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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1568/2025 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, sostituite da note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale dell'attività ”, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Bernardo Procopio (C.F. – PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il di Email_1 lui studio in Isola Capo Rizzuto (KR) alla Via Vienna, 3
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. – PEC: P.IVA_2
, elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici di Email_2 quest'ultima in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore, 34
Appellata
Conclusioni:
Per : Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
Che l'On.le Corte d'Appello adita, a seguito dell'ordinanza cron. n. 104/2025 emessa dalla corte costituzionale in data 10/07/2025, dichiari nulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto illegittima la norma sulla quale la stessa si basa;
E previo accoglimento dell'appello, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione cautelare degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, atteso che l'entità delle somme richieste costituisce un danno gravissimo ed irreparabile per l'odierno ricorrente che, in grosse difficoltà finanziarie, non è in grado di assolvere con le ordinarie risorse economiche disponibili all'abnorme e infondata richiesta dell' ma soprattutto CP_2 perché vi è stata una falsa o erronea applicazione della legge, da parte dell'organo impositore, il quale se avesse applicato il comma 9 lett. f) ter dell'art. 110 TULPS, avrebbe irrogato una sanzione meno afflittiva.
PER TALE MOTIVO SI CHIEDE CHE GLI EFFETTI ESECUTIVI DELLA SENTENZA
E DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE VENGANO SOSPESI.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. 1860/2025 del
11/03/2025, accogliere tutte le conclusioni, oltre a tutti gli scritti difensivi avanzate in prime cure che qui si intende integralmente riportati: e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” (nell'atto introduttivo).
Per l'agenzia Controparte_1
“[…] Per quanto fin qui precisato, la qui difesa in Controparte_1 persona del Direttore l.r.p.t.,
C H I E D E volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione della complessità del procedimento
e, soprattutto, della celerità con cui l'Amministrazione si è adoperata ed ha emesso il provvedimento finale, totalmente satisfattivo per la parte privata.” (nella comparsa di risposta).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore dell'esercizio ”, propose Controparte_3 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
, Controparte_4 notificata in data 26 marzo 2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 per violazione dell'art. 110, comma
9 lett. f-quater TULPS per avere installato e consentito l'uso di cinque apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 110, commi 6 e 7 TULPS, nonché era stata disposta la chiusura della sua attività commerciale per 30 giorni ai sensi dell'art. 110, comma 9 lett. f-quater TULPS , con confisca dei predetti apparecchi ai sensi degli artt.
20, comma 4 l. 689/1981 e 110, comma 9-bis del TULPS;
chiese l'annullamento del provvedimento.
Con comparsa depositata in data 3 ottobre 2024 si costituì l' Controparte_1
resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma della ordinanza
[...] ingiunzione opposta.
Il Tribunale di Crotone, con ordinanza dell'11 marzo 2025, ritenuta infondata l'opposizione, rigettò il ricorso compensando le spese.
II - Il giudizio di secondo grado
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2025, ha proposto appello la parte soccombente allegando a sostegno della invocata rivisitazione della decisione l'errore del primo Giudice per aver ritenuto la condotta dell'ente irrogante conforme alla normativa prevista dal c.d. decreto Balduzzi.
Ha censurato, altresì, la parte dell'ordinanza in cui non era stato considerato il corretto riparto dell'onere probatorio circa la presenza o meno di giochi definiti di azzardo all'interno degli apparecchi oggetto del sequestro. L'appellante ha dedotto la mancata ammissione della Consulenza Tecnica
d'Ufficio richiesta in sede di istruttoria al fine di accertare di che tipo di apparecchi ci si occupasse;
infine, ha eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma violata, deducendo la sopravvenuta sentenza n.
104/2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 3- quater del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e 1, comma 923, primo periodo, L. 28 dicembre
2015, n. 208, in quanto il procedimento sanzionatorio è basato su un verbale di accertamento e avviso di accertamento circa la violazione della suddetta norma.
Si è costituita, con comparsa depositata in data 3 novembre 2025, l
[...]
la quale, evidenziata la sopravvenuta sentenza di illegittimità Controparte_1 costituzionale, ha messo in rilievo l'avvenuta revoca, in autotutela, dell'ordinanza- ingiunzione gravata, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'udienza del 12 novembre 2025, fissata per la discussione, è stata sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c.
Acquisite le note, la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
III – Le valutazioni della Corte
Meritano, in primo luogo, di essere rilevate le istanze di cessazione della materia del contendere avanzate da entrambe le parti.
Deve evidenziarsi che è fatto pacifico l'avvenuta revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta, effettuata dalla odierna appellata in data 22 ottobre
2025 (cfr. veda All. 1 – atto di revoca in autotutela dell'Ordinanza di Ingiunzione e
Confisca Prot. n. 7554 del 22.03.2024, avvenuta con nota prot. n. 28805.22-10-2025.U).
Ciò premesso, osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità, dando seguito ad un principio consolidato, ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 21757/2021; sez. III, n. 11962/2005).
Tanto posto, in ragione della congiunta dichiarazione volta a dare reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, a fronte di conclusioni conformi, si è a cospetto della sussistenza dei presupposti della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La peculiare vicenda processuale giustifica la compensazione per intero delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio ed in qualità di rappresentante Parte_1 legale dell'attività ”, con ricorso depositato in data 9 ottobre 2025, Parte_2 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone in data 11 marzo 2025, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano