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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1634/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1634/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni MESSORE come da procura in Parte_1
atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Sant'Ambrogio sul Garigliano,
Via Foresta Esterna n. 3
- parte opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via CP_1
Polledrera s.n.c.
- parte opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 27.7.2022 e ritualmente notificato,
propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000250271, Parte_1
notificata il 4.7.2022, con cui l' irrogava all'opponente, quale responsabile legale della CP_1
società Cisef Srl, cancellata dal registro delle imprese dal 19.12.2014, il pagamento della somma di € 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012, e l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000250272, notificata dall' il 4.7.2022, con cui l'Ente irrogava al medesimo opponente e CP_1
nella medesima qualità la somma di € 22.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserito omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2013
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, la tardività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 2 L. n. 241 del 1990, la genericità della motivazione, l'insussistenza della violazione contestata, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall' per cui è stata illegittimamente irrogata CP_1
la sanzione.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, con vittoria di spese da distrarsi.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 5 marzo 2025. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, mediante accettazione da parte del ricorrente dell'importo delle sanzioni per cui è causa come rideterminato dall' nel minimo edittale, pari all'importo di € 587,76 per la violazione CP_1
relativa all'anno 2012 e di € 653,40 per la violazione relativa all'anno 2013, del quale il ricorrente ha documentato il versamento con la quietanza di versamento allegata alle note.
Pertanto, considerato che la sopravvenuta rideterminazione dell'importo delle sanzioni, con il conseguente pagamento della stessa da parte dell'opponente, provato dalla quietanza prodotta, hanno determinato il venir meno del contrasto tra le parti, e con esso l'interesse a coltivare ulteriormente il presente giudizio, in quanto la pronuncia di merito sulla domanda non sortirebbe più alcuna utilità giuridicamente rilevante per le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio, definito per cessata materia in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti per la definizione bonaria del contenzioso, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuale, come da accordo tra le medesime parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1634/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni MESSORE come da procura in Parte_1
atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Sant'Ambrogio sul Garigliano,
Via Foresta Esterna n. 3
- parte opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via CP_1
Polledrera s.n.c.
- parte opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 27.7.2022 e ritualmente notificato,
propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000250271, Parte_1
notificata il 4.7.2022, con cui l' irrogava all'opponente, quale responsabile legale della CP_1
società Cisef Srl, cancellata dal registro delle imprese dal 19.12.2014, il pagamento della somma di € 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012, e l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000250272, notificata dall' il 4.7.2022, con cui l'Ente irrogava al medesimo opponente e CP_1
nella medesima qualità la somma di € 22.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserito omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2013
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, la tardività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 2 L. n. 241 del 1990, la genericità della motivazione, l'insussistenza della violazione contestata, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall' per cui è stata illegittimamente irrogata CP_1
la sanzione.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, con vittoria di spese da distrarsi.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 5 marzo 2025. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, mediante accettazione da parte del ricorrente dell'importo delle sanzioni per cui è causa come rideterminato dall' nel minimo edittale, pari all'importo di € 587,76 per la violazione CP_1
relativa all'anno 2012 e di € 653,40 per la violazione relativa all'anno 2013, del quale il ricorrente ha documentato il versamento con la quietanza di versamento allegata alle note.
Pertanto, considerato che la sopravvenuta rideterminazione dell'importo delle sanzioni, con il conseguente pagamento della stessa da parte dell'opponente, provato dalla quietanza prodotta, hanno determinato il venir meno del contrasto tra le parti, e con esso l'interesse a coltivare ulteriormente il presente giudizio, in quanto la pronuncia di merito sulla domanda non sortirebbe più alcuna utilità giuridicamente rilevante per le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio, definito per cessata materia in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti per la definizione bonaria del contenzioso, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuale, come da accordo tra le medesime parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci