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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 533/2022,
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Muci e Maurizio Pinca, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Mitri Aymone, per procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.1.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2395/2021 emesso in data 5.11.2021 dal Tribunale di Lecce, con cui sua sorella aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il Controparte_1 pagamento della somma di € 289.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma di € 290.000,00 indicata nella dichiarazione di riconoscimento di debito datata 16.10.2019, al netto della somma di € 1.000,00 già restituita. L'opponente, in particolare, eccepiva l'annullabilità della suddetta promessa unilaterale del 16.10.2019 in quanto egli era stato coartato dalla sorella con violenza a firmare tale documento in un momento di particolare prostrazione psico fisica, atteso che lo stesso opponente, soggetto tossicodipendente e ludopatico, era in procinto di entrare, il giorno successivo 17.10.2019, nella Comunità di San Patrignano per iniziare un percorso di riabilitazione. A sostegno delle proprie argomentazioni deduceva che
, successivamente alla morte del padre, era rimasta profondamente Controparte_1
scontenta delle modalità con cui il de cuius fosse giunto, in vita, alla divisione dei suoi beni tra i figli e la madre. In ragione di ciò, a partire dalla seconda metà del 2019 l'opposta aveva iniziato ad attuare una condotta volta a minacciare e ingiuriare attraverso la piattaforma messaggistica whatsapp tanto l'opponente quanto la madre, al fine di indurre il CP_2 Parte_1
a cederle il 50% della proprietà della casa sita in Nardò (LE), alla strada Tarantina.
[...]
Contestando, dunque, che la somma di € 290.000,00 indicata nella scrittura di ricognizione di debito gli fosse mai stata effettivamente prestata dalla sorella e aggiungendo che era stato costretto a corrispondere alla sorella la somma di € 3.000,00 soltanto per scongiurare azioni esecutive e far fronte alle pressanti minacce provenienti dalla stessa, concludeva chiedendo che fosse annullata o dichiarata nulla la scrittura privata del 16.10.2019 e, per l'effetto, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto;
che fosse accertata comunque l'inesistenza del rapporto giuridico posto a fondamento della scrittura privata;
in via riconvenzionale, che fosse Controparte_1 condannata alla restituzione in suo favore della somma di € 3.000,00; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione Controparte_1
e, in particolare, deducendo come la scrittura privata del 16.10.2019 fosse pienamente valida, poiché del tutto strumentali erano le argomentazioni formulate da circa Parte_1
la coartazione del suo consenso alla firma della promessa unilaterale posta a base del ricorso monitorio, atteso che, da un lato, le vessazioni di cui veniva riferito nell'atto introduttivo non erano mai state denunciate all'Autorità Giudiziaria e, dall'altro, perché l'animo di Controparte_1
era giustificato dall'essere esasperata in quanto non si vedeva riconoscere il ristoro degli
[...]
ingenti prestiti concessi al fratello per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa sita in Nardò
(LE), alla strada Tarantina, nonché ai debiti contratti per questioni legate alle dipendenze da sostanze stupefacenti e dal gioco. L'opposta sosteneva che il fratello sfruttasse la sua situazione di salute al fine di dare una rappresentazione di sé come di un “povero” tossicodipendente senza alcun reddito, mentre, invece, egli aveva messo a reddito gli immobili lasciatigli dal padre, quando questi era ancora in vita, ricavandone una rendita idonea a coprire il debito contratto con la sorella. In merito alla domanda riconvenzionale, riferiva come la stessa Controparte_1
2 dovesse essere rigettata, in considerazione del fatto che la somma di € 3.000,00 non era mai stata consegnata dal fratello, il quale aveva versato a titolo di acconto sul debito riconosciuto la sola somma di € 1.000,00 e che, inoltre, tale condotta fosse indice della sussistenza del rapporto debitorio, poiché non avrebbe avuto senso corrispondere la suddetta somma se, a monte, si fosse negata l'esistenza stessa del credito. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese legali.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletate le prove orali ammesse, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.12.2024, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'opposizione è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni, della documentazione in atti e delle risultanze delle prove orali espletate in corso di causa, infatti, emerge con adeguata chiarezza come vada accolta la domanda di annullamento della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. del 16.10.2019 posta a base del ricorso monitorio, per vizio del consenso, sub specie di violenza.
A tale proposito occorre rilevare che l'opponente ha fornito adeguati elementi di riscontro probatorio della circostanza che il consenso alla sottoscrizione della promessa unilaterale del
16.10.2019 sia stato coartato dall'odierna opposta, approfittando dello stato di particolare fragilità psico-fisica che caratterizzava, in quel periodo, l'opponente, in un clima di pressanti offese e minacce perpetrate dall'opposta nei riguardi suoi, nonché della madre delle odierne parti in causa,
CP_2
Tale clima era dovuto al fatto che ha sempre ritenuto ingiusto a suo Controparte_1 svantaggio l'aiuto dato in vita dal padre al fratello come confermato dalla stessa in Pt_1 occasione dell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 22.2.2024, allorquando, pur negando di aver proferito minacce e insulti nei confronti del fratello, ella ha precisato “[…] forse ho esagerato, ma avevo le mie buone ragioni […]”, confermando che era sua la voce registrata nel files audio prodotti in giudizio da parte opponente, contenenti espressioni cariche di rancore e atteggiamenti minacciosi e violenti, contornati da pesanti ingiurie e offese nei confronti dei suoi più stretti congiunti. Inoltre, ciò è emerso anche attraverso la testimonianza di Testimone_1
(fratello delle parti), che all'udienza del 19.9.2024 ha riferito non solo dello scontento che animava l'agire della sorella che “[…] ha sempre ritenuto ingiusto a suo svantaggio l'aiuto dato in vita da mio padre per costruire la casa di mio fratello e per comprare il locale a lui intestato […]”, ma anche della circostanza che essa proferiva insulti e minacce anche contro la madre che “[…]
3 accusava di essere stata ingiusta nei suoi confronti per aver privilegiato [il] fratello Parte_1
sempre nell'attribuzione dei beni […]”.
[...]
Dall'istruttoria svolta, inoltre, è emerso come , in ragione delle sue Parte_1
dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco, in data 17.10.2019, si sia recato con il fratello presso la nota Comunità di recupero di San Patrignano, proprio il giorno Testimone_1
successivo alla sottoscrizione della ricognizione di debito posta a base del ricorso monitorio.
Tuttavia, quanto affermato da parte opponente in merito al vizio che ha minato il consenso manifestato con tale dichiarazione trova riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi
, sentito il 19.9.2024, e , sentita il 4.12.2024. Testimone_1 Tes_2
In particolare, infatti, ha riferito che in data 17.10.2019 aveva accompagnato Testimone_1
presso la Comunità di recupero San Patrignano e, in quell'occasione, era Parte_1
venuto a sapere che il giorno precedente il fratello aveva firmato un documento presentato dalla sorella e che ciò aveva fatto “[…] pur di togliersela davanti […]”. Controparte_1
Sebbene il non indagasse ulteriormente, poiché suo precipuo interesse era Testimone_1 quello di non distogliere il fratello dell'inserimento nella struttura di recupero, comunque, in sede di escussione, egli teneva a riferire che “[…] disse che non sapeva cosa Parte_1 avesse firmato […]”. Tale circostanza è stata anche confermata dalla teste , la quale ha Tes_2 riferito di ricordare che si doveva ricoverare a San Patrignano e che Parte_1 proprio l'odierna opposta le “[…] disse che gli aveva fatto firmare un documento che le avrebbe garantito la casa che si trovava a Nardò alla strada Tarantina […]” cui aveva sempre ambito, sebbene la stessa abbia aggiunto “io le feci notare che suo fratello non stava bene, Tes_2
perché prima di andare a San Patrignano stava veramente fuori di sé per le crisi di astinenza, ma lei mi disse che intanto lui aveva firmato”.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, emerge come si possa ritenere sufficientemente provato che abbia perpetrato nei confronti del fratello Controparte_1 Parte_1
pressioni psicologiche idonee, in un momento di grande fragilità psico-fisica, di cui
[...]
l'odierna opposta era pienamente consapevole, a coartare la sua volontà per indurlo a sottoscrivere il 16.10.2019 la ricognizione di debito di € 290.000,00, che pertanto va annullata.
Considerando, peraltro, che all'esito dell'istruttoria svolta non vi è alcun elemento probatorio che consenta di affermare che abbia effettivamente prestato Controparte_1
€ 290.000,00 o altro importo al fratello che possa giustificare la CP_1 Parte_1
richiesta di restituzione della somma azionata con ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
4 Per quanto concerne, infine, la domanda riconvenzionale proposta da si Parte_1 deve rilevare come la stessa meriti accoglimento, in ragione di quanto emerso dall'istruttoria del giudizio, nella misura di € 1.000,00, che in sede di interrogatorio Controparte_1
formale ha riconosciuto di aver percepito dal fratello in relazione alla medesima pretesa formulata nel presente giudizio, considerando che, invece, non ha fornito alcuna Parte_1 prova di aver consegnato alla sorella, a tale titolo, la maggiore somma di € 3.000,00. Su tale importo spettano gli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica atto di citazione
20.1.2022)
In ragione dell'accoglimento dell'opposizione si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'opposta, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) annulla la ricognizione di debito sottoscritta da il 16.10.2019; Parte_1
2) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2395/2021 emesso il 5.11.2021 dal Tribunale di Lecce;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Controparte_1 pagamento, a titolo di ripetizione di indebito, in favore di della somma Parte_1 di € 1.000,00, oltre interessi legali dal 20.1.2022;
4) condanna al pagamento in favore dei difensori antistatari di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 8.500,00 Parte_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Dott. Pierandrea Fulgenzi Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce
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