Sentenza breve 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 04/06/2025, n. 10850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10850 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2025, proposto da
IV RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in NA (domanda n. 36695 inoltrata il 17/04/2024)
e per la condanna
della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in NA, presentata in data 17/04/2024. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Alla camera di consiglio odierna la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che sulla domanda in parola l’Amministrazione non si è a tutt’oggi ancora pronunciata, nonostante sia ormai decorso il termine massimo per provvedere, fissato in 120 giorni dall’art. 16 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ( “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ), che, al comma 2 prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” e, al comma 6, prevede che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Detto termine è infatti scaduto in data 15/08/2024.
Le ragioni del ritardo nel provvedere sono riconducibili all’enorme mole di domande analoghe da evadere (come confermato dalla documentazione depositata dall’Amministrazione in un contenzioso analogo da cui si evince che trattasi di oltre 26.500 pratiche), che hanno sollevato questioni giuridiche connesse all’interpretazione ed applicazione della normativa in materia che risultano particolarmente complesse (tanto che è stato richiesto l’intervento dell’Adunanza Plenaria che si è pronunciata in tempi recenti: Cons. St., AP, nn. 19-22 del 22.12.2022) e sostanzialmente assai delicate, in quanto sono in gioco diritti della persona costituzionalmente garantiti (da un lato, il diritto al lavoro ed alla circolazione dei lavoratori, dall’altro lato, il diritto degli alunni con disabilità di poter fruire di un servizio istruzione adeguato, in modo da poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo del potenziale umano, che costituisce la condizione imprescindibile per conseguire l’effettiva uguaglianza sostanziale, perlomeno sul piano delle opportunità); problematiche che hanno indotto il legislatore ad intervenire con l’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, conv. in legge 29 luglio 2024, n. 106, a cui è stata data recente attuazione con decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 10639/2025).
Il ricorso va perciò accolto e, per l’effetto, va ordinato al Ministero resistente di concludere il procedimento attivato con l’istanza in parola, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, assegnando a tal fine – tenuto conto dell’enorme mole di istanze analoghe da evadere - il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la specifica materia –con facoltà di delega - che provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicato (cfr. TAR Lazio, sez. IV, n. 6150/2023; sez. IV ter n. 17740/2024; da ultimo, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, nn. 6378/2025, 6411/2025; 7012/2025; 10639/2025).
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, l’importo va definito tenendo conto dell’oggettiva gravosità, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, del compito dell’Amministrazione, che ha comunque tentato di fronteggiare le criticità derivanti dalla gestione “in massa” delle istanze apprestando consistenti modifiche organizzative, impegnando a tal fine notevoli risorse economiche ed umane, anche avvalendosi del supporto del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (vedi, da ultimo, Cons. St., AP, n. 6/2024); va disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- nomina, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta - con facoltà di delega - il Dirigente Responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà entro l’ulteriore termine di 90 giorni.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi antistatari; con restituzione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO