Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 347/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 347/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs.
n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINCONTRO Parte_1
ANGELO ANTONIO;
- ricorrente -
c o n t r o
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA;
Controparte_1
- convenuti contumaci -
e c o n t r o
, difeso dai dottori Angelo Controparte_2
Natale, Gianluca Fedeli, e;
Controparte_3 Controparte_4
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Commissione del patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo, contestando quanto dedotto dal costituito. CP_2
Il , con le proprie note scritte Controparte_2 sostitutive dell'udienza ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1
n. 73/2022 emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia
– Commissione del patrocinio a spese dello Stato – con cui è stata dichiarata inammissibile la propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata per la proposizione del ricorso in SA sentenza n. 132/05/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione V Staccata di
Catania;
considerato che
l' e la Corte di Giustizia Tributaria di Controparte_1 secondo grado della Sicilia non si sono costituite, sebbene ritualmente citate;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
rilevato che con memoria del 13/9/2024 si è costituito il
[...]
, a mezzo dei propri funzionari delegati, eccependo, Controparte_2 preliminarmente: 1) l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica, deducendo che il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso al Controparte_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente;
[...]
2) il difetto di legittimazione passiva del resistente
[...]
, atteso che il ricorso, ai sensi dell'art. 99 TUSG, Controparte_2 andava notificato all' ; Controparte_1 nel merito, il ha chiesto il rigetto Controparte_2 del ricorso;
rilevato che il decreto opposto si fonda sulla seguente motivazione: “l'istanza trasmessa in originale, si compone di 4 pagine dattiloscritte con sottoscrizione del signor apposta solo sull'ultima pagina non contenente nessuna Parte_1 delle autocertificazioni previste a pena di inammissibilità. Con riguardo al reddito del nucleo familiare il ha dichiarato di avere un reddito pari a Zero Pt_1 senza indicare l'anno di imposta. La mancata sottoscrizione dell'istanza nelle pagine contenenti le autocertificazioni previste a pena di inammissibilità con firma autenticata secondo le modalità previste dalla legge rende immune da responsabilità penale il soggetto che al fine di conseguire il patrocinio a spese dello Stato renda false dichiarazioni così come previsto dall'art. 125 DPR 115/2002. Ed ancora, il difensore nell'indicare a norma dell'art. 122 dpr 115/2002 le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e le prove che intende far valere, non ha neppure allegato la sentenza impugnata” (cfr. decreto opposto in atti); rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
1) non è necessaria la sottoscrizione su ciascuna pagina della dichiarazione sostitutiva;
2) l'istante ha indicato, contrariamente da quanto sostenuto dalla Corte
2 di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l'anno d'imposta del reddito dichiarato (pari a zero); 3) l'allegazione della sentenza impugnata non è adempimento previsto dalla normativa di riferimento;
ritenuto, preliminarmente, che debbano essere rigettate entrambe le questioni pregiudiziali sollevate dal . La Controparte_2 prima, per l'effetto sanante prodotto dalla costituzione del
[...]
: ed invero, anche se la notifica non è stata eseguita Controparte_2 presso l'Avvocatura dello Stato competente, essa ha raggiunto comunque, ai sensi dell'articolo 156 comma 3°, il proprio scopo con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto (in tal senso vedi anche Cass. n. 24032/2020 secondo cui “la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì
- secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca”). Anche la seconda questione preliminare non può trovare accoglimento: il citato art. 99 TUSG, infatti, regola il “ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione” nel processo penale, e non anche nel processo tributario. In quest'ultimo processo, trovano applicazione le
“disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario” previste dal capo VIII del TUSG. In particolare, l'art. 137 TUSG dispone che “sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo. Pertanto, le norme di cui al titolo II (“disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, di cui è parte anche l'art. 99 TUSG) non possono trovare applicazione nel processo tributario;
ritenuto nel merito, che il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
rilevato che l'art. 79 TUSG dispone che “l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
3 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”; che l'art. 122 TUSG (“Contenuto integrativo dell'istanza”) dispone altresì che, “L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”; rilevato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata sottoscritta dall'istante e la stessa firma è stata, altresì, autenticata dal proprio difensore;
rilevato che la normativa di riferimento (il DPR n.115/2002 e l'art. 46 del
DPR n. 445/2000, a cui l'art. 79 lett. c) TUSG, fa espressamente richiamo), nulla dispone in ordine alla necessaria sottoscrizione dell'istanza in ogni pagina;
rilevato che l'istante ha dichiarato che “il reddito imponibile proprio per l'anno di imposta precedente a quello in corso per il quale si è chiuso il termine di presentazione, è pari ad € 0,00 e per l'anno corrente è ancora oggi inferiore ad € 11.746,68” (cfr. istanza di ammissione in atti); che, pertanto, l'istante ha dichiarato che nel 2021 il proprio reddito era pari a zero, e nel 2022 (anno del deposito dell'istanza di ammissione) il reddito era ancora inferiore al limite reddituale previsto dall'art. 76 comma 1 TUSG); rilevato, infine, che l'istante ha assolto anche l'onere integrativo ex art. 122 TUSG, avendo, brevemente esposto le ragioni dell'impugnazione (vedi pag. 2 dell'istanza di ammissione “Succinte enunciazioni in punto di fatto e di diritto necessarie al fine di valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere al Giudice competente”); ritenuto che, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da , Parte_1 nel giudizio innanzi alla Corte di SA avverso la sentenza n. 132/05/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione V Staccata di Catania, debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
rilevato che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di
4 dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass. 30380/2023 e Cass. n. 35691/2022); sicché le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del e si liquidano come da Controparte_2 separato provvedimento;
considerato, infine, che non va emessa alcuna statuizione in ordine alle spese tra ricorrente, e Corte di Giustizia Tributaria di CP_1 CP_1 secondo grado della Sicilia.
P.Q.M.
Nella contumacia dell' e della CORTE DI Controparte_1
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, qui dichiarata, in riforma del decreto n. 73/2022 emesso dalla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Sicilia, in data 26/9/2022, ammette
[...]
al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio dinnanzi alla Corte di Pt_1
SA (ricorso avverso la sentenza n. 132/05/2022 emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione V Staccata di Catania), con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'avv. Angelo Bonincontro. Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente , ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato. Nulla in ordine alle spese tra ricorrente, e Corte di CP_1 CP_1
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Palermo, 23/06/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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