CASS
Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, l'omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 11431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11431 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20895-2018 proposto da: ME AN, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- intimato -
avverso la sentenza n. 1947/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 22/05/2018; Civile Sent. Sez. 2 Num. 11431 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 29/04/2024 2 di 6 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA; FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 14.10.2015 ME DR evocava in giudizio il Ministero della Giustizia, innanzi il Tribunale di Venezia, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 7.474,50 oltre accessori, allegando di aver svolto attività difensiva in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, di aver depositato istanza di liquidazione del proprio compenso, sulla quale il Tribunale competente non aveva mai provveduto. L’attore sosteneva quindi di aver titolo per vantare un credito nei confronti del Ministero, a fronte dell’inerzia prolungata dell’ufficio che avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei suoi compensi. Con sentenza n. 1947/2017 il Tribunale dichiarava improponibile la domanda, sul presupposto che la liquidazione del compenso spettante all’avvocato che ha assistito una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve avvenire mediante l’apposito procedimento previsto dalla normativa speciale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. Con ordinanza depositata l’11.4.2018 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal ME avverso la decisione reiettiva del Tribunale, osservando che la citazione in appello non conteneva alcun argomento ulteriore rispetto a quelli già proposti in prime cure e confutati dalla sentenza di primo grado. Propone ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado ME DR, affidandosi a due motivi. 3 di 6 Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 19.6.2019 dinanzi la sesta sezione di questa Corte, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 19933/2019, affinchè esso fosse trattato in udienza pubblica, vista la novità della questione proposta dai motivi di ricorso. E’ comparso all’udienza pubblica del 27.2.2024 il P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 15, 82, 84, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, perché il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l’opposizione disciplinata dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 è prevista soltanto per il diniego, o l’accoglimento, dell’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e non anche per il caso di omessa pronuncia sulla stessa. In assenza di provvedimento, di accoglimento o diniego, infatti, non sarebbe possibile introdurre alcun rimedio di natura oppositiva. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia invece la violazione degli artt. 42 Cost. e 1, 99 e 100 c.p.c., perché il Tribunale, avendo dichiarato improponibile la domanda, avrebbe in sostanza privato l’odierno ricorrente del diritto di ricorrere alla giustizia, non potendo lo stesso attivare, in difetto di provvedimento di accoglimento o rigetto della sua istanza di liquidazione, il rimedio oppositivo previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La tesi del ricorrente, secondo cui la mancata liquidazione del compenso dovuto al difensore per l’assistenza prestata in un 4 di 6 procedimento penale in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non consentirebbe l’attivazione del rimedio specifico di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente possibilità di proporre la domanda in sede ordinaria, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi, non considera che la mancata pronuncia sull’istanza di liquidazione del compenso può essere equiparata al provvedimento di diniego, in relazione al quale è ammissibile solo il rimedio di cui al richiamato art. 170, a salvaguardia (peraltro) della principale ratio della norma in esame, da ravvisare nell’esigenza di assicurare che sull’istanza provveda il giudice del procedimento in cui l’attività è stata svolta, in capo al quale va ravvisata una competenza di carattere funzionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. del 25/07/2017, Rv. 645148). Il diritto al compenso, infatti, non discende dal provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posta la natura provvisoria di tale atto, ma deriva dalla liquidazione. Il giudice competente a provvedere su quest’ultima, infatti, non deve solo esaminare l’istanza e verificare la congruità delle voci esposte dall’avvocato, ma è tenuto anche a controllare se la parte, ammessa in via provvisoria al beneficio, avesse ab origine, ed abbia conservato sino al momento della liquidazione, le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per fruire del beneficio stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 21/02/2017, Rv. 643050; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 21/07/2020, Rv. 658734; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. del 19/07/2023, Rv. 668552). Anche in sede di opposizione, il controllo del giudice non è solo sugli importi, ma sulla spettanza stessa del diritto, il che conferma, a fortiori, che prima della liquidazione non sussiste alcun diritto al compenso. Di conseguenza, nel caso in cui all’istanza di liquidazione non segua alcun provvedimento, il silenzio va assimilato al diniego, onde avverso lo stesso va attivato il rimedio 5 di 6 di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce la sola procedura esperibile per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 06/12/2017, Rv. 646597 Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 08/02/2018, Rv. 647941; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 03/06/2020, Rv. 657893). In considerazione della novità della questione, va affermato il seguente principio di diritto: “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 6 di 6 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- intimato -
avverso la sentenza n. 1947/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 22/05/2018; Civile Sent. Sez. 2 Num. 11431 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 29/04/2024 2 di 6 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA; FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 14.10.2015 ME DR evocava in giudizio il Ministero della Giustizia, innanzi il Tribunale di Venezia, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 7.474,50 oltre accessori, allegando di aver svolto attività difensiva in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, di aver depositato istanza di liquidazione del proprio compenso, sulla quale il Tribunale competente non aveva mai provveduto. L’attore sosteneva quindi di aver titolo per vantare un credito nei confronti del Ministero, a fronte dell’inerzia prolungata dell’ufficio che avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei suoi compensi. Con sentenza n. 1947/2017 il Tribunale dichiarava improponibile la domanda, sul presupposto che la liquidazione del compenso spettante all’avvocato che ha assistito una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve avvenire mediante l’apposito procedimento previsto dalla normativa speciale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. Con ordinanza depositata l’11.4.2018 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal ME avverso la decisione reiettiva del Tribunale, osservando che la citazione in appello non conteneva alcun argomento ulteriore rispetto a quelli già proposti in prime cure e confutati dalla sentenza di primo grado. Propone ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado ME DR, affidandosi a due motivi. 3 di 6 Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 19.6.2019 dinanzi la sesta sezione di questa Corte, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 19933/2019, affinchè esso fosse trattato in udienza pubblica, vista la novità della questione proposta dai motivi di ricorso. E’ comparso all’udienza pubblica del 27.2.2024 il P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 15, 82, 84, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, perché il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l’opposizione disciplinata dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 è prevista soltanto per il diniego, o l’accoglimento, dell’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e non anche per il caso di omessa pronuncia sulla stessa. In assenza di provvedimento, di accoglimento o diniego, infatti, non sarebbe possibile introdurre alcun rimedio di natura oppositiva. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia invece la violazione degli artt. 42 Cost. e 1, 99 e 100 c.p.c., perché il Tribunale, avendo dichiarato improponibile la domanda, avrebbe in sostanza privato l’odierno ricorrente del diritto di ricorrere alla giustizia, non potendo lo stesso attivare, in difetto di provvedimento di accoglimento o rigetto della sua istanza di liquidazione, il rimedio oppositivo previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La tesi del ricorrente, secondo cui la mancata liquidazione del compenso dovuto al difensore per l’assistenza prestata in un 4 di 6 procedimento penale in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non consentirebbe l’attivazione del rimedio specifico di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente possibilità di proporre la domanda in sede ordinaria, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi, non considera che la mancata pronuncia sull’istanza di liquidazione del compenso può essere equiparata al provvedimento di diniego, in relazione al quale è ammissibile solo il rimedio di cui al richiamato art. 170, a salvaguardia (peraltro) della principale ratio della norma in esame, da ravvisare nell’esigenza di assicurare che sull’istanza provveda il giudice del procedimento in cui l’attività è stata svolta, in capo al quale va ravvisata una competenza di carattere funzionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. del 25/07/2017, Rv. 645148). Il diritto al compenso, infatti, non discende dal provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posta la natura provvisoria di tale atto, ma deriva dalla liquidazione. Il giudice competente a provvedere su quest’ultima, infatti, non deve solo esaminare l’istanza e verificare la congruità delle voci esposte dall’avvocato, ma è tenuto anche a controllare se la parte, ammessa in via provvisoria al beneficio, avesse ab origine, ed abbia conservato sino al momento della liquidazione, le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per fruire del beneficio stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 21/02/2017, Rv. 643050; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 21/07/2020, Rv. 658734; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. del 19/07/2023, Rv. 668552). Anche in sede di opposizione, il controllo del giudice non è solo sugli importi, ma sulla spettanza stessa del diritto, il che conferma, a fortiori, che prima della liquidazione non sussiste alcun diritto al compenso. Di conseguenza, nel caso in cui all’istanza di liquidazione non segua alcun provvedimento, il silenzio va assimilato al diniego, onde avverso lo stesso va attivato il rimedio 5 di 6 di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce la sola procedura esperibile per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 06/12/2017, Rv. 646597 Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 08/02/2018, Rv. 647941; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 03/06/2020, Rv. 657893). In considerazione della novità della questione, va affermato il seguente principio di diritto: “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 6 di 6 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda