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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
”), (C.F. ), avente sede legale in Milano, Via PA PA P.IVA_1
Dante n. 4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano De Ferrari
(C.F. ), Giulia De Ferrari (C.F. ) e Paolo Signani (C.F. C.F._1 C.F._2
) del Foro della Spezia presso il cui Studio alla Spezia (SP), Via Don C.F._3
Giovanni Minzoni n. 5 ha eletto domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] rappresentata e difesa P_ C.F._4 dall'Avv. Carlo Canal del Foro di Padova ( C.F._5
, con studio in via A. Main, 6 - 35043, Monselice (PD), e Email_1 dall'Avv. Andrea Rosa del Foro di Vicenza ( pec C.F._6
, con studio a Thiene (VI) in corso Garibaldi, 73, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“in via principale, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni, le eccezioni e/o le istanze indicate da in primo grado da intendersi in questa Sede integralmente riproposte;
- in PA accoglimento del presente appello rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...] nei confronti di in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- in P_ PA
1 ogni caso rigettare le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte proposte da controparte in primo grado.” Per l'appellata:
“in principalità, rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l'inefficacia del titolo esecutivo alla base della esecuzione opposta e dell'atto di pignoramento e del successivo atto di intervento, per le ragioni dedotte in atti e, in particolare, per (a) carenza di legittimazione attiva di (b) mancanza di legittimazione ad agire PA in capo a (c) illegittimità dell'azione esecutiva per effetto dell'accettazione PA dell'eredità con beneficio di inventario, (d) intervenuta estinzione del debito per cui è causa in forza di sopravvenuta rinuncia al correlato credito, (e) mancata concessione del termine di cui all'art. 650 c.p.c., (f) mancata prova della titolarità in capo a del credito azionato”. PA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la PA sentenza n. 1014/2024, notificata il 6.9.2024, con cui il Tribunale di Busto Arsizio, definendo la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto nei suoi confronti da P_ ha accolto una delle eccezioni sollevate dall'opponente e accertato l'inesistenza del diritto della creditrice procedente, odierna appellante, a procedere in via esecutiva sui beni personali della oggetto di pignoramento. P_
Occorre premettere che debitrice esecutata, ha proposto ricorso in opposizione P_ all'esecuzione avanti al giudice del procedimento esecutivo mobiliare rubricato al nr. 561/2023 R.Es., formulando opposizione al pignoramento notificatole in data 6.4.2023 da parte della e PA svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della conseguente procedura esecutiva.
Dagli atti del giudizio di primo grado risulta che la nella fase sommaria, ha dedotto P_ l'illegittimità del pignoramento eccependo in particolare l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in via esecutiva per carenza di legittimazione attiva – stante l'asserita intervenuta cessione del credito azionato a favore della società – e per estinzione di tale credito a seguito di Parte_2 accollo liberatorio perfezionatosi tra e successiva rinuncia da parte della stessa Parte_3
Parte_4 Con l'atto introduttivo del giudizio di merito, ha dedotto l'illegittimità del precetto, P_ del pignoramento e della conseguente procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in ragione sostanzialmente dei medesimi motivi posti a fondamento del ricorso in opposizione depositato avanti al GE. Successivamente l'opponente, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato una serie di ulteriori e diversi motivi di opposizione, eccependo nello specifico: la carenza di legittimazione ad agire di in quanto soggetto non iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. PA
106 TUB;
l'obbligo del giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione della procedura alla luce della natura di “consumatore” del debitore originario;
l'illegittimità della Controparte_2 procedura esecutiva avente ad oggetto beni personali della per avere quest'ultima accettato P_ l'eredità del defunto con beneficio di inventario. Controparte_2 Ancora l'opponente, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e proseguendo in quella che il Tribunale ha correttamente definito una vera e propria “stratificazione“ dei propri motivi di opposizione al di fuori di ogni regola processuale”, ha introdotto un nuovo ed ulteriore motivo di opposizione eccependo il difetto di legittimazione ad agire di per non aver PA adeguatamente fornito prova della presenza del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in Contr blocco da a ai sensi dell'art. 58 TUB. PA
2 Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha evidenziato i seguenti fatti di causa non contestati e provati in via documentale, ovvero: “la procedura esecutiva incardinata da si fonda sul titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal DI PA immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.4.2018 nr. 1047/2018 a favore di nei confronti di decreto ingiuntivo Controparte_4 Controparte_2 non opposto e definitivamente passato in giudicato. In forza del predetto DI veniva ingiunto a di pagare a la somma di €. 10.438.585,34 oltre accessori e spese Controparte_2 CP_5 legali, somma che non veniva neppure parzialmente corrisposta dalla parte debitrice. Il decreto Contr ingiuntivo emesso a favore di nei confronti di è stato successivamente Controparte_2 azionato da nei confronti di in forza di una serie di circostanze PA P_ in fatto: • dal lato attivo ed in punto di legittimazione attiva di , sulla scorta del PA contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 9.12.2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB in forza del quale la stessa Contr ha ceduto a un portafoglio di crediti individuabili in blocco tra cui i crediti PA Contr vantati dalla stessa nei confronti di;
dal lato passivo ed in punto di Controparte_2 legittimazione passiva, dal debitore originario (deceduto) alla Controparte_2 P_
(moglie) nella sua qualità di erede in forza del testamento olografo 31.8.2021 Notaio dott. Per_1
soggetto esecutato e chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c.”.
[...] Ciò premesso il Tribunale, anche in considerazione “della confusa e disorganica rappresentazione dei motivi di opposizione che la difesa di ha “affastellato” in maniera anche - in parte - P_ irrituale nei propri scritti difensivi”, ha ritenuto preliminare l'esame dell'eccezione di parte opponente di illegittimità e/o improcedibilità del processo esecutivo per avere la accettato P_ l'eredità devoluta dal marito con beneficio di inventario. Controparte_2 Il giudice di primo grado ha innanzitutto disatteso la tesi dell'opposta, secondo la quale tale motivo di opposizione era da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente formulato solo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ord. n. 10531/2013, secondo cui “il rilievo dell'accettazione con beneficio di inventario non è catalogabile come eccezione in senso stretto e l'aver accettato l'eredità con la dichiarazione di cui all'art. 484 c.p.c. rileva come un fatto che, da solo, è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede con le conseguenze di cui all'art. 490 C.c., fatto impeditivo destinato ad assumere rilevanza per il solo suo emergere nel processo”. Ha osservato il Tribunale che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, “ … l'esistenza, già documentata in atti, dell'accettazione con beneficio di inventario e del conseguente limite di responsabilità dell'erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili di ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice … L'accettazione con beneficio di inventario integra pertanto una eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio dal giudice e liberamente invocabile anche nell'eventuale giudizio di appello … rispetto alla quale non occorre una tempestiva allegazione e prova”. Fatta tale premessa in punto di rilevabilità d'ufficio dell'accettazione cd. “beneficiata”, il Tribunale ha osservato che l'accettazione con beneficio d'inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, “consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.”. Sotto tale profilo, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il motivo di opposizione sollevato dalla che, proprio sulla scorta di tale pacifica circostanza, aveva dedotto P_ l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata nei propri confronti non potendo essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio - le partecipazioni societarie detenute in e ZFC Parte_4
3 S.r.l. oggetto di pignoramento - dei debiti contratti dal de cuius ed azionati in Controparte_2 precetto. Il Tribunale, nello specifico, ha così motivato la decisione gravata (p. 6 della sentenza di primo grado)
“La cadenza procedimentale fissata dagli articoli 484 e ss. Cod. Civ. prevede infatti che l'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede “chiamato” all'eredità sia effettuata a mezzo dichiarazione ricevuta da un Notaio (dichiarazione pacificamente sussistente nel caso di specie) con l'effetto, previsto dal successivo articolo 490 c.c., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Nel caso di specie la procedura esecutiva incardinata nei confronti di
a mezzo del pignoramento notificato in data 6.4.2023 ha ad oggetto il patrimonio
P_ personale della ed in particolare le quote di partecipazione originariamente detenute
P_ dalla stessa nelle società e quote di partecipazione che sono diverse
P_ Parte_4 Parte_2 ed ulteriori da quelle “astrattamente” pervenute alla stessa n forza del testamento olografo
P_ di e come tali non direttamente pignorabili”. Controparte_2
Quindi il giudice ha esaminato e disatteso la tesi di parte opposta secondo cui la PA P_ sarebbe in ogni caso decaduta dal beneficio, in particolare ai sensi dell'art. 493 c.p.c., per avere
“disposto” dei beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Il Tribunale ha in particolare ritenuto “totalmente irrilevante la circostanza che la in P_ ulteriori e differenti giudizi anche pendenti tra le medesime parti, si sia qualificata puramente e semplicemente quale “erede” di senza dare atto della intervenuta accettazione Controparte_2 con beneficio di inventario. Pur dando atto della singolarità della circostanza che solo nel presente giudizio la si sia avveduta - … per ragioni legate al proprio stato emotivo (!) - di aver P_ adeguatamente rappresentato e documentato la propria accettazione con beneficio di inventario, tale circostanza non costituisce motivo di decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 493 e ss. e/o 505 c.p.c.. Totalmente irrilevante sotto questo profilo appare anche la pronuncia resa dal Tribunale di
Palermo in data 31.10.2023 … Pur dando atto ancora una volta della singolarità del comportamento tenuto dalla che si rammenta “ a singhiozzo” della propria accettazione con beneficio di P_ inventario a seconda delle necessità processuali … la sentenza resa dal Tribunale di Palermo appare sotto questo profilo irrilevante ancor più ove si consideri che la pronuncia si fonda su presupposti in fatto rivelatisi palesemente errati”. Quanto al secondo profilo rilevato dalla difesa , ovvero l'avere la “ … azionato PA P_ crediti / aver ceduto crediti …”, ha così motivato il giudice “deve preliminarmente essere rilevata la genericità dei richiami effettuati dalla difesa di parte opponente a prove documentali che, a tutto concedere, risultano depositate agli atti in maniera disorganica, prive di adeguata classificazione ed in assenza di adeguata rappresentazione in ordine alla loro rilevanza giuridica. In ogni caso, ai fini della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 493 c.c., è necessario che l'erede ponga in essere un qualsiasi atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione destinato ad incidere sul patrimonio ereditario, ancor più se l'effetto di tale atto sia quello di alterare e/o diminuire la consistenza del patrimonio relitto. L'eventuale tentativo della di azionare i crediti P_ eventualmente già riconducibili a e da quest'ultimo vantati nei confronti di Controparte_2 [...]
e in assenza di prova alcuna in ordine al fatto che tali crediti siano stati oggetto Pt_2 Parte_4 di effettivo pagamento e che le somme derivanti siano confluite nel patrimonio della è P_ quindi da ritenersi circostanza irrilevante ai fini della invocata decadenza dal beneficio. Quanto poi alla affermazione di parte secondo cui la avrebbe ceduto crediti facenti parte PA P_ del patrimonio relitto ad un trust cipriota (vd. deduzioni a verbale 8.5.2024), dall'esame della documentazione allegata agli atti non solo non vi è prova del perfezionamento della predetta cessione ma neppure che i crediti ceduti siano crediti riconducibili al patrimonio del de cuius CP_2
e non viceversa crediti personali della .
[...] P_
Il Tribunale, accogliendo tale motivo di opposizione, ha omesso di esaminare tutte le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
4
2. Con il primo motivo di censura l'opposta ripropone la questione PA dell'inammissibilità per tardività dell'eccezione sollevata dalla in primo grado di
P_ intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e conseguente illegittimità della procedura esecutiva intrapresa sui beni di sua titolarità. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato per non aver considerato le peculiarità del caso concreto, in cui la “si è implicitamente ed espressamente qualificata e comportata come
P_ erede pura semplice, di fatto rinunciando all'eccezione processuale connessa all'asserita sussistenza del beneficio di inventario ovvero paralizzandola”. L'appellante rileva che tale eccezione è stata sollevata dall'opponente solo con la prima memoria istruttoria, “quando oramai, da oltre un anno, si era dichiarata erede pura e semplice
P_ e il Tribunale di Palermo aveva già statuito l'inesistenza del beneficio stesso: e, infatti, si evidenzia che la sentenza del Tribunale di Palermo risale al 31 ottobre 2023, mentre la prima memoria istruttoria depositata nel presente giudizio da riporta la data dell'8 febbraio 2024”.
P_
Chiede quindi che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga dichiarata la tardività e l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla sussistenza del beneficio di inventario “quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e, comunque, già oggetto di rinuncia implicita da parte della diretta interessata”. Con il secondo motivo di impugnazione lamenta l'errore e la carenza di motivazione del PA
Tribunale per non aver tenuto conto adeguatamente di tutta la documentazione da essa prodotta in primo grado da cui risulterebbe che la prima dell'avvio del presente contenzioso e dopo P_ aver accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario, “si è auto-dichiarata/qualificata inequivocabilmente quale erede pura e semplice del marito in distinti Controparte_2 procedimenti civili pendenti tra le stesse parti presso altre autorità giudiziarie. L'appellante richiama quindi il contenuto della predetta documentazione e rileva che anche innanzi al Tribunale di Palermo la chiamata a difendersi nell'ambito di un'azione revocatoria P_ promossa dal creditore FI in relazione ad un atto di donazione stipulato dal Controparte_2 aveva dedotto l'insussistenza di un pregiudizio per il creditore affermandosi erede pura e semplice del marito, circostanza a seguito della quale il Tribunale di Palermo, con sentenza del 31 ottobre 2023, aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Secondo l'appellante, le dichiarazioni rese dalla in tali distinti procedimenti civili, anche se P_ sottoscritte dal solo procuratore della stessa, proverebbero la tacita rinuncia dell'opponente al beneficio d'inventario, e richiama a sostegno di tale tesi la pronuncia resa da Cass., n. 7695/1992 e ulteriori pronunce di legittimità e di merito secondo le quali dovrebbe attribuirsi valore indiziario alle
“ammissioni” rese in giudizio da una parte in atti sottoscritti dal suo procuratore ad litem. Il Tribunale avrebbe quindi errato sia per essersi discostato da tali principi giurisprudenziali, sia per non aver esaminato la documentazione prodotta in primo grado da che attesterebbe la PA rinuncia tacita dell'opponente al limite di responsabilità intra vires hereditatis conseguenza del beneficio di cui all'art. 490 c.p.c. Il terzo motivo di impugnazione è sostanzialmente ripetitivo del primo, perché l'appellante richiama nuovamente a sostegno delle proprie doglianze il contenuto della pronuncia del Tribunale di Palermo allegando due fatti sopravvenuti alla sentenza qui gravata, e precisamente: la circostanza che la non abbia impugnato la pronuncia del Tribunale di Palermo, impugnata solo da FI, e P_ il contenuto di una decisione del Tribunale di Firenze, in giudizio pendente tra le stesse parti, che avrebbe “attribuito la corretta valenza e rilevanza alla sentenza del Tribunale di Palermo e, soprattutto, alla decisione di di non impugnare tale sentenza, ritenendo che il CP_6 provvedimento del Giudice palermitano concretizzi oggi un giudicato interno”. Chiede quindi alla Corte di valutare anche “la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo da parte di già esaminata dal Tribunale di Firenze a settembre 2024 e CP_6 ritenuta da quest'ultimo ulteriore circostanza attestante inequivocabilmente e definitivamente la
5 volontà della di rinunciare al beneficio e di essere erede pura e semplice” (p. 23 dell'atto Parte_5 di appello). Con il quarto motivo di impugnazione l'opposta lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare ulteriore documentazione comprovante atti di disposizione del patrimonio ereditario posti in essere dalla essendo “documentato in atti che nel 2022 (dopo la formale accettazione con P_ beneficio di inventario data 21 febbraio 2022 e, comunque, prima ancora che fosse avviato il presente giudizio) L. dichiarandosi “erede” del marito senza invocare alcun beneficio, ha P_ sollecitato il pagamento di crediti per finanziamento soci già del coniuge, maturati verso e Pt_4 Part
, così come è documentato che nel marzo 2023 la stessa ha ceduto (o tentato di CP_6 occultare) al trust cipriota PO, seppure con un atto poi rivelatosi inopponibile a PA
(che già era intervenuta con un pignoramento), i crediti per finanziamento soci già maturati dal marito verso In altri termini, tra il 2022 e il 2023 L. ha inteso disporre di beni del Pt_4 P_ defunto coniuge”. La documentazione prodotta dimostrerebbe l'intervenuta decadenza della dal beneficio P_
d'inventario e, in tale prospettiva, l'appellante censura il passaggio della sentenza di primo grado laddove il Tribunale “ha lamentato carenza di rappresentazione e classificazione dei documenti citati. I documenti menzionati in atti e nel corso delle udienze sono stati ritualmente depositati dalle parti. Peraltro, si ritiene che, data la corposità del fascicolo e la rilevanza del contenzioso, se il Tribunale avesse riscontrato difficoltà nell'individuare i documenti specificatamente richiamati dalle parti, la circostanza avrebbe giustificato di chiedere alle parti quantomeno chiarimenti e indicazioni per orientarsi nella lettura telematica delle cartelle e del fascicolo”.
Secondo quanto prospettato da , i documenti che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare PA sono “il doc. a4 allegato alla citazione di parte e, in particolare, i sub documenti 17 e 18 P_ inseriti nel doc. a4 avversario, che qui si riallegano (Doc. 21a e 22a)”. Rileva l'appellante che “I due documenti – preme ribadire, prodotti da controparte - consistono Part nelle due dichiarazioni effettuate dai terzi pignorati e ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Pt_4 nell'ambito del pignoramento presso terzi notificato da contro e avente ad PA P_ oggetto crediti per finanziamenti soci. Si noterà che le due dichiarazioni sono state corredate da una
Perizia della società di consulenza PWC: le società terze pignorate hanno indicato i crediti vantati da in proprio e/o quale erede di e a dimostrazione della P_ Controparte_2 correttezza dei conteggi hanno allegato la suddetta perizia, avente ad oggetto giustappunto la ricostruzione dei finanziamenti erogati alle due società da parte di ciascuno dei soci. Al decesso,
unitamente ai suoi quattro figli e alla vedova vantava crediti per Controparte_2 P_ Part finanziamenti soci verso e . I crediti in questione sono stati oggetto, su incarico delle Pt_4 Part stesse società e , di un'analisi e ricostruzione da parte della società PWC, già Parte_6 valutata dal Tribunale di Firenze nell'ambito delle opposizioni alle azioni esecutive promosse da
… In sintesi, vantava crediti “liberi” per euro 31.933.872 verso P_ Controparte_2
(oltre ad euro 23.000.000 circa già pignorati dall'Agenzia delle Entrate) e per euro 8.231.692 Pt_4 Part verso (i “Crediti dell'eredità”). Mentre in proprio, vantava crediti per “soli” P_ euro 2.497.158 verso e per euro 5.544.798 verso ZFC2”. Pt_4 Sulla scorta di ciò sarebbe provato che la ha “ha disposto (o ha tentato di disporre) dei P_ Crediti dell'eredità con diverse iniziative (in particolare, tre)”, la prima delle quali risalente al 6.6.2022, allorchè la stessa, a mezzo PEC, chiedeva “quale erede di (senza Controparte_2 alcuna invocazione di un asserito beneficio), il pagamento dei Crediti dell'eredità per la sua Co affermata quota parte e, precisamente, euro 50.000.000 nei confronti di (sembrerebbe che Pt_4 abbia inserito anche la quota parte di crediti pignorata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del marito) ed euro 27.500.000 nei confronti di . Pt_2 Secondo quanto prospettato da “Se si analizzano le cifre è evidente che non ha PA P_ inteso disporre di propri crediti (che ammontavano a “pochi” milioni di euro) bensì anche dei crediti del marito, fermo il fatto che, evidentemente, ha ecceduto nei conteggi”.
6 L'appellante rileva che le due indicate comunicazioni PEC erano state da essa prodotte in primo grado sub. doc. n. 27 allegato alla terza memoria, e ciò nonostante non erano state esaminate dal Tribunale;
la le riallega in questa sede sub. doc. n. 24a. PA La seconda iniziativa della risalirebbe al 27.3.2023, allorchè la “al fine di sottrarsi al P_ pignoramento presso terzi nel frattempo notificato da , ha inoltre trasferito – a un trust PA cipriota PO - i Crediti dell'eredità, limitatamente ai crediti verso (l'atto di cessione – Pt_4 fatto dirimente – ad onta di quanto affermato dal primo Giudice, è efficace tra le parti ex art. 1264, 1° comma c.c., essendo stata notificata alla cessionaria PO, ancorché sia poi risultato inopponibile a , in quanto effettuato dopo che detti crediti erano già stati, PA antecedentemente alla comunicazione, oggetto di un pignoramento ritualmente notificato). Si tratta di crediti per ben euro 27.500.000, importo non corretto in quanto certamente non corrispondente ai crediti del sig. spettanti a sulla base della perizia di PWC ma comunque CP_2 P_ rientranti nei Crediti dell'eredità, non potendo ritenersi che la missiva si riferisse a crediti personali, atteso che vanta crediti propri per “pochi” milioni di euro (nel frattempo tutti P_ assegnati a , peraltro) e non certo per la ben più imponente somma di euro 27.500.000” PA (p. 28 dell'atto di citazione in appello). L'appellante deduce di aver prodotto anche la comunicazione in questione nel giudizio di primo grado con il Doc. B allegato alla seconda memoria istruttoria (Doc. B, sottocartella denominata
– – PO RG. 14007-2023 Tribunale di Firenze, doc. 9), e la riallega PA P_ in questa sede come doc. n. 25a.
rileva che “le comunicazioni di giugno 2022 evidenziano la volontà inequivoca di PA riscuotere crediti per finanziamenti già del coniuge, mentre con la missiva di marzo 2023 L. P_ ha addirittura disposto dei crediti stessi, con un atto certamente efficace tra le parti ex art. 1264, 1° comma, c.c. (la cedente e la cessionaria PO), ma non più opponibile al creditore P_
, essendo un atto finalizzato dopo che i crediti erano già stati oggetto di pignoramento PA davanti al Tribunale di Firenze. In sintesi, ha posto in essere un atto di alienazione P_ di beni ereditari e, precisamente, di crediti, idoneo, ai sensi dell'art. 493 c.p.c., a determinare la decadenza dal beneficio, posto che la cessione non è stata autorizzata dal competente tribunale”. Chiede in definitiva alla Corte di esaminare la documentazione richiamata nell'atto di appello, dichiarando decaduta la dal beneficio di inventario e conseguentemente rigettando la P_ relativa eccezione da essa formulata e accolta dal primo giudice.
Con il quinto motivo di censura l'appellante allega un fatto sopravvenuto, affermando di aver
“scoperto a settembre 2024 che L. ha posto in essere un altro – il terzo – atto dispositivo di P_ beni ereditari”, in particolare un atto di cessione di crediti per finanziamento soci a favore della società Method, ed allega a sostegno della doglianza il doc. n. 26a.
Infine, con il sesto e ultimo motivo richiama tutte le ulteriori difese svolte in primo grado al fine di contrastare le eccezioni di parte opponente non esaminate dal Tribunale perché ritenute assorbite.
3. L'appellata si è costituita in data 29.1.2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da PA in quanto infondato. Con specifico riferimento alla dedotta decadenza dal beneficio di inventario, l'appellata osserva che gli atti di disposizione indicati da parte appellante non assumo il significato allegato e che quindi non possono rilevare ai sensi degli artt. 493 e 494 c.p.c.. Eccepisce altresì l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali sub. nn. 24a e 25a in quanto mai effettuate in primo grado, nonché del documento n. 26a perché a sua volta tardivo e diretto a dimostrare un fatto estintivo (la decadenza del beneficio di inventario) mai dedotto da nel primo grado di giudizio, e in ogni caso privo PA di rilevanza probatoria. L'appellata, ex art. 346 c.p.c., ripropone infine le ulteriori domande ed eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale.
7 4. All'udienza del 6.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato. 5.1. Il primo motivo di censura va disatteso.
Occorre premettere che con tale motivo la sembra confondere la questione della PA tempestività o meno dell'eccezione sollevata dalla in primo grado e accolta dal Tribunale, P_ con quella della presunta rinuncia tacita della stessa a far valere l'intervenuta accettazione dell'eredità del marito con beneficio d'inventario e la conseguente qualità di erede cd. “beneficiata”. Sotto il primo profilo, la decisione del Tribunale è integralmente condivisibile. L'opponente ha sollevato la questione dell'avvenuta accettazione dell'eredità del marito con beneficio di inventario – eccependo conseguentemente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva intrapresa da su beni di sua titolarità - in sede di prima PA memoria ex art. 171 ter c.p.c., nulla avendo dedotto né nella procedura sommaria introdotta con ricorso né in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.
E tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado sulla scorta di principi giurisprudenziali pacifici, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e “tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto.
Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità” (v. Cass., SU, ord. n. 10531/2013 e, in senso conforme, ord. n. 20531/2020). Indipendentemente, quindi, dal momento processuale in cui la ha sollevato tale questione in P_ primo grado, la stessa, in quanto integrante eccezione sempre rilevabile d'ufficio – anche in grado d'appello - e fondata su circostanze fattuali documentate in atti (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte opponente), ben poteva essere esaminata dal Tribunale. A ciò consegue il rigetto del primo motivo di appello articolato da . PA
5.2 – 5.3. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione giuridica. L'appellante sostiene che la sia decaduta dal beneficio di cui all'art. 484 c.p.c. per avervi P_ tacitamente rinunciato, ponendo in essere, in procedimenti civili diversi da questo, comportamenti a suo dire incompatibili con la qualità di erede beneficiata. Richiama a sostegno dei due motivi di impugnazione atti giudiziari depositati dal procuratore della e pronunce di merito rese in P_ tali diversi procedimenti che, a suo dire, il Tribunale avrebbe omesso di valutare.
Le doglianze non sono condivisibili. Il giudice di prime cure, infatti, ha esaminato le argomentazioni sollevate da parte appellante in primo grado e la documentazione ivi prodotta, e l'ha, correttamente, ritenuta irrilevante ai fini che qui interessano, nello specifico ritenendo “totalmente irrilevante la circostanza che la in ulteriori e differenti giudizi anche pendenti tra le medesime parti, si P_ sia qualificata puramente e semplicemente quale “erede” di senza dare atto Controparte_2 della intervenuta accettazione con beneficio di inventario. Pur dando atto della singolarità della circostanza che solo nel presente giudizio la si sia avveduta - … per ragioni legate al P_ proprio stato emotivo (!) - di aver adeguatamente rappresentato e documentato la propria accettazione con beneficio di inventario, tale circostanza non costituisce motivo di decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 493 e ss. e/o 505 c.p.c.. Totalmente irrilevante sotto questo profilo appare anche la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo in data 31.10.2023 che ha affermato, in parte motiva, che “…. È inoltre pacifico, perché non contestato, che odierna convenuta P_
… abbia accettato, puramente e semplicemente l'eredità di ….”. Pur dando atto Controparte_2 ancora una volta della singolarità del comportamento tenuto dalla che si rammenta “ a P_
8 singhiozzo” della propria accettazione con beneficio di inventario a seconda delle necessità processuali ( la pur avendo formalizzato la propria accettazione con beneficio di inventario P_ in data 21.2.2022 si è costituita avanti al Tribunale di Palermo con atto depositato in data 8.7.2022 eccependo la cessazione della materia del contendere della azionata revocatoria ordinaria per intervenuta successione ereditaria) la sentenza resa dal Tribunale di Palermo appare sotto questo profilo irrilevante ancor più ove si consideri che la pronuncia si fonda su presupposti in fatto rivelatisi palesemente errati”. La Corte ritiene che il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado sia condivisibile, con le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, e contrariamente all'assunto di parte appellante, non pare configurabile una sorta di rinuncia “tacita” – o per comportamenti concludenti – al beneficio di cui all'art. 484 c.p.c., che, al fine di concretizzarsi in capo all'erede, richiede il compimento di formalità particolarmente rigorose (a testimonianze degli interessi pubblici sottesi) quale il rilascio di una dichiarazione nelle forme dell'atto pubblico o, comunque, il rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma citata. L'appellante richiama, in senso contrario, la pronuncia n. 7695/1992 della Suprema Corte di Cassazione, la quale però si è occupata di un caso concreto ben diverso da quello in esame, in cui gli eredi, dopo aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, si erano assunti espressamente e con atto avente forma scritta l'obbligazione di provvedere al pagamento dei debiti del de cuius oltre il limite del valore dei beni ereditari. I principi espressi in tale, peraltro isolato, precedente giurisprudenziale non sono quindi applicabili alla vicenda in esame, nella quale manca qualunque volontà della espressa in forma scritta, di rinunciare al beneficio di cui all'art. 484 c.p.c.. P_
Né tale volontà può essere desunta da comportamenti concludenti o da elementi indiziari come sostiene l'appellante. Da un lato, infatti, essendo stato prodotto l'atto notarile di accettazione dell'eredità di con beneficio d'inventario, tale fatto risulta pacificamente Controparte_2 acquisito al processo rilevando come tale ed al fine di impedire la confusione del patrimonio della con quello del marito deceduto, tanto che il Tribunale ben poteva – e così ha fatto – P_ esaminare la relativa questione, rilevabile d'ufficio, in via preliminare ed assorbente rispetto all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente. Sotto altro profilo, nessuno degli “indizi” che secondo sarebbero idonei a comprovare una PA rinuncia tacita della a far valere in tale giudizio la propria qualità di erede “beneficiata” P_ possono essere considerati tali: non certamente le dichiarazioni rese (peraltro a “singhiozzo”, come rilevato dal Tribunale) dal procuratore dell'opponente in atti giudiziari depositati in procedimenti diversi da questo, in quanto irrilevanti nel presente giudizio anche alla luce della documentazione contraria acquisita in atti rivestente la forma dell'atto pubblico;
né, tantomeno, può rilevare il contenuto della pronuncia resa dal Tribunale di Palermo, più volte richiamata dall'appellante quale elemento a sostegno della propria tesi, fondata su presupposti di fatto rivelatisi palesemente errati.
Tale pronuncia, inoltre, in quanto dichiarativa della cessazione della materia del contendere, non è evidentemente idonea a rappresentare un “giudicato”, tantomeno interno, ed è anche irrilevante che non sia stata impugnata dalla che non aveva interesse a farlo e che comunque, nel giudizio P_ di appello instaurato su iniziativa della FI, ha reso nota la circostanza di aver accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario.
Per le stesse ragioni è del tutto irrilevante quanto deciso dal Tribunale di Firenze – che ha ritenuto di riconoscere valore di giudicato “interno” alla pronuncia del Tribunale di Palermo – con argomentazioni che non si condividono perché, per quanto detto, non si ritiene configurabile una forma di rinuncia “tacita” al beneficio di cui all'art. 484 c.p.c. né si ravvisano, comunque, comportamenti concludenti della che possano rilevare a tal fine e nel senso di escludere P_ l'operatività di tale beneficio la cui prova pacifica è acquisita al presente giudizio mediante la forma dell'atto pubblico.
9 A ciò consegue l'irrilevanza ai fini della decisione dei documenti che parte appellante ha prodotto per la prima volta in questo giudizio di impugnazione all'identico fine di provare una pretesa rinuncia tacita di alla propria qualità di erede beneficiata. P_
5.4. Va disatteso anche il quarto motivo di gravame, con cui assume che PA P_ sia decaduta dal beneficio di inventario per aver posto in essere atti di disposizione del patrimonio del de cuius senza l'autorizzazione richiesta dal comma 1 dell'art. 493 c.c.. Richiama due documenti che dimostrerebbero il compimento di tali atti dispositivi e che a suo dire il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato, e li allega nuovamente sub. 24a) e 25a) del fascicolo di appello. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività di tali produzioni documentali, sostenendo che si tratti di documenti nuovi perché mai prodotti in primo grado. Tale eccezione va disattesa in quanto, pur dovendosi condividere l'affermazione del Tribunale circa
“la genericità dei richiami effettuati dalla difesa di parte opposta a prove documentali che, a tutto concedere, risultano depositate agli atti in maniera disorganica, prive di adeguata classificazione ed in assenza di adeguata rappresentazione in ordine alla loro rilevanza giuridica”, non si tratta di documenti inammissibili ex art. 345 c.p.c. ma già prodotti in primo grado dalla . PA In particolare, il documento qui prodotto sub. 24a) era stato prodotto all'interno del doc. n. 27 (alle pagine da 20 a 23) allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte opposta, nonché all'interno del Doc. 8a del fascicolo di parte R.G. 3393-2023 Tribunale di Busto Arsizio. PA
Analogamente, il documento qui prodotto sub. 25a) era stato prodotto all'interno del Doc. B
RG.14007-2023 Tr. Firenze” allegato alla memoria ex art. 171 ter Parte_7 n. 2 c.p.c. depositata da nel giudizio di primo grado, nonchè all'interno del Doc. 8a) del PA fascicolo di parte R.G. 3393-2023 del Tribunale di Busto Arsizio. PA
Ciò detto, ritiene la Corte – in accordo con le conclusioni cui è nel merito pervenuto il Tribunale – che i citati documenti non assumano la rilevanza probatoria pretesa da parte appellante.
Va premesso che in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, al fine di valutare se l'atto dismissivo, posto in essere dall'erede beneficiato, debba essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 493 c.c., non rileva la sua denominazione formale, dovendo piuttosto essere accertato se lo stesso si ponga come atto di straordinaria amministrazione come tale idoneo ad incidere sul patrimonio ereditario alterandone o diminuendone la consistenza (cfr., di recente, Cass., ord. n.
6146/2022 e, in senso conforme, Cass., sent. n. 24171/2013). Solo in tal caso può operare la sanzione della decadenza dal beneficio ex art. 493 c.c. invocata dalla creditrice opposta. Nella vicenda in esame nessuno dei due documenti richiamati dall'appellante prova il compimento da parte dell'opponente di un atto dismissivo del patrimonio ereditario nei termini indicati. Par Il primo di essi consiste in una PEC datata 6.6.2022, inviata sia alla società sia alla società Pt_4 con cui la intimava alle stesse il pagamento, rispettivamente, degli importi di euro P_ 50.000.000,00 e 27.500.000,00: secondo quanto prospettato da l'opponente avrebbe inteso PA disporre, con tali PEC, di beni (crediti) ereditari, in quanto “Se si analizzano le cifre è evidente che non ha inteso disporre di propri crediti (che ammontavano a “pochi” milioni di euro) bensì P_ anche dei crediti del marito, fermo il fatto che, evidentemente, ha ecceduto nei conteggi”. E tuttavia non vi è alcuna prova del fatto che il tentativo della – anche ammesso che avesse P_ ad oggetto crediti ereditari – sia andato a buon fine e che, quindi, le somme indicate nelle due PEC Par in atti siano state oggetto di effettivo pagamento da parte di e confluendo nel patrimonio Pt_4 dell'opponente e diminuendo conseguentemente la consistenza patrimoniale dell'asse ereditario. Il contenuto di tali PEC, traducendosi in mere diffide stragiudiziali, è quindi, di per sé solo, irrilevante ai fini dell'invocata decadenza della debitrice esecutata dal beneficio d'inventario. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al secondo documento richiamato dall'appellante, che a suo dire proverebbe un ulteriore atto dismissivo del patrimonio ereditario posto in essere dalla P_
10 Si tratta in particolare di una PEC che l'opponente ha inviato ancora una volta alla società in Pt_4 data 27.3.2023, con oggetto “comunicazione: cessione del credito vantato nei vostri confronti”, in cui si legge “vi comunico che, a seguito di intervenute cessioni, l'attuale titolare di parte del mio credito nei vostri confronti è la società , qui in copia (“la cessionaria”). Nello Controparte_8 specifico, la cessionaria è oggi titolare di un credito nei vostri confronti per euro 27.700.000,50 (“il credito ceduto”) … conseguentemente, a decorrere dalla intervenuta cessione e comunque da oggi in avanti, ogni versamento in relazione al credito ceduto dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della suddetta società cessionaria, quale titolare del credito …”.
Ritiene la Corte, e sempre volendo dare per scontato – attesi gli importi indicati – che la comunicazione in oggetto si riferisse a crediti del de cuius e non personali della che la stessa P_ non possa integrare un atto dismissivo del patrimonio ereditario tale da comportare la decadenza di quest'ultima dal beneficio di cui all'art. 484 c.c..
avrebbe dovuto infatti quantomeno produrre il contratto di cessione, ammesso che vi sia PA stato, di cui nemmeno si conosce la data di presunta stipula, o, in alternativa, avrebbe potuto articolare prove testimoniali volte a comprovare il contenuto di tale Pec che, di per sé sola, non assurge nemmeno ad indizio dell'avvenuto compimento di un atto dismissivo del patrimonio ereditario. Non può infatti escludersi che abbia inteso fingere un'avvenuta cessione di crediti in P_ realtà mai concretizzatasi al fine di sottrarre gli importi indicati alle diverse procedure di esecuzione forzata nelle more intraprese da nei suoi confronti;
di ciò sembra essere consapevole la PA stessa appellante, che descrive l'iniziativa dell'opponente, in alternativa, come una cessione non autorizzata o come un “tentativo di occultare” beni e crediti per sottrarli al pignoramento in corso, circostanza che sembrerebbe ancor più avvalorata dal fatto che il trust cipriota PO indicato come cessionario del credito è soggetto giuridico riconducibile alla stessa. P_ E' tutt'altro che inverosimile, quindi, che si sia trattato di un mero tentativo di occultare somme di denaro sottraendole al pignoramento, tentativo comunque inefficace nei confronti di e che, PA va ribadito, in assenza di ulteriore documentazione a supporto non può indurre a ritenere integrato un atto dismissivo del patrimonio ereditario. Per analoghe ragioni è del tutto irrilevante, oltre che inammissibile perché avente ad oggetto una circostanza sopravvenuta al giudizio di primo grado (che quindi non è mai stata sottoposta al contraddittorio con l'opponente), il contenuto del doc. n. 26a) prodotto per la prima volta dall'appellante in questo giudizio. Anche il quarto e il quinto motivo di appello vanno in definitiva rigettati, con conseguente assorbimento del sesto motivo di censura con cui sono riproposte le questioni non esaminate dal Tribunale perché ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della P_
6. La società appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 8.000.001,00 ad euro 16.000.000,00, tenuto conto dell'importo del credito per cui si procede – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1014/2024, PA notificata il 6.9.2024, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del P_ grado, liquidate in complessivi euro 63.785,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
”), (C.F. ), avente sede legale in Milano, Via PA PA P.IVA_1
Dante n. 4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano De Ferrari
(C.F. ), Giulia De Ferrari (C.F. ) e Paolo Signani (C.F. C.F._1 C.F._2
) del Foro della Spezia presso il cui Studio alla Spezia (SP), Via Don C.F._3
Giovanni Minzoni n. 5 ha eletto domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] rappresentata e difesa P_ C.F._4 dall'Avv. Carlo Canal del Foro di Padova ( C.F._5
, con studio in via A. Main, 6 - 35043, Monselice (PD), e Email_1 dall'Avv. Andrea Rosa del Foro di Vicenza ( pec C.F._6
, con studio a Thiene (VI) in corso Garibaldi, 73, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“in via principale, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni, le eccezioni e/o le istanze indicate da in primo grado da intendersi in questa Sede integralmente riproposte;
- in PA accoglimento del presente appello rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...] nei confronti di in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- in P_ PA
1 ogni caso rigettare le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte proposte da controparte in primo grado.” Per l'appellata:
“in principalità, rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l'inefficacia del titolo esecutivo alla base della esecuzione opposta e dell'atto di pignoramento e del successivo atto di intervento, per le ragioni dedotte in atti e, in particolare, per (a) carenza di legittimazione attiva di (b) mancanza di legittimazione ad agire PA in capo a (c) illegittimità dell'azione esecutiva per effetto dell'accettazione PA dell'eredità con beneficio di inventario, (d) intervenuta estinzione del debito per cui è causa in forza di sopravvenuta rinuncia al correlato credito, (e) mancata concessione del termine di cui all'art. 650 c.p.c., (f) mancata prova della titolarità in capo a del credito azionato”. PA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la PA sentenza n. 1014/2024, notificata il 6.9.2024, con cui il Tribunale di Busto Arsizio, definendo la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto nei suoi confronti da P_ ha accolto una delle eccezioni sollevate dall'opponente e accertato l'inesistenza del diritto della creditrice procedente, odierna appellante, a procedere in via esecutiva sui beni personali della oggetto di pignoramento. P_
Occorre premettere che debitrice esecutata, ha proposto ricorso in opposizione P_ all'esecuzione avanti al giudice del procedimento esecutivo mobiliare rubricato al nr. 561/2023 R.Es., formulando opposizione al pignoramento notificatole in data 6.4.2023 da parte della e PA svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della conseguente procedura esecutiva.
Dagli atti del giudizio di primo grado risulta che la nella fase sommaria, ha dedotto P_ l'illegittimità del pignoramento eccependo in particolare l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in via esecutiva per carenza di legittimazione attiva – stante l'asserita intervenuta cessione del credito azionato a favore della società – e per estinzione di tale credito a seguito di Parte_2 accollo liberatorio perfezionatosi tra e successiva rinuncia da parte della stessa Parte_3
Parte_4 Con l'atto introduttivo del giudizio di merito, ha dedotto l'illegittimità del precetto, P_ del pignoramento e della conseguente procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in ragione sostanzialmente dei medesimi motivi posti a fondamento del ricorso in opposizione depositato avanti al GE. Successivamente l'opponente, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato una serie di ulteriori e diversi motivi di opposizione, eccependo nello specifico: la carenza di legittimazione ad agire di in quanto soggetto non iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. PA
106 TUB;
l'obbligo del giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione della procedura alla luce della natura di “consumatore” del debitore originario;
l'illegittimità della Controparte_2 procedura esecutiva avente ad oggetto beni personali della per avere quest'ultima accettato P_ l'eredità del defunto con beneficio di inventario. Controparte_2 Ancora l'opponente, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e proseguendo in quella che il Tribunale ha correttamente definito una vera e propria “stratificazione“ dei propri motivi di opposizione al di fuori di ogni regola processuale”, ha introdotto un nuovo ed ulteriore motivo di opposizione eccependo il difetto di legittimazione ad agire di per non aver PA adeguatamente fornito prova della presenza del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in Contr blocco da a ai sensi dell'art. 58 TUB. PA
2 Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha evidenziato i seguenti fatti di causa non contestati e provati in via documentale, ovvero: “la procedura esecutiva incardinata da si fonda sul titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal DI PA immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.4.2018 nr. 1047/2018 a favore di nei confronti di decreto ingiuntivo Controparte_4 Controparte_2 non opposto e definitivamente passato in giudicato. In forza del predetto DI veniva ingiunto a di pagare a la somma di €. 10.438.585,34 oltre accessori e spese Controparte_2 CP_5 legali, somma che non veniva neppure parzialmente corrisposta dalla parte debitrice. Il decreto Contr ingiuntivo emesso a favore di nei confronti di è stato successivamente Controparte_2 azionato da nei confronti di in forza di una serie di circostanze PA P_ in fatto: • dal lato attivo ed in punto di legittimazione attiva di , sulla scorta del PA contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 9.12.2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB in forza del quale la stessa Contr ha ceduto a un portafoglio di crediti individuabili in blocco tra cui i crediti PA Contr vantati dalla stessa nei confronti di;
dal lato passivo ed in punto di Controparte_2 legittimazione passiva, dal debitore originario (deceduto) alla Controparte_2 P_
(moglie) nella sua qualità di erede in forza del testamento olografo 31.8.2021 Notaio dott. Per_1
soggetto esecutato e chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c.”.
[...] Ciò premesso il Tribunale, anche in considerazione “della confusa e disorganica rappresentazione dei motivi di opposizione che la difesa di ha “affastellato” in maniera anche - in parte - P_ irrituale nei propri scritti difensivi”, ha ritenuto preliminare l'esame dell'eccezione di parte opponente di illegittimità e/o improcedibilità del processo esecutivo per avere la accettato P_ l'eredità devoluta dal marito con beneficio di inventario. Controparte_2 Il giudice di primo grado ha innanzitutto disatteso la tesi dell'opposta, secondo la quale tale motivo di opposizione era da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente formulato solo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ord. n. 10531/2013, secondo cui “il rilievo dell'accettazione con beneficio di inventario non è catalogabile come eccezione in senso stretto e l'aver accettato l'eredità con la dichiarazione di cui all'art. 484 c.p.c. rileva come un fatto che, da solo, è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede con le conseguenze di cui all'art. 490 C.c., fatto impeditivo destinato ad assumere rilevanza per il solo suo emergere nel processo”. Ha osservato il Tribunale che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, “ … l'esistenza, già documentata in atti, dell'accettazione con beneficio di inventario e del conseguente limite di responsabilità dell'erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili di ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice … L'accettazione con beneficio di inventario integra pertanto una eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio dal giudice e liberamente invocabile anche nell'eventuale giudizio di appello … rispetto alla quale non occorre una tempestiva allegazione e prova”. Fatta tale premessa in punto di rilevabilità d'ufficio dell'accettazione cd. “beneficiata”, il Tribunale ha osservato che l'accettazione con beneficio d'inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, “consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.”. Sotto tale profilo, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il motivo di opposizione sollevato dalla che, proprio sulla scorta di tale pacifica circostanza, aveva dedotto P_ l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata nei propri confronti non potendo essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio - le partecipazioni societarie detenute in e ZFC Parte_4
3 S.r.l. oggetto di pignoramento - dei debiti contratti dal de cuius ed azionati in Controparte_2 precetto. Il Tribunale, nello specifico, ha così motivato la decisione gravata (p. 6 della sentenza di primo grado)
“La cadenza procedimentale fissata dagli articoli 484 e ss. Cod. Civ. prevede infatti che l'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede “chiamato” all'eredità sia effettuata a mezzo dichiarazione ricevuta da un Notaio (dichiarazione pacificamente sussistente nel caso di specie) con l'effetto, previsto dal successivo articolo 490 c.c., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Nel caso di specie la procedura esecutiva incardinata nei confronti di
a mezzo del pignoramento notificato in data 6.4.2023 ha ad oggetto il patrimonio
P_ personale della ed in particolare le quote di partecipazione originariamente detenute
P_ dalla stessa nelle società e quote di partecipazione che sono diverse
P_ Parte_4 Parte_2 ed ulteriori da quelle “astrattamente” pervenute alla stessa n forza del testamento olografo
P_ di e come tali non direttamente pignorabili”. Controparte_2
Quindi il giudice ha esaminato e disatteso la tesi di parte opposta secondo cui la PA P_ sarebbe in ogni caso decaduta dal beneficio, in particolare ai sensi dell'art. 493 c.p.c., per avere
“disposto” dei beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Il Tribunale ha in particolare ritenuto “totalmente irrilevante la circostanza che la in P_ ulteriori e differenti giudizi anche pendenti tra le medesime parti, si sia qualificata puramente e semplicemente quale “erede” di senza dare atto della intervenuta accettazione Controparte_2 con beneficio di inventario. Pur dando atto della singolarità della circostanza che solo nel presente giudizio la si sia avveduta - … per ragioni legate al proprio stato emotivo (!) - di aver P_ adeguatamente rappresentato e documentato la propria accettazione con beneficio di inventario, tale circostanza non costituisce motivo di decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 493 e ss. e/o 505 c.p.c.. Totalmente irrilevante sotto questo profilo appare anche la pronuncia resa dal Tribunale di
Palermo in data 31.10.2023 … Pur dando atto ancora una volta della singolarità del comportamento tenuto dalla che si rammenta “ a singhiozzo” della propria accettazione con beneficio di P_ inventario a seconda delle necessità processuali … la sentenza resa dal Tribunale di Palermo appare sotto questo profilo irrilevante ancor più ove si consideri che la pronuncia si fonda su presupposti in fatto rivelatisi palesemente errati”. Quanto al secondo profilo rilevato dalla difesa , ovvero l'avere la “ … azionato PA P_ crediti / aver ceduto crediti …”, ha così motivato il giudice “deve preliminarmente essere rilevata la genericità dei richiami effettuati dalla difesa di parte opponente a prove documentali che, a tutto concedere, risultano depositate agli atti in maniera disorganica, prive di adeguata classificazione ed in assenza di adeguata rappresentazione in ordine alla loro rilevanza giuridica. In ogni caso, ai fini della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 493 c.c., è necessario che l'erede ponga in essere un qualsiasi atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione destinato ad incidere sul patrimonio ereditario, ancor più se l'effetto di tale atto sia quello di alterare e/o diminuire la consistenza del patrimonio relitto. L'eventuale tentativo della di azionare i crediti P_ eventualmente già riconducibili a e da quest'ultimo vantati nei confronti di Controparte_2 [...]
e in assenza di prova alcuna in ordine al fatto che tali crediti siano stati oggetto Pt_2 Parte_4 di effettivo pagamento e che le somme derivanti siano confluite nel patrimonio della è P_ quindi da ritenersi circostanza irrilevante ai fini della invocata decadenza dal beneficio. Quanto poi alla affermazione di parte secondo cui la avrebbe ceduto crediti facenti parte PA P_ del patrimonio relitto ad un trust cipriota (vd. deduzioni a verbale 8.5.2024), dall'esame della documentazione allegata agli atti non solo non vi è prova del perfezionamento della predetta cessione ma neppure che i crediti ceduti siano crediti riconducibili al patrimonio del de cuius CP_2
e non viceversa crediti personali della .
[...] P_
Il Tribunale, accogliendo tale motivo di opposizione, ha omesso di esaminare tutte le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
4
2. Con il primo motivo di censura l'opposta ripropone la questione PA dell'inammissibilità per tardività dell'eccezione sollevata dalla in primo grado di
P_ intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e conseguente illegittimità della procedura esecutiva intrapresa sui beni di sua titolarità. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato per non aver considerato le peculiarità del caso concreto, in cui la “si è implicitamente ed espressamente qualificata e comportata come
P_ erede pura semplice, di fatto rinunciando all'eccezione processuale connessa all'asserita sussistenza del beneficio di inventario ovvero paralizzandola”. L'appellante rileva che tale eccezione è stata sollevata dall'opponente solo con la prima memoria istruttoria, “quando oramai, da oltre un anno, si era dichiarata erede pura e semplice
P_ e il Tribunale di Palermo aveva già statuito l'inesistenza del beneficio stesso: e, infatti, si evidenzia che la sentenza del Tribunale di Palermo risale al 31 ottobre 2023, mentre la prima memoria istruttoria depositata nel presente giudizio da riporta la data dell'8 febbraio 2024”.
P_
Chiede quindi che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga dichiarata la tardività e l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla sussistenza del beneficio di inventario “quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e, comunque, già oggetto di rinuncia implicita da parte della diretta interessata”. Con il secondo motivo di impugnazione lamenta l'errore e la carenza di motivazione del PA
Tribunale per non aver tenuto conto adeguatamente di tutta la documentazione da essa prodotta in primo grado da cui risulterebbe che la prima dell'avvio del presente contenzioso e dopo P_ aver accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario, “si è auto-dichiarata/qualificata inequivocabilmente quale erede pura e semplice del marito in distinti Controparte_2 procedimenti civili pendenti tra le stesse parti presso altre autorità giudiziarie. L'appellante richiama quindi il contenuto della predetta documentazione e rileva che anche innanzi al Tribunale di Palermo la chiamata a difendersi nell'ambito di un'azione revocatoria P_ promossa dal creditore FI in relazione ad un atto di donazione stipulato dal Controparte_2 aveva dedotto l'insussistenza di un pregiudizio per il creditore affermandosi erede pura e semplice del marito, circostanza a seguito della quale il Tribunale di Palermo, con sentenza del 31 ottobre 2023, aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Secondo l'appellante, le dichiarazioni rese dalla in tali distinti procedimenti civili, anche se P_ sottoscritte dal solo procuratore della stessa, proverebbero la tacita rinuncia dell'opponente al beneficio d'inventario, e richiama a sostegno di tale tesi la pronuncia resa da Cass., n. 7695/1992 e ulteriori pronunce di legittimità e di merito secondo le quali dovrebbe attribuirsi valore indiziario alle
“ammissioni” rese in giudizio da una parte in atti sottoscritti dal suo procuratore ad litem. Il Tribunale avrebbe quindi errato sia per essersi discostato da tali principi giurisprudenziali, sia per non aver esaminato la documentazione prodotta in primo grado da che attesterebbe la PA rinuncia tacita dell'opponente al limite di responsabilità intra vires hereditatis conseguenza del beneficio di cui all'art. 490 c.p.c. Il terzo motivo di impugnazione è sostanzialmente ripetitivo del primo, perché l'appellante richiama nuovamente a sostegno delle proprie doglianze il contenuto della pronuncia del Tribunale di Palermo allegando due fatti sopravvenuti alla sentenza qui gravata, e precisamente: la circostanza che la non abbia impugnato la pronuncia del Tribunale di Palermo, impugnata solo da FI, e P_ il contenuto di una decisione del Tribunale di Firenze, in giudizio pendente tra le stesse parti, che avrebbe “attribuito la corretta valenza e rilevanza alla sentenza del Tribunale di Palermo e, soprattutto, alla decisione di di non impugnare tale sentenza, ritenendo che il CP_6 provvedimento del Giudice palermitano concretizzi oggi un giudicato interno”. Chiede quindi alla Corte di valutare anche “la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo da parte di già esaminata dal Tribunale di Firenze a settembre 2024 e CP_6 ritenuta da quest'ultimo ulteriore circostanza attestante inequivocabilmente e definitivamente la
5 volontà della di rinunciare al beneficio e di essere erede pura e semplice” (p. 23 dell'atto Parte_5 di appello). Con il quarto motivo di impugnazione l'opposta lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare ulteriore documentazione comprovante atti di disposizione del patrimonio ereditario posti in essere dalla essendo “documentato in atti che nel 2022 (dopo la formale accettazione con P_ beneficio di inventario data 21 febbraio 2022 e, comunque, prima ancora che fosse avviato il presente giudizio) L. dichiarandosi “erede” del marito senza invocare alcun beneficio, ha P_ sollecitato il pagamento di crediti per finanziamento soci già del coniuge, maturati verso e Pt_4 Part
, così come è documentato che nel marzo 2023 la stessa ha ceduto (o tentato di CP_6 occultare) al trust cipriota PO, seppure con un atto poi rivelatosi inopponibile a PA
(che già era intervenuta con un pignoramento), i crediti per finanziamento soci già maturati dal marito verso In altri termini, tra il 2022 e il 2023 L. ha inteso disporre di beni del Pt_4 P_ defunto coniuge”. La documentazione prodotta dimostrerebbe l'intervenuta decadenza della dal beneficio P_
d'inventario e, in tale prospettiva, l'appellante censura il passaggio della sentenza di primo grado laddove il Tribunale “ha lamentato carenza di rappresentazione e classificazione dei documenti citati. I documenti menzionati in atti e nel corso delle udienze sono stati ritualmente depositati dalle parti. Peraltro, si ritiene che, data la corposità del fascicolo e la rilevanza del contenzioso, se il Tribunale avesse riscontrato difficoltà nell'individuare i documenti specificatamente richiamati dalle parti, la circostanza avrebbe giustificato di chiedere alle parti quantomeno chiarimenti e indicazioni per orientarsi nella lettura telematica delle cartelle e del fascicolo”.
Secondo quanto prospettato da , i documenti che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare PA sono “il doc. a4 allegato alla citazione di parte e, in particolare, i sub documenti 17 e 18 P_ inseriti nel doc. a4 avversario, che qui si riallegano (Doc. 21a e 22a)”. Rileva l'appellante che “I due documenti – preme ribadire, prodotti da controparte - consistono Part nelle due dichiarazioni effettuate dai terzi pignorati e ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Pt_4 nell'ambito del pignoramento presso terzi notificato da contro e avente ad PA P_ oggetto crediti per finanziamenti soci. Si noterà che le due dichiarazioni sono state corredate da una
Perizia della società di consulenza PWC: le società terze pignorate hanno indicato i crediti vantati da in proprio e/o quale erede di e a dimostrazione della P_ Controparte_2 correttezza dei conteggi hanno allegato la suddetta perizia, avente ad oggetto giustappunto la ricostruzione dei finanziamenti erogati alle due società da parte di ciascuno dei soci. Al decesso,
unitamente ai suoi quattro figli e alla vedova vantava crediti per Controparte_2 P_ Part finanziamenti soci verso e . I crediti in questione sono stati oggetto, su incarico delle Pt_4 Part stesse società e , di un'analisi e ricostruzione da parte della società PWC, già Parte_6 valutata dal Tribunale di Firenze nell'ambito delle opposizioni alle azioni esecutive promosse da
… In sintesi, vantava crediti “liberi” per euro 31.933.872 verso P_ Controparte_2
(oltre ad euro 23.000.000 circa già pignorati dall'Agenzia delle Entrate) e per euro 8.231.692 Pt_4 Part verso (i “Crediti dell'eredità”). Mentre in proprio, vantava crediti per “soli” P_ euro 2.497.158 verso e per euro 5.544.798 verso ZFC2”. Pt_4 Sulla scorta di ciò sarebbe provato che la ha “ha disposto (o ha tentato di disporre) dei P_ Crediti dell'eredità con diverse iniziative (in particolare, tre)”, la prima delle quali risalente al 6.6.2022, allorchè la stessa, a mezzo PEC, chiedeva “quale erede di (senza Controparte_2 alcuna invocazione di un asserito beneficio), il pagamento dei Crediti dell'eredità per la sua Co affermata quota parte e, precisamente, euro 50.000.000 nei confronti di (sembrerebbe che Pt_4 abbia inserito anche la quota parte di crediti pignorata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del marito) ed euro 27.500.000 nei confronti di . Pt_2 Secondo quanto prospettato da “Se si analizzano le cifre è evidente che non ha PA P_ inteso disporre di propri crediti (che ammontavano a “pochi” milioni di euro) bensì anche dei crediti del marito, fermo il fatto che, evidentemente, ha ecceduto nei conteggi”.
6 L'appellante rileva che le due indicate comunicazioni PEC erano state da essa prodotte in primo grado sub. doc. n. 27 allegato alla terza memoria, e ciò nonostante non erano state esaminate dal Tribunale;
la le riallega in questa sede sub. doc. n. 24a. PA La seconda iniziativa della risalirebbe al 27.3.2023, allorchè la “al fine di sottrarsi al P_ pignoramento presso terzi nel frattempo notificato da , ha inoltre trasferito – a un trust PA cipriota PO - i Crediti dell'eredità, limitatamente ai crediti verso (l'atto di cessione – Pt_4 fatto dirimente – ad onta di quanto affermato dal primo Giudice, è efficace tra le parti ex art. 1264, 1° comma c.c., essendo stata notificata alla cessionaria PO, ancorché sia poi risultato inopponibile a , in quanto effettuato dopo che detti crediti erano già stati, PA antecedentemente alla comunicazione, oggetto di un pignoramento ritualmente notificato). Si tratta di crediti per ben euro 27.500.000, importo non corretto in quanto certamente non corrispondente ai crediti del sig. spettanti a sulla base della perizia di PWC ma comunque CP_2 P_ rientranti nei Crediti dell'eredità, non potendo ritenersi che la missiva si riferisse a crediti personali, atteso che vanta crediti propri per “pochi” milioni di euro (nel frattempo tutti P_ assegnati a , peraltro) e non certo per la ben più imponente somma di euro 27.500.000” PA (p. 28 dell'atto di citazione in appello). L'appellante deduce di aver prodotto anche la comunicazione in questione nel giudizio di primo grado con il Doc. B allegato alla seconda memoria istruttoria (Doc. B, sottocartella denominata
– – PO RG. 14007-2023 Tribunale di Firenze, doc. 9), e la riallega PA P_ in questa sede come doc. n. 25a.
rileva che “le comunicazioni di giugno 2022 evidenziano la volontà inequivoca di PA riscuotere crediti per finanziamenti già del coniuge, mentre con la missiva di marzo 2023 L. P_ ha addirittura disposto dei crediti stessi, con un atto certamente efficace tra le parti ex art. 1264, 1° comma, c.c. (la cedente e la cessionaria PO), ma non più opponibile al creditore P_
, essendo un atto finalizzato dopo che i crediti erano già stati oggetto di pignoramento PA davanti al Tribunale di Firenze. In sintesi, ha posto in essere un atto di alienazione P_ di beni ereditari e, precisamente, di crediti, idoneo, ai sensi dell'art. 493 c.p.c., a determinare la decadenza dal beneficio, posto che la cessione non è stata autorizzata dal competente tribunale”. Chiede in definitiva alla Corte di esaminare la documentazione richiamata nell'atto di appello, dichiarando decaduta la dal beneficio di inventario e conseguentemente rigettando la P_ relativa eccezione da essa formulata e accolta dal primo giudice.
Con il quinto motivo di censura l'appellante allega un fatto sopravvenuto, affermando di aver
“scoperto a settembre 2024 che L. ha posto in essere un altro – il terzo – atto dispositivo di P_ beni ereditari”, in particolare un atto di cessione di crediti per finanziamento soci a favore della società Method, ed allega a sostegno della doglianza il doc. n. 26a.
Infine, con il sesto e ultimo motivo richiama tutte le ulteriori difese svolte in primo grado al fine di contrastare le eccezioni di parte opponente non esaminate dal Tribunale perché ritenute assorbite.
3. L'appellata si è costituita in data 29.1.2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da PA in quanto infondato. Con specifico riferimento alla dedotta decadenza dal beneficio di inventario, l'appellata osserva che gli atti di disposizione indicati da parte appellante non assumo il significato allegato e che quindi non possono rilevare ai sensi degli artt. 493 e 494 c.p.c.. Eccepisce altresì l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali sub. nn. 24a e 25a in quanto mai effettuate in primo grado, nonché del documento n. 26a perché a sua volta tardivo e diretto a dimostrare un fatto estintivo (la decadenza del beneficio di inventario) mai dedotto da nel primo grado di giudizio, e in ogni caso privo PA di rilevanza probatoria. L'appellata, ex art. 346 c.p.c., ripropone infine le ulteriori domande ed eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale.
7 4. All'udienza del 6.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato. 5.1. Il primo motivo di censura va disatteso.
Occorre premettere che con tale motivo la sembra confondere la questione della PA tempestività o meno dell'eccezione sollevata dalla in primo grado e accolta dal Tribunale, P_ con quella della presunta rinuncia tacita della stessa a far valere l'intervenuta accettazione dell'eredità del marito con beneficio d'inventario e la conseguente qualità di erede cd. “beneficiata”. Sotto il primo profilo, la decisione del Tribunale è integralmente condivisibile. L'opponente ha sollevato la questione dell'avvenuta accettazione dell'eredità del marito con beneficio di inventario – eccependo conseguentemente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva intrapresa da su beni di sua titolarità - in sede di prima PA memoria ex art. 171 ter c.p.c., nulla avendo dedotto né nella procedura sommaria introdotta con ricorso né in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.
E tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado sulla scorta di principi giurisprudenziali pacifici, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e “tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto.
Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità” (v. Cass., SU, ord. n. 10531/2013 e, in senso conforme, ord. n. 20531/2020). Indipendentemente, quindi, dal momento processuale in cui la ha sollevato tale questione in P_ primo grado, la stessa, in quanto integrante eccezione sempre rilevabile d'ufficio – anche in grado d'appello - e fondata su circostanze fattuali documentate in atti (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte opponente), ben poteva essere esaminata dal Tribunale. A ciò consegue il rigetto del primo motivo di appello articolato da . PA
5.2 – 5.3. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione giuridica. L'appellante sostiene che la sia decaduta dal beneficio di cui all'art. 484 c.p.c. per avervi P_ tacitamente rinunciato, ponendo in essere, in procedimenti civili diversi da questo, comportamenti a suo dire incompatibili con la qualità di erede beneficiata. Richiama a sostegno dei due motivi di impugnazione atti giudiziari depositati dal procuratore della e pronunce di merito rese in P_ tali diversi procedimenti che, a suo dire, il Tribunale avrebbe omesso di valutare.
Le doglianze non sono condivisibili. Il giudice di prime cure, infatti, ha esaminato le argomentazioni sollevate da parte appellante in primo grado e la documentazione ivi prodotta, e l'ha, correttamente, ritenuta irrilevante ai fini che qui interessano, nello specifico ritenendo “totalmente irrilevante la circostanza che la in ulteriori e differenti giudizi anche pendenti tra le medesime parti, si P_ sia qualificata puramente e semplicemente quale “erede” di senza dare atto Controparte_2 della intervenuta accettazione con beneficio di inventario. Pur dando atto della singolarità della circostanza che solo nel presente giudizio la si sia avveduta - … per ragioni legate al P_ proprio stato emotivo (!) - di aver adeguatamente rappresentato e documentato la propria accettazione con beneficio di inventario, tale circostanza non costituisce motivo di decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 493 e ss. e/o 505 c.p.c.. Totalmente irrilevante sotto questo profilo appare anche la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo in data 31.10.2023 che ha affermato, in parte motiva, che “…. È inoltre pacifico, perché non contestato, che odierna convenuta P_
… abbia accettato, puramente e semplicemente l'eredità di ….”. Pur dando atto Controparte_2 ancora una volta della singolarità del comportamento tenuto dalla che si rammenta “ a P_
8 singhiozzo” della propria accettazione con beneficio di inventario a seconda delle necessità processuali ( la pur avendo formalizzato la propria accettazione con beneficio di inventario P_ in data 21.2.2022 si è costituita avanti al Tribunale di Palermo con atto depositato in data 8.7.2022 eccependo la cessazione della materia del contendere della azionata revocatoria ordinaria per intervenuta successione ereditaria) la sentenza resa dal Tribunale di Palermo appare sotto questo profilo irrilevante ancor più ove si consideri che la pronuncia si fonda su presupposti in fatto rivelatisi palesemente errati”. La Corte ritiene che il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado sia condivisibile, con le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, e contrariamente all'assunto di parte appellante, non pare configurabile una sorta di rinuncia “tacita” – o per comportamenti concludenti – al beneficio di cui all'art. 484 c.p.c., che, al fine di concretizzarsi in capo all'erede, richiede il compimento di formalità particolarmente rigorose (a testimonianze degli interessi pubblici sottesi) quale il rilascio di una dichiarazione nelle forme dell'atto pubblico o, comunque, il rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma citata. L'appellante richiama, in senso contrario, la pronuncia n. 7695/1992 della Suprema Corte di Cassazione, la quale però si è occupata di un caso concreto ben diverso da quello in esame, in cui gli eredi, dopo aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, si erano assunti espressamente e con atto avente forma scritta l'obbligazione di provvedere al pagamento dei debiti del de cuius oltre il limite del valore dei beni ereditari. I principi espressi in tale, peraltro isolato, precedente giurisprudenziale non sono quindi applicabili alla vicenda in esame, nella quale manca qualunque volontà della espressa in forma scritta, di rinunciare al beneficio di cui all'art. 484 c.p.c.. P_
Né tale volontà può essere desunta da comportamenti concludenti o da elementi indiziari come sostiene l'appellante. Da un lato, infatti, essendo stato prodotto l'atto notarile di accettazione dell'eredità di con beneficio d'inventario, tale fatto risulta pacificamente Controparte_2 acquisito al processo rilevando come tale ed al fine di impedire la confusione del patrimonio della con quello del marito deceduto, tanto che il Tribunale ben poteva – e così ha fatto – P_ esaminare la relativa questione, rilevabile d'ufficio, in via preliminare ed assorbente rispetto all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente. Sotto altro profilo, nessuno degli “indizi” che secondo sarebbero idonei a comprovare una PA rinuncia tacita della a far valere in tale giudizio la propria qualità di erede “beneficiata” P_ possono essere considerati tali: non certamente le dichiarazioni rese (peraltro a “singhiozzo”, come rilevato dal Tribunale) dal procuratore dell'opponente in atti giudiziari depositati in procedimenti diversi da questo, in quanto irrilevanti nel presente giudizio anche alla luce della documentazione contraria acquisita in atti rivestente la forma dell'atto pubblico;
né, tantomeno, può rilevare il contenuto della pronuncia resa dal Tribunale di Palermo, più volte richiamata dall'appellante quale elemento a sostegno della propria tesi, fondata su presupposti di fatto rivelatisi palesemente errati.
Tale pronuncia, inoltre, in quanto dichiarativa della cessazione della materia del contendere, non è evidentemente idonea a rappresentare un “giudicato”, tantomeno interno, ed è anche irrilevante che non sia stata impugnata dalla che non aveva interesse a farlo e che comunque, nel giudizio P_ di appello instaurato su iniziativa della FI, ha reso nota la circostanza di aver accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario.
Per le stesse ragioni è del tutto irrilevante quanto deciso dal Tribunale di Firenze – che ha ritenuto di riconoscere valore di giudicato “interno” alla pronuncia del Tribunale di Palermo – con argomentazioni che non si condividono perché, per quanto detto, non si ritiene configurabile una forma di rinuncia “tacita” al beneficio di cui all'art. 484 c.p.c. né si ravvisano, comunque, comportamenti concludenti della che possano rilevare a tal fine e nel senso di escludere P_ l'operatività di tale beneficio la cui prova pacifica è acquisita al presente giudizio mediante la forma dell'atto pubblico.
9 A ciò consegue l'irrilevanza ai fini della decisione dei documenti che parte appellante ha prodotto per la prima volta in questo giudizio di impugnazione all'identico fine di provare una pretesa rinuncia tacita di alla propria qualità di erede beneficiata. P_
5.4. Va disatteso anche il quarto motivo di gravame, con cui assume che PA P_ sia decaduta dal beneficio di inventario per aver posto in essere atti di disposizione del patrimonio del de cuius senza l'autorizzazione richiesta dal comma 1 dell'art. 493 c.c.. Richiama due documenti che dimostrerebbero il compimento di tali atti dispositivi e che a suo dire il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato, e li allega nuovamente sub. 24a) e 25a) del fascicolo di appello. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività di tali produzioni documentali, sostenendo che si tratti di documenti nuovi perché mai prodotti in primo grado. Tale eccezione va disattesa in quanto, pur dovendosi condividere l'affermazione del Tribunale circa
“la genericità dei richiami effettuati dalla difesa di parte opposta a prove documentali che, a tutto concedere, risultano depositate agli atti in maniera disorganica, prive di adeguata classificazione ed in assenza di adeguata rappresentazione in ordine alla loro rilevanza giuridica”, non si tratta di documenti inammissibili ex art. 345 c.p.c. ma già prodotti in primo grado dalla . PA In particolare, il documento qui prodotto sub. 24a) era stato prodotto all'interno del doc. n. 27 (alle pagine da 20 a 23) allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte opposta, nonché all'interno del Doc. 8a del fascicolo di parte R.G. 3393-2023 Tribunale di Busto Arsizio. PA
Analogamente, il documento qui prodotto sub. 25a) era stato prodotto all'interno del Doc. B
RG.14007-2023 Tr. Firenze” allegato alla memoria ex art. 171 ter Parte_7 n. 2 c.p.c. depositata da nel giudizio di primo grado, nonchè all'interno del Doc. 8a) del PA fascicolo di parte R.G. 3393-2023 del Tribunale di Busto Arsizio. PA
Ciò detto, ritiene la Corte – in accordo con le conclusioni cui è nel merito pervenuto il Tribunale – che i citati documenti non assumano la rilevanza probatoria pretesa da parte appellante.
Va premesso che in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, al fine di valutare se l'atto dismissivo, posto in essere dall'erede beneficiato, debba essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 493 c.c., non rileva la sua denominazione formale, dovendo piuttosto essere accertato se lo stesso si ponga come atto di straordinaria amministrazione come tale idoneo ad incidere sul patrimonio ereditario alterandone o diminuendone la consistenza (cfr., di recente, Cass., ord. n.
6146/2022 e, in senso conforme, Cass., sent. n. 24171/2013). Solo in tal caso può operare la sanzione della decadenza dal beneficio ex art. 493 c.c. invocata dalla creditrice opposta. Nella vicenda in esame nessuno dei due documenti richiamati dall'appellante prova il compimento da parte dell'opponente di un atto dismissivo del patrimonio ereditario nei termini indicati. Par Il primo di essi consiste in una PEC datata 6.6.2022, inviata sia alla società sia alla società Pt_4 con cui la intimava alle stesse il pagamento, rispettivamente, degli importi di euro P_ 50.000.000,00 e 27.500.000,00: secondo quanto prospettato da l'opponente avrebbe inteso PA disporre, con tali PEC, di beni (crediti) ereditari, in quanto “Se si analizzano le cifre è evidente che non ha inteso disporre di propri crediti (che ammontavano a “pochi” milioni di euro) bensì P_ anche dei crediti del marito, fermo il fatto che, evidentemente, ha ecceduto nei conteggi”. E tuttavia non vi è alcuna prova del fatto che il tentativo della – anche ammesso che avesse P_ ad oggetto crediti ereditari – sia andato a buon fine e che, quindi, le somme indicate nelle due PEC Par in atti siano state oggetto di effettivo pagamento da parte di e confluendo nel patrimonio Pt_4 dell'opponente e diminuendo conseguentemente la consistenza patrimoniale dell'asse ereditario. Il contenuto di tali PEC, traducendosi in mere diffide stragiudiziali, è quindi, di per sé solo, irrilevante ai fini dell'invocata decadenza della debitrice esecutata dal beneficio d'inventario. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al secondo documento richiamato dall'appellante, che a suo dire proverebbe un ulteriore atto dismissivo del patrimonio ereditario posto in essere dalla P_
10 Si tratta in particolare di una PEC che l'opponente ha inviato ancora una volta alla società in Pt_4 data 27.3.2023, con oggetto “comunicazione: cessione del credito vantato nei vostri confronti”, in cui si legge “vi comunico che, a seguito di intervenute cessioni, l'attuale titolare di parte del mio credito nei vostri confronti è la società , qui in copia (“la cessionaria”). Nello Controparte_8 specifico, la cessionaria è oggi titolare di un credito nei vostri confronti per euro 27.700.000,50 (“il credito ceduto”) … conseguentemente, a decorrere dalla intervenuta cessione e comunque da oggi in avanti, ogni versamento in relazione al credito ceduto dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della suddetta società cessionaria, quale titolare del credito …”.
Ritiene la Corte, e sempre volendo dare per scontato – attesi gli importi indicati – che la comunicazione in oggetto si riferisse a crediti del de cuius e non personali della che la stessa P_ non possa integrare un atto dismissivo del patrimonio ereditario tale da comportare la decadenza di quest'ultima dal beneficio di cui all'art. 484 c.c..
avrebbe dovuto infatti quantomeno produrre il contratto di cessione, ammesso che vi sia PA stato, di cui nemmeno si conosce la data di presunta stipula, o, in alternativa, avrebbe potuto articolare prove testimoniali volte a comprovare il contenuto di tale Pec che, di per sé sola, non assurge nemmeno ad indizio dell'avvenuto compimento di un atto dismissivo del patrimonio ereditario. Non può infatti escludersi che abbia inteso fingere un'avvenuta cessione di crediti in P_ realtà mai concretizzatasi al fine di sottrarre gli importi indicati alle diverse procedure di esecuzione forzata nelle more intraprese da nei suoi confronti;
di ciò sembra essere consapevole la PA stessa appellante, che descrive l'iniziativa dell'opponente, in alternativa, come una cessione non autorizzata o come un “tentativo di occultare” beni e crediti per sottrarli al pignoramento in corso, circostanza che sembrerebbe ancor più avvalorata dal fatto che il trust cipriota PO indicato come cessionario del credito è soggetto giuridico riconducibile alla stessa. P_ E' tutt'altro che inverosimile, quindi, che si sia trattato di un mero tentativo di occultare somme di denaro sottraendole al pignoramento, tentativo comunque inefficace nei confronti di e che, PA va ribadito, in assenza di ulteriore documentazione a supporto non può indurre a ritenere integrato un atto dismissivo del patrimonio ereditario. Per analoghe ragioni è del tutto irrilevante, oltre che inammissibile perché avente ad oggetto una circostanza sopravvenuta al giudizio di primo grado (che quindi non è mai stata sottoposta al contraddittorio con l'opponente), il contenuto del doc. n. 26a) prodotto per la prima volta dall'appellante in questo giudizio. Anche il quarto e il quinto motivo di appello vanno in definitiva rigettati, con conseguente assorbimento del sesto motivo di censura con cui sono riproposte le questioni non esaminate dal Tribunale perché ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della P_
6. La società appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 8.000.001,00 ad euro 16.000.000,00, tenuto conto dell'importo del credito per cui si procede – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1014/2024, PA notificata il 6.9.2024, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del P_ grado, liquidate in complessivi euro 63.785,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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