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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 26.3.2025 e vertente
TRA
, con sede in Parte_1
L'Aquila, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4 presso lo studio dell'avvocato Antonio Giordano del foro di Torre Annunziata, da questi rappresentata e difesa giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, E in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 ER
elettivamente domiciliati in L'Aquila Via Paganica n. 13 nello studio dell'avv. Maria Teresa
[...]
Di Rocco che li rappresenta e difende, quanto ai primi due, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e, quanto alla terza, all'atto di costituzione depositato il 19.1.2024
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 707/2022 pubblicata in data
19.10.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, così provvedere:
1
1. In via preliminare sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 707/2022 pubblicata il 19.10.2022 e resa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione Civile Unica, in persona del Giudice dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio civile recante RG n. 2719/2019, ovvero sospendere
l'esecuzione, se nel frattempo intrapresa.
2. In via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 707/2022 pubblicata il 19.10.2022 e resa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione Civile Unica, in persona del Giudice dott.
Baldovino de Sensi, nel giudizio civile recante RG n. 2719/2019, accogliere il proposto appello per i motivi esposti con vittoria di spese ed onorari – oltre accessori di legge – del primo e del secondo grado di giudizio, ponendo a carico degli appellati le spese della CTU espletata in primo grado, nonché della CTU eventualmente espletata in grado d'appello.
3. In via subordinata e senza recesso, riformare l'appellata sentenza riducendo gli importi di condanna nei limiti del giusto e provato, secondo quanto esposto e motivato nel corpo del presente atto, con rimodulazione di spese ed onorari del primo grado di giudizio e con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio.
4. Accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa
[...] dimostrazione in corso di giudizio dell'avvenuto pagamento, delle somme eventualmente corrisposte
a qualsiasi titolo nelle more dell'appello in favore degli odierni appellati e/o del procuratore dichiaratosi antistatario, in ottemperanza della sentenza di primo grado n. 707/2022 pubblicata il
19.10.2022 e resa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione Civile Unica, in persona del Giudice dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio civile recante RG n. 2719/2019, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
5. In caso di parziale accoglimento del proposto appello e parziale riduzione delle somme dovute rispetto a quanto stabilito nell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, previa dimostrazione in corso di giudizio dell'avvenuto pagamento, delle somme eventualmente corrisposte a qualsiasi titolo nelle more dell'appello in favore degli odierni appellati e/o dei procuratori dichiaratisi antistatari, in ottemperanza della sentenza di primo grado n. 707/2022 pubblicata il 19.10.2022 e resa dal Tribunale Ordinario di
L'Aquila, Sezione Civile Unica, in persona del Giudice dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio civile recante RG n. 2719/2019, nei limiti degli importi pagati in eccedenza rispetto al quantum che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
2
6. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. >>
Appellati
< Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza (anche di natura istruttoria), eccezione e deduzione,
- in via preliminare, disattendere -ove reiterata dall'appellante- l'istanza di sospensione ex art.283
c.p.c. della esecutività della sentenza impugnata per difetto dei presupposti e delle condizioni di
Legge;
- nel merito, ritenutane la infondatezza giuridica e fattuale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.707/2022 del Parte_2
Tribunale di L'Aquila, confermandone tutte le statuizioni risarcitorie;
- condannare la appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, che si dichiara antistataria.>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da e in proprio e nella loro qualità di esercenti Controparte_1 CP_2
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore tutti anche quali eredi di CP_3 Persona_1
(rispettivamente figlia dei primi due e sorella della terza), i quali avevano convenuto in giudizio la
(di seguito, per brevità, Parte_1 Pt_2
deducendo la responsabilità dei sanitari in servizio presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila per la morte della predetta ha condannato la predetta azienda sanitaria al risarcimento del CP_3
danno in favore di (liquidato nella somma di euro 840.183,80), di Controparte_1 CP_2
(liquidato nella somma di euro 830.503,00) e di (liquidato nella somma di euro CP_3
722.503,00), con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della domanda, con il favore delle spese processuali, incluse quelle di mediazione e di ctu.
1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto le conclusioni della ctu medico legale svolta nel corso del giudizio – la quale aveva appurato il ritardo diagnostico, pari a circa 17 mesi, del tumore (sarcoma di NG) da cui era stata colpita e il condizionamento del decorso Persona_1
della malattia –, riconoscendo agli attori, nella loro qualità di eredi della paziente, il danno biologico e il danno morale subito dalla medesima (il primo, nella misura tabellare massima € 1.149.688,00, oltre aumento del 25% per personalizzazione nella misura massima secondo le tabelle del Tribunale di Milano;
il secondo nella misura di € 400.000,00), da ripartirsi tra gli stessi in ragione di 1/3 3 ciascuno, e iure proprio il danno parentale (liquidato, secondo le tabelle del Tribunale di MA, in € 323.621,10 favore di , € 313.814,40 in favore di e € 205.940,70 Controparte_1 CP_2 in favore di . Sulle somme liquidate << … trattandosi di debito di valore … >> è stata CP_3
<riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda>>.
2. Avverso tale decisione, la ha proposto appello invocando la riforma della sentenza Pt_2
impugnata.
A fondamento del gravame, l'azienda sanitaria ha articolato le doglianze di seguito riassunte.
2.1. Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua motivazione per avere il Tribunale affermato la responsabilità della nel decesso della minore Pt_2 Persona_1
Il giudice di prime cure ha, infatti, acriticamente richiamato la c.t.u. senza minimamente prendere in considerazione le contestazioni rivolte alle apodittiche conclusioni contenute nella breve relazione tecnica e, più in generale, senza operare alcuna verifica in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta censurata dei sanitari e l'evento; né, tantomeno, il Giudice ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla circostanza che l'eventuale esecuzione della condotta asseritamente doverosa da parte del personale sanitario avrebbe assicurato qualche chance di sopravvivenza alla compianta Persona_1
Ciò posto, è stato erroneamente ritenuto che:
- il ritardo diagnostico nella identificazione, rispetto alla comparsa dei primi sintomi (settembre
2013) alla diagnosi presso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di MA (in occasione del ricovero del febbraio 2015 e a seguito di esame istologico del 21.2.2015) fosse di 17 mesi , malgrado il primo contatto con l'Ospedale San Salvatore risalga al 19.3.2014;
- all'epoca di tale primo contatto (che consistette in una visita ambulatoriale), i sanitari aquilani disponessero di elementi tali da indurli a sospettare una patologia tumorale;
all'epoca, era, invece, presente soltanto una sintomatologia caratterizzata da dolore occasionale con comparsa di una cisti tendinea al polso (elementi di fatto completamente trascurati dal ctu), mentre solo successivamente subentrò una sintomatologia ben più significativa (paralisi temporanea del braccio che si presentò sempre più di frequente con dolore che si protraeva anche per quattro o cinque giorni di seguito) che motivò il ricovero del novembre 2014; di talché il ritardo, al più, potrebbe essere determinato in massimo tre mesi (da novembre 2014 a marzo 2015); del resto, non è stato considerato che il ricovero presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di MA fu occasionato dalla comparsa di una tumefazione al terzo distale dell'omero destro, per la quale la giovane paziente era stata sottoposta in data 10.02.2015 ad una RX presso l'Ospedale di Civitavecchia, da cui si evidenziò un aspetto eroso
4 della corticale della metafisi distale dell'omero destro, seguita da una successiva TC total body che confermava il reperto e poneva, per la prima volta, il sospetto diagnostico di una patologia tumorale
(«sarcoma NG? Osteosarcoma? Altro?»); fu quindi la comparsa di un segno clinico ben definito e topograficamente localizzato che indusse i familiari a condurre la minore nuovamente in Ospedale ed i sanitari ad eseguire indagini mirate che rivelarono la lesione neoplastica;
- esistesse un nesso di causalità materiale tra la asserita errata diagnosi e la perdita di chance di sopravvivenza della ragazza, malgrado ai fini prognostici assuma valenza dirimente la presenza di metastasi – poiché la latenza diagnostica comporta il passaggio da malattia non metastatica a metastatica generando una differenza di chance di sopravvivenza dal 66% al 34% – e, purtroppo il sarcoma che la colpì, risultò resistente ai farmaci e, dunque, anche qualora la terapia chemioterapica fosse stata attuata più precocemente, la stessa sarebbe stata inefficace;
senza considerare che, in genere il ritardo con cui si giunge alla diagnosi di un sarcoma di NG è di circa 3,7 – 6,3 mesi.
Dunque, secondo l'appellante, nella vicenda vi sono quattro dati dirimenti ed incontrovertibili:
- la malattia fu scoperta quando ancora non era metastatica;
- la giovane fu sottoposta a tutte le linee di trattamento di cui avrebbe beneficiato anche ER
se il tumore fosse stato diagnosticato più precocemente;
- il tumore si dimostrò resistente ad ogni genere di cura;
- non esistono evidenze in letteratura che dimostrino che nel sarcoma di NG la sopravvivenza sia correlata alla tempestività della diagnosi, mentre è dimostrato e unanimemente condiviso che il fattore prognostico principale ai fini della sopravvivenza sia rappresentato dalla presenza o meno di metastasi radiologicamente o clinicamente evidenti. Ne consegue che l'assunto del ctu secondo cui, nel caso di specie, «Le complessive cure del caso avrebbero potuto se non impedire, ritardare il decesso della minore» è totalmente privo di pregio scientifico ed il giudice di prime cure ha errato ad avere ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra condotta censurata ed evento di danno.
In realtà, il complessivo tenore della relazione tecnica induce a opinare che il ctu intendesse riconoscere al presunto ritardo diagnostico un ruolo causale non già ai fini del determinismo del decesso della giovane bensì nel cagionare alla paziente un diverso evento di danno, ossia la ER
perdita (in misura del 30-35%) delle chance di sopravvivenza, che l'ausiliare ha evidentemente ancorato sic et simpliciter a quelle previste statisticamente per il tipo di patologia (70% a 5 anni). È del tutto evidente, quindi, che il Tribunale sia incorso nell'ulteriore errore di travisare le risultanze della consulenza, ritenendo la condotta censurata causativa del decesso e non, come il proprio consulente intendeva, di una perdita di chance e, tutto ciò, evidentemente, avrebbe dovuto comportare una notevole riduzione dell'importo risarcitorio accordato agli attori, odierni appellati. Peraltro, anche
5 l'ipotesi della perdita di chance non risulta credibile sul piano scientifico, in quanto la malattia che colpì la ragazza, sebbene scoperta in fase non metastatica, risultò in concreto refrattaria a tutti i tipi di trattamento. Invero, il sarcoma di NG da cui era affetta la minore si rivelò talmente aggressivo da collocare – con sicurezza – la fanciulla nel novero di quel 30% di pazienti che non raggiungono i
5 anni di sopravvivenza e non vi sono elementi per poter sostenere che un più precoce trattamento avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza, atteso che – come più volte ripetuto – non esistono evidenze scientifiche che colleghino la prognosi alla tempestività delle cure, a meno che la malattia non evolva in metastatica (e non è questo il caso).
2.2. Nullità assoluta della ctu medico-legale e conseguente nullità della sentenza impugnata.
La sentenza è viziata nella parte in cui il giudice di primo grado ha fondato l'accertamento della responsabilità a carico della su un elaborato peritale che è assolutamente nullo, poiché la sua Pt_2 redazione è stata affidata, in violazione dell'art. 15 della legge 24/2017, entrata in vigore in data
1.4.2017, ad un singolo professionista e non ad un collegio.
2.3. Omessa, insufficiente ovvero incongrua motivazione e conseguente errata liquidazione del risarcimento richiesto iure hereditatis dagli attori per il danno biologico e morale terminale patito in vita dalla minore Persona_1
Invero, il Tribunale ha liquidato il predetto danno in modo irrazionale e abnorme commettendo una serie di errori a cascata, tutti macroscopici ed errando in tutto ciò che poteva.
In primo luogo, sono state travisate, come si è detto le conclusioni del ctu, sicché un danno da perdita di chance (in misura del 30-35%) è stato inteso come danno da decesso conseguenza di ritardo diagnostico.
In secondo luogo, in ogni caso, non si può liquidare il danno terminale in misura pari ad una invalidità permanente al 100% per la elementare ragione che il soggetto poi deceduto non sopporta il danno per tutta la durata della propria vita, ma sopravvive per un periodo circoscritto entro il quale patisce la lesione.
In terzo luogo, senza alcuna motivazione, è stato riconosciuto un aumento per personalizzazione nella misura del 25%.
In quarto luogo, senza tenere conto che il danno come sopra liquidato alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano comprende, oltre alla componente biologica dinamico- relazionale, anche quella della sofferenza soggettiva interiore, si è riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno morale soggettivo finendo per duplicare il riconoscimento della posta risarcitoria.
6 2.4. Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione, errato inquadramento della fattispecie in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, omessa e/o erronea valutazione delle prove e conseguente erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Il giudice di prime cure, omettendo qualsiasi riflessione sulla corretta ripartizione dell'onere della prova, ha considerato implicitamente come contrattuale anche il rapporto tra i congiunti della vittima primaria e la struttura ospedaliera, disattendendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pretesa azionata dai congiunti del danneggiato va inquadrata nello schema della responsabilità aquiliana, con quanto ne consegue in tema di termine di prescrizione e onus probandi.
Gli attori in primo grado si siano limitati ad una semplice attività assertiva, peraltro assai generica, dei soli profili di inadempimento apoditticamente ascritti alla convenuta, senza in alcun modo descrivere l'idoneità della singola condotta a produrre l'evento di danno, senza dare conto della condotta esigibile ed in tesi violata nel caso di specie e, soprattutto, senza offrire la prospettazione del nesso di causalità materiale tra le condotte censurate e l'exitus della minore.
L'impostazione implicitamente seguita dal Tribunale è, quindi, da censurare poiché contrasta con il riparto degli oneri probatori tracciato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato univocamente che in ambito extracontrattuale, è onere dell'attore provare la colpa dell'offensore, il quale specularmente è sottratto all'onere della prova liberatoria;
la colpa va dedotta e dimostrata mediante il raffronto del contegno concretamente tenuto con la condotta esigibile secondo le norme di legge o le regole dell'arte e non con la semplice allegazione del presunto inadempimento il quale
è sufficiente ai soli fini della domanda azionata iure hereditatis.
Inoltre, venendo nel caso di specie in considerazione, a ben vedere, una perdita di chance, alcun danno parentale poteva essere riconosciuto agli attori i quali, per di più, hanno chiesto unicamente il risarcimento del danno iure hereditatis.
E', altresì, erroneo il riferimento all'art. 2727 c.c. poiché il regimento delle presunzioni non può sollevare gli attori dall'onere di allegazione e prova del danno.
Infine, ai fini della liquidazione, la preferenza accordata dal giudice di prime cure alle tabelle del Tribunale di MA non tiene conto della più recente giurisprudenza di legittimità e che, prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, erano state pubblicate le tabelle del Tribunale di
Milano 2022, in base alle quali, sulla base di criteri più confacenti al caso concreto in esame, l'importo liquidabile agli attori sarebbe stato inferiore.
2.5. Omessa, insufficiente ovvero incongrua motivazione ed indebito riconoscimento della rivalutazione e degli interessi.
7 Il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura legale sulle somme liquidate con decorrenza dal giorno della domanda è ictu oculi errato poiché la liquidazione del danno
è stata effettuata all'attualità sicché la liquidazione del danno da ritardo, che non è in re ipsa, avrebbe dovuto seguire i noti criteri di cui alla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
3. Si sono costituiti, depositando comparsa di costituzione e risposta, e Controparte_1
nelle loro sopraindicate qualità, i quali hanno resistito agli avversi assunti. CP_2
4. All'esito della prima udienza del 12.4.2023, con ordinanza del 17.5.2023 la Corte, ritenendo la sussistenza del fumus quanto meno con riferimento al primo motivo di appello (essendo carente la motivazione della sentenza appellata in ordine ai presupposti della responsabilità della struttura sanitaria, soprattutto sotto i profili dell'esame critico della consulenza tecnica d'ufficio espletata, della considerazione della precisa entità del ritardo diagnostico e della sussistenza del nesso causale, attraverso il giudizio controfattuale, tra la condotta doverosa omessa e le inferiori possibilità di verificazione dell'evento) e al terzo e quarto motivo (avendo il giudice di prime cure, nel liquidare il danno, obliterato, nei termini esposti dall'appellante, la specificità del caso concreto nonché
l'indirizzo della giurisprudenza in materia di previsioni “EL”), ha sospeso la esecutività della sentenza impugnata e, ritenutane la necessità, ha deciso di rinnovare la consulenza tecnica medico- legale espletata in primo grado nominando consulenti il prof. (medico legale, Persona_2
) e il dott. (specialista in oncologia, Ospedale Controparte_4 Persona_3
“Pertini” di MA) ai quali sono stati assegnati i seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici
d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa e tenuto conto anche delle osservazioni di carattere tecnico-scientifico svolte dalle parti negli atti di appello e di costituzione in appello:
A) Descrivano gli accertamenti diagnostici eseguiti, la diagnosi, la prognosi e le cure praticati su dal primo all'ultimo accesso presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila; Persona_1
B) dicano se le condizioni cliniche della paziente presentassero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sia sul piano diagnostico che terapeutico;
C) dicano se, in rapporto alle cognizioni mediche acquisite all'epoca dei fatti, le prestazioni sanitarie ricevute dalla ragazza presso la predetta citata struttura sanitaria fossero indicate per le sue condizioni cliniche e se siano state effettuate secondo la più accreditata scienza medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida scientificamente riconosciute (specificando a quali si siano riferiti nella valutazione), con la dovuta prudenza, diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale sotto il profilo diagnostico e/o terapeutico e/o esecutivo;
8 D) verifichino, in particolare, alla stregua dei medesimi sopraindicati parametri di valutazione,
l'adeguatezza degli accertamenti eseguiti nel corso dei vari accessi presso la predetta struttura sanitaria e, sulla base dei risultati degli stessi o di quelli che si sarebbero probabilmente avuti da accertamenti più completi colposamente omessi, l'esigibilità di una diagnosi più tempestiva della neoplasia successivamente diagnosticata, svolgendo tale verifica con riferimento a ciascuno degli accessi susseguitisi nel tempo;
E) in caso di sussistenza di profili di responsabilità, previa specificazione di quale sarebbe stato il corretto trattamento sanitario e quando lo stesso avrebbe potuto essere posto in atto, dicano, alla stregua del criterio della “preponderanza dell'evidenza”(altrimenti detto del “più probabile che non”), se le tempestive e appropriate prestazioni sanitarie omesse, avrebbero modificato il successivo decorso clinico e, dunque, inciso sull'exitus e sulle chance di guarigione>>.
5. Con atto depositato il 19.1.2024 si è costituita divenuta maggiorenne, anche CP_3
quale erede della sorella reiterando tutte le precedenti difese svolte dai genitori, nella Persona_1
loro qualità di esercenti della responsabilità genitoriale.
6. I c.t.u., assunto regolarmente l'incarico conferitogli, all'esito delle operazioni peritali, in data
24.1.2024 hanno depositato la propria relazione.
7. Indi sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 24.1.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
7.1. Con ordinanza del 22.5.2024 (depositata in data 28.5.2024) la causa è stata rimessa sul ruolo e, alla luce delle osservazioni svolte negli atti conclusionali dall'appellante e dagli appellati, sono stati richiesti ai c.t.u. chiarimenti che, per maggiore chiarezza, si riportano trascrivendo uno stralcio della ordinanza:
<< … Evidenziato che le parti negli atti conclusivi hanno formulato osservazioni critiche alle conclusioni dei ctu, osservazioni che possono così sintetizzarsi:
A) azienda sanitaria appellante
1) nello stimare in dieci mesi il ritardo diagnostico (aprile 2014- febbraio 2015), i ctu, ricostruendo l'iter degli eventi clinici in base della relazione svolta dal ct del PM nel procedimento penale (che ricalca a ben vedere il contenuto della querela posta dalle persone offese), non hanno rilevato che gli unici accertamenti documentati svolti presso l'azienda sanitaria aquilana sono quelli del 19.3.2014 (visita specialistica ambulatoriale presso l'Ospedale San Salvatore) e del 10.11.2014
(ricovero presso il reparto pediatrico del medesimo nosocomio); tutti gli altri accertamenti non sono riscontrati e, in ogni caso, per stessa ammissione delle persone offese, con l'eccezione della asserita
9 visita fisiatrica del 13.10.2014, sono stati, in realtà, eseguiti presso strutture private e/o studi privati;
pertanto, è stato addebitato all'azienda sanitaria un ritardo senza che fosse stato provato alcun trattamento sanitario presso le strutture della medesima per il periodo successivo alla prima visita del 19.3.2014 e sino al ricovero del 10.11.2014; dunque, il ritardo diagnostico, qualora sussistente, doveva essere computato dal 10.11.2024 poiché, in occasione della prima visita del 19.3.2014, tenuto conto dei sintomi all'epoca esistenti (come riferiti dalla madre della ragazza) – i quali non possono essere confusi con quelli risultanti dall'anamnesi effettuata in occasione del successivo ricovero
(come ad esempio la perdita di forza dell'arto superiore che si manifestò soltanto poco prima del ricovero) –, i sanitari non erano in grado di formulare la diagnosi corretta che, invero, neppure i ctu arrivano a ritenere possibile;
2) la motivazione della determinazione dell'entità della perdita di chance nella misura del 35%, risulta apodittica (poiché, in definitiva, non sono indicati i passaggi che hanno condotto al suddetto calcolo) e, comunque, contraddittoria con l'affermazione che la malattia fu intercettata in fase non metastatica (e, pertanto, non avanzata) e, soprattutto, che la terapia chemioterapica si rivelò inefficace (con percentuale di necrosi del 20% quando soltanto il raggiungimento di un livello del
100% rappresenta il discrimen tra prognosi di guarigione favorevole o sfavorevole);
B) appellati
1) nell'escludere erroneamente il nesso causale tra il ritardo diagnostico e l'exitus ed, altresì, nello stimare in modo riduttivo la perdita di chance, i consulenti hanno ritenuto dirimente la scarsa risposta alla terapia chemioterapica non considerando, però, nella valutazione dell'efficacia di quest'ultima, il fattore del ritardo con cui la stessa veniva eseguita;
fattore che, essendo la malattia localizzata all'arto superiore destro, ha condizionato anche l'approccio chirurgico curativo;
dunque, la diagnosi tempestiva avrebbe evitato l'aumento delle dimensioni della lesione, non ritardato l'inizio delle cure (così pregiudicando l'efficacia delle terapie, chemioterapica e chirurgico demolitivo) e
l'insorgenza delle metastasi;
- rilevato che le predette osservazioni critiche, sebbene tardive – in quanto non formulate nei termini concessi e, quindi, non oggetto di esame da parte dei ctu – costituiscono allegazioni difensive alla cui valutazione (in termini adesivi o confutativi) il collegio non può sottrarsi (v. Cass. ss.uu.
5624/2022);
- ritenuto necessario che i ctu rendano chiarimenti sui rilievi critici sopra riassunti considerando anche che:
- quanto a quelli supra sub A1), effettivamente, l'individuazione da parte dei ctu del momento in cui sarebbe dovuto virtuosamente iniziare l'iter clinico, cioè dall'aprile 2014, muove dalla
10 disamina della condotta dei sanitari da tale mese sino a quello di dicembre 2014 e non pare distinguere, però, le condotte dei sanitari dell'azienda sanitaria da quelle di altri operatori sanitari che, nel loro insieme, sembrerebbero essere state considerate come momenti di un unico trattamento sanitario protrattosi nel tempo e poste in essere da parte di un solo soggetto, ossia l'azienda sanitaria aquilana;
- quanto a quelli sub A2), è rilevante chiarire se, al momento della visita specialistica ortopedica del 19.3.2004, in presenza della sintomatologia all'epoca esistente, fosse esigibile, alla luce dei rilievi medico-legali svolti (v. pp. 37-38 della ctu), la diagnosi differenziale;
- quanto a quelli supra sub A3) e B1), occorre precisare, ai fini della prognosi, se sull'efficacia del trattamento chemioterapico e sulla possibilità di un diverso approccio terapeutico ha inciso apprezzabilmente il rilevato ritardo diagnostico;
occorre poi chiarire – o, quanto meno, meglio esplicitare il sotteso percorso motivazionale – l'accertamento, in termini di più probabile che non, della procurata perdita di chance di sopravvivenza (cioè della riduzione delle possibilità di guarigione) nella misura stimata del 35% a causa del ritardo diagnostico ascrivibile ai sanitari dell'azienda sanitaria, tenuto conto che, dagli accertamenti peritali, è pure emerso che, al momento della diagnosi, la malattia non risultava ancora metastatizzata e che il trattamento chemioterapico evidenziò una risposta di livello di necrosi del 20% (a fronte di una risposta attesa superiore al 90%);
… >>.
I c.t.u. hanno reso i chiarimenti richiesti con relazione integrativa depositata il 13.8.2024.
7.2. Indi, sulle conclusioni sopra trascritte, all'udienza del 25.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il procedimento è stato rimesso in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più giorni venti).
7.3. Con ordinanza depositata il 6.2.2025, la causa è stata rimessa nuovamente sul ruolo in ragione della perdurante assenza del Presidente del collegio in congedo straordinario (e, pertanto, dell'impossibilità di tenere la camera di consiglio) con udienza fissata al 26.3.2025 e invito alle parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione senza concessione dei predetti termini non richiesti.
8. I motivi di appello sono strettamente connessi e, anche per ragioni di maggiore scorrevolezza della motivazione, vanno esaminati insieme.
8.1. Giova, innanzitutto, richiamare i principi generali in tema di responsabilità sanitaria non esposti nella motivazione della sentenza gravata.
11 8.2. Iniziando dal riparto dell'onere probatorio, si osserva che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass. 5922/2024), esso – nei casi, come quello in esame, non sottoposti ratione temporis al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017
(che non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore;
cfr.
Cass. 28811/2019) – è governato, coerentemente alla natura contrattuale di tale responsabilità, dalla regola per cui è onere del paziente-creditore (ovvero, in caso di morte, di chi agisce iure hereditatis) dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 29315/2017; Cass. n. 3704/2018 e Cass. 20812/2018), mentre è onere del debitore – ossia della struttura sanitaria la quale adempie personalmente o mediante il personale sanitario dipendente, rispondendone ai sensi dell' art. 1218 c.c. – dimostrare l'esatto adempimento ovvero, in alternativa, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando, quindi, che l'inadempimento o inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 18392/2017; Cass. 27606/2019, Cass.
14335/2019 e Cass. 26700/2018). Si è, altresì, precisato che l'evento dannoso rientra nel tema di prova di spettanza del paziente-creditore il quale è, di conseguenza, onerato dalla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra lo stesso e la condotta del sanitario;
il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta, invece, gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 27142/2024, Cass.
18102/2020 e Cass. 28991/2019).
8.3. Nell'ipotesi di azione risarcitoria proposta iure proprio dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivanti dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, la domanda si colloca, invece, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale essendo essi terzi rispetto al rapporto contrattuale paziente-struttura sanitaria. Pertanto, in tale evenienza, i danneggiati hanno l'onere di provare, oltre al contratto o contatto sociale e al nesso di causalità, anche il carattere colposo della condotta sanitaria
(v., tra le più recenti, Cass. 11320/2022 e Cass. 21404/2021).
8.4. Venendo al nesso di causalità tra il danno e la condotta dei sanitari – la cui prova, come si
è detto, sia in caso di azione iure hereditatis sia in caso di azione iure proprio è a carico dell'attore – il criterio, che presiede al suo accertamento in ambito civilistico, è quello della “preponderanza dell'evidenza” o del "più probabile che non" che è conformato ad uno standard di “certezza probabilistica” che non va ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli
12 elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana;
nel senso anzidetto cfr. Cass. SS. UU. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008 e, tra le altre, più di recente, Cass. 26304/2021). In altri termini, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza ragionevolmente certa della prima (come in ambito penalistico), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico, ossia non in base a regole astratte, bensì in base alle circostanze del caso concreto;
dunque, anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte;
cfr., oltre alla citate sentenze delle SS. UU., le successive pronunce n. 11789/2016 per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; n. 3390/2015, per l'affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
n. 15991/2011 per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d.
“probabilità relativa”, non la probabilità statistica); in particolare, il corollario di quanto esposto è che il criterio di probabilità relativa da adottare in ambito civile <si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum>> (così espressamente, nel solco dei principi sopra richiamati, Cass. 23933/2013); l'orientamento è stato anche di recente riaffermato nei seguenti termini: <L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza
13 delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico>> (Cass.
5922/2024, cit.).
8.5. Nella ipotesi di condotta sanitaria omissiva e/o intempestiva, la verifica del nesso di causalità tra questa e l'evento dannoso si sostanzia, in particolare, nell'accertamento della probabilità
(positiva ovvero negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconoscibile alla condotta omessa e/o tempestiva, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione e/o del ritardo il comportamento dovuto e/o tempestivo alternativo, onde stabilire, in definitiva, secondo il sopra illustrato criterio del “più probabile che non”, se la condotta doverosa omessa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare o, comunque, di ridurre in modo significativo il danno (in questo senso, in ambito di responsabilità sanitaria, da ultimo, Cass. 8114/2022 secondo cui <la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana) >>; analogamente, più di recente, Cass. 16199/2024 nonché, tra le altre, Cass. 23197/2018 e Cass. 24073/2017).
8.6. Infine, la prova del nesso di causalità può essere fornita dall'attore con ogni mezzo anche mediante presunzioni (Cass. 26907/2020). Inoltre, è acclarato nella giurisprudenza che le carenze colpose della condotta dei sanitari, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, non possono mai pregiudicare, sul piano probatorio, il paziente;
esse, invece, rilevano, non solo ai fini dell'accertamento della colpa medica ma anche ai fini di ritenere dimostrato il nesso eziologico tra la condotta del medico e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr., in tema di condotta medica omissiva, la recente Cass. 34427/2023 e, con particolare riferimento alle carenze della cartella clinica, Cass. 16737/2024, Cass. 26428/2020 e Cass. 6209/2016).
8.7. Qualora vi sia una indissolubile incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'inadeguato trattamento sanitario, il paziente, o i suoi eredi iure hereditario, possono domandare il risarcimento del danno da perdita di possibilità (chance) di sopravvivenza, ove questa abbia requisiti di serietà,
14 apprezzabilità e concretezza, oltre che di riferibilità eziologica certa alla condotta dei sanitari nel senso innanzi esposto (v., tra le altre, le recenti Cass. 2861/2025 e 26851/2023, già sopra citate).
9. Tutto ciò premesso, alla luce dei principi appena esposti, occorre procedere all'esame delle doglianze dell'appellante ossia dei profili controversi del trattamento sanitario eseguito dal personale della appellante nei confronti della sfortunata Pt_2 Persona_1
9.1. La disamina sarà svolta alla stregua della c.t.u. svolta nel presente grado del giudizio (v. relazione definitiva depositata in data 13.8.2024; per i quesiti e i chiarimenti richiesti v. supra paragr.
4 e 7.1.).
9.1.1. E', infatti, appena il caso di rilevare che la c.t.u. svolta in primo grado è evidentemente carente: a) per via della sua approssimazione a fronte della complessità e delicatezza del caso (di fatto la relazione consta di tre pagine di considerazioni medico legali e di mezza pagina di risposta alle osservazioni della , tenendo presente che l'interlinea adoperata nel testo è doppia); b) per il Pt_2 grossolano errore di fatto, stigmatizzato giustamente dall'appellante, sul quale è basata e consistente nel calcolo della misura del ritardo diagnostico (stimato dal c.t.u. in 17 mesi) dalla insorgenza della sintomatologia, precedente di circa 6 mesi al primo accesso presso l'Ospedale di L'Aquila; invero, malgrado gli appellati si ostinino a sostenere la correttezza di tale stima è chiaro che non può essere ascritto all'appellante il periodo nel quale il problema di salute della ragazza non fu sottoposto alle attenzioni dei sanitari del nosocomio aquilano); c) più in generale, per la sua marcata superficialità
(tra le altre cose, non è approfondito il profilo del nesso causale né quello della misura della ritenuta penalizzazione della chance di vita della paziente).
9.1.2. Dunque, il secondo motivo di appello resta assorbito ed è, quindi, divenuto pleonastico
(come affermato dalla stessa appellante) affrontare il tema della nullità della c.t.u. di primo grado derivante dal non affidamento dell'incarico ad un collegio peritale (sul tema, v. Cass. 1253/2021, ove la nullità della c.t.u. in tale evenienza è oggetto di un obiter dictum, e la più recente Cass. 13060/2024 che, in motivazione, muove implicitamente dall'assunto della nullità).
9.2. Posto che è pacifico il colpevole ritardo diagnostico – cioè non è contestato dall'appellante che i sanitari del nosocomio aquilano con colpa non diagnosticarono il sarcoma di NG (EWS) al braccio destro (terzo medio della diafisi omerale) –, il primo punto in discussione è quello dell'entità del ritardo diagnostico in quanto, mentre la c.t.u. ritiene esigibile la diagnosi differenziale allorquando la paziente fu sottoposta a visita specialistica presso l'Ospedale di L'Aquila (in data 19.3.2014 da parte del dott. , ortopedico) – e, pertanto, iniziabile l'iter clinico virtuoso dal mese Persona_4
di aprile 2014 invece che nel febbraio 2015 (quando la diagnosi istologica di MA di NG\PNET fu effettuata presso l'Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di MA), stimando, pertanto, un ritardo
15 di circa 10 mesi –, la parte appellante sostiene che, all'epoca della visita specialistica ortopedica, tenuto conto della sintomatologia e del quadro clinico della paziente, la diagnosi differenziale non fosse esigibile e lo sarebbe stata “a tutto concedere” soltanto durante il ricovero dal 10 al 14.11.2014 sempre presso il nosocomio aquilano, con un ritardo che, dunque, risulterebbe non di dieci mesi bensì al massimo di tre mesi.
