica del sig. rispetto alla minore deve ritenersi pacifica. Parte_1
È necessario premettere che, così come riconosciuto da costante giurisprudenza, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (v. Cass. ord. n. 8762/23). In particolare, all'autorità giudiziaria è richiesto di compiere un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio pagina 5 di 9 della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (v. Cass. ord. n. 24718/21). Si è inoltre aggiunto che il diritto soggettivo di natura primaria al riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (v. Cass. sent. n. 23074/05). Tale diritto, essendo costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (v. Cass. sent. n.
2878/05).
Tanto premesso, alla luce degli elementi di prova raccolti, ritiene il Collegio che non vi sia spazio per pronunciare una sentenza che tenga luogo al consenso mancante della madre affinché il padre possa
RS procedere al riconoscimento di riconoscimento che provocherebbe un grave pregiudizio per la minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
RS Ed infatti, all'esito delle operazioni peritali ha trovato conferma che e il padre biologico non hanno quasi mai avuto rapporti, in quanto la relazione tra la madre ed il sig. si interrompeva Parte_1
quando ancora la sig.ra era in gravidanza, per volontà del ricorrente che aveva deciso di RSona_1
trasferirsi in Francia e successivamente a Bali, impegnato in una nuova relazione sentimentale. Dopo
l'allontanamento del ricorrente, la sig.ra faceva rientro in Italia per ricevere assistenza dai RSona_1
propri familiari durante gli ultimi periodi di gravidanza e quelli immediatamente successivi al parto. Il sig. non era presente al parto, poiché si trovava ancora all'estero, tanto che il primo Parte_1
RS incontro tra la minore e il ricorrente è avvenuto quando aveva quattro mesi, avendo questo deciso di recarsi a Parma per conoscere la figlia. Nel corso degli anni gli ulteriori contatti tra la minore e il padre biologico sono avvenuti grazie al ricorso a sporadiche videochiamate, nonché durante due incontri a luglio ed ottobre 2021, quando la minore aveva da poco compiuto un anno. Successivamente
i rapporti tra la minore e il padre si sono interrotti.
pagina 6 di 9 Il fatto che il padre biologico non abbia pressoché alcuna conoscenza della minore è stato riscontrato RS anche dalla CTU, che ha aggiunto che la richiesta di riconoscimento di da parte del ricorrente non
è accompagnata da alcun progetto concreto di avvicinamento, nemmeno geografico, tenuto conto che il
RS ricorrente vive in Portogallo con la nuova compagna e i figli di lei, mentre in Olanda con il nuovo
RS nucleo familiare. Nella prospettazione del ricorrente il rapporto con sarebbe contraddistinto solo da visite saltuarie, tanto che la CTU ha evidenziato che la sua idea di genitorialità è ancorata più ad un'idealizzazione dell'essere genitore che ad una presa di coscienza di responsabilità. Questo, unitamente al fatto che non vi è alcuna comunicazione tra i genitori, a detta della CTU, RS pregiudicherebbe la possibilità di di accedere ad una relazione tutelante, continuativa e sicura con il padre biologico, circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di un rischio evolutivo per la minore. Ha aggiunto la CTU che in realtà il ricorrente non si è mai responsabilizzato rispetto al progetto generativo, poiché, nonostante la coppia avesse programmato la gravidanza dopo diversi anni di convivenza, egli decideva di non essere presente nei mesi di gravidanza e al momento del parto, di fatto non prendendo parte alla vita della minore, né pianificando in maniera concreta come avrebbe potuto gestire i doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale. Ancora ad oggi i compiti che il ricorrente individua tra quelli richiesti ad un genitore sono esclusivamente di natura ludico-ricreativa, senza alcun approfondimento in merito agli aspetti di accudimento, affettivi, regolativi e significanti che connotano una relazione genitoriale. RS Si aggiunga che da gennaio 2022 quindi da quando aveva due anni di età, convive stabilmente con un nuovo nucleo familiare, che comprende la madre e il sig. marito della madre e dal quale la Per_3
RS madre è in attesa di un figlio. La relazione peritale ha messo in evidenza che è pienamente integrata nel nuovo nucleo familiare e identifica nel sig. la figura paterna. Ed infatti, sin da Per_3
RS quando era molto piccola, il sig. si è fatto carico di tutti i doveri discendenti dalla Per_3
RS responsabilità genitoriale, occupandosi dell'assistenza morale e materiale di tanto che egli ha di recente richiesto che a tale ruolo sia data anche una veste giuridica, proponendo innanzi al Tribunale RS per i Minorenni dell'Emilia-Romagna domanda per l'adozione di ex art. 44, lett. b, L. 184/83, (v. doc. n.10, fascicolo resistente).
