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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NT IT SA presidente
Dora Bonifacio consigliere
ON FI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 445/2021 R.G. promossa da:
c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ACCETTA SERGIO, ; C.F._1
Appellante contro
, c.f. , ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. CORRADI ALESSANDRO, C.F._2
Appellato
°°°
All'udienza del 17.01.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO
Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
ON Catania, l' (d'ora in avanti . ONroparte_1
Esponeva di erogare prestazioni sanitarie specialistiche in regime di accreditamento con il sistema sanitario nazionale e che, in virtù di siffatto accreditamento, stipulava accordi annuali con l' con la previsione di una apposita ONroparte_1 tariffa;
che le prestazioni erano state regolarmente eseguite;
che per gli anni 2011 e
2012 l' aveva domandato la restituzione di parte delle somme corrisposte CP_3 nella misura di euro 3.119.974,91 (euro 1.503.173,60 per l'anno 2011; euro
1.616.801,31 per l'anno 2012) ritenendo applicabile il tariffario previsto dal decreto assessoriale 28.9.2007 ripristinato dal decreto assessoriale 28.1.2013.
Il proponeva domanda di accertamento negativo della Parte_2 pretesa esternata dall' facendo valere il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva (essendo intervenuto un contratto di factoring con Factorit spa) e, in subordine, domandando di dichiarare applicabile il regime tariffario previsto dal D.A. 11.12.1997 ON (e non quello invocato dall' previsto dal D.A. 28-09.2007).
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3526 del 1.08.2020, ha rigettato la domanda.
La sentenza è stata gravata da appello dal Parte_2 fondandolo sui motivi di seguito esposti.
Si è costituita in giudizio l' , resistendo al ONroparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 17.01.2025 con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
ONratto di factoring e difetto di legittimazione passiva
L'appellante ritiene che l'avvenuta cessione pro soluto a Factorit spa dei crediti vantati ON nei confronti dell' abbia determinato il subentro di Factorit spa in ogni rapporto con
- 2 - il debitore ceduto ( con la conseguenza che la domanda di restituzione CP_3 di somme andava proposta nei confronti del cessionario (Factorit spa) e non del cedente
( . Parte_2
Il motivo non è fondato.
Come già argomentato dal Tribunale di Catania l'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito va effettuata con riguardo al rapporto concessorio e non al rapporto di factoring.
Il motivo di appello non tiene conto della (necessaria) distinzione tra cessione del credito e del contratto.
La pretesa restitutoria dell'azienda sanitaria non trova titolo nel contratto di factoring ma nel rapporto concessorio (di accreditamento) del Centro Medico con il servizio sanitario nazionale (per come disciplinato dalle varie fonti normative succedutesi) ed è, dunque, correttamente rivolta nei confronti del soggetto convenzionato (in proposito si vedano le conformi statuizioni già rese da questa Corte nelle cause numeri 291/20 R.G.,
134/20 R.G. e 164/2020 R.G.).
La cessione del credito determina una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale che rimane in capo alle parti originarie con le azioni contrattuali e la titolarità del credito che viene invece trasmessa al cessionario che riceve una posizione soggettiva attiva limitata al credito ceduto ed alle azioni funzionali alla realizzazione del credito.
Si veda in proposito Cass. 8579/24 secondo cui “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del
- 3 - precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)”
(conforme Cass. 17727/18).
L'azione del debitore volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione del contratto è stata, dunque, correttamente proposta nei confronti della parte contrattuale, cioè il Parte_2
Errata individuazione dei DD.AA. nn. 1977/07 e 170/2013 quali fonti normative applicabili per la determinazione della remunerazione per le prestazioni erogate nel 2011 e 2012.
L'appellante critica la sentenza di primo grado rilevando che al momento della stipula del contratto vigeva la tariffa prevista dal D.A. 11.12.1997 (per effetto del D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 che aveva sospeso in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007 ripristinando le precedenti tariffe) e che la remunerazione delle prestazioni non poteva che essere regolata secondo la tariffa vigente pro tempore;
aggiungeva che il contratto stipulato tra le parti (i cui effetti erano da tempo esauriti al momento della richiesta della restituzione di somme da parte ON dell' , trattandosi di un rapporto privatistico, rimane insensibile rispetto al succedersi dei provvedimenti normativi regolatori della materia (ivi compreso il D.A.
28.01.2013 sul quale si fonda la pretesa restitutoria contestata con la domanda di accertamento negativo).
In definitiva, secondo l'appellante l'unica legge regolatrice del corrispettivo dovrebbe essere rinvenuta nel contratto stipulato tra le parti senza possibilità di tenere conto del
D.A. del 28.01.2013.
- 4 - Nelle difese svolte in corso di causa, l'appellante rilevava inoltre che il Consiglio di
Stato con sentenza 4840/21 aveva dichiarato l'illegittimità del DA 170/2013 (del
28.01.2013) affermando che lo sconto tariffario era limitato al triennio 2007-2009.
I motivi di critica proposti dall'appellante pongono questioni già affrontate da questa
Corte di appello in precedenti (e condivisibili) decisioni cui il collegio ritiene di aderire, divenendo, a questo punto, utile farne testuale richiamo.
“… la Regione Siciliana, con D.A. n. 1977/2007, in attuazione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio
2007/2009, stabiliva che a far data dal 1° ottobre 2007, a modifica dei valori tariffari precedentemente determinati con il decreto n. 24059/1997 e con il decreto n.
7104/2005, le tariffe massime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle previste dal
D.M. 12 settembre 2006, così recependo anche l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 (che prescriveva uno sconto tariffario da operarsi dalle strutture sanitarie accreditate sul tariffario dei cui al D.M. 22/7/1996, cd. decreto Bindi). A seguito della contestazione in sede giurisdizionale del detto decreto assessoriale, e della disposta sospensione in sede cautelare dell'efficacia di tale atto da parte del , CP_4
l' - effettuata una rinnovata valutazione in merito alla Parte_3 precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A. n. 1977/2007 - con
D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 ripristinava le precedenti tariffe, sospendendo in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia di tale ultimo decreto. I giudizi amministrativi si concludevano con la sentenza del C.G.A. n. 521/2012, di rigetto dell'appello promosso avverso le pronunce di primo grado, le quali avevano respinto i ricorsi. Indi, con il
D.A. n. 170/2013 (cd. Borsellino) l'Assessorato stabiliva il venire meno dei presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n. 336/2008, con conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007, con la decorrenza stabilita in quest'ultimo decreto e con lo stesso D.A. invitava le a procedere al CP_1
- 5 - ON recupero di quanto indebitamente corrisposto, ottemperando a ciò l' convenuta con la contestata nota nei confronti dell'attrice.
La sentenza impugnata, prendendo atto che il D.A. n. 170/2013 aveva ripristinato lo sconto tariffario di cui al D.A. n. 1977/2007, ha dapprima ritenuto escluso il potere di disapplicazione degli atti amministrativi e, di poi, ritenuto infondata la domanda in considerazione dell'effettuato ripristino con valenza retroattiva dei valori tariffari di cui al D.A. 1977 del 2007.
In merito alla natura del rapporto tra le parti, deve qui rilevarsi che col d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche - che regolano in atto il Servizio
Sanitario Nazionale - si è determinato un assetto caratterizzato (oltre che dalla programmazione del numero e dell'attività dei soggetti erogatori, in modo da evitare il rischio di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche;
dalla ripartizione preventiva della domanda tra un numero chiuso di soggetti erogatori e dalla facoltà di scelta dell'assistito solo all'interno del novero delle strutture accreditate) soprattutto e per quanto qui rileva, dalla remunerazione in base al sistema a tariffa (ciò allo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili).
Consegue che la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti previamente ON accreditati non è oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tra l' e le singole strutture ma, ex art. 1339 c.c., è uniformemente e previamente determinata mediante tariffe determinate in base a specifiche regole dalle regioni con propri provvedimenti autoritativi.
Con l'ulteriore conseguenza che la verifica di legittimità del provvedimento autoritativo che tali tariffe prevede - nella specie il D.A. n. 1977 del 2007 ed il D.A. n. 170/2013 che le ha ripristinate - comporterebbe nell'ambito di questo giudizio un esame diretto della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario che, pertanto, non può disapplicarlo.
Né è superfluo osservare che il Consiglio di Stato già con le sentenze nn. 2865 e 3923 del 2014, ancora una volta ribadite con la sentenza n. 1832 del 2015, ha statuito che
- 6 - dopo l'emanazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296 devono considerarsi ancora vigenti le tariffe determinate con il D.M. del 22 luglio 1996, pur dopo il suo annullamento in sede giurisdizionale con sentenza dal Consiglio di Stato n. 1839 del 29 marzo 2001 e dato atto che, per effetto di tale disposizione di legge, dal triennio 2007-
2009, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, devono quindi praticare uno sconto
(rispettivamente del 2 o del 20%) sugli importi indicati, per le prestazioni specialistiche e per quelle di diagnostica di laboratorio, dal decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996. Invero il Consiglio di Stato - richiamando altresì le sentenze della Corte
Costituzionale nn. 94 del 2009 e 243 del 2010 che hanno escluso l'incostituzionalità del co. 796 lett. o) della legge finanziaria predetta per tale reintroduzione di un D.M. pur dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo - ha evidenziato come, anche se annullato in sede giurisdizionale, il predetto decreto del Ministero della Salute ha continuato a produrre i suoi effetti per diretta volontà del legislatore, con la conseguenza che deve essere comunque applicato lo sconto sulle tariffe stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a nulla rilevando che il decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 sia stato annullato in sede giurisdizionale ed a nulla rilevando che anche il successivo decreto del Ministro della
Sanità del 12 settembre 2006 (cd. decreto Turco) sia stato poi annullato in sede giurisdizionale. Infatti, la reviviscenza, per il periodo successivo a tale legge, delle tariffe stabilite con il D.M. Bindi del 1996 si ricollega direttamente alla norma di legge statale.
Non coglie nel segno, poi, la dedotta retroattività del D.A. n. 170/2013 a fronte dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Ed invero, il D.A. del 2013, lungi dall'aver stabilito con effetto retroattivo le tariffe da corrispondere per le prestazioni rese negli anni 2008-2012, si è limitato ad una mera ricognizione del venir meno del presupposto che aveva indotto l'Amministrazione
Regionale a sospendere in via generale, col D.A. n. 336 del 2008, l'applicazione delle
- 7 - tariffe (prevedenti i contestati sconti tariffari) introdotte in Sicilia col D.A. n. 1977 del
2007.
Come ben evidenziato nel provvedimento del 2008, l'Assessorato aveva preso atto che talune strutture sanitarie avevano impugnato dinanzi al TAR siciliano il D.A. n. 1977 del 2007 e che il giudice amministrativo, in quei giudizi, l'aveva, in via cautelare, sospeso in attesa della piena cognizione di merito.
In tale decreto n. 336/2008 l'amministrazione regionale ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 - nelle more della definizione del giudizio di merito dei ricorsi, proposti avverso tale decreto, nei quali il giudice amministrativo aveva accolto le istanze cautelari avanzate - con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore, in applicazione dei valori tariffari previgenti. Al verificarsi della condizione risolutiva prevista nel decreto n. 336/2008, in conseguenza della reiezione dei ricorsi proposti avverso il decreto n.
1977/2007, e quindi del venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate, ha perduto effetto la sospensione disposta con il decreto n. 336 ed ha preso vigore la riserva di ripetizione in esso contenuta.
Il D.A. del 2013 ha dunque preso atto che la domanda di annullamento è stata in via definitiva disattesa dalla magistratura amministrativa adita in quei procedimenti e quindi l'Assessorato ha posto termine alla provvisoria inoperatività del D.A. n. 1977 che aveva comportato la temporanea reviviscenza della tariffazione precedente (e ciò, peraltro, analogamente a quanto è implicito in ogni sospensione dovuta all'attesa del pronunciamento del giudice) (v., in tal senso, TAR Palermo n. 83/2020).
Quindi è sempre il D.A. del 2007 ad esplicare (ora pienamente) i suoi effetti fin dalla sua originaria vigenza, ovvero dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale del 9/11/2007, e non certo il D.A. del 2013 a determinare l'efficacia retroattiva del tariffario scontato.
Ove pure si espungesse o si ritenesse disapplicabile il D.A. del 2013, l'esaurimento degli effetti sospensivi del D.A. del 2007, disposta col D.A. n. 336 del 2008, si determinerebbe ugualmente una volta che, in quest'ultimo, le ragioni che,
- 8 - provvisoriamente, ne avevano sorretto l'adozione (esigenza di sospensione erga omnes del D.A. n. 1977 del 2007) - ragioni di per sè temporanee e riferibili alla ivi analiticamente specificata ed esplicitata pendenza dei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo che, in seno ad essi, ne aveva cautelarmente sospeso l'efficacia Per_1
- erano venute meno essendosi definiti quei giudizi con esito favorevole all'Amministrazione.
Non sussiste, del resto, la violazione del principio dell'affidamento, atteso che la sospensione amministrativa del 2008 è avvenuta in dichiarata esecuzione dei provvedimenti cautelari ed era legata ad essi, nel senso che le tariffe del 2007 sarebbero state ripristinate se e quando tali ordinanze cautelari fossero venute meno
(in tal senso, v. C.G.A. n. 336/2019).
Affatto privo di pregio, poi, è il rilievo afferente l'applicabilità del principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203/2016, avendo correttamente il primo giudice rilevato che, lungi dall'applicazione retroattiva delle tariffe, nel caso di specie, il decreto assessoriale del 2013 ha natura meramente ricognitiva, e non certamente efficacia retroattiva” (così Corte di Appello di Catania, sent. n. 547/22, pres. Ferreri, est. Murana;
conforme C. App. Catania, sentenza n. 1324/2020; C. App. Catania, sentenza del 17.01.2023 nella causa n. 54/19 R.G., pres. SA, est. FI;
C. app
Catania, sentenza resa nella causa 291/2020, pres. SA. Est. FI).
Tale conclusione trova conferma anche in recente pronunzia del Consiglio di Stato
(sent. 4840/21 e 4843/21) ove si afferma “Deve osservarsi ancora una volta che nessuna retroattività delle disposizioni tariffarie impugnate è di fatto predicabile, essendo le stesse intervenute con decorrenza dal 1° ottobre 2007, ovvero successivamente alla loro formale introduzione, mentre, per il periodo pregresso (1° gennaio 2007 – 30 settembre 2007), l'Amministrazione regionale, con il D.A. del 29 agosto 2007, ha stabilito che gli importi derivanti dallo “sconto” ex art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006 dovessero essere detratti “rispettivamente dalle tariffe in atto vigenti per effetto dei decreti n. 3885 del 29 luglio 2004 e s.m. e n. 7104 del 29 dicembre 2005» (art. 2)”.
- 9 - Infondato è anche il richiamo, nei termini in cui è formulato, alla sentenza del CdS n.
4840/21 non potendo trarsi da tale pronunzia la conclusione della reviviscenza delle tariffe fissate per la Regione Sicilia col D.A. 11 settembre 1997.
La sentenza in questione afferma, infatti, “Deve invero ribadirsi che l'applicazione delle tariffe di cui al d.m. 22 luglio 1996, con lo "sconto" previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, trova autonomo fondamento nella portata cogente di quest'ultima disposizione, tenuto conto della genesi e della finalità della stessa (espressamente declinate dal legislatore nel senso di "garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione"): con la conseguenza che l'eventuale annullamento del D.A. 28 settembre 2007 non potrebbe giammai, come auspicato dalla parte appellante, restituire vitalità precettiva al tariffario regionale di cui al D.A. 11 settembre 1997, essendo stato ormai soppiantato, con la forza gerarchicamente prevalente tipica della legge formale, dal disposto del citato art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006. ….. omissis …. deve osservarsi che l'annullamento giurisdizionale del d.m. 12 settembre
2006 non è suscettibile di privare il D.A. 28 settembre 2007, alla luce della peculiare conformazione contenutistica, del suo presupposto legittimante. Deve infatti osservarsi che …. l'adozione del D.A. 28 settembre 2007 trova concorrente giustificazione nella
"necessità di recepire integralmente il contenuto dell'articolo 3 del D.M. del 12 settembre 2006, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria 2007)", stabilendo che "per l'effetto, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture sanitarie siciliane a far data dall'1 ottobre 2007 sono quelle recepite nell'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto e che riporta separatamente, in analitico le tariffe per le strutture pubbliche, nonché l'applicazione dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate preaccreditate".
- 10 - °°°
In conclusione, il motivo di gravame con il quale si domanda l'accertamento negativo ON della pretesa restitutoria dell' fondato sull'applicabilità ai rapporti concessori del
2011 e 2012 della tariffa stabilita con decreto assessoriale del 11.12.1997, si rivela infondato.
°°°
La medesima giurisprudenza citata dall'appellante dimostra, invece, il fondamento del motivo con il quale si lamenta l'illegittima applicazione del cd “sconto tariffario” (che è istituto ben diverso rispetto alla tariffa applicabile per la remunerazione delle prestazioni rese) alle prestazioni rese negli anni 2011 e 2012.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4843/2021 (conforme la sentenza n. 4820/21), ha annullato il decreto assessoriale n. 170/2013 (solo) nella parte in cui presuppone la perdurante vigenza del regime tariffario “scontato” previsto dalla L. n. 796/2006 e dal
Piano di Rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007-2009 anche oltre il detto periodo, concludendo " … lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009". L'invalidità, sotto il profilo esaminato, del D.A. n. 170/2013 assume rilievo nonostante il - ma meglio dovrebbe dirsi proprio in virtù del - carattere sostanzialmente ricognitivo del provvedimento, fondandosi esso sul presupposto - erroneo, come si è detto - della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n. 796/2006 e dal Piano di rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007
- 2009 oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato” (conforme C.d.S., sent. n. 4840/20
“Va in conclusione affermato che "lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009").
- 11 - L'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo (qual è il decreto assessoriale in parola) ha una efficacia che oltrepassa i limiti soggettivi del giudizio in cui la pronunzia è stata resa ed impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare la norma non solo tra le parti del giudizio ma in via generale “erga omnes”,
a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento (cfr. Cass. nn.
13389/2019, 17914/2003).
Il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado è, pertanto, fondato solo nella parte in cui nega che con riferimento alle prestazioni rese negli anni 2011 e 2012 possano trovare applicazione gli sconti tariffari (sopra menzionati) applicabili, invece, esclusivamente al triennio 2007-2009.
°°°
Prova del credito dell'
[...]
l'appellante che – a fronte della domanda di accertamento negativo del credito CP_5
ON
- l' mantenendo la qualifica di creditore, era tenuta a provare an e quantum del proprio diritto. ON L ha dato la prova di cui era onerata.
L'esistenza del titolo (rapporto concessorio) è pacifica essendo in atti i contratti (anni
2011 e 2012) prodotti dallo stesso appellante. ON L ha prodotto (in primo grado): a) la comunicazione del 12.12.2013 inviata all'Assessorato Regionale della Salute con la quale, rispondendo a precedente richiesta, si trasmettevano (ai fini dell'esatta individuazione delle somme da recuperare) i conteggi riguardanti gli anni 2008-2012 per singola “branca” e singola “annualità”; b) lettera al consorzio Centro Servizi Medici del 29.10.2014 ove risultano indicate le somme da recuperare per gli anni 2011 e 2012 (come da conteggi trasmessi all'assessorato con nota prot. 84614 del 11.11.2013), risultanti dalla differenza tra quanto già liquidato e “… quanto spettante sulla base della diversa valorizzazione delle prestazioni effettuate con le tariffe di cui al D.A. n. 1977…” .
La documentazione menzionata consente di riscontrare l'importo totale delle somme da recuperare suddivise per singola annualità e “branca” e gli importi riguardanti il Centro
- 12 - ON Servizi Medici. A fronte di tale documentazione, non può dirsi che l' non abbia dato prova dell'entità del credito vantato e sarebbe stato onere (non ottemperato) di chi tale conteggio contesta indicare le ragioni per le quali sarebbe errato.
