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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6013/2024 R.G.
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace - opposizione a precetto (art. 615 comma 1 cpc)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 6013/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Claudia Caporali ed elettivamente domiciliata in Prato, via Pomeria n. 67
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. )), rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Eugenio Vitale e Antonio Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Firenze, viale Colletta n. 25
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Cristina Pelusi e Francesco Zanna
Antonella Pisapia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di
Firenze in Firenze, via de' Ginori n. 10
APPELLATO pagina 1 di 11 CONCLUSIONI delle parti:
Per l'appellante Pt_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del suesteso appello, ad integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2392/2023, pubblicata il 26/11/2023, non notificata: 1) accertare e dichiarare la infondatezza dell'opposizione promossa da e, Controparte_1 per l'effetto, accertare la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agente per la
Riscossione e della cartella ivi sottesa, per tutte le motivazioni addotte nell'atto di appello. 2) con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi”
Per CP_1
“che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1)
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria delle spese di lite in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.”
Per la : Controparte_4
“affinché l'adito Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice di Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia:
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria spiegata in primo grado dal sig.
stante la comprovata attività, posta in essere dall' Controparte_1 Controparte_5
, così come da essa riconfermata con il proposto gravame, di aver posto in essere
[...]
idonei e validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 209 C.d.s. e art. 28 l. n. 689/81, regolarmente e tempestivamente notificati e, per l'effetto, riformare il seguente capo della sentenza nella parte in cui afferma – ma a torto – che “il diritto a procedere in executivis deve dichiararsi prescritto attesa la mancanza di prova di valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, posto che non utile tal fine è l'intimazione del 2022”, con condanna del sig. CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, compreso gli oneri riflessi spettanti agli Avvocati dipendenti pubblici, in luogo di IVA e CPA dei legali liberi professionisti.
2) In via subordinata, qualora l'adito Giudice d'Appello confermi la pronuncia di primo grado e, dunque, accolga l'opposizione propugnata dal sig. riformare il capo delle spese di lite CP_1 nella parte in cui, per tutti i motivi già detti, il Giudice di primo grado viene a violare l'art. 112 del cpc, laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in primo grado dalla comparente in via subordinata e contrassegnata dalla lettera (b) delle CONCLUSIONI formulate dalla comparente in comparsa di costituzione, pagina 2 di 11 CONCLUSIONI che in questa sede si confermano integralmente ed integralmente si trascrivono:
“Per quanto eccepito in fatto ed in diritto, la chiede: a) nel merito: Controparte_4 accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, per il caso in cui l' Controparte_6 dimostri l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con
[...]
condanna del sig. al pagamento delle competenze e spese di lite, oltre oneri di legge;
Controparte_1
b) in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'opposizione propugnata dal sig.
[...]
accertare e dichiarare la responsabilità dell' per CP_1 Controparte_6 la mancata riscossione nei termini di legge dei crediti maturati dall'ente impositore e, per l'effetto, tenere indenne la dal pagamento delle spese processuali eventualmente Controparte_4 disposto in favore dell'opponente, con conseguente addebito delle stesse all' Controparte_6
nel contempo, condannare il menzionato agente di riscossione al rimborso delle
[...]
spese sostenute ed alle competenze maturate dalla per la costituzione in Controparte_4 giudizio, oltre oneri di legge”.
In ogni caso, con vittoria di ambo le spese dei due gradi di giudizio ed oneri da liquidarsi ex D.M. n.
55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali, c.d oneri riflessi, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar EmiliaRomagna n.151/2016, Tar
Emilia Romagna n. 3/2016). Per mero tuziorismo difensivo, si chiede a TO Illustrissimo Giudice di Appello di non prendere in considerazione documenti ex adverso prodotti dalle controparti che si presentano come nuovi rispetto a quanto già prodotto dalle medesime nel giudizio di primo grado ed allegati ai rispettivi atti difensivi, in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc, terzo comma.
Salvis iuribus”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel primo grado di giudizio con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., a seguito di intimazione di pagamento notificata in data 4 maggio 2022 ed emessa da
[...]
per violazioni al codice della strada, conveniva dinanzi al Controparte_7 Controparte_1
Giudice di Pace di Firenze il e l' al fine di ottenere la Controparte_8 Controparte_9
declaratoria di estinzione per prescrizione delle somme portate con la cartella esattoriale n. 0412013
0000583752000.
In primo grado deduceva infatti l'opponente il difetto in capo all'amministrazione resistente a pagina 3 di 11 procedere in executivis per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie iscritte a ruolo, in ragione del decorso del termine quinquennale, atteso che il periodo prescrizionale iniziava a decorrere nell'anno 2011 così che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4 maggio 2022, la pretesa impositiva si era estinta per il decorso del termine prescrizionale, in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in primo grado deducendo la tempestività Controparte_6 dell'azione esecutiva intrapresa e l'inapplicabilità della prescrizione, posto che alla cartella n. 041
201300005837522, notificata il 5 aprile 2013 era seguita, prima, la notifica dell'avviso di intimazione notificato il 4 giugno 2016 e, poi, l'avviso di intimazione 04120229001236092000 notificato il 4 maggio 2022 oggetto della presente opposizione e che, tenuto conto del periodo di ampliamento della sospensione della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da OV, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata nei confronti della pretesa erariale de quo.
Si costituiva in giudizio il esponendo che il ruolo n. Controparte_10
8204/2012 si riferiva al mancato pagamento di quattro verbali per violazione del codice della strada, tutti regolarmente notificati nell'anno 2011 ed assumendo quindi la sola responsabilità dell'agente della riscossione qualora fosse stata accertata la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 2392/2023 pubblicata in data 26 novembre 2023, accertata l'estinzione per prescrizione della cartella opposta, accoglieva l'opposizione e dichiarava non fondato il diritto dei convenuti a procedere in via esecutiva per le somme recate dalla cartella esattoriale opposta, con condanna di alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite e Pt_2
compensazione delle spese tra il ricorrente ed il Controparte_8
ha quindi proposto tempestivo appello avverso la sentenza Controparte_6 di primo grado chiedendone la riforma integrale e deducendo quale unico motivo di censura l'erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto l'assenza di validi atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione riguardo la notifica della cartella di pagamento notificata in data 5 aprile
2013, dato che la notifica dell'intimazione di pagamento 04120169000872088 del 25/03/2016 non si è Parte mai perfezionata per mancato invio della .
Ha altresì dedotto che, nella presente fattispecie, non può trovare applicazione la proroga prevista ex art. 68, co.4 bis, D.L. 18/2020 che riguarda i soli carichi affidati nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, mentre il ruolo in oggetto è stato affidato all'agente di riscossione nel 2013. Chiede inoltre disporsi l'estromissione della in quanto Controparte_4
pagina 4 di 11 totalmente estranea al presente giudizio.
Si è altresì costituito la , la quale in via incidentale ha censurato la Controparte_4
sentenza di primo grado per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia del giudice di primo grado. Ha infatti dedotto l'ente territoriale che la sentenza appellata deve essere riformata non solo perché, in conformità con la domanda spiegata dall'appellante, nessuna prescrizione è maturata per le somme portate con la cartella opposta, ma anche considerato che il Giudice di Pace non sì è pronunciato sulla domanda formulata in via subordinata dal CP_8
laddove ha chiesto, nell'eventualità dell'accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare la
[...] responsabilità dell' per la mancata riscossione nei termini di legge Controparte_6 dei crediti maturati dall'ente impositore e, per l'effetto, condannare il menzionato agente di riscossione al rimborso delle spese e competenze di lite suo favore.
ha quindi concluso come in epigrafe. Controparte_4
Istruita documentalmente la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022
*****
Con il presente giudizio di secondo grado, ha appellato la Controparte_6 sentenza n. 2392/2023 del Giudice di Pace di Firenze con la quale, riscontrata l'assenza di atti interruttivi, è stata dichiarata la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale n. 0412013
0000583752000 per il periodo ricompreso tra la data di notifica dell'avviso di intimazione n.
04120169000872088000 e la data di notifica dell'avviso di intimazione n. 04120229001236092000.
Va infatti precisato che alla cartella esattoriale n. 041201300005837522000 notificata il 5 aprile
2013, è seguita la notifica nel giugno 2016 di un primo atto intimazione n. 04120169000872088000 e, successivamente la notifica dell'avviso di intimazione n. 04120229001236092000 opposto in primo grado, notificato il 4 maggio 2022 (“E', pertanto, palesemente evidente l'intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi tra l'atto di intimazione notificato il 4.6.2016 e l'atto d'intimazione notificato il 4.5.2022” pag. 3 sentenza).
La richiamata pronuncia del giudice di prime cure ha altresì disconosciuto, nella fattispecie in oggetto, l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 41/2921 relativo alla sospensione dei termini prescrizionali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da OV (“Quanto all'applicazione dell'art. 4 del
D.L. 41/2921 che disponeva la sospensione per 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza per i ruoli affidati dagli Enti impositori dal 22.3.2021 fino al 30.4.2021 , esso non trova ingresso nel caso di
pagina 5 di 11 specie in cui il ruolo era stato affidato dall'Ente impositore all'agente di riscossione nell'anno 2013, quindi, al di fuori del periodo considerato utile dalla norma per l'applicazione dello slittamento dei termini di prescrizione e di decadenza” pag. 3 sentenza, secondo capoverso), come eccepito in primo grado dalla convenuta agenzia.
ha quindi fondato il proprio appello contestando tale ultimo Controparte_6 assunto e deducendo che, in realtà, l'intimazione notificata il 4 maggio 2022 rientra nell'ambito dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e pertanto, nei confronti della medesima, trova applicazione la proroga ipso iure del termine di prescrizione, sulla base di quanto espressamente disposto dall'art.12 del
D.l.g.s.159/2015; per l'effetto, diversamente da quanto accertato dal giudice di prime cure, non sarebbe maturato il termine prescrizionale quinquennale con conseguente diritto dell'agenzia di riscossione ad agire in executivis.
L'eccezione è fondata: nella presente vicenda, ai fini del computo dei termini prescrizionali deve infatti tenersi conto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi, richiama l'art. 12 del
D. Lgs. 159/2015 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore di “soggetti interessati da eventi eccezionali” per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il citato art. 12, tuttavia, contiene un secondo comma per il quale i termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ciò posto, va quindi precisato che per la cartella n. 041201300005837522000 notificata il 5 aprile 2013 il termine di prescrizione quinquennale è nuovamente decorso dal 4 giugno 2016 data di notifica dell'avviso di intimazione 04120169000872088000 e il cui termine di prescrizione quinquennale sarebbe dunque dovuto maturare nel giugno del 2021.
Tuttavia, tale ultimo termine, causa emergenza epidemiologica da OV, è stato sospeso dall'8 marzo 2020 sino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, concluso il 31 agosto 2021, ovvero sino al 31 dicembre 2023, il che significa che, alla data della notifica dell'intimazione oggi opposta (ovvero 4 maggio 2022), per la cartella esattoriale in oggetto non può dirsi maturato il termine di prescrizione di cinque anni e dunque la censura sollevata dall'agente di riscossione è risultata fondata.
Va altresì osservato che per la prima volta nel presente giudizio di gravame, Controparte_1
pagina 6 di 11 ha dedotto un nuovo motivo di prescrizione riconducibile all'irritualità della notifica per violazione dell'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 asseritamente avvenuta, come si è visto, nel marzo 2016.
appellante ha dedotto l'inammissibile di tale nuovo motivo assumendo che il giudice di Pt_4
primo grado nulla ha statuito circa la presunta nullità della notificazione della intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 quale successivo atto interruttivo limitandosi a statuire, come si
è visto, l'intervenuta prescrizione tra l'intimazione de qua e quella notificata a maggio 2022.
Ciò posto, alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità “si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio” così Cass n. 34039 del 2022).
Tale principio va coordinato con quello sempre espresso dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito che “… in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito (Cass., Sez.
6-5, 24 gennaio 2022, n. 1980)” (Cass n. 27993 del 2023).
Secondo la citata sentenza, infatti, “è irrilevante il riferimento, nel ricorso introduttivo, a un termine di prescrizione diverso da quello applicato dal giudice, atteso che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v., tra le tante, Cass., Sez. L., 27 ottobre 2021, n. 30303)” (in tal senso anche Cass n. 1980 del
2022 secondo la quale “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale”).
pagina 7 di 11 Tanto premesso ed applicando i suddetti principi alla presente vicenda, va osservato che il motivo di prescrizione dedotto per la prima volta in questa sede da e relativo alla violazione CP_1 dell'art. 140 c.p.c., non incontra il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
considerato che
parte appellata non ha introdotto una diversa pretesa che ha alterato l'oggetto sostanziale della domanda principale e che l'eccezione di prescrizionenon pone limiti al giudice di merito circa l'individuazione del termine legale applicabile.
Ai fini della definizione del presente giudizio, occorre quindi verificare la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 avvenuta in data 25 marzo 2013 che, secondo la ricostruzione offerta dall'odierno appellato, non ha rispettato quanto previsto dall'art. 140
c.p.c..
Tale norma, in tema di irreperibilità del destinatario, richiede al messo notificatore il compimento di una serie di adempimenti, ovvero il deposito dell'atto presso la casa comunale,
l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'atto e la comunicazione (cd. CAD) a quest'ultimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito medesimo. Ciò posto, quanto alla pretesa prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/1981, a detta del ricorrente questa risulterebbe maturata per omessa notifica dell'avviso di intimazione de quo.
L'assunto è infondato: sul punto va richiamato infatti il principio sancito dai giudici di legittimità secondo il quale nei casi, come quello attuale, di temporanea assenza del destinatario “per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento” (Cass. Sezioni Unite n 10012 del 2021e cfr. Cass. n 20896 del 2022 e Cass.
26957 del 2024: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario“).
Sempre su tale tema si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione (n. 6853 del
2024), secondo la quale “in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché
pagina 8 di 11 dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario
(nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”.
Infatti, qualora la spedizione dell'avviso di giacenza fosse insufficiente a perfezionare la notifica, si creerebbe una situazione di incertezza, per cui il contribuente potrebbe eccepire la nullità della notifica per il mancato ritiro della raccomandata, allungando i tempi del contenzioso tributario.
I giudici di legittimità, quindi, sulla base di un orientamento ormai consolidato, ritengono validamente eseguita la notifica con il decorso di dieci giorni, senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la “compiuta giacenza”.
Ne consegue che la notifica postale di un atto impositivo si considera validamente eseguita, ai fini del decorso del termine per impugnare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro o meno della raccomandata da parte del destinatario.
Ciò posto e tenuto conto della documentazione prodotta dalla convenuta agenzia di riscossione in primo grado, si osserva che in data 25 marzo 2016 il messo notificatore ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale n. n. 04120169000872088000 e una volta accertata l'assenza del destinatario e di altre persone ex art. 139 c.p.c., ha depositato il relativo avviso presso la Casa Comunale del
[...]
e provveduto, in medesima data, all'invio della raccomandata informativa n. 72001263362-9 CP_8
restituita successivamente al mittente per compiuta giacenza.
L'agenzia di riscossione ha quindi fornito prova di aver rispettato l'iter notificatorio previsto ex art. 140 c.p.c. e che il destinatario dell'avviso, di nuovo temporaneamente assente, non ha curato il ritiro presso l'ufficio postale nei dieci giorni successivi, determinando la compiuta giacenza. Né è risultata conferente sul punto la giurisprudenza di legittimità richiamata da considerato che CP_1
l'ordinanza della Cassazione n. 15782/2022 fa riferimento alla notifica degli atti giudiziari, mentre l'ordinanza n. 7586/2024 prende in considerazione altri vizi del procedimento notificatorio che non ricorrono nella vicenda in oggetto.
pagina 9 di 11 Le considerazioni che precedono conducono pertanto al rigetto della richiesta di di CP_1
estromissione dal presente giudizio di , la quale ha peraltro sollevato Controparte_4 appello incidentale per violazione dell'art. 112 c.p.c., chiedendo, in ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado, la riforma del capo della sentenza nella parte in cui ha omesso di disporre la condanna al pagamento delle spese di lite da parte di in favore dell'appellante Controparte_6
incidentale.
Sotto tale ultimo profilo, consegue che l'accoglimento dell'appello principale assorbe l'esame della domanda subordinata proposta incidentalmente da . Controparte_4
In conclusione, per le ragioni in fatto e diritto sin qui spiegate, l'appello proposta da
[...]
è risultato fondato, non risultando mai spirato il termine di prescrizione Controparte_6
quinquennale del credito in conseguenza delle rituali notifiche dei predetti atti interruttivi della prescrizione: ne consegue la riforma della sentenza appellata e il riconoscimento del diritto dell' di di procedere alla riscossione delle somme portate dalla cartella di CP_6 CP_6
pagamento opposta.
Le spese di lite relative ai due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellante e della , secondo i parametri Controparte_4 previsti dal DM 147/2022 ed in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti, escludendo, per il solo giudizio di appello, la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 6013/2024:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_6
della sentenza impugnata n. 2392/2023 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, respinge l'opposizione proposta da ex art. 615 comma 1 cpc;
Controparte_1
2) condanna a rifondere ad le spese di lite dei Controparte_1 Controparte_6
due gradi di giudizio che liquida in euro 346,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge e, per il giudizio di appello, in euro
694,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e Cpa come per legge;
3) condanna a rifondere alla le spese di lite dei due Controparte_1 Controparte_4
gradi di giudizio che liquida in euro 346,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 694,00 pagina 10 di 11 per compensi professionali oltre spese generali IVA e Cpa ove dovuti per legge.
Firenze, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace - opposizione a precetto (art. 615 comma 1 cpc)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 6013/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Claudia Caporali ed elettivamente domiciliata in Prato, via Pomeria n. 67
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. )), rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Eugenio Vitale e Antonio Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Firenze, viale Colletta n. 25
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Cristina Pelusi e Francesco Zanna
Antonella Pisapia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di
Firenze in Firenze, via de' Ginori n. 10
APPELLATO pagina 1 di 11 CONCLUSIONI delle parti:
Per l'appellante Pt_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del suesteso appello, ad integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2392/2023, pubblicata il 26/11/2023, non notificata: 1) accertare e dichiarare la infondatezza dell'opposizione promossa da e, Controparte_1 per l'effetto, accertare la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agente per la
Riscossione e della cartella ivi sottesa, per tutte le motivazioni addotte nell'atto di appello. 2) con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi”
Per CP_1
“che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1)
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria delle spese di lite in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.”
Per la : Controparte_4
“affinché l'adito Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice di Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia:
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria spiegata in primo grado dal sig.
stante la comprovata attività, posta in essere dall' Controparte_1 Controparte_5
, così come da essa riconfermata con il proposto gravame, di aver posto in essere
[...]
idonei e validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 209 C.d.s. e art. 28 l. n. 689/81, regolarmente e tempestivamente notificati e, per l'effetto, riformare il seguente capo della sentenza nella parte in cui afferma – ma a torto – che “il diritto a procedere in executivis deve dichiararsi prescritto attesa la mancanza di prova di valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, posto che non utile tal fine è l'intimazione del 2022”, con condanna del sig. CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, compreso gli oneri riflessi spettanti agli Avvocati dipendenti pubblici, in luogo di IVA e CPA dei legali liberi professionisti.
2) In via subordinata, qualora l'adito Giudice d'Appello confermi la pronuncia di primo grado e, dunque, accolga l'opposizione propugnata dal sig. riformare il capo delle spese di lite CP_1 nella parte in cui, per tutti i motivi già detti, il Giudice di primo grado viene a violare l'art. 112 del cpc, laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in primo grado dalla comparente in via subordinata e contrassegnata dalla lettera (b) delle CONCLUSIONI formulate dalla comparente in comparsa di costituzione, pagina 2 di 11 CONCLUSIONI che in questa sede si confermano integralmente ed integralmente si trascrivono:
“Per quanto eccepito in fatto ed in diritto, la chiede: a) nel merito: Controparte_4 accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, per il caso in cui l' Controparte_6 dimostri l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con
[...]
condanna del sig. al pagamento delle competenze e spese di lite, oltre oneri di legge;
Controparte_1
b) in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'opposizione propugnata dal sig.
[...]
accertare e dichiarare la responsabilità dell' per CP_1 Controparte_6 la mancata riscossione nei termini di legge dei crediti maturati dall'ente impositore e, per l'effetto, tenere indenne la dal pagamento delle spese processuali eventualmente Controparte_4 disposto in favore dell'opponente, con conseguente addebito delle stesse all' Controparte_6
nel contempo, condannare il menzionato agente di riscossione al rimborso delle
[...]
spese sostenute ed alle competenze maturate dalla per la costituzione in Controparte_4 giudizio, oltre oneri di legge”.
In ogni caso, con vittoria di ambo le spese dei due gradi di giudizio ed oneri da liquidarsi ex D.M. n.
55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali, c.d oneri riflessi, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar EmiliaRomagna n.151/2016, Tar
Emilia Romagna n. 3/2016). Per mero tuziorismo difensivo, si chiede a TO Illustrissimo Giudice di Appello di non prendere in considerazione documenti ex adverso prodotti dalle controparti che si presentano come nuovi rispetto a quanto già prodotto dalle medesime nel giudizio di primo grado ed allegati ai rispettivi atti difensivi, in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc, terzo comma.
Salvis iuribus”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel primo grado di giudizio con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., a seguito di intimazione di pagamento notificata in data 4 maggio 2022 ed emessa da
[...]
per violazioni al codice della strada, conveniva dinanzi al Controparte_7 Controparte_1
Giudice di Pace di Firenze il e l' al fine di ottenere la Controparte_8 Controparte_9
declaratoria di estinzione per prescrizione delle somme portate con la cartella esattoriale n. 0412013
0000583752000.
In primo grado deduceva infatti l'opponente il difetto in capo all'amministrazione resistente a pagina 3 di 11 procedere in executivis per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie iscritte a ruolo, in ragione del decorso del termine quinquennale, atteso che il periodo prescrizionale iniziava a decorrere nell'anno 2011 così che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4 maggio 2022, la pretesa impositiva si era estinta per il decorso del termine prescrizionale, in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in primo grado deducendo la tempestività Controparte_6 dell'azione esecutiva intrapresa e l'inapplicabilità della prescrizione, posto che alla cartella n. 041
201300005837522, notificata il 5 aprile 2013 era seguita, prima, la notifica dell'avviso di intimazione notificato il 4 giugno 2016 e, poi, l'avviso di intimazione 04120229001236092000 notificato il 4 maggio 2022 oggetto della presente opposizione e che, tenuto conto del periodo di ampliamento della sospensione della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da OV, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata nei confronti della pretesa erariale de quo.
Si costituiva in giudizio il esponendo che il ruolo n. Controparte_10
8204/2012 si riferiva al mancato pagamento di quattro verbali per violazione del codice della strada, tutti regolarmente notificati nell'anno 2011 ed assumendo quindi la sola responsabilità dell'agente della riscossione qualora fosse stata accertata la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 2392/2023 pubblicata in data 26 novembre 2023, accertata l'estinzione per prescrizione della cartella opposta, accoglieva l'opposizione e dichiarava non fondato il diritto dei convenuti a procedere in via esecutiva per le somme recate dalla cartella esattoriale opposta, con condanna di alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite e Pt_2
compensazione delle spese tra il ricorrente ed il Controparte_8
ha quindi proposto tempestivo appello avverso la sentenza Controparte_6 di primo grado chiedendone la riforma integrale e deducendo quale unico motivo di censura l'erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto l'assenza di validi atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione riguardo la notifica della cartella di pagamento notificata in data 5 aprile
2013, dato che la notifica dell'intimazione di pagamento 04120169000872088 del 25/03/2016 non si è Parte mai perfezionata per mancato invio della .
Ha altresì dedotto che, nella presente fattispecie, non può trovare applicazione la proroga prevista ex art. 68, co.4 bis, D.L. 18/2020 che riguarda i soli carichi affidati nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, mentre il ruolo in oggetto è stato affidato all'agente di riscossione nel 2013. Chiede inoltre disporsi l'estromissione della in quanto Controparte_4
pagina 4 di 11 totalmente estranea al presente giudizio.
Si è altresì costituito la , la quale in via incidentale ha censurato la Controparte_4
sentenza di primo grado per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia del giudice di primo grado. Ha infatti dedotto l'ente territoriale che la sentenza appellata deve essere riformata non solo perché, in conformità con la domanda spiegata dall'appellante, nessuna prescrizione è maturata per le somme portate con la cartella opposta, ma anche considerato che il Giudice di Pace non sì è pronunciato sulla domanda formulata in via subordinata dal CP_8
laddove ha chiesto, nell'eventualità dell'accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare la
[...] responsabilità dell' per la mancata riscossione nei termini di legge Controparte_6 dei crediti maturati dall'ente impositore e, per l'effetto, condannare il menzionato agente di riscossione al rimborso delle spese e competenze di lite suo favore.
ha quindi concluso come in epigrafe. Controparte_4
Istruita documentalmente la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022
*****
Con il presente giudizio di secondo grado, ha appellato la Controparte_6 sentenza n. 2392/2023 del Giudice di Pace di Firenze con la quale, riscontrata l'assenza di atti interruttivi, è stata dichiarata la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale n. 0412013
0000583752000 per il periodo ricompreso tra la data di notifica dell'avviso di intimazione n.
04120169000872088000 e la data di notifica dell'avviso di intimazione n. 04120229001236092000.
Va infatti precisato che alla cartella esattoriale n. 041201300005837522000 notificata il 5 aprile
2013, è seguita la notifica nel giugno 2016 di un primo atto intimazione n. 04120169000872088000 e, successivamente la notifica dell'avviso di intimazione n. 04120229001236092000 opposto in primo grado, notificato il 4 maggio 2022 (“E', pertanto, palesemente evidente l'intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi tra l'atto di intimazione notificato il 4.6.2016 e l'atto d'intimazione notificato il 4.5.2022” pag. 3 sentenza).
La richiamata pronuncia del giudice di prime cure ha altresì disconosciuto, nella fattispecie in oggetto, l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 41/2921 relativo alla sospensione dei termini prescrizionali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da OV (“Quanto all'applicazione dell'art. 4 del
D.L. 41/2921 che disponeva la sospensione per 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza per i ruoli affidati dagli Enti impositori dal 22.3.2021 fino al 30.4.2021 , esso non trova ingresso nel caso di
pagina 5 di 11 specie in cui il ruolo era stato affidato dall'Ente impositore all'agente di riscossione nell'anno 2013, quindi, al di fuori del periodo considerato utile dalla norma per l'applicazione dello slittamento dei termini di prescrizione e di decadenza” pag. 3 sentenza, secondo capoverso), come eccepito in primo grado dalla convenuta agenzia.
ha quindi fondato il proprio appello contestando tale ultimo Controparte_6 assunto e deducendo che, in realtà, l'intimazione notificata il 4 maggio 2022 rientra nell'ambito dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e pertanto, nei confronti della medesima, trova applicazione la proroga ipso iure del termine di prescrizione, sulla base di quanto espressamente disposto dall'art.12 del
D.l.g.s.159/2015; per l'effetto, diversamente da quanto accertato dal giudice di prime cure, non sarebbe maturato il termine prescrizionale quinquennale con conseguente diritto dell'agenzia di riscossione ad agire in executivis.
L'eccezione è fondata: nella presente vicenda, ai fini del computo dei termini prescrizionali deve infatti tenersi conto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi, richiama l'art. 12 del
D. Lgs. 159/2015 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore di “soggetti interessati da eventi eccezionali” per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il citato art. 12, tuttavia, contiene un secondo comma per il quale i termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ciò posto, va quindi precisato che per la cartella n. 041201300005837522000 notificata il 5 aprile 2013 il termine di prescrizione quinquennale è nuovamente decorso dal 4 giugno 2016 data di notifica dell'avviso di intimazione 04120169000872088000 e il cui termine di prescrizione quinquennale sarebbe dunque dovuto maturare nel giugno del 2021.
Tuttavia, tale ultimo termine, causa emergenza epidemiologica da OV, è stato sospeso dall'8 marzo 2020 sino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, concluso il 31 agosto 2021, ovvero sino al 31 dicembre 2023, il che significa che, alla data della notifica dell'intimazione oggi opposta (ovvero 4 maggio 2022), per la cartella esattoriale in oggetto non può dirsi maturato il termine di prescrizione di cinque anni e dunque la censura sollevata dall'agente di riscossione è risultata fondata.
Va altresì osservato che per la prima volta nel presente giudizio di gravame, Controparte_1
pagina 6 di 11 ha dedotto un nuovo motivo di prescrizione riconducibile all'irritualità della notifica per violazione dell'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 asseritamente avvenuta, come si è visto, nel marzo 2016.
appellante ha dedotto l'inammissibile di tale nuovo motivo assumendo che il giudice di Pt_4
primo grado nulla ha statuito circa la presunta nullità della notificazione della intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 quale successivo atto interruttivo limitandosi a statuire, come si
è visto, l'intervenuta prescrizione tra l'intimazione de qua e quella notificata a maggio 2022.
Ciò posto, alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità “si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio” così Cass n. 34039 del 2022).
Tale principio va coordinato con quello sempre espresso dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito che “… in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito (Cass., Sez.
6-5, 24 gennaio 2022, n. 1980)” (Cass n. 27993 del 2023).
Secondo la citata sentenza, infatti, “è irrilevante il riferimento, nel ricorso introduttivo, a un termine di prescrizione diverso da quello applicato dal giudice, atteso che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v., tra le tante, Cass., Sez. L., 27 ottobre 2021, n. 30303)” (in tal senso anche Cass n. 1980 del
2022 secondo la quale “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale”).
pagina 7 di 11 Tanto premesso ed applicando i suddetti principi alla presente vicenda, va osservato che il motivo di prescrizione dedotto per la prima volta in questa sede da e relativo alla violazione CP_1 dell'art. 140 c.p.c., non incontra il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
considerato che
parte appellata non ha introdotto una diversa pretesa che ha alterato l'oggetto sostanziale della domanda principale e che l'eccezione di prescrizionenon pone limiti al giudice di merito circa l'individuazione del termine legale applicabile.
Ai fini della definizione del presente giudizio, occorre quindi verificare la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 avvenuta in data 25 marzo 2013 che, secondo la ricostruzione offerta dall'odierno appellato, non ha rispettato quanto previsto dall'art. 140
c.p.c..
Tale norma, in tema di irreperibilità del destinatario, richiede al messo notificatore il compimento di una serie di adempimenti, ovvero il deposito dell'atto presso la casa comunale,
l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'atto e la comunicazione (cd. CAD) a quest'ultimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito medesimo. Ciò posto, quanto alla pretesa prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/1981, a detta del ricorrente questa risulterebbe maturata per omessa notifica dell'avviso di intimazione de quo.
L'assunto è infondato: sul punto va richiamato infatti il principio sancito dai giudici di legittimità secondo il quale nei casi, come quello attuale, di temporanea assenza del destinatario “per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento” (Cass. Sezioni Unite n 10012 del 2021e cfr. Cass. n 20896 del 2022 e Cass.
26957 del 2024: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario“).
Sempre su tale tema si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione (n. 6853 del
2024), secondo la quale “in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché
pagina 8 di 11 dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario
(nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”.
Infatti, qualora la spedizione dell'avviso di giacenza fosse insufficiente a perfezionare la notifica, si creerebbe una situazione di incertezza, per cui il contribuente potrebbe eccepire la nullità della notifica per il mancato ritiro della raccomandata, allungando i tempi del contenzioso tributario.
I giudici di legittimità, quindi, sulla base di un orientamento ormai consolidato, ritengono validamente eseguita la notifica con il decorso di dieci giorni, senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la “compiuta giacenza”.
Ne consegue che la notifica postale di un atto impositivo si considera validamente eseguita, ai fini del decorso del termine per impugnare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro o meno della raccomandata da parte del destinatario.
Ciò posto e tenuto conto della documentazione prodotta dalla convenuta agenzia di riscossione in primo grado, si osserva che in data 25 marzo 2016 il messo notificatore ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale n. n. 04120169000872088000 e una volta accertata l'assenza del destinatario e di altre persone ex art. 139 c.p.c., ha depositato il relativo avviso presso la Casa Comunale del
[...]
e provveduto, in medesima data, all'invio della raccomandata informativa n. 72001263362-9 CP_8
restituita successivamente al mittente per compiuta giacenza.
L'agenzia di riscossione ha quindi fornito prova di aver rispettato l'iter notificatorio previsto ex art. 140 c.p.c. e che il destinatario dell'avviso, di nuovo temporaneamente assente, non ha curato il ritiro presso l'ufficio postale nei dieci giorni successivi, determinando la compiuta giacenza. Né è risultata conferente sul punto la giurisprudenza di legittimità richiamata da considerato che CP_1
l'ordinanza della Cassazione n. 15782/2022 fa riferimento alla notifica degli atti giudiziari, mentre l'ordinanza n. 7586/2024 prende in considerazione altri vizi del procedimento notificatorio che non ricorrono nella vicenda in oggetto.
pagina 9 di 11 Le considerazioni che precedono conducono pertanto al rigetto della richiesta di di CP_1
estromissione dal presente giudizio di , la quale ha peraltro sollevato Controparte_4 appello incidentale per violazione dell'art. 112 c.p.c., chiedendo, in ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado, la riforma del capo della sentenza nella parte in cui ha omesso di disporre la condanna al pagamento delle spese di lite da parte di in favore dell'appellante Controparte_6
incidentale.
Sotto tale ultimo profilo, consegue che l'accoglimento dell'appello principale assorbe l'esame della domanda subordinata proposta incidentalmente da . Controparte_4
In conclusione, per le ragioni in fatto e diritto sin qui spiegate, l'appello proposta da
[...]
è risultato fondato, non risultando mai spirato il termine di prescrizione Controparte_6
quinquennale del credito in conseguenza delle rituali notifiche dei predetti atti interruttivi della prescrizione: ne consegue la riforma della sentenza appellata e il riconoscimento del diritto dell' di di procedere alla riscossione delle somme portate dalla cartella di CP_6 CP_6
pagamento opposta.
Le spese di lite relative ai due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellante e della , secondo i parametri Controparte_4 previsti dal DM 147/2022 ed in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti, escludendo, per il solo giudizio di appello, la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 6013/2024:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_6
della sentenza impugnata n. 2392/2023 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, respinge l'opposizione proposta da ex art. 615 comma 1 cpc;
Controparte_1
2) condanna a rifondere ad le spese di lite dei Controparte_1 Controparte_6
due gradi di giudizio che liquida in euro 346,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge e, per il giudizio di appello, in euro
694,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e Cpa come per legge;
3) condanna a rifondere alla le spese di lite dei due Controparte_1 Controparte_4
gradi di giudizio che liquida in euro 346,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 694,00 pagina 10 di 11 per compensi professionali oltre spese generali IVA e Cpa ove dovuti per legge.
Firenze, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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