Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
Nella persona dei magistrati:
Dr. Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 823/2024 R.G., promosso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 del D.Lgs.
150/2011 da:
Avv. nata a [...] il [...] (C.F: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa da se stessa, con studio in Catania, via Gustavo Vagliasindi n°45/47;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, elett. dom.to per legge c/o l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 25.02.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 14 del D.lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 14.06.2024 l'Avv.
ha dedotto che: Controparte_1
- in data 24.06.2016 si costituiva innanzi alla Corte di Appello di Catania, Sezione della Persona e della
Famiglia, con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale nell'interesse di , Persona_1
nel procedimento di reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. iscritto al n. 428/16 R.G.V.G. proposto da
[...]
; Parte_1
1
Consiglio e rinviata all'udienza del 27.10.2016;
- all'udienza collegiale del 27.10.2016 la Corte definiva il procedimento;
- in data 07.11.2016 depositava istanza di liquidazione dei compensi professionali per complessivi €
1.219,92 a seguito del provvedimento di ammissione di al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato giusta delibera n: 2016104608/DE005/E e n. 2016105826/DE005/U del 21.06.2016;
- il 19.01.2017, la Corte emetteva decreto di non luogo a provvedere atteso che l'istanza era stata depositata dopo la definizione del procedimento di reclamo;
- che successivamente, il , con la circolare n. 6162 del 10 gennaio 2018, Controparte_2 affermava che l'art. 83 comma 3-bis del DPR n. 115/2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso spettante all'avvocato per l'attività prestata in favore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla pronuncia del giudizio di merito.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso per la liquidazione dei compensi in suo favore e a carico dell'Erario (euro 1.020,00 di cui euro 510,00 per la fase di studio ed euro 510,00 per la fase introduttiva, da dimezzare ex art. 130 del DPR n. 115/2002, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.), oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo.
Con decreto del 26.06.2024 il Presidente ha fissato la comparizione delle parti, onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia entro il 16.09.2024.
Il , seppure regolarmente citato a mezzo PEC c/o l'Avvocatura Distrettuale Controparte_2
dello Stato – Sede di Catania, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio è disciplinato dall'art. 14 del D.lgs. n. 150 dell'01.09.2011 che richiama espressamente il procedimento semplificato di cognizione previsto e disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
Dispone, infatti, l'art. 14 del D.lgs. 150/2011 (come modificato dall'art. 15 del D.lgs. del 10.10.2022 n.
149): «Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. E' competente
l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile».
2 Parte ricorrente ha adeguatamente documentato e provato l'attività professionale svolta in favore di nell'ambito del procedimento di reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c. innanzi alla Persona_1
Corte di Appello di Catania iscritto al n. 428/2016 R.G.V.G. (v. ricorso introduttivo e memoria di costituzione), definito all'udienza del 27.10.2016.
Il primo comma dell'art. 82 del D.P.R. del 30.05.2022 n. 115 dispone che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. L'art. 130 del medesimo D.P.R. 115/2002 prevede che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”, laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della natura e del valore del procedimento incidentale di natura cautelare in oggetto, della non complessità dell'attività processuale prestata dal difensore di ER
, i compensi spettanti all'odierna ricorrente, nei limiti di quanto dalla stessa espressamente
[...]
richiesto, possono essere determinati alla luce del Regolamento emanato dal Ministero della Giustizia
(n. 55 del 10.03.2014, ratione temporis vigente), al disposto degli artt. 4 e 5 del citato regolamento e delle allegate tabelle, nella misura di complessivi euro 1.020,00 (ridotto ad euro 510,00 ex art. 130 DR
115/2002), oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.
La domanda proposta dalla ricorrente merita, pertanto, accoglimento ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 83 del D.P.R. 115/2002, nei limiti della somma di euro 510,00 oltre IVA, CPA, rimb. spese gen. (15%).
Dalla data della presente pronuncia, sulla somma sopra indicata, decorrono gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di rivalutazione monetaria e/o interessi legali per il periodo antecedente all'odierna pronuncia, non sussistendo in capo al difensore alcun diritto al compenso prima della disposta liquidazione (cfr. Cass. Sez. II, 29.04.2024 n. 11431).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147 del 2022, tenuto conto della contumacia della parte resistente, dell'effettivo valore della causa (scaglione da euro 1.100,01 a euro
5.200,00), della non complessità della controversia e della sommarietà del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso ex artt. 14 del D.lgs. 150/2011 e
281 decies e ss. c.p.c. depositato il 14.06.2024 dall'Avv. nei confronti del Controparte_1
3 , liquida in favore dell'avvocato ricorrente, per l'attività professionale prestata Controparte_2 nell'interesse di nel procedimento di reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c. iscritto al n. Persona_1
428/2016 R.G.V.G. innanzi alla Corte di Appello di Catania – Sezione della Persona e della Famiglia la complessiva somma di euro 510,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen. e, per l'effetto, ne pone il pagamento a carico dell'Erario.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1
relative al presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.585,60 di cui euro 127,60 per spese vive, euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 426,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%).
Così deciso in Catania il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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