°°°
Le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 3526/2020 emessa dal Parte_2
Tribunale di Catania, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello proposto da dichiara non applicabile alla remunerazione Parte_2 spettante a per le prestazioni sanitarie erogate Parte_2 negli anni 2011 e 2012 lo “sconto tariffario” previsto dal D.A. 170/2013; rigetta ogni altro motivo di appello;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Catania, 27.09.2025
Il consigliere est. Il presidente
ON FI NT IT SA
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NT IT SA presidente
Dora Bonifacio consigliere
ON FI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 445/2021 R.G. promossa da:
c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ACCETTA SERGIO, ; C.F._1
Appellante contro
, c.f. , ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. CORRADI ALESSANDRO, C.F._2
Appellato
°°°
All'udienza del 17.01.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO
Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
ON Catania, l' (d'ora in avanti . ONroparte_1
Esponeva di erogare prestazioni sanitarie specialistiche in regime di accreditamento con il sistema sanitario nazionale e che, in virtù di siffatto accreditamento, stipulava accordi annuali con l' con la previsione di una apposita ONroparte_1 tariffa;
che le prestazioni erano state regolarmente eseguite;
che per gli anni 2011 e
2012 l' aveva domandato la restituzione di parte delle somme corrisposte CP_3 nella misura di euro 3.119.974,91 (euro 1.503.173,60 per l'anno 2011; euro
1.616.801,31 per l'anno 2012) ritenendo applicabile il tariffario previsto dal decreto assessoriale 28.9.2007 ripristinato dal decreto assessoriale 28.1.2013.
Il proponeva domanda di accertamento negativo della Parte_2 pretesa esternata dall' facendo valere il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva (essendo intervenuto un contratto di factoring con Factorit spa) e, in subordine, domandando di dichiarare applicabile il regime tariffario previsto dal D.A. 11.12.1997 ON (e non quello invocato dall' previsto dal D.A. 28-09.2007).
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3526 del 1.08.2020, ha rigettato la domanda.
La sentenza è stata gravata da appello dal Parte_2 fondandolo sui motivi di seguito esposti.
Si è costituita in giudizio l' , resistendo al ONroparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 17.01.2025 con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
ONratto di factoring e difetto di legittimazione passiva
L'appellante ritiene che l'avvenuta cessione pro soluto a Factorit spa dei crediti vantati ON nei confronti dell' abbia determinato il subentro di Factorit spa in ogni rapporto con
- 2 - il debitore ceduto ( con la conseguenza che la domanda di restituzione CP_3 di somme andava proposta nei confronti del cessionario (Factorit spa) e non del cedente
( . Parte_2
Il motivo non è fondato.
Come già argomentato dal Tribunale di Catania l'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito va effettuata con riguardo al rapporto concessorio e non al rapporto di factoring.
Il motivo di appello non tiene conto della (necessaria) distinzione tra cessione del credito e del contratto.
La pretesa restitutoria dell'azienda sanitaria non trova titolo nel contratto di factoring ma nel rapporto concessorio (di accreditamento) del Centro Medico con il servizio sanitario nazionale (per come disciplinato dalle varie fonti normative succedutesi) ed è, dunque, correttamente rivolta nei confronti del soggetto convenzionato (in proposito si vedano le conformi statuizioni già rese da questa Corte nelle cause numeri 291/20 R.G.,
134/20 R.G. e 164/2020 R.G.).
La cessione del credito determina una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale che rimane in capo alle parti originarie con le azioni contrattuali e la titolarità del credito che viene invece trasmessa al cessionario che riceve una posizione soggettiva attiva limitata al credito ceduto ed alle azioni funzionali alla realizzazione del credito.
Si veda in proposito Cass. 8579/24 secondo cui “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del
- 3 - precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)”
(conforme Cass. 17727/18).
L'azione del debitore volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione del contratto è stata, dunque, correttamente proposta nei confronti della parte contrattuale, cioè il Parte_2
Errata individuazione dei DD.AA. nn. 1977/07 e 170/2013 quali fonti normative applicabili per la determinazione della remunerazione per le prestazioni erogate nel 2011 e 2012.
L'appellante critica la sentenza di primo grado rilevando che al momento della stipula del contratto vigeva la tariffa prevista dal D.A. 11.12.1997 (per effetto del D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 che aveva sospeso in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007 ripristinando le precedenti tariffe) e che la remunerazione delle prestazioni non poteva che essere regolata secondo la tariffa vigente pro tempore;
aggiungeva che il contratto stipulato tra le parti (i cui effetti erano da tempo esauriti al momento della richiesta della restituzione di somme da parte ON dell' , trattandosi di un rapporto privatistico, rimane insensibile rispetto al succedersi dei provvedimenti normativi regolatori della materia (ivi compreso il D.A.
28.01.2013 sul quale si fonda la pretesa restitutoria contestata con la domanda di accertamento negativo).
In definitiva, secondo l'appellante l'unica legge regolatrice del corrispettivo dovrebbe essere rinvenuta nel contratto stipulato tra le parti senza possibilità di tenere conto del
D.A. del 28.01.2013.
- 4 - Nelle difese svolte in corso di causa, l'appellante rilevava inoltre che il Consiglio di
Stato con sentenza 4840/21 aveva dichiarato l'illegittimità del DA 170/2013 (del
28.01.2013) affermando che lo sconto tariffario era limitato al triennio 2007-2009.
I motivi di critica proposti dall'appellante pongono questioni già affrontate da questa
Corte di appello in precedenti (e condivisibili) decisioni cui il collegio ritiene di aderire, divenendo, a questo punto, utile farne testuale richiamo.
“… la Regione Siciliana, con D.A. n. 1977/2007, in attuazione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio
2007/2009, stabiliva che a far data dal 1° ottobre 2007, a modifica dei valori tariffari precedentemente determinati con il decreto n. 24059/1997 e con il decreto n.
7104/2005, le tariffe massime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle previste dal
D.M. 12 settembre 2006, così recependo anche l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 (che prescriveva uno sconto tariffario da operarsi dalle strutture sanitarie accreditate sul tariffario dei cui al D.M. 22/7/1996, cd. decreto Bindi). A seguito della contestazione in sede giurisdizionale del detto decreto assessoriale, e della disposta sospensione in sede cautelare dell'efficacia di tale atto da parte del , CP_4
l' - effettuata una rinnovata valutazione in merito alla Parte_3 precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A. n. 1977/2007 - con
D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 ripristinava le precedenti tariffe, sospendendo in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia di tale ultimo decreto. I giudizi amministrativi si concludevano con la sentenza del C.G.A. n. 521/2012, di rigetto dell'appello promosso avverso le pronunce di primo grado, le quali avevano respinto i ricorsi. Indi, con il
D.A. n. 170/2013 (cd. Borsellino) l'Assessorato stabiliva il venire meno dei presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n. 336/2008, con conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007, con la decorrenza stabilita in quest'ultimo decreto e con lo stesso D.A. invitava le a procedere al CP_1
- 5 - ON recupero di quanto indebitamente corrisposto, ottemperando a ciò l' convenuta con la contestata nota nei confronti dell'attrice.
La sentenza impugnata, prendendo atto che il D.A. n. 170/2013 aveva ripristinato lo sconto tariffario di cui al D.A. n. 1977/2007, ha dapprima ritenuto escluso il potere di disapplicazione degli atti amministrativi e, di poi, ritenuto infondata la domanda in considerazione dell'effettuato ripristino con valenza retroattiva dei valori tariffari di cui al D.A. 1977 del 2007.
In merito alla natura del rapporto tra le parti, deve qui rilevarsi che col d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche - che regolano in atto il Servizio
Sanitario Nazionale - si è determinato un assetto caratterizzato (oltre che dalla programmazione del numero e dell'attività dei soggetti erogatori, in modo da evitare il rischio di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche;
dalla ripartizione preventiva della domanda tra un numero chiuso di soggetti erogatori e dalla facoltà di scelta dell'assistito solo all'interno del novero delle strutture accreditate) soprattutto e per quanto qui rileva, dalla remunerazione in base al sistema a tariffa (ciò allo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili).
Consegue che la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti previamente ON accreditati non è oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tra l' e le singole strutture ma, ex art. 1339 c.c., è uniformemente e previamente determinata mediante tariffe determinate in base a specifiche regole dalle regioni con propri provvedimenti autoritativi.
Con l'ulteriore conseguenza che la verifica di legittimità del provvedimento autoritativo che tali tariffe prevede - nella specie il D.A. n. 1977 del 2007 ed il D.A. n. 170/2013 che le ha ripristinate - comporterebbe nell'ambito di questo giudizio un esame diretto della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario che, pertanto, non può disapplicarlo.
Né è superfluo osservare che il Consiglio di Stato già con le sentenze nn. 2865 e 3923 del 2014, ancora una volta ribadite con la sentenza n. 1832 del 2015, ha statuito che
- 6 - dopo l'emanazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296 devono considerarsi ancora vigenti le tariffe determinate con il D.M. del 22 luglio 1996, pur dopo il suo annullamento in sede giurisdizionale con sentenza dal Consiglio di Stato n. 1839 del 29 marzo 2001 e dato atto che, per effetto di tale disposizione di legge, dal triennio 2007-
2009, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, devono quindi praticare uno sconto
(rispettivamente del 2 o del 20%) sugli importi indicati, per le prestazioni specialistiche e per quelle di diagnostica di laboratorio, dal decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996. Invero il Consiglio di Stato - richiamando altresì le sentenze della Corte
Costituzionale nn. 94 del 2009 e 243 del 2010 che hanno escluso l'incostituzionalità del co. 796 lett. o) della legge finanziaria predetta per tale reintroduzione di un D.M. pur dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo - ha evidenziato come, anche se annullato in sede giurisdizionale, il predetto decreto del Ministero della Salute ha continuato a produrre i suoi effetti per diretta volontà del legislatore, con la conseguenza che deve essere comunque applicato lo sconto sulle tariffe stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a nulla rilevando che il decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 sia stato annullato in sede giurisdizionale ed a nulla rilevando che anche il successivo decreto del Ministro della
Sanità del 12 settembre 2006 (cd. decreto Turco) sia stato poi annullato in sede giurisdizionale. Infatti, la reviviscenza, per il periodo successivo a tale legge, delle tariffe stabilite con il D.M. Bindi del 1996 si ricollega direttamente alla norma di legge statale.
Non coglie nel segno, poi, la dedotta retroattività del D.A. n. 170/2013 a fronte dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Ed invero, il D.A. del 2013, lungi dall'aver stabilito con effetto retroattivo le tariffe da corrispondere per le prestazioni rese negli anni 2008-2012, si è limitato ad una mera ricognizione del venir meno del presupposto che aveva indotto l'Amministrazione
Regionale a sospendere in via generale, col D.A. n. 336 del 2008, l'applicazione delle
- 7 - tariffe (prevedenti i contestati sconti tariffari) introdotte in Sicilia col D.A. n. 1977 del
2007.
Come ben evidenziato nel provvedimento del 2008, l'Assessorato aveva preso atto che talune strutture sanitarie avevano impugnato dinanzi al TAR siciliano il D.A. n. 1977 del 2007 e che il giudice amministrativo, in quei giudizi, l'aveva, in via cautelare, sospeso in attesa della piena cognizione di merito.
In tale decreto n. 336/2008 l'amministrazione regionale ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 - nelle more della definizione del giudizio di merito dei ricorsi, proposti avverso tale decreto, nei quali il giudice amministrativo aveva accolto le istanze cautelari avanzate - con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore, in applicazione dei valori tariffari previgenti. Al verificarsi della condizione risolutiva prevista nel decreto n. 336/2008, in conseguenza della reiezione dei ricorsi proposti avverso il decreto n.
1977/2007, e quindi del venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate, ha perduto effetto la sospensione disposta con il decreto n. 336 ed ha preso vigore la riserva di ripetizione in esso contenuta.
Il D.A. del 2013 ha dunque preso atto che la domanda di annullamento è stata in via definitiva disattesa dalla magistratura amministrativa adita in quei procedimenti e quindi l'Assessorato ha posto termine alla provvisoria inoperatività del D.A. n. 1977 che aveva comportato la temporanea reviviscenza della tariffazione precedente (e ciò, peraltro, analogamente a quanto è implicito in ogni sospensione dovuta all'attesa del pronunciamento del giudice) (v., in tal senso, TAR Palermo n. 83/2020).
Quindi è sempre il D.A. del 2007 ad esplicare (ora pienamente) i suoi effetti fin dalla sua originaria vigenza, ovvero dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale del 9/11/2007, e non certo il D.A. del 2013 a determinare l'efficacia retroattiva del tariffario scontato.
Ove pure si espungesse o si ritenesse disapplicabile il D.A. del 2013, l'esaurimento degli effetti sospensivi del D.A. del 2007, disposta col D.A. n. 336 del 2008, si determinerebbe ugualmente una volta che, in quest'ultimo, le ragioni che,
- 8 - provvisoriamente, ne avevano sorretto l'adozione (esigenza di sospensione erga omnes del D.A. n. 1977 del 2007) - ragioni di per sè temporanee e riferibili alla ivi analiticamente specificata ed esplicitata pendenza dei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo che, in seno ad essi, ne aveva cautelarmente sospeso l'efficacia Per_1
- erano venute meno essendosi definiti quei giudizi con esito favorevole all'Amministrazione.
Non sussiste, del resto, la violazione del principio dell'affidamento, atteso che la sospensione amministrativa del 2008 è avvenuta in dichiarata esecuzione dei provvedimenti cautelari ed era legata ad essi, nel senso che le tariffe del 2007 sarebbero state ripristinate se e quando tali ordinanze cautelari fossero venute meno
(in tal senso, v. C.G.A. n. 336/2019).
Affatto privo di pregio, poi, è il rilievo afferente l'applicabilità del principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203/2016, avendo correttamente il primo giudice rilevato che, lungi dall'applicazione retroattiva delle tariffe, nel caso di specie, il decreto assessoriale del 2013 ha natura meramente ricognitiva, e non certamente efficacia retroattiva” (così Corte di Appello di Catania, sent. n. 547/22, pres. Ferreri, est. Murana;
conforme C. App. Catania, sentenza n. 1324/2020; C. App. Catania, sentenza del 17.01.2023 nella causa n. 54/19 R.G., pres. SA, est. FI;
C. app
Catania, sentenza resa nella causa 291/2020, pres. SA. Est. FI).
Tale conclusione trova conferma anche in recente pronunzia del Consiglio di Stato
(sent. 4840/21 e 4843/21) ove si afferma “Deve osservarsi ancora una volta che nessuna retroattività delle disposizioni tariffarie impugnate è di fatto predicabile, essendo le stesse intervenute con decorrenza dal 1° ottobre 2007, ovvero successivamente alla loro formale introduzione, mentre, per il periodo pregresso (1° gennaio 2007 – 30 settembre 2007), l'Amministrazione regionale, con il D.A. del 29 agosto 2007, ha stabilito che gli importi derivanti dallo “sconto” ex art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006 dovessero essere detratti “rispettivamente dalle tariffe in atto vigenti per effetto dei decreti n. 3885 del 29 luglio 2004 e s.m. e n. 7104 del 29 dicembre 2005» (art. 2)”.
- 9 - Infondato è anche il richiamo, nei termini in cui è formulato, alla sentenza del CdS n.
4840/21 non potendo trarsi da tale pronunzia la conclusione della reviviscenza delle tariffe fissate per la Regione Sicilia col D.A. 11 settembre 1997.
