Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 12/02/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 16231/2024 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SCHIANO CIRA C.F._1
CONCETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti GAMBINO ARMANDO e TELLONE GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della CP_2
Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in atti;
CP_1
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11/07/2024, ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver lavorato con contratto a tempo determinato con la dal Controparte_3
20/10/2023 al 29/11/2023, imbarcando sulla nave Mega Victoria in qualità di piccolo di ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità di Per_1
1
L'istante ha dedotto, altresì, di aver notificato all' , dapprima, in data CP_1
25.03.2024 e, poi, in data 29.04.2024, diffida a mezzo pec, chiedendo, pertanto, la condanna dell' al pagamento di tale indennità, nonché il pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore in quanto anticipatario.
L' si è costituito, deducendo di aver liquidato la prestazione con valuta CP_1
15.11.2024, per l'importo complessivo di €. 6.540,63, come risulta dal “cassetto previdenziale”; di aver disposto il pagamento della prestazione dovuta per il periodo dal 05.12.2023 al 07.04.2024, concludendo per la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerando che il ricorso è stato notificato in data 11.09.2024.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente mediante il deposito delle note di trattazione scritta;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che l' ha prodotto il prospetto dei pagamenti effettuati in favore del CP_1 ricorrente, con il quale risulta riconosciuta l'indennità di malattia per il periodo invocato.
Dalla documentazione versata in atti, difatti, emerge che l' ha liquidato la CP_1 prestazione, relativa al periodo dal 05.12.2023 al 07.04.2024, con valuta
15.11.2024, per l'importo complessivo di €. 6.540,63.
2 Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si verifica, difatti, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021).
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n.
4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'Ente che ha effettuato la liquidazione prima della data di udienza.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale e si liquida tenuto conto della natura della controversia, in quanto la liquidazione della prestazione è avvenuta in data successiva al deposito del ricorso avvenuto in data
11.07.2024, nonché alla notifica dello stesso (11.09.2024).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della residua metà delle spese di giudizio, liquidata tale metà in € 700,00, oltre spese forfettarie, iva, cpa, nonché al rimborso del C.U., con attribuzione.
Si comunichi.
3 Napoli, il 12/02/2025 - 13-3-2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/03/2025 in
Cancelleria
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