9.2.1. Gli ausiliari hanno, in particolare, sottolineato l'erroneità della diagnosi di “ciste polso dx” posta dall'ortopedico in esito alla visita specialistica del 19.3.2014 (prima documentata, v. docc. nn. 45-46 in fasc. parti appellate di primo grado) e, quanto alla omessa formulazione di un sospetto di patologia neoplastica dell'osso e/o dei tessuti molli che avrebbe dovuto portare ad indagare l'intero arto superiore, la non valutazione della persistenza della sintomatologia.
9.2.2. Si riportano per chiarezza i relativi passaggi della relazione (v. pp. 37- 39):
“ … Come desunto dalla documentazione sanitaria in atti, il 19.03.2014, presso il Presidio
Ospedaliero “San Salvatore” de L'Aquila, si sottoponeva per la prima volta a visita Persona_1
specialistica ortopedica, condotta dal Dott. che poneva la diagnosi di “ciste Persona_4 polso dx” e prescriveva l'applicazione per 20 giorni di valva gessata per l'immobilizzazione del polso, senza ottenere beneficio. Successivamente, a causa della progressiva perdita di forza dell'arto superiore destro, svolgeva terapia fisioterapica senza miglioramento e, quindi, veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti strumentali e valutazioni specialistiche;
in particolare, il 10.09.2014 effettuava una RMN del rachide cervicale, che non evidenziava lesioni degne di nota, e il 13.10.2014 si sottoponeva visita fisiatrica dal Dott. operante presso lo stesso P.O., che Persona_5 attribuiva i disturbi a problemi posturali e di sovrappeso ed indicava l'attuazione misure dietetiche
e la pratica di adeguata attività fisica. Per il perdurare della sintomatologia algica con contestuale esacerbazione del deficit di forza a carico dell'arto superiore destro, il 10.11.2015 Persona_1 accedeva presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Salvatore” de L'Aquila, per poi essere ricoverata in pari data presso il Reparto di Pediatria della stessa struttura con diagnosi di “dolore ed impotenza funzionale arto superiore destro”; durante la degenza presso tale nosocomio la minore veniva sottoposta a multiple visite specialistiche (neurochirurgica, neurologica, ortopedica, neurofisiologica, otorinolaringoiatrica), esami di laboratorio e accertamenti strumentali (RX del rachide cervicale e della spalla destra, ecocardiografia, ecocolordoppler arterioso degli arti superiori, elettromiografia, potenziali evocati somatosensoriali e motori) che tuttavia non conducevano al riconoscimento, da parte dei sanitari che la ebbero in cura, della patologia oncologica da cui era affetta né al sospetto diagnostico della stessa. Difatti, il 14.11.2015 veniva dimessa con diagnosi “deficit funzionale arto superiore dx, rigurgito mitralico e tricuspidale, adeno-
16 tonsillite cronica” e veniva data indicazione ad effettuare, in regime ambulatoriale, una RMN encefalo (eseguita il 18.11.2015 con esito negativo) e una ecografia dell'articolazione scapolo- omerale destra (svolta il 19.11.2015, anch'essa negativa); era altresì prescritta terapia farmacologica antinfiammatoria antalgica. Non si evincono dagli atti ulteriori accessi presso tale nosocomio.
Pertanto, gli accertamenti diagnostici e le procedure effettuate presso il P.O. “San Salvatore” de L'Aquila, prima che venisse posta la diagnosi di sarcoma di NG, si fermano al mese di novembre 2014 e dalla documentazione esaminata non si evince la diagnosi o almeno il sospetto diagnostico di una patologia oncologica a carico della de cuius. Tuttavia, in merito all'omessa diagnosi della neoplasia nel corso del ricovero dal 10 al 14 novembre 2014 presso tale struttura
(quando il quadro clinico era indubbiamente caratterizzato da un conclamato corteo di sintomi e segni meritevoli di un più mirato approfondimento diagnostico), si ritiene comunque opportuno specificare che i sanitari che ebbero in cura la de cuius non mancarono di intraprendere svariati percorsi di diagnosi differenziale, come attestato dai multipli accertamenti e visite specialistiche a cui la minore venne sottoposta nel corso del ricovero, ma lo sforzo diagnostico profuso non risultava invero sufficientemente appropriato alla specificità del caso, come verrà di seguito più estesamente argomentato.
In merito all'interpretazione della sintomatologia clinica cui andò incontro la giovane ragazza, specie nel periodo d'esordio, questa presentava indubbiamente carattere di difficoltà diagnostica differenziale;
tuttavia, la progressività dei disturbi funzionali e, in particolare, la perdita di forza dell'arto superiore indicavano la necessità di un approfondimento diagnostico mirato alla valutazione in toto del distretto anatomico interessato e non della sola articolazione scapolo- omerale. A fronte di un sospetto di patologia oncologica (purtroppo non posto come avrebbe potuto
e dovuto se non altro per l'incidenza di tale neoplasia nell'età giovanile), sarebbe stata possibile la risoluzione dei problemi tecnici diagnostici tramite l'intervento di una equipe multidisciplinare e
l'effettuazione di indagini di secondo livello (TC ed RM dell'arto superiore destro), come infatti avvenne successivamente presso l'Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.
Appare palese, a questo punto, che le prestazioni ricevute presso il P.O. “San Salvatore” di
L'Aquila non furono sufficienti e idonee a chiarire la diagnosi, pur in presenza dello scadimento delle condizioni cliniche con aggravamento della sintomatologia dolorosa che non recedeva né con la fisioterapia, né con l'immobilizzazione temporanea dell'arto, né con la terapia antinfiammatoria.
Nonostante la rarità della patologia da cui risultò affetta dato il persistere della Persona_1
sintomatologia, in relazione all'incidenza della specifica neoplasia nei giovani, si sarebbe dovuto
17 porre almeno il sospetto diagnostico di una patologia neoplastica a carico dell'osso e\o dei tessuti molli;
in particolare, come già detto, il dolore riferito all'avambraccio e alla spalla avrebbe dovuto portare, ai fini di una corretta diagnosi differenziale, ad un esame di dettaglio di tutto l'arto superiore, non fermandosi alla individuazione di patologie della spalla, soprattutto a fronte di un deficit neurologico.
Rappresenta quindi condotta censurabile da parte dei sanitari della già menzionata struttura
l'aver omesso lo studio radiologico o RMN dell'arto superiore di destra in toto ed una valutazione multidisciplinare congiunta comprendente almeno gli specialisti ortopedici e radiologi.
In conseguenza di ciò, è da riferire alla sostanziale inadeguatezza dei già descritti accertamenti eseguiti nel corso degli accessi presso il P.O. in argomento e alla condotta non condivisibile dei medici ad esso afferenti nel periodo compreso tra l'aprile ed il dicembre 2014 un ritardo nella diagnosi della patologia oncologica di cui la era affetta di circa 10 mesi, computato dal ER momento in cui l'iter clinico avrebbe dovuto virtuosamente iniziare e cioè dall'aprile 2014 (epoca della prima visita ortopedica documentata, svolta presso il Presidio Ospedaliero “San Salvatore” de L'Aquila dal Dott. che poneva l'errata diagnosi di “ciste polso dx”) al mese Persona_4
di febbraio 2015 (diagnosi istologica di MA di NG\PNET, posta presso OPBG); ciò pur considerando che la sintomatologia era già iniziata nel settembre 2013, ma lì in maniera nettamente più sfumata e non strettamente riconducibile a manifestazione oncologica con criterio ex ante, permettendo di annoverare il frangente dal settembre 2013 all'aprile 2014 nel periodo di ritardo diagnostico aprioristicamente “statisticamente accettabile” (per via dell'aspecificità dei sintomi) per la neoplasia in argomento, stimato in letteratura nell'ordine di 2,5 - 6 mesi dalla prima manifestazione sintomatologica. Altresì, è ragionevole presumere che il corretto approccio diagnostico, anticipando la diagnosi, avrebbe apportato un discreto beneficio sulla qualità della vita, sulla precocità dei trattamenti ed eventualmente sulla prognosi della paziente … >>.
9.2.3. Indi, i c.t.u., sotto il profilo in parola, hanno coerentemente così concluso:
<< A) Descrivano gli accertamenti diagnostici eseguiti, la diagnosi, la prognosi e le cure praticati su dal primo all'ultimo accesso presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila. Persona_1
Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici effettuati presso il P.O. “San Salvatore” di L'Aquila dal mese di marzo 2014 al mese di novembre 2014 (già descritti estesamente nell'apposita sezione della presente relazione, alla quale si rimanda per ogni approfondimento), non risultano essere stati adeguati a porre la diagnosi o almeno il sospetto diagnostico di una patologia oncologica a carico della de cuius. Tuttavia, in merito all'omessa diagnosi della neoplasia nel corso del ricovero presso tale nosocomio dal 10 al 14 novembre 2014, si ritiene opportuno specificare che
18 i sanitari che ebbero in cura la de cuius non mancarono di intraprendere svariati percorsi di diagnosi differenziale, come attestato dai multipli accertamenti e visite specialistiche a cui la minore venne sottoposta durante la degenza, ma lo sforzo diagnostico profuso non risultava invero sufficientemente appropriato alla specificità del caso.
B) Dicano se le condizioni cliniche della paziente presentassero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sia sul piano diagnostico che terapeutico.
In merito all'interpretazione della sintomatologia clinica cui andò incontro la giovane ragazza, specie nel periodo d'esordio, questa presentava indubbiamente carattere di difficoltà nella diagnosi differenziale;
tuttavia, la progressività dei disturbi indicava la necessità di un approfondimento diagnostico mirato, tramite l'intervento di una equipe multidisciplinare e l'effettuazione di indagini di secondo livello (TC ed RM dell'arto superiore destro), per la valutazione in toto del distretto anatomico interessato e non della sola articolazione scapoloomerale.
C) Dicano se, in rapporto alle cognizioni mediche acquisite all'epoca dei fatti, le prestazioni sanitarie ricevute dalla ragazza presso la predetta citata struttura sanitaria fossero indicate per le sue condizioni cliniche e se siano state effettuate secondo la più accreditata scienza medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida scientificamente riconosciute (specificando a quali si siano riferiti nella valutazione), con la dovuta prudenza, diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale sotto il profilo diagnostico e/o terapeutico e/o esecutivo.
Le prestazioni ricevute presso il P.O. “San Salvatore” de L'Aquila non furono sufficienti e idonee a chiarire la diagnosi, pur in presenza dello scadimento delle condizioni cliniche con aggravamento della sintomatologia dolorosa che non recedeva né con la fisioterapia, né con l'immobilizzazione temporanea dell'arto, né con la terapia antinfiammatoria. Nonostante la rarità della patologia da cui risultò affetta dato il persistere della sintomatologia, era dovuto porre almeno il Persona_1
sospetto diagnostico di una patologia neoplastica a carico dell'osso e\o dei tessuti molli.
Rappresenta, quindi, condotta censurabile da parte dei sanitari della già menzionata struttura l'aver omesso lo studio radiologico o in RMN dell'arto superiore di destra in toto.
D) Verifichino, in particolare, alla stregua dei medesimi sopraindicati parametri di valutazione,
l'adeguatezza degli accertamenti eseguiti nel corso dei vari accessi presso la predetta struttura sanitaria e, sulla base dei risultati degli stessi o di quelli che si sarebbero probabilmente avuti da accertamenti più completi colposamente omessi, l'esigibilità di una diagnosi più tempestiva della neoplasia successivamente diagnosticata, svolgendo tale verifica con riferimento a ciascuno degli accessi susseguitisi nel tempo.
19 La sostanziale inadeguatezza degli accertamenti eseguiti nel corso degli accessi presso il P.O. in argomento e la condotta censurabile dei medici ad esso afferenti nel periodo compreso tra l'aprile ed il dicembre 2014 ha comportato un ritardo nella diagnosi della patologia oncologica di cui ER ra affetta di circa 10 mesi (da aprile 2014 a febbraio 2015). … >>
[...]
9.2.4. Come evidenziato in premessa (v. supra paragr. 7.1.), sul punto in esame, ai c.t.u. è stato chiesto di fornire chiarimenti tenuto conto delle osservazioni critiche dell'appellante secondo cui gli ausiliari: a) avrebbero preso in considerazione pure prestazioni rese da altri operatori sanitari estranei
Parte alla b) ai fini della ritenuta esigibilità del sospetto neoplastico già nel corso della prima visita specialistica del 19.3.2014, avrebbero erroneamente sovrapposti ai sintomi (riferiti, peraltro, solo dalla madre della ragazza con atto del 15.3.2017 d'integrazione della denuncia querela sporta il
2.2.2017; v. doc. 56 in fasc. parti appellate di primo grado) sussistenti al momento di tale visita, quelli invero ben più significativi risultanti dall'anamnesi compiuta in occasione del successivo ricovero del novembre 2014 (aggravamento delle paralisi temporanee del braccio che erano divenute sempre più frequenti e si protraevano anche per quattro o cinque giorni di seguito).
9.2.5. A tale riguardo i c.t.u. hanno così risposto (v. p. 48 ibidem):
“ A) 1) Si conferma, alla luce della documentazione in atti, che anche il frangente da aprile
2014 a novembre 2014 rientra nel novero del periodo di ritardo diagnostico attribuibile all'
[...]
, che, come già concluso, è di circa 10 mesi (da aprile 2014 a febbraio 2015); difatti, detto Parte_1 ritardo va attribuito all' in quanto, al momento della visita specialistica ortopedica del CP_5
19.03.2004, in presenza della sintomatologia all'epoca esistente, era già esigibile l'inizio di un percorso clinico che conducesse ad una corretta diagnosi differenziale. Tale aspetto, tra l'altro, era stato chiarito a pagina 38 del presente elaborato, dove veniva specificato: “In merito all'interpretazione della sintomatologia clinica cui andò incontro la giovane ragazza, specie nel periodo d'esordio, questa presentava indubbiamente carattere di difficoltà diagnostica differenziale;
tuttavia, la progressività dei disturbi funzionali e, in particolare, la perdita di forza dell'arto superiore indicavano la necessità di un approfondimento diagnostico mirato alla valutazione in toto del distretto anatomico interessato e non della sola articolazione scapolo-omerale. A fronte di un sospetto di patologia oncologica (purtroppo non posto come avrebbe potuto e dovuto se non altro per l'incidenza di tale neoplasia nell'età giovanile), sarebbe stata possibile la risoluzione dei problemi tecnici diagnostici tramite l'intervento di una equipe multidisciplinare e l'effettuazione di indagini di secondo livello (TC ed RM dell'arto superiore destro) …”.
9.2.6. La replica degli ausiliari – contestata dall'appellante secondo la quale, in sintesi, si è fatto sì riferimento alla sintomatologia esistente all'epoca della visita specialistica, ma includendo in essa
20 “in particolare, la perdita di forza dell'arto superiore” e così trascurando ancora una volta che questa si verificò in prossimità del ricovero del mese di novembre 2014 – risulta persuasiva.
9.2.7. Invero, gli attori hanno sempre sostenuto che la drammatica storia clinica di ebbe ER inizio nel mese di settembre 2013 quando, in concomitanza con l'apertura dell'anno scolastico, ella cominciò ad accusare dolori al braccio destro e ricorrenti paralisi dell'arto che l'avevano costretta a interrompere le attività sportive praticate (in particolare, nuoto e danza) ed indotto i genitori a rivolgersi ai sanitari dell'Ospedale di L'Aquila, ove appunto il 19.3.2014 la ragazza fu sottoposta ad una visita specialistica (v. atto di citazione di primo grado del 19.10.2019, richiesta di risarcimento danni del 14.7.2016 e il citato atto d'integrazione di denuncia querela in data 15.3.2017 in fascicolo parti appellate di primo grado ove, appunto, si fa riferimento al dolore al braccio destro, negli ultimi tempi con “continue semi paralisi” dello stesso). Quindi, non risponde al vero che, secondo gli stessi attori appellati, il deficit funzionale dell'arto superiore si manifestò soltanto in prossimità del ricovero del novembre 2014; a detta degli stessi, invece, in tale frangente, il dolore era “aumentato d'intensità”
e le paralisi del braccio, già manifestatesi in passato, erano divenute “sempre più frequenti” con dolenzia intensa e prolungata anche per più giorni consecutivi.
9.2.8. Né si può validamente controbattere sostenendo che, all'epoca della visita specialistica del marzo 2014, la sussistenza di dolore in tutto l'arto superiore, persistente da circa un semestre e associato alla ricorrente perdita di forza, non risulta da alcuna documentazione clinica (l'argomento
è accennato nell'atto di appello nonché negli scritti conclusionali dell'appellante). Infatti, se è vero che la documentazione rilasciata dall'Ospedale non riporta altro al di fuori della data della visita, del medico esecutore della stessa, della diagnosi di “ciste polso dx” e della prescrizione di una valva di bendaggio di immobilizzazione per venti giorni del polso (detta anche “doccia gessata”; v. docc. sopraccitati nn. 45 e 46 in fasc. parti appellate di primo grado), è altrettanto vero che le evidenti colpose carenze di tale refertazione – che avrebbe dovuto riportare l'anamnesi certamente effettuata e le modalità di svolgimento della visita – non possono pregiudicare, sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, il danneggiato per il consolidato principio giurisprudenziale innanzi illustrato
(v. paragr. 8.6.). Oltre tutto, la circostanza che la ragazza, già nel periodo antecedente alla visita del
19.3.2014, accusasse un serio deficit funzionale e non avesse solo dolore si evince, anche soltanto in via presuntiva, dalla prescritta immobilizzazione del polso per venti giorni (che, in presenza di semplice dolenzia, non avrebbe avuto senso) e, più in generale, dalla successiva diagnosi che induce ragionevolmente a ritenere assai inverosimile che una così grave neoplasia ossea possa manifestarsi, dopo circa sei mesi dai primi sintomi, ancora con una semplice dolenzia sebbene intensa.
21 9.2.9. Va aggiunto che, se la neoplasia fosse stata individuata nel mese di aprile 2014, il ritardo diagnostico sarebbe rientrato in quello “statisticamente accettabile” stimato in letteratura, secondo i c.t.u. (nonché anche dal c.t.u. di primo grado), nell'ordine di 2,5 – 6 mesi dalla prima manifestazione sintomatologica.
9.2.10. Dunque, la valutazione di esigibilità della diagnosi differenziale – più precisamente dell'inizio del percorso clinico che avrebbe condotto di lì a breve ad essa –, da parte dell'ortopedico in occasione della visita specialistica del 19.3.2014, è stata correttamente formulata dai c.t.u. sulla base alla sintomatologia all'epoca esistente costituita effettivamente da progressivi disturbi funzionali all'arto superiore e, in particolare, da perdita di forza dell'arto. Sintomatologia che, secondo i c.t.u., indicava la necessità di un approfondimento diagnostico teso a indagare, mediante il coinvolgimento di una equipe multidisciplinare ed indagini di secondo livello dell'arto superiore destro (TAC e RM), il sospetto di una patologia oncologica che, data l'incidenza nell'età giovanile, avrebbe potuto e dovuto essere posto. Ne segue che, come valutato dai c.t.u., il ritardo diagnostico colposo va stimato in dieci mesi (aprile 2014 – febbraio 2015).
9.2.11. Infine, gli ausiliari, pur riprendendo parti dell'esposizione degli attori appellati in ordine agli accertamenti e alle valutazioni specialistiche alle quali la ragazza fu sottoposta in regime privato e/o presso altri sanitari estranei alla non hanno operato alcuna confusione tra i vari trattamenti Pt_2
sanitari e, in definitiva, hanno correttamente focalizzato la loro indagine su quelli ascrivibili alla parte appellante, ossia la visita specialistica ospedaliera del 19.3.2014 e quelli effettuati durante il ricovero del novembre 2014 (rispetto al quale, come si è sopra accennato, è sostanzialmente pacifica l'omessa colposa diagnosi differenziale).
9.3. L'altro punto in discussione attiene al nesso di causalità tra il ritardo diagnostico colposo e l'exitus che è stato escluso dai c.t.u. di secondo grado e, per il vero, anche dal c.t.u. di primo grado malgrado il giudice di prime cure abbia deciso come questi se lo avesse affermato.
9.3.1. Anche a tale riguardo, per maggiore chiarezza, si trascrivono i passaggi della relazione d'interesse, successivi a quelli già sopra riportati al paragr. 9.2.1. (v. pp. 39-41).
<< … Tuttavia, la prognosi nella storia della de cuius va valutata in rapporto a vari fattori, in parte non totalmente conosciuti, rappresentati dall'estensione iniziale della malattia, dalla tendenza metastatica e dalla risposta alla chemioterapia di induzione. Alcuni di questi fattori non sono del tutto parametrabili scientificamente e il loro impatto nel caso di specie, quindi, non può essere indicato se non con i criteri probabilistici “del più probabile che non”, anche considerando che la mancata diagnosi iniziale ed i criteri di stadiazione all'epoca dei fatti (non includenti la PET)
22 lasciavano ampi spazi al mancato riconoscimento di una eventuale metastatizzazione pur se di minima entità.
Ciò che è dato sapere nello specifico caso è che, a febbraio 2015, la lesione raggiungeva le dimensioni di 16 cm, evidentemente a seguito di un accrescimento locale per un periodo temporale prolungato (dai 6 ai 12 mesi) e ciò anche in ragione di una misconosciuta diagnosi di malattia locale estesa ai tessuti periostei, nervosi e ai tessuti molli. Tuttavia, alla stadiazione con le indagini TC e con la scintigrafia ossea, non risultava evidente la presenza di malattia metastatica fino al novembre
Con 2016. Inoltre, l'esame istologico effettuato in corso di chirurgia dell'omero presso l' in data
23.06.2015, comprendente osso e tessuti molli, mostrava una scarsa risposta alla chemioterapia di induzione. A tali caratteristiche di aggressività della neoplasia è possibile attribuire, di fatto, a fronte di un controllo chirurgico loco-regionale, la rapida metastatizzazione comunque avvenuta negli ultimi mesi di vita della ER
Secondo le statistiche basate sulle evidenze scientifiche, se la neoplasia fosse stata asportata nell'aprile 2014, la sopravvivenza non sarebbe stata superiore al 25% con il solo trattamento chirurgico;
diversamente, se la diagnosi di natura (sarcoma di NG) fosse stata acquisita entro tale data, attraverso un percorso di terapie integrate, l'attesa di sopravvivenza sarebbe stata prossima al 70%; ma è pur vero che le probabilità di sopravvivenza, nel caso di specie, sarebbero state in ogni caso ridotte a causa della scarsa risposta alla chemioterapia di induzione.
Appare d'obbligo, prima di concludere, soffermarsi sugli studi citati a pag. 4 delle note di parte appellata (Prof. e Dott. e a pag. 2 e 3 delle note di parte appellante (Dott. Per_6 Persona_7
e Dott. ; tali studi confermano che un ritardo diagnostico Per_8 CP_7 Persona_9
maggiore di un mese è indice di peggiore prognosi (almeno pari ad una perdita di sopravvivenza del
20%); inoltre, è noto che la risposta alle cure oncologiche nei sarcomi localmente avanzati è in rapporto al tempo intercorso tra la diagnosi ed i trattamenti, poiché ricorrono i criteri del maggior volume trattato e delle mutazioni genetiche e metaboliche intrinseche al tumore che sono variabili in funzioni del tempo (infatti, si accumulano mutazioni di resistenza ai farmaci che ne riducono l'attività antitumorale). Tuttavia, nella storia clinica della giovane va sottolineata la criticità Persona_1
della valutazione neoplastica nei sarcomi, che soprattutto nelle forme pediatriche e specie nel sarcoma di NG presentano una diffusione extra-scheletrica in percentuale prossima al 70-80% fin dall'inizio o comunque nel corso della malattia. Come si è detto, solo la terapia multimodale
(comprendente la chemioterapia) è in grado di portare la sopravvivenza a percentuali superiori al
70%, mentre la chirurgia e la radioterapia non riescono a superare tassi di guarigione maggiori del
20-30%.
23 Nel caso di specie, veniva studiata a febbraio 2015 presso l'OPBG con TC Total Persona_1
Body e, nonostante fossero passati oltre dodici mesi dall'inizio della sintomatologia (settembre
2013), non presentava ancora segni di malattia metastatica;
eppure, la comparsa delle lesioni polmonari e costali in una fase tardiva (18.11.2016) rappresentavano l'indice della tendenza metastatica della malattia da cui era affetta la giovane paziente. Le metastasi, infatti, risultarono solo parzialmente controllate dai trattamenti oncologici e tantomeno dalla chirurgia ortopedica che, benché fosse riuscita ad eradicare la neoplasia primitiva nella sede omerale, non preservò la paziente dalla ulteriore progressione di malattia. Tra l'altro, già la mancata risposta alla terapia di induzione, evidenziata dal livello di necrosi del 20% (a fronte di una risposta attesa superiore al 90%), era indice dell'impossibilità in una fase avanzata di poter avere un controllo di lunga durata o una ragionevole possibilità di sopravvivenza.
In definitiva, alla luce della complessa vicenda clinica già in precedenza compendiata e delle considerazioni sopra formulate, si formulano le seguenti considerazioni conclusive relative al caso della giovane Persona_1
Secondo i criteri della preponderanza dell'evidenza ed alla luce degli studi citati, dei protocolli
e delle linee guida per il sarcoma di NG pediatrico e dei giovani adolescenti, si valuta che, con una doverosa maggiore tempestività diagnostica, la differenza sulla possibilità di guarigione per la giovane sarebbe stata pari al 35% e non possa quindi essere definito un nesso causale Persona_1
diretto con il riconoscimento del danno morte ma solo una perdita di chances di sopravvivenza appunto del 35%, concreta in quanto si tratta di percentuale stimata in letteratura in misura 'più probabile che non' (cfr. soprattutto le successivi voci bibliografiche 1-3). Si consideri anche, nella negazione di un nesso causale diretto con il decesso dalla paziente, la ridotta attività della chemioterapia in fase induttiva e la mancata evidenza di progressione alle TC di stadiazione fino al novembre 2016. … >>.
9.3.2. Si riportano le conformi conclusioni rassegnate dai c.t.u. (v. p. 42-43 ibidem):
<< E) In caso di sussistenza di profili di responsabilità, previa specificazione di quale sarebbe
stato il corretto trattamento sanitario e quando lo stesso avrebbe potuto essere posto in atto, dicano, alla stregua del criterio della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti detto del “più probabile che non”), se le tempestive e appropriate prestazioni sanitarie omesse, avrebbero modificato il successivo decorso clinico e, dunque, inciso sull'exitus e sulle chance di guarigione.
È ragionevole presumere che il corretto approccio diagnostico, anticipando la diagnosi, avrebbe apportato un discreto beneficio sulla qualità della vita, sulla precocità dei trattamenti ed, eventualmente, sulla prognosi della paziente. Tuttavia, la prognosi nella storia della de cuius va
24 valutata in rapporto a vari fattori, rappresentati dall'estensione iniziale della malattia, dalla tendenza metastatica e dalla risposta alla chemioterapia di induzione. Alcuni di questi fattori non sono del tutto parametrabili scientificamente e il loro impatto nel caso di specie, quindi, non può essere indicato se non con i criteri probabilistici “del più probabile che non”. Nello specifico caso,
a febbraio 2015, la lesione raggiungeva le dimensioni di 16 cm, evidentemente a seguito di un accrescimento locale per un periodo temporale prolungato. Tuttavia, alla stadiazione con le indagini
TC e con la scintigrafia ossea, non risultava evidente la presenza di malattia metastatica fino al
Con novembre 2016. Inoltre, l'esame istologico effettuato in corso di chirurgia dell'omero presso l' in data 23.06.2015, comprendente osso e tessuti molli, mostrava una scarsa risposta alla chemioterapia di induzione. A tali caratteristiche di aggressività della neoplasia è possibile attribuire, di fatto, la rapida metastatizzazione comunque avvenuta negli ultimi mesi di vita della
Secondo le statistiche basate sulle evidenze scientifiche, se la neoplasia fosse stata asportata ER nell'aprile 2014, la sopravvivenza non sarebbe stata superiore al 25% con il solo trattamento chirurgico;
diversamente, se la diagnosi di sarcoma di NG fosse stata acquisita entro tale data, attraverso un percorso di terapie integrate, l'attesa di sopravvivenza sarebbe stata prossima al 70%; ma è pur vero che le chances di sopravvivenza, nel caso di specie, sarebbero state in ogni caso ridotte
a causa della scarsa risposta alla chemioterapia di induzione.
Secondo i criteri della preponderanza dell'evidenza ed alla luce degli studi citati, dei protocolli
e delle linee guida per il sarcoma di NG pediatrico e dei giovani adolescenti, si valuta che la differenza sulla possibilità di guarigione per sia pari al 35% e non possa essere Persona_1
definito un nesso causale diretto con riconoscimento del danno morte. Nella motivazione di un danno differenziale per perdita di chances e non di un nesso causale diretto, va sottolineata anche la ridotta attività della chemioterapia in fase induttiva e la mancata evidenza di progressione alle TC di stadiazione fino al novembre 2016.>>
9.3.3. In estrema sintesi, gli ausiliari, pur affermando che la posticipazione della diagnosi ha inciso sulla entità della lesione neoplastica (la quale evidentemente, a seguito di un accrescimento prolungato, raggiungeva a febbraio 2015, quando a seguito della corretta diagnosi poterono iniziare le terapie, la dimensione di 16 cm), hanno escluso il nesso di causalità in considerazione sia della non evidenza di malattia metastatica fino al novembre 2016 (quindi, ben oltre l'inizio delle cure a seguito della corretta diagnosi risalente al febbraio 2015, e l'inizio della sintomatologia risalente al settembre
2013; ciò a significare che, con ogni probabilità, il ritardo diagnostico non ha avuto alcuna rilevanza sulla metastatizzazione del tumore primario) sia della notevole aggressività della neoplasia associata
25 a una scarsa risposta alla chemioterapia di induzione che è fondamentale per rendere significative le possibilità di sopravvivenza non essendo, altrimenti, efficaci la chirurgia e la radioterapia.
9.3.4. Come evidenziato in premessa (v. supra paragr. 7.1.), sul punto in esame, ai c.t.u. è stato chiesto di fornire chiarimenti tenuto conto delle osservazioni critiche delle parti attrici appellate per le quali gli ausiliari avrebbero trascurato, quanto all'efficacia della chemioterapia, il fattore del ritardo con cui fu effettuata che avrebbe pregiudicato anche l'approccio chirurgico curativo.
9.3.5. A tale riguardo i c.t.u., facendo riferimento pure al connesso tema della perdita di chance
– che sarà affrontato con completezza infra – hanno così risposto (v. pp. 48-50, ibidem):
“ … Il calcolo della perdita di chances (stabilito al 35% nel caso di specie) è chiaramente di natura orientativa e tiene conto di quanto solitamente occorre in simili fattispecie a livello statistico epidemiologico. Di seguito si ribadiscono le procedure attuate per il suddetto calcolo, già discusse in maniera estensiva alle pagg. 39 – 41 della presente relazione, analizzandone i singoli passaggi:
- Per il MA di NG – anche per la malattia localizzata – la sopravvivenza a 5 anni in assenza di terapia sistemica è del 22%.
- Solo con le migliori cure integrate (chemioterapia, chirurgia, radioterapia) la sopravvivenza
a 5 anni, specificatamente per le fasce di età inferiori ai 15 anni, può salire al 70%.
- Ciò permette di affermare che astrattamente, in termini di prognosi quoad vitam, l'efficacia della terapia avrebbe potuto portare ad un miglioramento massimo del 48%.
- La giovane aveva 12 anni all'epoca dei fatti, quindi, qualora fosse stata affetta Persona_1
da una patologia neoplastica con bassa tendenza metastatica, con risposta terapeutica standard e trattata con immediatezza, avrebbe potuto rientrare in questo gruppo con prognosi più favorevole
(70% di sopravvivenza a 5 anni).
- Tuttavia, come visto, nel caso specifico la terapia di induzione risultò poco efficace, con attività limitata al 20% di necrosi contro l'oltre 90% atteso per una terapia con risposta ottimale
(quella che avrebbe astrattamente portato ad una possibile sopravvivenza del 70% a 5 anni).
- Inoltre, come argomentato in sede di considerazioni, la malattia presentava elevata tendenza metastatica.
- Alla luce di tali fattori, il suddetto 48% relativo al solo impatto prognostico della terapia va necessariamente smussato in senso riduttivo, non potendo non considerare nella valutazione i fattori intrinseci di aggressività neoplastica e resistenza terapeutica del tumore.
- Pertanto, la ritardata diagnosi, che ha portato a sua volta ad un ritardato inizio del corretto iter terapeutico, va associata ad una moderata perdita di chances di sopravvivenza della paziente
(vedi farmacogenomica e metabolomica descritte nel loro significato biologico successivamente).
26 - In definitiva, la valutazione complessiva considerata l'età, il ritardo diagnostico, il trattamento oncologico, l'efficacia della terapia e le condizioni cliniche della paziente (capacità di tollerare le cure) – che di fatto era nella condizione di sopravvivenza a 5 anni pari al 22% – ha portato ad escludere il nesso causale con il decesso – che sulla base del criterio del 'più probabile che non' si sarebbe verificato nel 78% dei casi – e ad attribuire il suddetto valore indicativo del 35% di perdita di chance di sopravvivenza.
Non si ritiene esserci contraddizione tra: l'assunto che la malattia nella fase iniziale fosse localizzata e non ancora metastatica, la scarsa risposta alla chemioterapia e la prognosi infausta.
Infatti, il MA di NG necessita anche in fase iniziale di un trattamento integrato radio- chemioterapico di induzione, che possa permettere in caso di risposta clinica completa o parziale maggiore del 50% i trattamenti loco-regionali di tipo chirurgico o radioterapico definitivi. Quindi, va ribadito come la scarsa risposta alla chemioterapia nel caso della giovane rendeva Persona_1
la sua malattia non suscettibile di guarigione, né di intervento chirurgico con intento guaritivo o di una lunga sopravvivenza.
… 1) Alla luce di quanto già sopra esposto, nel caso di specie, il ritardo nell'effettuazione della chemioterapia poteva rappresentare solo un fattore con impatto minimo nella prognosi della paziente, considerando che l'efficacia del trattamento oncologico è geneticamente e fenotipicamente legata alla presenza di geni ed enzimi responsabili della sensibilità tumorale, del metabolismo dei farmaci e dei loro possibili effetti collaterali (farmacogenomica e metabolomica).
Pertanto, non abbiamo ritenuto – considerata la cattiva prognosi del MA di NG in sé ed anche nel caso specifico in rapporto alla scarsa risposta ai farmaci correttamente somministrati in fase di induzione – che i trattamenti loco-regionali (chirurgia/radioterapia), qualora iniziati prima
a fronte di una diagnosi tempestiva, avrebbero avuto la possibilità di evitare l'exitus. Si esclude quindi la diretta causale dipendenza della morte dal ritardo diagnostico. …”.
9.3.6. Le considerazioni dei c.t.u. muovono dalla estrema gravità del MA di NG nonché dal fatto obiettivo e conclamato che la malattia si rivelò, ad un certo punto, come avente una elevata tendenza metastatica e, soprattutto, molto resistente alla chemioterapia;
tali fattori, gravemente condizionanti la prognosi in senso negativo, sono risultati, secondo la valutazione degli ausiliari, assolutamente preponderanti nell'evoluzione della malattia e sulla possibilità di guarigione della ragazza rispetto al ritardo di 10 mesi nell'inizio del trattamento chemioterapico – ritardo avente, quindi, un impatto minimo sulla prognosi infausta – e di quello chirurgico/radioterapico – che, di per se stessi, hanno una efficacia del tutto subvalente rispetto al primo –.
27 9.3.7. Anche alla stregua delle predette repliche, le sopra riportate conclusioni dei c.t.u. (uno specialista in medicina legale e l'altro in oncologia), basate su accertamenti approfonditi, rigorosi e completi, e non viziate da errori logici e/o di diritto, e resistenti ai non persuasivi rilievi critici delle parti appellate (il cui c.t.p. è specialista in medicina legale e criminologia clinica senza competenze in materia oncologica), sono condivise dalla Corte che le fa proprie (nel senso che il giudice di merito assolve il proprio dovere di motivazione quando, nel recepire le conclusioni del ctu, esamini puntualmente le critiche specifiche e circostanziate avanzate dai consulenti tecnici di parte e dai difensori – anche mediante rinvio alle repliche a queste svolte dallo stesso ctu – e così facendo illustri le ragioni della sua adesione alle predette conclusioni, cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 32069/2023
e Cass. ord. 33742/2022).
9.3.8. Dalla esclusione del nesso di causalità consegue l'infondatezza delle domande degli attori appellati per il risarcimento del danno “biologico terminale” e “morale soggettivo” (entrambe iure hereditatis) nonché del danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio) che – è appena il caso di ricordarlo – presuppongono, in base ai principi generali, che la condotta sanitaria inadeguata abbia provocato la morte del paziente.
9.3.9 Peraltro, si osserva che anche il c.t.u. di primo grado non aveva affermato la ricorrenza del nesso di causalità e si era espresso in termini di mera penalizzazione delle chance di sopravvivenza della paziente nella misura del 20%. Dunque, la decisione gravata è, in ogni caso, il frutto di un marchiano travisamento delle risultanze istruttorie. Né certamente il danno biologico terminale avrebbe potuto essere liquidato come previsto nella sentenza gravata ossia facendo riferimento alle previsioni delle tabelle di Milano (edizione 2021) per il risarcimento del danno permanente da lesioni alla integrità fisica (nella duplice componente del danno biologico e da sofferenza soggettiva) e considerando, per la fascia di età della paziente, l'invalidità del 100% e così ottenendo l'importo di
€ 1.149.688 con applicazione della personalizzazione massima del 25%. Ciò per l'evidente ragione che il danno biologico terminale (cioè il danno che il danneggiato subisce nel lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte) è un danno temporaneo e non permanente. Pertanto, è ovvio – o almeno così dovrebbe essere – che tale danno non può essere liquidato come se la persona danneggiata
(nel caso di specie, di anni 15) fosse ancora viva e avesse una normale aspettativa di vita;
la liquidazione del giudice di prime cure ha, di fatto, avuto ad oggetto il “danno biologico tanatologico” che, come è noto, non è predicabile nell'attuale sistema della responsabilità civile. Va aggiunto che il giudice di prime cure ha liquidato, per il risarcimento del “danno morale soggettivo” (cd. danno catastrofale o da lucida agonia), in via equitativa pura, l'ulteriore somma di € 400.000,00. In definitiva, nel liquidare i predetti danni il giudice di prime cure ha violato i principi generali in materia
28 e, tra l'altro, completamente obliterato le previsioni EL AN (ultima edizione 2018), dal medesimo richiamate, proprio in punto di danno terminale e che, per periodi superiori a 100 giorni, prevedono l'applicazione delle previsioni in materia di danno temporaneo da lesioni alla integrità fisica.
9.3.10. Dunque, le doglianze di cui al primo, terzo e quarto motivo di appello sono fondate.
9.4. Acclarata l'infondatezza di tutte le domande risarcitorie accolte dal giudice di prime cure, si osserva, a questo punto, che gli appellati hanno, comunque, insistito sulla ricorrenza di un danno da “perdita anticipata della vita” e da “perdita anticipata del rapporto parentale” e, subordinatamente, da perdita di chance di sopravvivenza, profili che, dunque, vanno ora affrontati.
9.4.1. Le prime due voci di danno sono state dedotte dagli appellati negli scritti conclusionali di secondo grado e il loro risarcimento non è stato domandato nel corso del giudizio di primo grado
(v. atto di citazione, atto di costituzione a seguito di declaratoria di nullità di cui all'ordinanza del giudice di primo grado dell'1.6.2020, e memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). Al di là del profilo di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., il danno da “perdita anticipata della vita” tout court trasmissibile iure successionis, non è risarcibile nel nostro ordinamento (v. la stessa Cass. 26851/2023 citata dagli appellati). Se tale da danno fosse inteso quale “danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta”, il risarcimento dello stesso – al pari di quello morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte (danno catastrofale) riconosciuto dal giudice di prime cure e di cui si è detto supra – richiederebbe pur sempre la prova del nesso eziologico tra la condotta colposa dei sanitari ed il danno medesimo che, nel caso di specie, per quanto innanzi esposto, non ricorre;
si è visto che il decesso non è conseguenza della condotta dei sanitari né è emerso che quest'ultima l'abbia in qualche misura anticipato;
peraltro, neppure gli attori appellati hanno, in concreto, indicato in che modo il ritardo diagnostico di 10 mesi abbia potuto anticipare l'exitus e/o peggiorare la qualità della vita della paziente prima dello stesso, avendo fatto riferimento al calvario subito dalla sfortunata ragazza, ma che è conseguenza della gravità della malattia e delle varie terapie che, comunque, ella avrebbe dovuto affrontare. Analoghi rilievi, in punto di nesso causale, valgono per il danno “da perdita anticipata del rapporto parentale”. Infine, nella prospettazione contenuta negli atti difensivi conclusionali delle parti appellate, si rinviene una contraddizione di fondo consistente nel dedurre, al contempo e a sostegno indistinto di tutte le pretese risarcitorie, da un lato, la efficacia salvifica (più probabilmente che non) della terapia multimodale se fosse stata tempestivamente intrapresa, e, dall'altro lato l'anticipazione della morte in conseguenza del ritardo diagnostico dei sanitari aquilani, ciò evidentemente sul presupposto che la malattia avrebbe
29 avuto, purtroppo, in ogni caso un esito fatale. Dunque, da quanto esposto, segue l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle pretese risarcitorie per le due voci di danno esaminate.
9.4.2. Venendo alla domanda subordinata per il risarcimento della perdita di chance, si rileva, innanzitutto, che la stessa è stata tempestivamente formulata nel corso del giudizio di primo grado (v. atto di citazione – a cui, in modo equivoco, vi era qualche cenno – e, soprattutto, atto di costituzione a seguito di declaratoria di nullità ex art. 164 c.p.c. con ordinanza in data 1.6.2020, cit.) e riproposta nel presente grado di appello (l'unico onere che era a carico delle parti appellate vittoriose in primo grado ex art. 346 c.p.c.; sul tema, cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 7940/2019 e Cass. 10975/1992).
9.4.3. Tanto premesso, la domanda è fondata. A tale riguardo, onde evitare inutili ripetizioni, vanno richiamate le sopra trascritte considerazioni e conclusioni dei c.t.u. (v. paragr.
9.3.2. e 9.3.5.) i quali, pur escludendo il nesso causale sulla morte della paziente, hanno valutato che il colposo ritardo diagnostico dei sanitari aquiliano ha comportato la perdita delle possibilità di sopravvivenza della stessa che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, erano, a cinque anni, del 35%.
9.4.4. Tale conclusione è stata oggetto di osservazioni critiche da parte sia dell'appellante (per i quali, non vi sarebbe stata alcuna effettiva perdita di chance e la stima del gradiente percentile non sarebbe condivisibile) che degli appellati (per i quali la perdita di chance sarebbe stata sottostimata).
Ad esse, gli ausiliari hanno replicato secondo quanto riportato innanzi (v. paragr. 9.3.5.). In estrema sintesi, a confutazione delle contestazioni delle parti, i c.t.u. hanno rimarcato come, per il MA di
NG, la sopravvivenza a cinque anni, in assenza di terapia sistemica è del 22% (quindi, se la ragazza, nel mese di aprile 2014, fosse stata sottoposta a trattamento chirurgico di asportazione del tumore, la chance di sopravvivenza non sarebbe stata superiore alla predetta soglia); la sopravvivenza, con le migliori cure integrate (chemioterapia, chirurgia, radioterapia), per le fasce di età inferiori ai
15 anni (come Aurora), può salire al 70%; nel caso di specie, tuttavia, la chemioterapia (come si è innanzi esposto, quella di gran lunga più efficace rispetto alle altre due) si rivelò di scarsa efficacia quando venne intrapresa (a fronte di un livello atteso di necrosi del 90%, la risposta fu del 20%, indice dell'impossibilità in una fase avanzata di poter avere un controllo di lunga durata della patologia o di una ragionevole possibilità di sopravvivenza); inoltre, quando la terapia chemioterapica ebbe inizio, non vi erano segni di malattia metastatica (che furono registrate soltanto in una fase tardiva, nel mese di novembre 2016) e, dunque, il ritardo diagnostico non aveva influito sulla formazione di metastasi;
queste ultime risultarono solo parzialmente controllate con i trattamenti oncologici e tantomeno dalla chirurgia ortopedica;
dunque, un più virtuoso approccio terapeutico conseguente ad una più rapida diagnosi (in termini sia di diversa modulazione della terapia multimodale sia di anticipazione della chemioterapia) – che, in astratto, avrebbe potuto aumentato in astratto le possibilità di sopravvivenza
30 da non più del 22% fino ad un massimo del 70% –, in concreto, alla luce dei predetti specifici rilievi, avrebbe aumentato la chance di sopravvivenza solo del 35%; i c.t.u., nel giungere a tali conclusioni, hanno, altresì, valutato il profilo del trattamento chirurgico/radiologico (avente secondaria efficacia)
e quello dell'aumento delle dimensioni della lesione tumorale nel tempo del ritardo diagnostico, a tale ultimo riguardo ritenendo lo stesso, come si è innanzi illustrato (v. paragr.
9.3.3. e ss.), di impatto minimo sul probabile esito finale del percorso terapeutico;
d'altro canto, senza contraddizione, anche alla luce di tale ultima circostanza e della considerazione generale che il MA di NG necessita anche nella fase iniziale di un trattamento integrato radio-chemioterapico di induzione che possa permettere una risposta clinica completa o parziale maggiore del 50% ai successivi trattamenti loco- regionali di tipo chirurgico o radioterapico definitivo, è stato possibile affermare che, comunque, il ritardo diagnostico ha cagionato una sia pur moderata perdita di chance di sopravvivenza nella misura sopraindicata del 35%.
9.4.5. Va ribadito che, anche sul punto in esame, le sopra riportate conclusioni dei c.t.u. (uno specialista in medicina legale e l'altro in oncologia), basate su accertamenti approfonditi, rigorosi e completi, e non viziate da errori logici e/o di diritto, e resistenti ai non persuasivi rilievi critici delle parti, sono condivise dalla Corte che le fa proprie. Esse consentono, sulla base dei principi generali esposti come premessa (v. paragr. 8.7.), il riconoscimento, in presenza di incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'inadeguato trattamento sanitario, del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, iure hereditario in favore degli attori appellati.
9.4.6. Passando alla sua liquidazione, giova richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale <il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori EL previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo>> (così la recentissima Cass.
2861/2025 che riprende Cass. 26851/2023; analogamente Cass. 21415/2024 e Cass. 5641/2018).
9.4.7. Il danno in questione è rappresentato dalla quota perduta della possibilità di sopravvivenza;
la prima (la quota) è accertata (35%); la seconda (la possibilità di sopravvivenza) non può essere stimata, in termini monetari, deduttivamente tout court dai criteri di valutazione dei danni alla salute di carattere permanenti (che muovono dalla condizione di una persona sana con una ordinaria aspettativa di vita) o temporanei (che prescindono dai riflessi permanenti della lesione) sicché sarebbe errata una liquidazione basata tout court su quella del danno da lesione temporanea o permanente del bene salute o tout court seppure con eventuali decurtazioni.
31 9.4.8. Orbene, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, vanno ragionevolmente apprezzate tutte le circostanze del caso concreto innanzi esposte e, in special modo, quelle della entità della perdita delle possibilità di sopravvivenza perdute (35%), dell'età della paziente all'epoca del ritardo diagnostico (anni 12 nell'aprile 2014) e delle effettive aspettative di vita della ragazza.
Pertanto, tenuto conto a) la liquidazione deve muovere necessariamente dalla somma che sarebbe spettata alla paziente per invalidità permanente al 100%, a titolo di “danno biologico/dinamico relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore”, pari per una dodicenne a complessivi € 1.357.795,00 in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024;
b) l'importo va suddiviso per il numero degli anni che la paziente avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (2014 relativi alle donne), ossia 73 anni (85 anni – 12 anni), ottenendo il risultato di € 18.599,93, da arrotondarsi ad € 18.600,00;
c) i c.t.u., come si è innanzi evidenziato, hanno stimato nel 35% “le possibilità di sopravvivenza a cinque anni perdute dalla paziente”, ma non hanno indicato, almeno in modo espresso, “l'aspettativa di vita della paziente” (cd. vita complessivamente sperata); in altri termini, hanno adoperato l'arco temporale di cinque anni, usuale periodo di riferimento per valutare l'efficacia del trattamento della malattia, per stimare la perdita di chance, ma non hanno esplicitato quale fosse la speranza di vita della paziente qualora ancora in vita dopo cinque anni, cioè nella ipotesi che la terapia si fosse dimostrata salvifica;
al Collegio, non pare che si possa far coincidere, in caso di successo della terapia, in soli cinque anni l'aspettativa di vita della ragazza il che equivarrebbe a dire che la prognosi della paziente, cioè la sua probabilità di sopravvivere a lungo termine era pari a zero;
ciò non è desumibile dalla relazione tecnica ove, in particolare, non è indicato un arco temporale di aspettativa di vita inferiore a quello ordinario in caso di efficacia della terapia multimodale tempestivamente iniziata;
d'altro canto, a parere del Collegio, non appare ragionevole equiparare la condizione della paziente, qualora fosse sopravvissuta a cinque anni – e anche a volerla ritenere, perciò, “guarita” tout court –,
a quella di qualsiasi altra ragazza della stessa età (ossia 17, tale sarebbe stata l'età di dopo ER
cinque anni, dal tempestivo inizio delle cure) non reduce da simili problemi di saluti e da terapie così invasive;
in altri termini, la speranza di vita residua della ragazza, anche se ancora viva dopo cinque anni, non pare potersi, comunque, equiparare a quella di una ragazza non colpita da una malattia neoplastica così grave;
per tale ragione, anziché considerare l'ordinaria aspettativa di vita e quindi rimoltiplicare il predetto importo di € 18.600,00 per tutti gli anni che separavano la paziente dalla predetta soglia di anni 85 (cioè 73) e così ritornando al valore pieno di € 1.357.000,00, appare ragionevole ridurre l'ordinaria aspettativa di vita di 1/3 in considerazione i quanto esposto e, dunque,
32 della gravità della malattia, dei probabili reliquati pregiudizievoli delle invalidanti terapie (chemio e radioterapia, chirurgica) e, soprattutto, dell'inevitabile rischio di recidiva;
l'importo di € 18.600,00 va così moltiplicato per 48,6 (73 x 2/3 = 48,66) ottenendosi quello di € 903.960,00; incidentalmente, va detto che, anche tenuto conto delle documentate condizioni di vita, molto afflittive e dolorose, della ragazza non deve essere scomputato il periodo in cui la stessa è sopravvissuta (ossia da aprile
2014 al 25.1.2017) e, pertanto, dal predetto importo non va decurtata la quota ad esso corrispondente;
d) infine, sulla somma di € 903.960,00 va applicata la percentuale del 35% (pari alla perdita di chance), con risultato finale di € 316.386,00 che rappresenta, dunque, l'equivalente monetario, stimato in via equitativa, della perdita delle effettive chance di sopravvivenza di Persona_1
9.4.9. Si dà atto che il criterio di stima adoperato nel caso di specie trova numerosi riscontri, pur con adattamenti alla specificità dei singoli casi, in numerose pronunce della giurisprudenza di merito (cfr., tra le più significative e recenti, Corte di Appello MA sent. n. 2823/20025 del 7.5.2025 ove la speranza di vita è stata stimata, però, analoga alla possibilità di sopravvivenza a cinque anni;
Tribunale di Bari sent. 1636/2025 del 3.4.2025 ove, come nel caso di specie, all'ordinaria aspettativa di vita è stata applicata una decurtazione, in tal caso, pari al 50%; Tribunale di Novara sent. n.
226/2025 del 2.5.2025 ove l'aspettativa di vita della paziente è stata fatta coincidere con quella ordinaria;
Corte di Appello Firenze sent. 70/2023 del 7.1.2023, confermata dalla cit. Cass. 2861/2025, ove, come nella prima pronuncia di merito menzionata, la speranza di vita complessiva è stata stimata in cinque anni).
9.4.10. Dunque, al predetto importo, che è stimato all'attualità, va commisurato il risarcimento del danno in parola spettante agli appellati iure hereditatis. Ogni altra domanda risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale, s'intende, perciò, dichiarata inammissibile e respinta, come sopra illustrato.
9.4.11. Poiché la somma dovuta a titolo risarcitorio è stimata all'attualità non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria (al contrario di quanto erroneamente stabilito dal giudice di prime cure, così come censurato dall'appellante). Ai danneggiati spettano, invece, gli interessi legali da calcolarsi sul sopraindicato importo, devalutato alla data dell'evento dannoso (19.3.2014) e poi, anno per anno, rivalutato sulla base degli indici ISTAT sino alla presente decisione, ed infine, gli interessi legali sulla somma finale così risultante dall'attualità sino al saldo.
9.5. Sotto il profilo dei danni invocati dagli attori appellati, per completezza, si evidenzia che,
a titolo di danni patrimoniali (per spese mediche e soggiorni a MA, per funerali), il giudice di prime cure non ha riconosciuto alcunché con decisione non appellata e che, pertanto, sul punto, è passata in giudicato.
33 10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, l'appellante va condannata a Pt_2
pagare, in favore degli appellanti la somma di € 316.386,00, oltre interessi legali come sopraindicato.
11. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
11.1. Ebbene, all'esito del secondo grado, una delle domande degli attori, odierno appellati, verso la convenuta, odierna appellante, è stata accolta, mentre le altre, formulate in modo Pt_2
autonomo, sono state disattese. Pertanto, vi è soccombenza reciproca che, valutando la rilevanza delle domande proposte ed il peso ponderale di quella accolta, ha, però, carattere parziale, avente la misura del 50%.
11.2. Di conseguenza, le spese di mediazione e le spese di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico della nella misura della metà e, per il resto, s'intendono compensate. Quelle di Pt_2
mediazione sono state liquidate con pronuncia incontestata del giudice di prime cure. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, sulla base della documentazione versata in atti, scaglione conforme al decisum, valori medi, escluso l'invocato aumento del 30% per pluralità di parti ex art. 4, comma 2, d.m. citato non ricorrendone i presupposti (le questioni in punto di fatto e di diritto trattate sono state le medesime e, in concreto, l'aver assistito più parti – tutti nella medesima situazione – non ha comportato alcun aggravio della prestazione professionale).
11.3. In base allo stesso criterio, deve regolarsi, tra le parti, la ripartizione dell'onere delle due c.t.u. espletate in primo e secondo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l'appellante Parte_1
a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, in favore degli appellati
[...]
, la somma di € 316.386,00, oltre interessi legali come Controparte_1 CP_2 CP_3
riportato in motivazione;
2) condanna l'appellante a rimborsare in favore delle parti appellanti la metà delle spese di mediazione pari, per l'intero, ad € 1.940,00 che, per il resto s'intendono compensate, la metà delle spese del primo grado del giudizio, che per il resto s'intendono compensate e che, per l'intero, sono liquidate in € 22.457,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso ed € 1.686,00 per esborsi, ed, infine, la metà delle spese del presente grado di giudizio che, per il resto, s'intendono compensate e che, per l'intero, sono liquidate in € 20.119,00, oltre 15% di rimborso
34 spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Maria Teresa Di Rocco, procuratrice antistataria.
3) pone le spese delle c.t.u. di primo e secondo grado, nel rapporto tra le parti, a carico dell'appellante e degli appellati, ciascuno per la metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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