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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1656/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ric S.s. Società Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sannicola - P.zza Della Repubblica N.1 73017 Sannicola LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000575576 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000575576 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000575576 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2258/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Tenuta Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato 17.09.2025 impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2025/0000575576 del 17.07.2025 emesso da Soget S.p.A. (preavviso di fermo da iscrivere sull'autovettura targata Targa_1) a causa della esistenza di debiti verso il Comune di Sannicola (LE).
Con nota depositata il 26.09.2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti e all'azione intrapresa in conseguenza della ricezione di apposita nota, a cura dell'agente della riscossione, con la quale veniva comunicata la volontà di rinunciare alla iscrizione del suddetto fermo amministrativo. Chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Quanto innanzi veniva confermato con nota della stessa Soget S.p.A. depositata il 29.09.2025 con la quale dichiarava di accettare la rinuncia al ricorso e di non opporsi alla dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa è stata chiamata all'udienza cautelare dell'11.12.2025 nella quale nessuna delle parti costituite è comparsa, ed è stata trattenuta in decisione, attesa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter D. Lgs. n. 546/1992.
Premesso quanto innanzi, la controversia può essere decisa in sede di decisione della domanda cautelare con sentenza breve ex art.47-ter D.lgs. n. 546/1992 considerato che sono trascorsi almeno venti giorni dalla notificazione del ricorso ed è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, non ostando al riguardo la mancata comparizione in camera di consiglio delle parti
La Corte, preso atto di quanto innanzi, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/92. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1656/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ric S.s. Società Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sannicola - P.zza Della Repubblica N.1 73017 Sannicola LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000575576 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000575576 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000575576 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2258/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Tenuta Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato 17.09.2025 impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2025/0000575576 del 17.07.2025 emesso da Soget S.p.A. (preavviso di fermo da iscrivere sull'autovettura targata Targa_1) a causa della esistenza di debiti verso il Comune di Sannicola (LE).
Con nota depositata il 26.09.2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti e all'azione intrapresa in conseguenza della ricezione di apposita nota, a cura dell'agente della riscossione, con la quale veniva comunicata la volontà di rinunciare alla iscrizione del suddetto fermo amministrativo. Chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Quanto innanzi veniva confermato con nota della stessa Soget S.p.A. depositata il 29.09.2025 con la quale dichiarava di accettare la rinuncia al ricorso e di non opporsi alla dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa è stata chiamata all'udienza cautelare dell'11.12.2025 nella quale nessuna delle parti costituite è comparsa, ed è stata trattenuta in decisione, attesa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter D. Lgs. n. 546/1992.
Premesso quanto innanzi, la controversia può essere decisa in sede di decisione della domanda cautelare con sentenza breve ex art.47-ter D.lgs. n. 546/1992 considerato che sono trascorsi almeno venti giorni dalla notificazione del ricorso ed è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, non ostando al riguardo la mancata comparizione in camera di consiglio delle parti
La Corte, preso atto di quanto innanzi, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/92. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere, spese compensate.