RS Dalla lettura della relazione dei Servizi sociali allegata alla domanda per l'adozione di e della
RS relazione peritale in atti, è emerso il forte attaccamento di al sig. che ella riconosce come Per_3
figura genitoriale e chiama papà (v. doc. 16, fascicolo parte resistente). In particolare, nella CTU si legge che: “la minore ha chiarezza rispetto chi siano le figure di attaccamento (madre e padre) e le figure appartenenti al contesto familiare allargato (nonni e zii) e ha buone relazioni all'interno della famiglia. Vive in un contesto familiare che garantisce i bisogni che hanno i bambini per un adeguato pagina 7 di 9 percorso di sviluppo: amore, rispetto protezione e incoraggiamento, accudimento e sostegno. La relazione tra la bambina e la mamma risulta molto buona. Lo stesso si può affermare per la relazione che ha con il signor che la bambina riconosce come padre e che a tutti gli effetti ne esercita il Per_3
ruolo” (v. pag. 66, CTU).
RS Dai documenti citati si evince altresì che il sig. ha costruito un'ottima relazione con ne Per_3
conosce le caratteristiche, i desideri, la accompagna nei suoi bisogni e necessità. Dall'osservazione
RS della triade (madre, e sig. si è potuto riscontrare una relazione connotata da affetto e Per_3
complicità, nonché da scambi reciproci di incoraggiamento e sostegno. Inoltre, si è accertato che il solido assetto affettivo che caratterizza il nucleo familiare, nonché il contesto sociale e relazionale in
RS cui è inserita risponde in maniera adeguata ai suoi bisogni evolutivi.
Così compendiate le risultanze dell'istruttoria, osserva il Collegio che ciò che osta all'accoglimento della domanda del ricorrente non sono i gravi indici di inidoneità genitoriale da lui palesati, ai quali si potrebbe far fronte tramite diversi strumenti di regolazione della responsabilità genitoriale, ma il fatto che la minore riconosce a tutti gli effetti come figura paterna il sig. nei confronti del quale ha Per_3
manifestato un forte attaccamento. Ed infatti, la CTU ha concluso nel senso che osta all'accoglimento RS della domanda del ricorrente il fatto che riconosce nel sig. la figura paterna e, pertanto, Per_3 introdurre un'altra figura genitoriale, per lo più instabile, priva di un progetto di avvicinamento, sarebbe causa di confusione e frustrazione per la minore, che non riuscirebbe a comprendere né la necessità di avere nella propria vita un altro genitore, né l'origine di questa relazione, né tantomeno le ragioni per le quali tale relazione si è interrotta.
A tali conclusioni ha prestato adesione anche la Curatrice speciale della minore, che ha riconosciuto
RS che l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente determinerebbe per un profondo pregiudizio.
Si osserva altresì che, come accennato, lo stesso sig. vuole che sia data veste giuridica al Per_3
RS legame con tanto da aver introdotto un procedimento per l'adozione della minore innanzi al
Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, procedimento che ha come fine quello di riconoscere l'esistenza di un legame che nei fatti esiste da diversi anni. Pertanto, il diritto del padre biologico a riconoscere la figlia si scontra anche con l'interesse della minore a che sia ufficializzato il ruolo del genitore sociale, che, laddove impedito, causerebbe un grave pregiudizio per la minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
Tanto premesso, deve quindi essere rigettata la domanda di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250, comma IV, c.c. proposta dal ricorrente. Ogni altra domanda rimane dunque assorbita.
pagina 8 di 9 Stante la natura necessaria del presente giudizio, ritiene il Collegio che le spese di lite tra le parti debbano essere integralmente compensate. Del pari, le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva in capo ad entrambe le parti, che se faranno carico nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
2) Compensa le spese di lite tra le parti;
3) Pone le spese di CTU in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 31.3.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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