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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1036 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 19/06/2024 da
), con il patrocinio degli avv.ti CARDELLO Parte_1 C.F._1
ANGELA elettivamente domiciliato presso i difensori
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
– , in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in alla Via Soderini, 24 domicilia CP_1
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2024 parte ricorrente, docente in servizio presso l
[...]
in virtù di un contratto a tempo indeterminato a far tempo Parte_2 dall'1.9.2023 (all.1), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precario nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29.9.2022 al 31.8.2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'I.C. “Vinovo” di Torino, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato del 29.9.2022
(doc. 2), senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del
23.09.2015, dpcm 28.11.2016). Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per
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l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni sopra indicati e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica con accredito dell'importo complessivo di 500,00 euro, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1
assunti avversari chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato la causa viene decisa con sentenza che si deposita
Il ricorso è fondato.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso.
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18
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maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi
“Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
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- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2022/'23.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente posto che le somme non erano accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno richiesto parte ricorrente è stato destinatario di incarichi annuale a pieno orario (cfr. doc. 1 ricorrente).
Sussiste l'interesse ad agire attesa l'assunzione a tempo indeterminato.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docenti per l'anno scolastico indicato.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 300,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 1.100 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali, CU per euro 21,5 e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
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- dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico
2022/23 per l'importo di euro 500,00
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_1
docente, con accredito della somma complessiva di euro 500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 300,00 oltre spese generali, C.U. di euro 21,50 e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 21/06/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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