Articolo 67 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 66Articolo 68
Versione
6 marzo 1992
Art. 67. (Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE) 1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , gia' sostituita dall' articolo 2 del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 , e' sostituita dalla seguente:
"a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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