Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4542 del 2024, proposto da
CE NA FU, rappresentata e difesa dall'avvocato NA De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Regionale Scolastico della Campania, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, alla via Diaz n. 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 7534/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 13.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato FU CE NA chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7534/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca, con cui è stato accolto il ricorso da lei presentato, e, per l’effetto la parte resistente [il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA] è stata condannata in suo favore “ al pagamento della somma di € 1.443,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di cui al ricorso ”, ed altresì lo stesso “ Ministero dell’Istruzione e l’USR Campania ” è stato condannato “ al pagamento delle spese di giudizio, [liquidate] in € 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario ”.
Sempre la ricorrente chiede, anche, fissarsi, ex art. 114 co. 4° lett. e) del cpa, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione dell’Istruzione e del Merito per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con conseguente condanna dello stesso al relativo pagamento in suo favore.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 8 ottobre 2024, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con memoria di mero stile.
3. Il ricorso è stato ritenuto in decisione all’udienza camerale del 16 aprile 2025.
4. Con la sintesi richiesta dall’art. 3, comma 2 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.
Sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso in esame e, in particolare:
a) sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR della Campania;
b) la sentenza azionata è passata in giudicato, come da certificazione in atti del 22 luglio 2024;
c) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ss.mm.ii. (avvenuta a mezzo PEC in data 8 gennaio 2024);
d) nulla è stato dedotto circa l’avvenuto pagamento della somma dovuta.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, mediante il pagamento della somma in forza di essa dovuta alla ricorrente (ad esclusione di quanto liquidato a titolo di spese giudiziali, risultando la distrazione del relativo importo in favore del difensore, avv. Pasquale Guastafierro, al quale va pertanto riconosciuto un autonomo diritto in proposito), e ciò entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
La somma dovuta andrà maggiorata dagli accessori riconosciuti in sentenza (ovvero “ interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ”).
5. Va, altresì, accolta la domanda finalizzata alla corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che nel testo attuale dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”.
L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione della penalità di mora deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).
L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, ancorché – come già esposto – la stessa abbia una funzione sanzionatoria e non compensativa del danno subito, e debba costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Quanto poi alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa sarà dovuta fino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
6. Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio aderisce alla giurisprudenza, peraltro condivisa da altre Sezioni di questo T.A.R. ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268) ”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
7. Si ritiene, poi, di dover sin d’ora designare il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni – decorrenti dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) - darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Al riguardo, appare opportuno precisare che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato, né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019).
8. Le spese inerenti al presente giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, in misura che tiene conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR della Campania di dare esecuzione alla sentenza n. 7534/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta individuato dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, all’interno della struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione da parte dell’interessata della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, sempre nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui sarà tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Condanna il Ministero intimato al pagamento in favore di parte ricorrente, con distrazione al legale anticipatario, delle spese di giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, se versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO