Sentenza 22 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2022, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01267/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. 0019482 dell'11.6.2021 con la quale Provincia ha trasmesso alla Società il verbale della Conferenza dei Servizi tenutati il 4.6.2021 e del relativo verbale;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dall'odierna ricorrente;
e per l'accertamento
della competenza del Ministero della Transizione Ecologica a definire il procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato con la presentazione, da parte della Società, dell'istanza del 17.12.2020 avente a oggetto la realizzazione di un impianto agro-voltaico denominato «Latiano-Mesagne» di potenza pari a 110,52 MW e relative opere di connessione;
e per la condanna
della Provincia a disporre la devoluzione del procedimento presso l'Amministrazione competente in modo da consentire la continuazione dell'iter autorizzativo senza soluzione di continuità;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l. il 30/7/2021, per l'annullamento:
della nota prot. 0019482 dell'11.6.2021 con la quale Provincia ha trasmesso alla Società il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 4.6.2021 e del relativo verbale;
nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, del regolamento regionale n. 24/2010 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: (a) degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; (b) della sezione C2 della scheda d'Ambito Campagna Brindisina, ove interpretata nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; (c) delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”);
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dall'odierna ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa: (a) il parere espresso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (di seguito anche “Sezione Paesaggio”) con nota prot. 5045 del 3.6.2021; (b) il parere espresso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 2855 del 30.3.2021; (c) il parere espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura con nota prot. 28673 del 27.5.2021; (d) il parere espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura con nota prot. 1858 del 14.1.2021; (e) il parere espresso dal Comune di Latiano con nota prot. 1942 del 3.6.2021; (f) il parere espresso dal Comune di Latiano con nota prot. 7279 dell'8.4.2021; (g) i pareri espressi da ARPA Puglia con nota prot. 40010 del 31.5.2021 e prot. 21490 del 28.3.2021; (h) i pareri espressi dalla Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica con note prot. 8549 dell'1.6.2021 e prot. 4989 del 30.3.2021; (i) la nota di convocazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, prot. 14366 del 30.4.2021;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l. l'1/10/2021, per l'annullamento:
della nota prot. 26383 del 6.8.2021, con la quale la Provincia ha comunicato all'odierna ricorrente il preavviso di rigetto dell'istanza di rilascio del PAUR per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 110,52 kW nei Comuni di Latiano e Mesagne, invitando la Società a fornire osservazioni nel termine di 10 giorni;
della nota prot. 28941 del 9.9.2021, con la quale la Provincia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6195/2021, ha rimesso “tutti gli atti del procedimento” all'Amministrazione regionale “al fine dell'adozione del provvedimento definitivo sulla base di quanto deciso dalla Conferenza di Servizi”;
della nota prot. 31105 del 29.9.2021 con la quale la Provincia ha ratificato “gli atti acquisiti nelle fasi procedimentali già svolte”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, in quanto radicalmente viziati dall'incompetenza dell'Autorità procedente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l. il 15/12/2021:
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n. 96 del 12.10.2021 con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato che “non autorizza il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to S. De Giorgi in sostituzione dell'avv.to S. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv.to G. Tanzarella per la Provincia di Brindisi, avv.to M. Simone per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso originario e successivi motivi aggiunti depositati rispettivamente in data 30.7.2021, 1.10.2021 e 15.12.2021, la ricorrente – che ha presentato istanza per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza pari a circa 110 MW, localizzato nei Comuni di Latiano e Mesagne – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui, in particolare (terzi motivi aggiunti, depositati in data 15.12.2021), il provvedimento dirigenziale n. 96 del 12.10.2021, con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato che: “ non autorizza il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione ”.
A sostegno del ricorso originario e dei vari motivi aggiunti, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) incompetenza della Provincia; illegittimità costituzionale della L.R. n. 33/21; 2) violazione dei principi di partecipazione procedimentale; 3) difetto di istruttoria e di motivazione; 4) illegittimità degli artt. 89 e 91 PPTR; violazione e falsa applicazione del d.l. n. 77/2021; violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., dell’art. 1 I Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere; 6) violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere; 7) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 14 e ss. della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.-l. n. 77/2021. Eccesso di potere; 8) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 11/2001. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2011/92/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; 9) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 11/2001. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del d.m. 10.9.2010. Eccesso di potere; 10) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Brindisi ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso originario e dei primi e secondi motivi aggiunti. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e di tutti i motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto del ricorso e di tutti i motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 12.7.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario, nonché dei primi e dei secondi motivi aggiunti, avuto riguardo al provvedimento dirigenziale n. 96 del 12.10.2021 (impugnato con i terzi motivi aggiunti), con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato in via definitiva il mancato accoglimento dell’istanza in esame.
3. Venendo ora all’esame dei terzi motivi aggiunti (depositati dalla ricorrente in data 15.12.2021), va anzitutto dichiarata l’irrilevanza, nel presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della L.R. n. 33/21, che ha mantenuto ferma, nelle more di un progressivo riordino della materia, la competenza delle province all’emissione del chiesto provvedimento, nonostante che tale competenza fosse stata individuata in capo alla regione, nei termini chiariti dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6195/21.
Sul punto, è sufficiente osservare che la Provincia ha emesso l’impugnato provvedimento n. 96/21, di diniego di rilascio del chiesto PAUR, sulla base della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, attribuendo ruolo decisivo – nel senso di condividerne le motivazioni – ai pareri negativi espressi dalla Regione, la quale nel costituirsi in giudizio ha difeso le ragioni del provvedimento di diniego, reiterando tutti i profili di criticità già espressi nei propri, precedenti pareri.
Ne discende che nessun rilievo assume nel giudizio in esame la dedotta incompetenza della Provincia all’emissione del provvedimento in esame, trattandosi di provvedimento emesso sulla base del contributo decisivo della Regione, reso nel senso dell’insussistenza dei requisiti per il rilascio del chiesto provvedimento autorizzatorio.
Detto in altri termini: anche qualora – all’esito della prospettata q.l.c. – si accertasse la competenza della Regione all’emissione del provvedimento di che trattasi, da ciò il ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità pratica, avendo la Regione chiaramente manifestato – sia con i propri pareri negativi resi nell’ambito della conferenza di servizi, sia con le proprie memorie difensive nell’ambito dell’odierno giudizio – la propria contrarietà al progetto di che trattasi.
In ultima analisi, con la prospettata q.l.c. la ricorrente chiede che a “darle torto” sia direttamente la Regione, e non già la Provincia (con l’apporto decisivo della prima).
Ma, posta in questi termini, è di tutta evidenza l’irrilevanza della suddetta q.l.c, la quale non è in alcun modo in grado di determinare un diverso assetto degli interessi azionati dalla ricorrente con la proposizione dell’odierno giudizio.
Per tali ragioni, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della L.R. n. 33/21 va dichiarata irrilevante nell’odierno giudizio.
4. Nel merito, con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato diniego, assunto in contrasto con:
- la compatibilità dell’intervento in esame anche in area agricola, ai sensi dell’art. 12 d. lgs. n. 387/93;
- il recupero agricolo attuato con l’intervento in esame;
- le emergenze istruttorie, univoche nel senso che a) il sito di interesse non può essere qualificato come paesaggio rurale storico, ma come un’area che verrà convertita all’uso agricolo; b) l’assenza di colture di pregio sull’area in esame; c) l’assenza di vincoli paesaggistici;
- le imponenti misure di mitigazione proposte dalla società ricorrente;
- la natura di progetto agrivoltaico dell’intervento in esame, che coniuga le esigenze dell’agricoltura con quelle della produzione di energia pulita (green);
- l’incentivazione di tali impianti da parte sia della Regione, sia del PNRR.
Le censure sono fondate, nei termini che seguono.
4.1. Si legge nell’impugnata Determina n. 96/21 che: “ gli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:
- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento … omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportano pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastano con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità ”.
4.2. Orbene, non diversamente da quanto affermato da questa Sezione con sentenza n. 586/22, l’istruttoria svolta dall’Amministrazione rivela l’insussistenza di elementi oggettivi e concreti, validi a comprovare una compiuta ed esaustiva valutazione di ciò che può essere coerentemente definito il “cuore” del problema: se sia o meno installabile in area agricola un impianto FER di tipo agri-voltaico.
4.3. Ciò costituisce un primo e decisivo elemento di illegittimità degli atti impugnati: il non approfondire ex professo , e in maniera analitica e puntuale, una questione di rilievo esiziale nel caso di specie. La qual cosa è tanto più gravida di conseguenze se si considera che il giudice delle leggi – nello stigmatizzare alcune previsioni della legge regionale della Toscana (L.R. n. 82/2020), che stabilivano che nelle aree rurali è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici – lo ha fatto proprio sul presupposto che: “ il carattere generale e vincolante della disposizione impugnata cristallizza il precetto della «non idoneità» in tutto il territorio regionale e, pertanto, sfugge alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo ” (Corte cost, 30.7.2021, n. 177).
In particolare, la Corte costituzionale, nel ricordare che, in attuazione della disciplina dettata dall’art. 12 co. 7 d. lgs. n. 387/03, le Linee Guida nazionali stabiliscono (par. 17.1) che: “ le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ”, ha nondimeno aggiunto che: “ l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello"», che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)» (TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonché le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016) ” (Corte cost. cit, punto 3.2.2 della parte motivazionale).
4.4. L’insegnamento che si ricava dalle valutazioni della Corte costituzionale è dunque, sostanzialmente, quello del bilanciamento dei concorrenti interessi.
Quello che all’Amministrazione è sostanzialmente mancato con riferimento al progetto in esame (agrivoltaico), e che per tali ragioni si traduce nel dedotto profilo di illegittimità degli atti impugnati.
5. In aggiunta a quanto sopra, il Collegio rileva altresì quanto segue.
Questa Sezione si è già espressa (sentt. nn. 248/2022 e 586/22) sul tema della compatibilità degli impianti FER di tipo agrivoltaico in area agricola. Il passaggio logico-argomentativo è il seguente: “ è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. … Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. … La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. … Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico ” (Sent. TAR Lecce n. 248/22 cit, punti 3 ss. della parte motivazionale, nonché sent. n. , punto 7.1 della parte motivazionale).
6. Orbene, il caso in esame non diverge in maniera sensibile quello esaminato nell’ambito del giudizio conclusosi con le citate pronunce giudiziali.
Invero, il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne.
Trattasi, inoltre, di impianto completamente schermato. In particolare, lungo tutto il perimetro dell’impianto è prevista una mitigazione vegetale la cui larghezza è variabile dai 5 ai 20 mt, a seconda delle risultanze delle analisi percettive, costituita da 4 moduli di impianto:
▪ macchia alta – interessa la fascia più prossima alla recinzione: FI, UB, LE, NT, DE
▪ macchia intermedia – segue la precedente: ST, IO, IO infesto, NT, RO di SA IO
▪ macchia bassa – interessa la parte più esterna caratterizzato da specie poco elevate: IS, AG PO meridionale, Timo.
▪ macchia igrofila – in sostituzione della macchia alta in corrispondenza dei siti più umidi.
7. E che la schermatura impedisca in maniera pressoché totale la visuale percettiva del parco agrivoltaico emerge dalla relazione tecnica in atti (All.n. 3 alla produzione di parte ricorrente del 31.8.2021): il rendering evidenzia invero un quadro descrittivo (cfr. relazione cit, pp. 110 e ss.), che muta radicalmente a seconda che vi sia o meno la fascia di mitigazione: nel primo caso, trattasi di impianto praticamente “a vista”, mentre nel secondo, ciò che emerge è unicamente la trama paesaggistica di riferimento, tipica dell’area di interesse.
Né ciò basta.
8. La ricorrente, in uno a misure di mitigazione, ha proposto altresì importanti misure di compensazione, e in particolare:
- il recupero e rifunzionalizzazione della Masseria OC ZO a Mesagne, da destinare a Centro Visitatori del Parco Agrivoltaico;
- il ripristino ecologico sulla sponda del Canale Reale, da attuarsi mediante realizzazione di un bosco igrofilo e di uno stagno stagionale, per complessivi 2 ettari di estensione;
- il ripristino ecologico della Macchia SA IO – Riserva naturale di Torre Guaceto, da realizzarsi mediante ampliamento dell’area boschiva, per un’estensione di circa 37 ettari;
- il ripristino ecologico dell’area delle Terme di Campofreddo, da attuarsi mediante realizzazione di un parco archeologico.
9. A ciò aggiungasi poi i seguenti Protocolli di intesa raggiunti con enti di matrice pubblicistica:
- Accordo quadro con l’Università di Foggia, per lo studio, analisi e sperimentazione sul se l’asparago, in termini colturali e tecnologici, possa essere assunto come la coltura orticola di riferimento del modello agrovoltaico per gli ambienti mediterranei;
- Accordo quadro con il Politecnico di Bari, avente ad oggetto programmi di ricerca per la realizzazione di impianti FER in un’ottica di sostenibilità;
- Protocollo di intesa con ENEA, per uno studio che interpreti le aree destinate ad agrovoltaico come una possibile risorsa di spazio aperto per le comunità, e che aggiunga quindi alla valenza produttiva (energia elettrica e cibo) quella ricreativa. Si tratta, cioè, di progettare gli impianti agrovoltaici come una parte di paesaggio, disegnata in modo che la percezione che la popolazione di un certo territorio ne ha possa essere positiva (miglioramento accettabilità sociale sistemi agrovoltaici).
10. All’evidenza, il progetto in esame costituisce un coraggioso tentativo di contemperamento tra la scelta impiantistica e la realità di riferimento.
11. Senonché, i pareri regionali richiamati nell’atto impugnato (note prot. n. 5045/21 e 2855/21) – nonché gli ulteriori pareri degli altri enti coinvolti, sostanzialmente ripetitivi di quanto affermato dalla regione – richiamano una presunta realtà agricola di riferimento, che semplicemente non esiste. Invero, qualora sull’area in esame vi fossero già significative colture in atto, l’obiezione della Regione avrebbe avuto senso logico, prima ancora che giuridico.
Senonché, nel caso in esame, quella che la Regione definisce come “ texture agricola ”, altro non è che un vasto territorio incolto, che i noti fenomeni di siccità – sempre crescente – andranno ad amplificare.
Per tali ragioni, vale l’assunto opposto: è grazie all’intervento in oggetto che potrà recuperarsi all’uso agricolo (coltivazione dell’asparago) una vasta area finora ad esso sottratta.
In sostanza, la valutazione della Regione (nonché della Provincia, che ha condiviso i risvolti problematici evidenziati dalla prima) è di tipo soltanto astratto: ciò che una volta caratterizzava la trama agricola di riferimento.
Ebbene, ammesso che una trama di tal fatta esistesse in passato, oggi la stessa è grandemente ridotta, quando non addirittura – in talune aree – praticamente scomparsa. La qual cosa è tanto più vera, se si considera che le Amministrazioni coinvolte non hanno indicato il tipo di colture presenti in loco , che avrebbero dovuto cedere il passo all’impianto in progetto.
12. A ciò aggiungasi che la valutazione della Regione, secondo cui su parte dell’area in esame insistano colture di pregio, è smentita dalla relazione tecnica in atti (cfr. allegato n. 33 alla produzione di parte ricorrente del 30.7.2021).
Emerge pertanto da tali emergenze fattuali che l’alterazione della trama agricola di riferimento costituisce un problema per lo più astratto, che non trova corrispondenza nella concreta realtà di riferimento.
13. Né può dirsi decisivo l’ulteriore elemento di criticità, rappresentato dalla contiguità del sito con altri impianti di energia da fonte rinnovabile, posto che, come riconosciuto dall’Amministrazione provinciale, trattasi di impianti fotovoltaici classici, con conseguenti problematiche (consumo del territorio; sua sottrazione all’uso agricolo, ecc.) che nel caso di specie non sussistono.
14. A rendere ancora più distonico l’impugnato diniego con la realtà normativa e fattuale di riferimento soccorrono poi i seguenti, ulteriori rilievi:
Sotto un primo profilo, ai sensi dell’art. 65 co. 1-quinques d.l. n. 1/12 (inserito dall’art. 31 co. 5 d.l. n. 77/21), sono ammessi a finanziamento pubblico gli “ … impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione ”.
Dunque, gli “ impianti agrovoltaici ” costituiscono una realtà nell’attuale quadro ordinamentale, e una realtà vista con favore dal legislatore statale, che a certe condizioni li ammette a finanziamento pubblico.
Rispetto a tale situazione, pertanto, è di tutta evidenza l’errore metodologico e normativo commesso dalla Regione con i cennati pareri n. 5045 del 03/06/2021 e n. 2855 del 30/03/2021, allorquando si afferma (cfr. atto impugnato, p. 9) che: “ Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l’intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale ”.
Come detto sopra (cfr. art. 65 co. 1- quinques d.l. n. 1/12), il riscontro di diritto positivo del “t ermine agrivoltaico ” c’è senz’altro.
15. In secondo luogo, con DGR n. 1424/18, di aggiornamento del Piano energetico Ambientale Regionale (PEAR), la Regione ha dichiarato di voler adottare: “ una strategia per l’utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra) ” (cfr. All. 2 alla DGR n. 1424/18 cit, p. 76).
Dunque, da un lato la Regione ha dichiarato il proprio favore – o comunque, la sua non pregiudiziale ostilità – nei confronti di impianti FER che non precludano “… l’uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra) ”, e sotto altro profilo essa ha individuato quelle agricole come aree sostanzialmente inidonee all’allocazione di detti impianti, anche qualora si tratti – come appunto nel caso di specie – di impianti rialzati da terra, e di impianti che non precludono in alcun modo le normali coltivazioni agricole, e anzi, recuperino ad usi agricoli aree prima sostanzialmente dismesse.
È pertanto evidente, anche sotto tale profilo, l’intrinseca contraddittorietà degli atti impugnati con un atto di indirizzo e programmazione (la cennata DGR n. 1424/18), a contenuto sostanzialmente opposto, adottato dallo stesso ente (la Regione Puglia) che ha espresso pareri negativi all’installazione dell’impianto in esame in area agricola.
16. Da ultimo, non possono essere sottaciuti gli obiettivi di politica energetica che lo Stato si è prefisso di realizzare con l’approvazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). In particolare, un apposito settore di intervento è dedicato all’agrovoltaico. Vi si afferma che il Governo punta all’implementazione “… di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte ”.
All’evidenza, il settore dell’agrovoltaico costituisce oggetto di specifico studio e attenzione da parte del Governo centrale e regionale, nella consapevolezza che il bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale (l’interesse alla tutela del paesaggio rurale, da un lato; l’interesse all’implementazione di sistemi di approvvigionamento di energia da fonti alternative a quelle fossili) non si attua mediante la semplicistica “opzione zero” (no agli impianti FER su di una determinata area), ma comporta l’interrogarsi sulla possibilità di coniugare le esigenze agricole con quelle della produzione di energia da fonti “pulite”.
Ma, se così è, non si comprende la scelta delle Amministrazioni coinvolte, le quali senza interrogarsi (se non in maniera generica e marginale) sui benefici dell’impianto in esame, hanno attribuito peso decisivo alla modifica della trama agricola di riferimento. Trama agricola di tipo sostanzialmente astratto (come sopra detto, non emerge dall’atto impugnato, né dai presupposti pareri, quali sarebbero le colture in atto, che il progetto in esame contribuirebbe a far cessare), e comunque, con una previsione futura (c.d. outlook ) decisamente al ribasso, stante l’aggravarsi di sempre più marcati fenomeni di siccità, che interessano porzioni sempre più estese di territorio.
17. Alla luce di tali considerazioni, i terzi motivi aggiunti sono fondati.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato (Determina della Provincia di Brindisi n. 96/2021).
18. Come sopra detto, il ricorso originario, nonché i primi e i secondi motivi aggiunti, vanno invece dichiarati improcedibili.
19. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario, nonché dei primi e dei secondi motivi aggiunti;
- accoglie i terzi motivi aggiunti, e annulla per l’effetto la Determina della Provincia di Brindisi n. 96 del 12.10.2021.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO