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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1261/2025 RG, introdotta da
(VERONA (VR), 17/11/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SERPA FRANCESCO;
(ROMA (RM), 31/01/1973), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. SERPA FRANCESCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale con ricorso 7.8.25 per chiedere di dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Civitavecchia, in data 19.12.2015, Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia, al N. 65,
P. 1 Anno 2015), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitavecchia, a mezzo rituale trasmissione della copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, di procedere alla trascrizione della stessa sui pubblici registri anagrafici.
Rappresentavano che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità come di seguito indicato;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e gestione potranno essere separatamente assunte,
per i periodi di permanenza della bambina presso ciascuno dei genitori.
3. ancorché affidata ad entrambi i genitori, vivrà con la madre Per_1
presso la residenza di quest'ultima, ma potrà stare con il padre terrà in base al seguente calendario di frequentazione: due pomeriggi fissi infra-
settimanali che saranno concordati all'inizio di ogni settimana con la Signora
e sempre almeno 48 ore prima per potere consentire alla madre e la Pt_1
minore di organizzarsi, ciò in ragione del turni di lavoro del padre che gli vengono comunicati di settimana in settimana;
4. il Sig. inoltre, in considerazione dei suoi turni lavorativi Parte_2
e previo accordo con la Signora da assumere almeno 48 ore prima, Pt_1
potrà tenere con sé la figlia, durante i fine settimana di sua spettanza, anche dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21.00 con riaccompagno dalla madre;
5. la minore, inoltre, per suo espresso desiderio, e anche per accordo tra i coniugi, potrà pernottare con il padre ogni volta lo vorrà, tenuto conto anche delle stagioni dell'anno e degli impegni scolastici ed extra scolastici;
6. la minore starà con il padre due settimane, anche non consecutive,
durante i mesi di giugno (dalla fine della scuola), luglio, agosto e settembre
(fino inizio scuola), da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
7. durante le vacanze di Natale, un genitore un anno dalla mattina del
24 dicembre alla sera del 30 dicembre, mentre l'altro dalla sera del 30
dicembre alla sera del 6 gennaio, così secondo il criterio dell'alternanza;
8. durante le festività Pasquali, la minore starà, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così secondo il criterio dell'alternanza;
9. ad anni alterni, un anno il 25 aprile, il 28 aprile ed il 1 novembre,
l'anno successivo il 1 maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre;
10. la minore starà nel giorno del compleanno del padre e della madre con i rispettivi genitori, mentre i suoi compleanni continueranno ad essere organizzati congiuntamente dai genitori i quali parteciperanno al 50% della spesa e parteciperanno insieme alle feste qualora lo desiderino;
11. qualora uno dei due genitori, sia impossibilitato a stare con la figlia durante il giorno di sua spettanza per motivi lavorativi o di salute si dovrà
privilegiare la permanenza della minore con l'altro genitore, o con i nonni,
che in tal seno e lavoro hanno dato massima disponibilità, in CP_1 caso di impossibilità da parte dei genitori e dei nonni, la bambina potrà essere affidata alla baby sitter il cui costo sarà ripartito nella misura del 50%".
12. i genitori avranno sempre l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre informare preventivamente l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia;
13. determinazione a carico del Signor di corrispondere alla Parte_2
Signora un assegno mensile, pari alla somma di euro 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento della minore, da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, Pt_1
Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non fornite dal SSN), scolastiche e sportive;
14. tuttavia, visto che i coniugi durante il corso del matrimonio hanno contratto due finanziamenti con scadenza il primo dicembre 2025 e l'altro febbraio 2026, con una rata complessiva mensile di € 200,00 interamente a carico della Sig.ra i coniugi stabiliscono di comune accordo che Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento a carico del Sig. fino alla Parte_2
scadenza del secondo finanziamento, ovvero fino a febbraio 2026, sarà pari ad € 300,00, per poi da marzo 2026, tornare ad € 250,00;
15. l'assegno unico per la minore sarà percepito interamente dalla Sig.ra
Pt_1
16. le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra pattuito, di aver regolato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e pertanto dichiarano espressamente di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia ragione, causa o titolo;
17. le condizioni di cui sopra verranno rispettate a decorrere dalla firma del presente atto;
18. tutto quanto sopra è stato concordato nell'interesse primario dei figli, ragion per cui potrà subire modifiche o variazioni in funzione delle necessità e dei desideri di , nonché delle esigenze di lavoro dei Per_1
genitori;
19. i ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1261/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(VERONA (VR), 17/11/1971) e (ROMA (RM), Parte_2
31/01/1973) relativamente al matrimonio contratto in data 19/12/2015,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Civitavecchia
al n. 65, Parte 1, Anno 201, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1261/2025 RG, introdotta da
(VERONA (VR), 17/11/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SERPA FRANCESCO;
(ROMA (RM), 31/01/1973), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. SERPA FRANCESCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale con ricorso 7.8.25 per chiedere di dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Civitavecchia, in data 19.12.2015, Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia, al N. 65,
P. 1 Anno 2015), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitavecchia, a mezzo rituale trasmissione della copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, di procedere alla trascrizione della stessa sui pubblici registri anagrafici.
Rappresentavano che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità come di seguito indicato;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e gestione potranno essere separatamente assunte,
per i periodi di permanenza della bambina presso ciascuno dei genitori.
3. ancorché affidata ad entrambi i genitori, vivrà con la madre Per_1
presso la residenza di quest'ultima, ma potrà stare con il padre terrà in base al seguente calendario di frequentazione: due pomeriggi fissi infra-
settimanali che saranno concordati all'inizio di ogni settimana con la Signora
e sempre almeno 48 ore prima per potere consentire alla madre e la Pt_1
minore di organizzarsi, ciò in ragione del turni di lavoro del padre che gli vengono comunicati di settimana in settimana;
4. il Sig. inoltre, in considerazione dei suoi turni lavorativi Parte_2
e previo accordo con la Signora da assumere almeno 48 ore prima, Pt_1
potrà tenere con sé la figlia, durante i fine settimana di sua spettanza, anche dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21.00 con riaccompagno dalla madre;
5. la minore, inoltre, per suo espresso desiderio, e anche per accordo tra i coniugi, potrà pernottare con il padre ogni volta lo vorrà, tenuto conto anche delle stagioni dell'anno e degli impegni scolastici ed extra scolastici;
6. la minore starà con il padre due settimane, anche non consecutive,
durante i mesi di giugno (dalla fine della scuola), luglio, agosto e settembre
(fino inizio scuola), da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
7. durante le vacanze di Natale, un genitore un anno dalla mattina del
24 dicembre alla sera del 30 dicembre, mentre l'altro dalla sera del 30
dicembre alla sera del 6 gennaio, così secondo il criterio dell'alternanza;
8. durante le festività Pasquali, la minore starà, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così secondo il criterio dell'alternanza;
9. ad anni alterni, un anno il 25 aprile, il 28 aprile ed il 1 novembre,
l'anno successivo il 1 maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre;
10. la minore starà nel giorno del compleanno del padre e della madre con i rispettivi genitori, mentre i suoi compleanni continueranno ad essere organizzati congiuntamente dai genitori i quali parteciperanno al 50% della spesa e parteciperanno insieme alle feste qualora lo desiderino;
11. qualora uno dei due genitori, sia impossibilitato a stare con la figlia durante il giorno di sua spettanza per motivi lavorativi o di salute si dovrà
privilegiare la permanenza della minore con l'altro genitore, o con i nonni,
che in tal seno e lavoro hanno dato massima disponibilità, in CP_1 caso di impossibilità da parte dei genitori e dei nonni, la bambina potrà essere affidata alla baby sitter il cui costo sarà ripartito nella misura del 50%".
12. i genitori avranno sempre l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre informare preventivamente l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia;
13. determinazione a carico del Signor di corrispondere alla Parte_2
Signora un assegno mensile, pari alla somma di euro 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento della minore, da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, Pt_1
Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non fornite dal SSN), scolastiche e sportive;
14. tuttavia, visto che i coniugi durante il corso del matrimonio hanno contratto due finanziamenti con scadenza il primo dicembre 2025 e l'altro febbraio 2026, con una rata complessiva mensile di € 200,00 interamente a carico della Sig.ra i coniugi stabiliscono di comune accordo che Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento a carico del Sig. fino alla Parte_2
scadenza del secondo finanziamento, ovvero fino a febbraio 2026, sarà pari ad € 300,00, per poi da marzo 2026, tornare ad € 250,00;
15. l'assegno unico per la minore sarà percepito interamente dalla Sig.ra
Pt_1
16. le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra pattuito, di aver regolato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e pertanto dichiarano espressamente di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia ragione, causa o titolo;
17. le condizioni di cui sopra verranno rispettate a decorrere dalla firma del presente atto;
18. tutto quanto sopra è stato concordato nell'interesse primario dei figli, ragion per cui potrà subire modifiche o variazioni in funzione delle necessità e dei desideri di , nonché delle esigenze di lavoro dei Per_1
genitori;
19. i ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1261/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(VERONA (VR), 17/11/1971) e (ROMA (RM), Parte_2
31/01/1973) relativamente al matrimonio contratto in data 19/12/2015,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Civitavecchia
al n. 65, Parte 1, Anno 201, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone