Articolo 2254 quater del Codice dell'ordinamento militare
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2254-quater. (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all' articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita', e' attribuito con le seguenti modalita':
a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo ((e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017)) ;
b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020