La sentenza in questione afferma, infatti, “Deve invero ribadirsi che l'applicazione delle tariffe di cui al d.m. 22 luglio 1996, con lo "sconto" previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, trova autonomo fondamento nella portata cogente di quest'ultima disposizione, tenuto conto della genesi e della finalità della stessa (espressamente declinate dal legislatore nel senso di "garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione"): con la conseguenza che l'eventuale annullamento del D.A. 28 settembre 2007 non potrebbe giammai, come auspicato dalla parte appellante, restituire vitalità precettiva al tariffario regionale di cui al D.A. 11 settembre 1997, essendo stato ormai soppiantato, con la forza gerarchicamente prevalente tipica della legge formale, dal disposto del citato art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006. ….. omissis …. deve osservarsi che l'annullamento giurisdizionale del d.m. 12 settembre
2006 non è suscettibile di privare il D.A. 28 settembre 2007, alla luce della peculiare conformazione contenutistica, del suo presupposto legittimante. Deve infatti osservarsi che …. l'adozione del D.A. 28 settembre 2007 trova concorrente giustificazione nella
"necessità di recepire integralmente il contenuto dell'articolo 3 del D.M. del 12 settembre 2006, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria 2007)", stabilendo che "per l'effetto, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture sanitarie siciliane a far data dall'1 ottobre 2007 sono quelle recepite nell'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto e che riporta separatamente, in analitico le tariffe per le strutture pubbliche, nonché l'applicazione dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate preaccreditate".
- 10 - °°°
In conclusione, il motivo di gravame con il quale si domanda l'accertamento negativo ON della pretesa restitutoria dell' fondato sull'applicabilità ai rapporti concessori del
2011 e 2012 della tariffa stabilita con decreto assessoriale del 11.12.1997, si rivela infondato.
°°°
La medesima giurisprudenza citata dall'appellante dimostra, invece, il fondamento del motivo con il quale si lamenta l'illegittima applicazione del cd “sconto tariffario” (che è istituto ben diverso rispetto alla tariffa applicabile per la remunerazione delle prestazioni rese) alle prestazioni rese negli anni 2011 e 2012.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4843/2021 (conforme la sentenza n. 4820/21), ha annullato il decreto assessoriale n. 170/2013 (solo) nella parte in cui presuppone la perdurante vigenza del regime tariffario “scontato” previsto dalla L. n. 796/2006 e dal
Piano di Rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007-2009 anche oltre il detto periodo, concludendo " … lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009". L'invalidità, sotto il profilo esaminato, del D.A. n. 170/2013 assume rilievo nonostante il - ma meglio dovrebbe dirsi proprio in virtù del - carattere sostanzialmente ricognitivo del provvedimento, fondandosi esso sul presupposto - erroneo, come si è detto - della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n. 796/2006 e dal Piano di rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007
- 2009 oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato” (conforme C.d.S., sent. n. 4840/20
“Va in conclusione affermato che "lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009").
- 11 - L'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo (qual è il decreto assessoriale in parola) ha una efficacia che oltrepassa i limiti soggettivi del giudizio in cui la pronunzia è stata resa ed impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare la norma non solo tra le parti del giudizio ma in via generale “erga omnes”,
a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento (cfr. Cass. nn.
13389/2019, 17914/2003).
Il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado è, pertanto, fondato solo nella parte in cui nega che con riferimento alle prestazioni rese negli anni 2011 e 2012 possano trovare applicazione gli sconti tariffari (sopra menzionati) applicabili, invece, esclusivamente al triennio 2007-2009.
°°°
Prova del credito dell'
[...]
l'appellante che – a fronte della domanda di accertamento negativo del credito CP_5
ON
- l' mantenendo la qualifica di creditore, era tenuta a provare an e quantum del proprio diritto. ON L ha dato la prova di cui era onerata.
L'esistenza del titolo (rapporto concessorio) è pacifica essendo in atti i contratti (anni
2011 e 2012) prodotti dallo stesso appellante. ON L ha prodotto (in primo grado): a) la comunicazione del 12.12.2013 inviata all'Assessorato Regionale della Salute con la quale, rispondendo a precedente richiesta, si trasmettevano (ai fini dell'esatta individuazione delle somme da recuperare) i conteggi riguardanti gli anni 2008-2012 per singola “branca” e singola “annualità”; b) lettera al consorzio Centro Servizi Medici del 29.10.2014 ove risultano indicate le somme da recuperare per gli anni 2011 e 2012 (come da conteggi trasmessi all'assessorato con nota prot. 84614 del 11.11.2013), risultanti dalla differenza tra quanto già liquidato e “… quanto spettante sulla base della diversa valorizzazione delle prestazioni effettuate con le tariffe di cui al D.A. n. 1977…” .
La documentazione menzionata consente di riscontrare l'importo totale delle somme da recuperare suddivise per singola annualità e “branca” e gli importi riguardanti il Centro
- 12 - ON Servizi Medici. A fronte di tale documentazione, non può dirsi che l' non abbia dato prova dell'entità del credito vantato e sarebbe stato onere (non ottemperato) di chi tale conteggio contesta indicare le ragioni per le quali sarebbe errato.
°°°
Le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 3526/2020 emessa dal Parte_2
Tribunale di Catania, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello proposto da dichiara non applicabile alla remunerazione Parte_2 spettante a per le prestazioni sanitarie erogate Parte_2 negli anni 2011 e 2012 lo “sconto tariffario” previsto dal D.A. 170/2013; rigetta ogni altro motivo di appello;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Catania, 27.09.2025
Il consigliere est. Il presidente
ON FI NT IT SA
- 13 -