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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/08/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 398 /2023 R.G.
vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via Della Rocchetta, n.1 Parte_1
L'Aquila, presso e nello studio dell'Avv. COFONE ROBERTO dal quale è rappresentato e difeso
Opponente
E
, in persona del Curatore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 156 Ancona presso e nello studio dell'Avv. SICURO GIANPAOLO dal quale è rappresentato e difeso
Opposto
OGGETTO: contratto d'opera professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6 ° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 16/02/2023, ritualmente notificato via pec in data 17/02/2023, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2022 di data 19/12/2022, emesso dal
Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 2215/2022 R.G. su conforme richiesta della
Curatela del Fallimento con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1
di € 9.715,40, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione di opera professionale come da fattura di € 14.092,76 n. 200 del
27/12/2012 rimasta insoluta.
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepiva l'inammissibilità Parte_1
dell'ingiunzione essendo stata emessa sulla base della fattura non idonea a costituire la 2 prova scritta del credito e contestava la quantità e la qualità del lavori descritti nella fattura in relazione alle pattuizioni esistenti e al prezzo in essa indicati.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 542/2022 - RG n. 2215/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di L'Aquila
(Giudice Dott. Ciro Riviezzo) e notificato all'opponente in data 10.01.2023 per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettando, sempre e comunque, ogni avversa pretesa;
condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Si costituiva in giudizio il per contestare tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito e insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande dell'odierno attore e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 542/2023 (RG n.2215/2022) emesso dal Tribunale de L'Aquila in data 14.12.2022.
In ogni caso, accertare e dichiarare che il Fallimento 20/15 della società CP_1
è creditore nei confronti del dell'importo di € 9.715,40, il tutto
[...] Parte_1
maggiorato degli interessi di legge, che nello specifico devono intendersi quelli maggiorati ex art. 1284, comma IV, c.c., a far data dalla prima domanda giudiziale ovvero a far data dall'8.01.2015 (data di emissione del primo decreto ingiuntivo n.
58/2015, del Tribunale di Ancona).
Con rifusione di spese ed onorari di giudizio e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° 3 comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Quanto alla eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione sollevata dall'opponente, è da dire che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto (ex plurimis Cass. civ., sez. I, n. 9685/00; Cass. civ. sez. III, n. 19944/2023). La fattura, quindi, costituisce quella condizione cui è subordinata ex art. 633 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo per la realizzazione di un credito derivante da asserite prestazioni di beni e/o servizi non seguite dalla relativa corresponsione del pagamento.
Pertanto, prive di pregio risultano le argomentazioni dell'opponente ove di consideri anche che nella fattispecie la pretesa creditoria ingiunta è stata supportata non solo dalla fattura n. 200 del 27/12/22012, ma anche dalla conferma dell'ordine della prestazione di data 08/03/2010 sottoscritta dal sig. e dall'ordine di Parte_1
prestazione n. 10-2366 del 3.12.2010, allegati al ricorso monitorio , a dimostrazione della sussistenza dell'an e del quantum debeatur.
Passando all'esame del merito si evidenzia quanto segue.
Nella fattispecie oggetto di contrasto tra le parti non è l'esistenza del contratto bensì il quantum del corrispettivo richiesto per le prestazioni commissionate e regolarmente eseguite.
4 Il ha richiesto il pagamento della somma di € 9.715,40, oltre gli interessi, CP_1
quale differenza dovuta tra il credito di € 14.092,76, maturato dalla in CP_1
bonis sulla base di un contratto d'opera professionale conferitole dal sig. Pt_1
in data 08/03/2010 per l'incarico di indagini geologiche e geotecniche nonché
[...]
delle prove strutturali presso l'edificio sito in L' Aquila via Lussemburgo n. 12, classificato inagibile esito “E” interessato da interventi di demolizione e ricostruzioni per i danni provocati dal sisma dell'anno 2009, e la somma di un minore controcredito vantato dal debitore sig. nei confronti del in Parte_1 CP_1
virtù della sentenza di condanna alle spese legali n. 1228/2022 emessa dalla Corte di
Appello Ancona nel giudizio n. 685/2019 R.G. (compensazione precedentemente comunicata dal in data 2 novembre 2022). CP_1
L' opponente, dall'altro canto, ha sostenuto che il prezzo da corrispondere per le indagini geologiche, geotecniche e prove strutturali espletate era stato pattuito in €
5.453,70 oltre Iva10%, al netto del ribasso applicato del 45% come da Rapp. Tecnico
n. 123/04 GA-09 della stessa società in bonis, presentato al Comune per CP_1
ottenere il contributo pubblico per la riparazione dei danni provocati ad immobili privati dal sisma. Pertanto, il corrispettivo richiesto di € 14.092,76, comprensivo di Iva, era maggiore di quanto inserito nella documentazione prevista dal OPCM 3779/2009 per la concessione del contributo pubblico e di quanto poi effettivamente liquidato.
Le risultanze istruttorie hanno confermato (ma le circostanze non sono contestate) che alla in bonis era stato conferito l'incarico di una prestazione CP_1
professionale e che l'opponente ha dato atto che il servizio eseguito è consistito in indagini geologiche-geotecniche e prove strutturali, come commissionato.
Al fine della determinazione del quantum del compenso dovuto per i servizi prestati assume rilevanza decisiva il documento della allegato in atti, intitolato CP_1
“PROPRIETARIO: sig. ORDINE PRESTAZIONE N. 10-2366 DEL Parte_1
03 DICEMBRE 2010- LAVORO: indagini Geologiche-Geotecniche e Prove strutturali
a supporto della progettazione di interventi su edifici classificati inagibili (esito E)
5 Edificio sito in L' Aquila (AQ)-via Lussemburgo civ. 12” che riporta il consuntivo dettagliato delle prestazioni eseguite suddiviso in A) indagini geognostiche e posa strumentazione, B) prove fisiche e meccaniche, C) indagini geofisiche, D) controlli su strutture, per un costo complessivo di € 11.646,91 al netto dell'Iva, a cui è seguita la fattura n. 200 del 27/12/2012.
Il contenuto del suddetto documento, redatto tempestivamente ai fini della liquidazione da parte del prodotto in atti dall'opposto già nella fase monitoria a comprova CP_2
del fatto storico dei servizi effettivamente eseguiti e del loro corrispettivo di €
11.646,91 (rientrante nei limiti massimi previsti dall' OPCM 3779/2009) non è stato contestato dall'opponente incorrendo nella violazione dell'art. 115 c.p.c..
La mancata contestazione da parte dell'opponente di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'opposta, alla stregua di quanto disposto a norma dell'art. 115 c.p.c. esonera quest'ultima dall'onere probatorio relativamente al fatto non contestato, determinando il venir meno del thema probandum conferendo al giudice la possibilità di considerare il fatto come pacificamente ammesso agli atti dispensando colui che le allega dall'onere della prova (cfr. Cass civ. ordinanza 19/02/2025 n. 4410).
Va inoltre osservato che la pratica amministrativa per ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie affinché il liquidasse le spese di € 11.649,91oltre Iva CP_2
10% per le esperite indagini geologiche e strutturali era un onere gravante sul committente richiedente il contributo che , invece, si è limitato ad indicare la minor somma di € 5.453,70, tra l'altro mai pagata sebbene sia stata emessa la relativa determina di liquidazione.
L'opposto fallimento, invece, ha contestato fin dalla comparsa di costituzione tempestivamente e specificatamente il Rapporto Tecnico n. 123/4 GA-09 CP_1
(“Computo Metrico finale indagini geognostiche e geofisiche in via Lussemburgo
[...]
n. 12 comm. ”), allegato in atti dall'opponente, in quanto privo di Parte_1
intestazione, di qualunque sottoscrizione e di data certa e in nessun modo riconducibile alla e di cui ne ha disconosciuta formalmente la “paternità”, contenente CP_1
6 un mero elenco lavorazioni per un importo complessivo di € 9.915,81 (oltre iva) e uno sconto del 45% non pattuito dalla in bonis. Al disconoscimento di CP_1
detto documento non è seguita alcuna formulazione di istanza di verificazione da parte opponente il che determina l'inefficacia probatorio dello stesso.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie, ridotte tenuto conto delle semplici questioni trattate, di cui al D.M.
n.147/20221.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.553,90, oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila 04/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 398 /2023 R.G.
vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via Della Rocchetta, n.1 Parte_1
L'Aquila, presso e nello studio dell'Avv. COFONE ROBERTO dal quale è rappresentato e difeso
Opponente
E
, in persona del Curatore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 156 Ancona presso e nello studio dell'Avv. SICURO GIANPAOLO dal quale è rappresentato e difeso
Opposto
OGGETTO: contratto d'opera professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6 ° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 16/02/2023, ritualmente notificato via pec in data 17/02/2023, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2022 di data 19/12/2022, emesso dal
Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 2215/2022 R.G. su conforme richiesta della
Curatela del Fallimento con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1
di € 9.715,40, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione di opera professionale come da fattura di € 14.092,76 n. 200 del
27/12/2012 rimasta insoluta.
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepiva l'inammissibilità Parte_1
dell'ingiunzione essendo stata emessa sulla base della fattura non idonea a costituire la 2 prova scritta del credito e contestava la quantità e la qualità del lavori descritti nella fattura in relazione alle pattuizioni esistenti e al prezzo in essa indicati.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 542/2022 - RG n. 2215/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di L'Aquila
(Giudice Dott. Ciro Riviezzo) e notificato all'opponente in data 10.01.2023 per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettando, sempre e comunque, ogni avversa pretesa;
condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Si costituiva in giudizio il per contestare tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito e insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande dell'odierno attore e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 542/2023 (RG n.2215/2022) emesso dal Tribunale de L'Aquila in data 14.12.2022.
In ogni caso, accertare e dichiarare che il Fallimento 20/15 della società CP_1
è creditore nei confronti del dell'importo di € 9.715,40, il tutto
[...] Parte_1
maggiorato degli interessi di legge, che nello specifico devono intendersi quelli maggiorati ex art. 1284, comma IV, c.c., a far data dalla prima domanda giudiziale ovvero a far data dall'8.01.2015 (data di emissione del primo decreto ingiuntivo n.
58/2015, del Tribunale di Ancona).
Con rifusione di spese ed onorari di giudizio e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° 3 comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Quanto alla eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione sollevata dall'opponente, è da dire che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto (ex plurimis Cass. civ., sez. I, n. 9685/00; Cass. civ. sez. III, n. 19944/2023). La fattura, quindi, costituisce quella condizione cui è subordinata ex art. 633 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo per la realizzazione di un credito derivante da asserite prestazioni di beni e/o servizi non seguite dalla relativa corresponsione del pagamento.
Pertanto, prive di pregio risultano le argomentazioni dell'opponente ove di consideri anche che nella fattispecie la pretesa creditoria ingiunta è stata supportata non solo dalla fattura n. 200 del 27/12/22012, ma anche dalla conferma dell'ordine della prestazione di data 08/03/2010 sottoscritta dal sig. e dall'ordine di Parte_1
prestazione n. 10-2366 del 3.12.2010, allegati al ricorso monitorio , a dimostrazione della sussistenza dell'an e del quantum debeatur.
Passando all'esame del merito si evidenzia quanto segue.
Nella fattispecie oggetto di contrasto tra le parti non è l'esistenza del contratto bensì il quantum del corrispettivo richiesto per le prestazioni commissionate e regolarmente eseguite.
4 Il ha richiesto il pagamento della somma di € 9.715,40, oltre gli interessi, CP_1
quale differenza dovuta tra il credito di € 14.092,76, maturato dalla in CP_1
bonis sulla base di un contratto d'opera professionale conferitole dal sig. Pt_1
in data 08/03/2010 per l'incarico di indagini geologiche e geotecniche nonché
[...]
delle prove strutturali presso l'edificio sito in L' Aquila via Lussemburgo n. 12, classificato inagibile esito “E” interessato da interventi di demolizione e ricostruzioni per i danni provocati dal sisma dell'anno 2009, e la somma di un minore controcredito vantato dal debitore sig. nei confronti del in Parte_1 CP_1
virtù della sentenza di condanna alle spese legali n. 1228/2022 emessa dalla Corte di
Appello Ancona nel giudizio n. 685/2019 R.G. (compensazione precedentemente comunicata dal in data 2 novembre 2022). CP_1
L' opponente, dall'altro canto, ha sostenuto che il prezzo da corrispondere per le indagini geologiche, geotecniche e prove strutturali espletate era stato pattuito in €
5.453,70 oltre Iva10%, al netto del ribasso applicato del 45% come da Rapp. Tecnico
n. 123/04 GA-09 della stessa società in bonis, presentato al Comune per CP_1
ottenere il contributo pubblico per la riparazione dei danni provocati ad immobili privati dal sisma. Pertanto, il corrispettivo richiesto di € 14.092,76, comprensivo di Iva, era maggiore di quanto inserito nella documentazione prevista dal OPCM 3779/2009 per la concessione del contributo pubblico e di quanto poi effettivamente liquidato.
Le risultanze istruttorie hanno confermato (ma le circostanze non sono contestate) che alla in bonis era stato conferito l'incarico di una prestazione CP_1
professionale e che l'opponente ha dato atto che il servizio eseguito è consistito in indagini geologiche-geotecniche e prove strutturali, come commissionato.
Al fine della determinazione del quantum del compenso dovuto per i servizi prestati assume rilevanza decisiva il documento della allegato in atti, intitolato CP_1
“PROPRIETARIO: sig. ORDINE PRESTAZIONE N. 10-2366 DEL Parte_1
03 DICEMBRE 2010- LAVORO: indagini Geologiche-Geotecniche e Prove strutturali
a supporto della progettazione di interventi su edifici classificati inagibili (esito E)
5 Edificio sito in L' Aquila (AQ)-via Lussemburgo civ. 12” che riporta il consuntivo dettagliato delle prestazioni eseguite suddiviso in A) indagini geognostiche e posa strumentazione, B) prove fisiche e meccaniche, C) indagini geofisiche, D) controlli su strutture, per un costo complessivo di € 11.646,91 al netto dell'Iva, a cui è seguita la fattura n. 200 del 27/12/2012.
Il contenuto del suddetto documento, redatto tempestivamente ai fini della liquidazione da parte del prodotto in atti dall'opposto già nella fase monitoria a comprova CP_2
del fatto storico dei servizi effettivamente eseguiti e del loro corrispettivo di €
11.646,91 (rientrante nei limiti massimi previsti dall' OPCM 3779/2009) non è stato contestato dall'opponente incorrendo nella violazione dell'art. 115 c.p.c..
La mancata contestazione da parte dell'opponente di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'opposta, alla stregua di quanto disposto a norma dell'art. 115 c.p.c. esonera quest'ultima dall'onere probatorio relativamente al fatto non contestato, determinando il venir meno del thema probandum conferendo al giudice la possibilità di considerare il fatto come pacificamente ammesso agli atti dispensando colui che le allega dall'onere della prova (cfr. Cass civ. ordinanza 19/02/2025 n. 4410).
Va inoltre osservato che la pratica amministrativa per ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie affinché il liquidasse le spese di € 11.649,91oltre Iva CP_2
10% per le esperite indagini geologiche e strutturali era un onere gravante sul committente richiedente il contributo che , invece, si è limitato ad indicare la minor somma di € 5.453,70, tra l'altro mai pagata sebbene sia stata emessa la relativa determina di liquidazione.
L'opposto fallimento, invece, ha contestato fin dalla comparsa di costituzione tempestivamente e specificatamente il Rapporto Tecnico n. 123/4 GA-09 CP_1
(“Computo Metrico finale indagini geognostiche e geofisiche in via Lussemburgo
[...]
n. 12 comm. ”), allegato in atti dall'opponente, in quanto privo di Parte_1
intestazione, di qualunque sottoscrizione e di data certa e in nessun modo riconducibile alla e di cui ne ha disconosciuta formalmente la “paternità”, contenente CP_1
6 un mero elenco lavorazioni per un importo complessivo di € 9.915,81 (oltre iva) e uno sconto del 45% non pattuito dalla in bonis. Al disconoscimento di CP_1
detto documento non è seguita alcuna formulazione di istanza di verificazione da parte opponente il che determina l'inefficacia probatorio dello stesso.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie, ridotte tenuto conto delle semplici questioni trattate, di cui al D.M.
n.147/20221.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.553,90, oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila 04/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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