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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 978/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Parte_1 di Paolo del Foro di Chieti, giusta procura allegata in calce all'atto di citazio- ne in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Chieti, viale Unità d'Italia n. 230;
APPELLANTE
E in persona del procuratore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Angelina Zeffiro e dall'avv. Giuseppe Cericola, giusta procu- ra allegata all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Campitelli, sito in L'Aquila, via Dei Medici
n. 10; APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<< In accoglimento del presente appello e, comunque, in riforma della appel- lata sentenza, 463/2023 in data 9/8/2023 del Tribunale Ordinario di Chieti in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Cozzolino Mar- cello, in via preliminare: ritenuta la causa non sufficientemente istruita, ed in particolare dichiarata nulla la c.t.u. in atti, rimettere al causa nella fase istruttoria per ivi ammettere ed espletare nuova c.t.u. ed in ogni caso dichia- rare non utilizzabile la prova dedotta da nel me- Controparte_3 rito: previii declaratorie ed accertamenti tutti di legge, ed in particolare della responsabilità piena ed esclusiva di in ordine alla causa- Controparte_2 zione dell'incidente in narrativa e dell'obbligo contrattuale di
[...] al risarcimento dei danni provocato dalla circolazione della Controparte_4 autovettura BMW targata EP393NW, per l'effetto condannare con vincolo so- lidale e al pronto ed integrale Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da Persona_1 quantificati in complessivi € 73.446,84 (nel dettaglio: per invalidità perma- nente biologica (11%), € 50.254,05; + per invalidità temporanea biologica
[assoluta (38 gg.), € 1.640,08; parziale al 75% (30 gg.), € 971,10 e parziale al 50% (80 gg.), € 1.726,40], € 4.337,58; + per danno morale (1/3 del cumulo tra danno da invalidità permanente e da inabilità temporanea), € 18.197,21;
+ per spese mediche documentate, € 658,00) ovvero in quell'altra, minore o maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, comunque con rivalutazione ed inte- ressi come per legge dal dì dell'occorso all'effettivo soddisfo. E condannarli in solido, altresì, al pagamento di spese tutte e compensi del doppio grado di
2 giudizio da distrarsi in favore del procuratore, avv. Silvano Di Paolo, che si dichiara antistatario. >>
Per parte appellata Controparte_1
<< Voglia l'On.Corte adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale- preliminare, ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per i motivi libel- lati per mancata ottemperanza ai dettami dell'art. 342 cpc ovvero, nel merito, rigettare integralmente l'appello, così come proposto ed in ogni sua parte, unitamente a tutte le avverse posizioni e richieste, siccome il tutto è inammis- sibile e, comunque, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto, accogliendo in toto le conclusioni avanzate in I grado dalla odierna Concludente che qui, mutatis mutandis, abbiansi per richiamate ed armonizzate con le suesposte argomentazioni, con conferma dell'impugnata sentenza, ancorché sulla base di ragioni e motivazioni diverse da quelle adottate dal Tribunale e fermo re- stando il rigetto della domanda, con condanna di C/parte alle spese di lite di questo grado ex DM 55/2014-147/2022. Salvis Juribus.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 463/2023 pubblicata il 10.08.23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha respinto la domanda avanzata da , tesa a veder condannare Parte_1 Parte_2
e la al risarcimento del danno tutto, subito in oc-
[...] Controparte_1 casione di incidente stradale avvenuto il 24.12.2019 lungo la via Torremonta- nara, nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH).
Più in dettaglio, l'attore ha sostenuto di essere stato investito dall'autovettura
BMW targata EP393NW, di proprietà e condotta dal e tenuta in ga- CP_2 ranzia per la RCA dalla compagnia assicurativa mentre Controparte_1
3 percorreva, a piedi e spingendo a mano un ciclomotore in avaria, la strada avanti indicata lungo il ciglio destro.
Egli ha dedotto di essere stato colpito alle spalle dall'auto anzidetta, che per- correva la stessa strada nel medesimo senso di marcia, e, per l'effetto, di avere subito lesioni personali e danni morali e patrimoniali, quantificabili comples- sivamente in euro 73.446,84.
1.1. Il Tribunale, in sintesi, ha rigettato la domanda poiché non ha ritenuto matura la prova fornita dal danneggiato a sostegno della esistenza stessa del fatto, dunque dell'an, ripercorrendo i fatti ed evidenziando le patenti contrad- dizioni nelle quali era incorso l'attore, che, ai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di Chieti, in cui era stato trasportato subito dopo l'infortunio, aveva riferito di essere caduto, e non di essere stato investito da un'autovettura, senza considerare che il personale del servizio 118 che l'aveva ivi trasportato gli aveva riscontrato “alito vinoso”, come confermato dalle analisi effettuate in ospedale (tasso alcolemico pari a 0,96g/l) il che ne minava anche l'attendibilità. Significative erano state, del resto, le registrazioni del servizio 118, peraltro confermate dall'infermiere da cui emerge che Tes_1
l'intervento sul luogo del sinistro era stato richiesto per due ragazzi rumeni caduti da un motorino, senza alcun riferimento ad un investimento da parte di un'autovettura, ma ancor più lo erano le risultanze della ctu medico legale, che avevano accertato la totale incompatibilità tra le lesioni rilevate e docu- mentate dalla certificazione sanitaria, e la dinamica riferita dall'attore, per la posizione dei monconi ossei e perché troppo basse (20-25 cm) rispetto a quel- le da ipotetico investimento (40-45 cm) da parte dell'autovettura condotta dal che i periti non erano riusciti a visionare e che era di colore nero, CP_2 mentre i testimoni avevano riferito che essa era di colore bianco.
1.2. Gravemente contraddittorie ed inattendibili sono state ritenute anche le dichiarazioni rese dal nell'interrogatorio, nel quale ha affermato di CP_2 avere visto soltanto all'ultimo momento il di non essere riuscito ad Pt_1
4 evitarlo per una sua distrazione, di procedere al momento del sinistro ad una velocità di circa 50/70 km/h (il che avrebbe comportato al pedone lesioni gra- vissime), di avere frenato soltanto dopo l'impatto, e di essersi allontanato dal luogo quando sul posto erano arrivate altre persone (il che gli è valsa la tra- smissione degli atti al PM per omissione di soccorso), apparendo strano che egli, nonostante le richieste ricevute dalla sua compagnia assicuratrice, non avesse fornito alcuna spiegazione in merito alla dinamica del sinistro, i cui mezzi non avevano subito alcuna verifica per consentire la valutazione della compatibilità dei danni.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il sostanzialmente consi- Pt_1 stente in unico motivo, finalizzato a sostenere la fondatezza probatoria della richiesta risarcitoria, ancorché articolato a contrastare i punti della sentenza come di seguito sinteticamente compendiati.
2.1 L'appellante eccepisce, innanzitutto, la nullità della CTU disposta dal Tri- bunale, per difetto di contraddittorio, dal momento che gli ausiliari avrebbero eseguito un sopralluogo nel posto dell'incidente senza darne preventivo avvi- so alle parti.
2.2 Del contenuto della relazione tecnica, contesta in special modo il rilievo riguardo lo stato di alterazione alcolemica accertata in capo a lui, con tasso pari a 0,96 g/l, durante gli esami clinici svolti presso il Pronto Soccorso dove era stato ricoverato a seguito dell'incidente: stando al tenore del gravame, il fatto che il danneggiato, pedone, potesse essere ubriaco sarebbe ininfluente sul thema decidendum.
In ogni caso, aggiunge, non è provato che egli avesse assunto alcol prima dell'incidente, anziché dopo, ossia nel lasso di tempo di circa due ore tra il si- nistro e l'accertamento in ospedale.
2.3 Ancora contrastando i consulenti del giudice, rileva che la presunzione, secondo cui l'autovettura investitrice fosse dotata di paraurti – elemento prio- ritario nella ricostruzione peritale della dinamica d'impatto tra il veicolo ed il
5 corpo del danneggiato – non sia ammissibile, in quanto la circostanza doveva essere provata e doveva essere accertata dal CTU.
Inoltre, rileva che il proprio quadro clinico, così come emerge dalla documen- tazione medica e recepita in CTU, mostra tutte lesioni incompatibili con un impatto che provenisse da dietro;
invece, il tipo di frattura alla gamba sinistra e le escoriazioni rilevate alla parte anteriore del ginocchio sinistro, nonché
l'assenza di lesioni alla parte posteriore della gamba in questione, secondo l'appellante, sarebbero compatibili comunque con impatto da proiezione in avanti del corpo e caduta per terra: dunque, sarebbero lesioni non da impatto diretto ma indiretto.
2.4 Eccepisce, infine, la irrilevanza probatoria della conversazione telefonica registrata, e prodotta in atti in file audio, tra un soggetto, la cui identità è ri- masta ignota, e l'operatore del servizio ambulanza 118, chiamato affinché in- tervenisse sul posto un mezzo di soccorso. In tale comunicazione, il chiaman- te avrebbe riferito di due ragazzi caduti autonomamente da uno scooter, anzi- ché di un incidente in cui un pedone sarebbe stato travolto da un'autovettura, così come dedotto in giudizio.
Parte appellante ne sostiene l'inutilizzabilità, poiché, innanzitutto, da essa conversazione non era possibile identificare il chiamante, dal momento che l'operatore ricevente non gli aveva chiesto le generalità; in secondo luogo, da essa non era possibile stabilire se ciò che aveva visto e riferito al telefono il soggetto ignoto rappresentasse realmente la verità dei fatti, oppure se fosse frutto di impressioni o interpretazioni soggettive.
3. Si costituiva in giudizio la appellata, resistendo Controparte_1 all'impugnazione; non si costituiva, invece, Controparte_2
4. All'udienza del 10.9.2025, la causa è stata tratta in decisione.
5. Preliminarmente la Corte accerta la mancata costituzione di Parte_2
nonostante la regolarità delle notifiche, sicché ne va dichiarata la con-
[...] tumacia.
6 6. Tanto premesso, l'impugnazione non merita positivo apprezzamento per le ragioni che seguono.
6.1 Ritiene la Corte che si debba innanzitutto considerare la registrazione au- dio prodotta in atti, contenente la comunicazione telefonica al servizio ambu- lanza 118, in quanto evidentemente questione determinante della prova del fatto e della sua dinamica,
Le eccezioni di cui al gravame, che contestano l'asserzione del soggetto igno- to, il quale afferma di chiamare “per due ragazzi romeni caduti in motorino”, fondate sulla impossibilità di collocare la conversazione sia sul piano sogget- tivo, sia sul piano temporale (ossia quanto tempo dopo l'impatto), sono supe- rate da un più attento ascolto dell'audio in atti.
Il chiamante, infatti, afferma di avere davanti due ragazzi caduti con un moto- rino (“hanno caduto”), definendoli in un primo momento “albanesi”, ma viene immediatamente corretto da una voce fuori campo, la quale precisa che erano, invece, rumeni.
Ora, chiunque – ma è presumibile fossero gli stessi ragazzi rumeni, ossia e/o a parlare fuori campo – che abbia avuto la prontezza, data Pt_1 Per_2 anche dalla chiara vicinanza al congegno telefonico, di correggere un dato non fondamentale a sintetizzare i fatti accaduti in funzione del migliore e più efficiente intervento dei sanitari, assai probabilmente sarebbe stato ancor più solerte a precisare che si trattasse di un investimento e non di una caduta, per meglio fornire all'operatore tutti i dati affinché egli potesse disporre di tutti gli elementi necessari a valutare la criticità del caso e a disporre di conse- guenza.
Del resto, se è vero che il conducente della BMW investitrice, Parte_2
e l'autovettura stessa siano rimasti vicini al ferito, come sostenuto dal
[...] medesimo e dal teste risulta difficile comprendere come il soggetto Per_2 ignoto che aveva chiamato il 118 non avesse potuto comprendere da sé ciò
7 che la scena davanti ai suoi occhi offriva, ossia quella di un investimento an- ziché di una caduta autonoma.
La difesa della parte appellante, a tal proposito, vuol suscitare il dubbio della giusta collocazione temporale da dare a tale comunicazione telefonica in rap- porto agli eventi accaduti, che, a suo dire non è determinabile.
6.2 In realtà, rileva la Corte come tutta la sequenza cronologica degli eventi, da come emerge dalla stessa offerta probatoria difensiva – ossia dall'interrogatorio di e di e dalle dichiarazioni del teste CP_2 Pt_1 Tes_2
[...
– appaia del tutto incoerente.
Si riassume analiticamente quanto di seguito: alle 17:40 spingeva il Pt_1 motociclo (dal suo interrogatorio); 17:45 Veniva investito (da interrogatorio di . Tuttavia: alle 18:30 viene visto mentre spingeva ancora il CP_2 Pt_1 ciclomotore (teste che andava verso la casa del datore di lavoro ); alle Per_2
18:40 era per terra ferito (sempre di ritorno, da capitolo lett. c, sub 5); Per_2 alle 19:00 arrivava ambulanza (secondo il teste da capitolo lett. c, Per_2 sub 7 ).
Gli orari forniti dai tre chiaramente non coincidono.
Si potrebbe anche intendere sia stata una mera svista, quella che ha portato all'errore confondendo le 17 con le 18 (così da intendersi: le 18:40 e Per_2 le 19:00 dichiarate in luogo delle 17:40 e le 18:00 reali), tanto più che tali ora- ri, così come riferiti, sono incompatibili con l'orario d'ingresso in Pronto Soc- corso del Lungu, indicato nel referto alle ore 18:30.
Tuttavia, a tutto voler concedere, sorgerebbe a questo punto una questione ul- teriore: come sia stato possibile per in soli 10 minuti, ossia tra le Per_2
17:30 e le 17:40, raggiungere la casa del suo datore di lavoro (a distanza non meglio specificata dal luogo dell'incidente), compiere le commissioni che si proponeva (scambio di auguri natalizi), ed essere già di ritorno sul luogo dell'incidente. Tanto più che non è stato chiarito dal teste se percorresse il tragitto a piedi o a bordo di qualche veicolo di qualunque tipo (automobile,
8 motociclo, bicicletta etc), al fine di poterne meglio valutare i tempi di percor- renza e, dunque, la verosimiglianza delle dichiarazioni stesse, assieme alla lo- ro attendibilità.
Allo stato delle emergenze istruttorie, non è possibile stabilire con minima chiarezza quale sia stata la posizione di all'interno della dinamica Per_2 dell'incidente, sufficientemente verosimile rimanendo solo il fatto che era presente sul posto quando la persona non identificata ha chiamato l'ambulanza, ossia alle 17:48 come indicato nella scheda della centrale opera- tiva 118.
6.3 Sulla incompatibilità delle lesioni riportate e la dinamica dell'impatto, co- sì come dedotta in giudizio, la Corte tanto osserva: i consulenti d'ufficio han- no così concluso, sulla base esclusiva degli atti di causa ritualmente acquisiti nel contraddittorio della parti, presente anche il difensore di parte appellante, il 24.01.2022: “Dalla comparazione delle altezze della lesione nonché dalla natura delle lesioni stesse (frattura esposta nella direzione contraria alla di- rezione dell'urto), gli scriventi consulenti ritengono che le lesioni, così come evidenziate dagli esami radiografici, non trovano coerenza e compatibilità con la riferita dinamica.” (Relazione definitiva del 23.01.23).
6.3.1 In sintesi, tra l'altezza della frattura ( 20-25 cm ) e l'altezza della parte dell'autovettura, BMW Serie 5, che l'avrebbe provocata (40-50 cm;
dato non contestato dalla parte) vi è una differenza di ben 20-25 cm.
Parte appellante ipotizza un non meglio provato dislivello del manto stradale tra il punto d'appoggio della parte dell'auto investitrice e quello della propria gamba sinistra, tentando di invalidare le conclusioni tecniche, le quali avreb- bero illegittimamente presunto una omogeneità di livello della strada.
Ora, solo uno “scalino”, come potrebbe essere quello di un marciapiede rial- zato, potrebbe generare un tale dislivello in una distanza di pochissimi centi- metri, ossia quelli che intercorrono tra la ruota dell'autovettura, che è il punto di appoggio a terra del paraurti investitore, e il punto d'appoggio della gamba
9 del pedone, posta necessariamente sopra tale marciapiede se si vuole che le altezze combacino.
Dalla documentazione fotografica in atti, si evince chiaramente che il bordo stradale indicato come luogo dell'incidente non presenta alcuno “scalino”, di nessun tipo: in realtà, il manto della carreggiata appare alla vista piuttosto uni- forme, oltre che a livello con la banchina esterna destra (lungo la quale anda- va a piedi il spingendo il ciclomotore alla sua destra, secondo il suo Pt_1 improbabile racconto).
Ancor più privo di pregio è l'argomento di gravame secondo il quale non sa- rebbe possibile presumere legittimamente la corretta corrispondenza tra le al- tezze del corpo contundente e del corpo contuso, così come le hanno dedotte i consulenti, poiché non sarebbe possibile presumere nel concreto se l'autovettura, in quel momento, fosse dotata di paraurti anteriore (condizione necessaria allo sviluppo logico peritale) o ne fosse sprovvista.
Invero, la presunzione che le autovetture circolino di regola fornite di paraurti, così come allestite dalla casa produttrice, è ben sostenuta da incontestabile norma statistica: è rilevabile ictu oculi, infatti, che la quasi totalità dei veicoli in circolazione normalmente stia in strada con tutti i pezzi con cui sono stati costruiti, e in particolare con il paraurti anteriore.
L'eccezione concreta a tale regola nel caso contingente andava provata dalla parte appellante che vi aveva interesse, tanto più che essa ben avrebbe potuto fare luce sul punto in sede d'interrogatorio del proprietario e conducente,
[...]
che probabilmente avrebbe ricordato se la sua autovettura avesse o no il Pt_2 paraurti al momento dell'incidente.
Riguardo, infine, alle caratteristiche dell'autovettura investitrice, la Corte non può ignorare la evidente discrepanza tra il colore, bianco, dichiarato dal teste di parte attrice e il colore, nero, invece risultante dal certificato rila- Per_2 sciato dalla Casa costruttrice BMW, sulla base del numero di telaio del veico- lo ottenuto tramite visura al P.R.A.
10 Allo stesso modo, non può che rigettarsi l'eccezione di nullità della relazione tecnica proposta dall'appellante, che lamenta che tali documenti siano stati acquisiti fuori dal contraddittorio: è infatti principio di legittimità, già corret- tamente dedotto da parte appellata e a cui la Corte aderisce, quello secondo cui: “Il consulente d'ufficio può pertanto acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessa- ri sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse o, ancora, quando emerga
l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddit- torio, esigenza, quest'ultima, che viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di par- te, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme (Cass. 14/11/2017 n. 26893; Cass. 09/02/1999 n. 1100) (Cass. sez. I, n. 30196/19).
6.3.2 Riguardo, ancora, alla natura della frattura, diretta in direzione opposta a quella della forza d'urto d'investimento, secondo la dinamica dedotta dalla parte, il Collegio condivide con il primo giudice il giudizio di inverosimi- glianza della tesi da essa propugnata, secondo cui non sarebbe possibile escludere cha la lesione sia stata causata, piuttosto, dalla caduta a terra del pe- done: in sintesi, per effetto indiretto dell'impatto.
Il Tribunale ha correttamente recepito quanto osservato dai consulenti, e cioè che la forza impressa direttamente dall'autovettura sulla gamba è, più proba- bilmente che non, ben maggiore rispetto a quella di una caduta per proiezione;
tanto più che, da quanto allegato e provato dall'appellante, non è possibile stabilire se egli sia stato sbalzato dall'urto, e per quale distanza, al fine di po- tere valutare la forza cinetica con cui la gamba sinistra del danneggiato abbia potuto impattare sul piano della strada.
11 Ugualmente coerente e condivisibile, infine, appare il rilievo della assenza di escoriazioni cutanee od ecchimosi in corrispondenza dell'asserito punto im- patto diretto, ossia nella parte posteriore della gamba: esse, piuttosto, sono state rilevate nella parte interna (malleolo mediale sinistro) e anteriore del gi- nocchio sinistro, compatibili dunque con la caduta dal motoveicolo.
7. In definitiva, dall'istruttoria di causa non emerge, in misura minimamente apprezzabile, prova della logica verosimiglianza dei fatti sostenuti nella do- manda risarcitoria, così come già osservato e deciso dal Giudice di prossimità con la sentenza impugnata, emergendo invece la inattendibilità dei testi atto- rei, nessuno dei quali – si badi – ha assistito all'investimento e che hanno cu- riosamente tutti spostato in avanti l'orario del sinistro e dell'arrivo dell'ambulanza (indicato alle 19 a fronte di quello registrato (h. 18,14). Addi- rittura il teste ha lasciato intendere che, fermatosi in loco alle 18.40- Tes_3
18.45, era “rimasto una mezz'oretta sul luogo del sinistro fino a quando è ar- rivato il 118” (alle 19.10-19.15), senza considerare che la BMW “bianca” è stata vista in loco da tutti i testi di parte attorea in tempi diversi, mentre il
(proprietario di una BMW nera) ha affermato di essere rimasto poco CP_2 in loco e di essere andato via, senza riferire di danni alla sua autovettura (in- verosimili con un urto a velocità 50-70 km/h), che ha volutamente negato di esibire ai periti e agli investigatori della compagnia assicuratrice . CP_1
8. La Corte osserva, pertanto, che sussistono le condizioni per rilevare l'abuso del mezzo d'impugnazione, quantomeno per colpa grave, ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., stante la sua proposizione attraverso motivi del tutto inconsistenti e chiaramente infondati, espressi in evidente mancanza delle doverose diligenza ed accuratezza (Cass. sez. I, ord. n. 29462/18), con conseguente condanna risarcitoria nella misura della metà delle spese di lite, come in dispositivo.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo in conformità ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, per tut-
12 te le fasi con valori medi e minimi per la fase di trattazione attesa l'assenza di istruttoria.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, del- la legge n. 228/2012), che impone il versamento di un ulteriore importo, a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, sussi- stendone i presupposti di applicazione ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 463/2023 data dal Tribunale di
Chieti e pubblicata il 10.10.23, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere a le spese del gra- Controparte_1 do, che si liquidano in euro 12.154,00, oltre spese generali e accessori di leg- ge;
3) condanna l'appellante a corrispondere alla parte appellata la somma di euro
6.077,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al saldo;
4) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Silvia Rita Fabrizio) Francesco S. Filocamo
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