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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2695/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO GI Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/6/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHRISTIAN COLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Calci (PI), Piazza Cavallotti n. 3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge. b) I figli minori , , e sono affidati in Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 forma condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, dove manterranno un rapporto equilibrato per ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. c) I figli minori , , e , di comune Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
1 accordo tra i coniugi, anche nel loro interesse morale e materiale atto a preservare le esigenze ed il tenore di vita in costanza di convivenza, avranno collocazione prevalente presso la madre Sig.ra
, mantenendo la residenza di quest'ultima, presso l'abitazione coniugale, sita Parte_1 in Quartiere Fontanini n. 32 Viareggio (LU), alloggio popolare di proprietà del Comune di Viareggio e assegnato al padre della madre Sig. , dove madre e figli continueranno ad Parte_3 abitare – sino a quando i coniugi, di comune accordo e nell'interesse dei figli, non decideranno di mutare la loro collocazione e residenza. d) Il padre, Sig. , avrà il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli ed i coniugi Parte_2 si accordano in tal senso: il padre potrà far visita ai figli due giorni infrasettimanali anche non consecutivi ed un fine settimana ogni quindici giorni, in modo alternato con la madre per le maggiori festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta, una settimana nel periodo delle feste natalizie e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
le suddette condizioni potranno essere modificate in ogni momento su accordo di entrambi i coniugi anche tenendo conto degli impegni e dell'eventuale mutata collocazione e residenza dei figli. e) I coniugi danno reciprocamente atto che, allo stato, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
di aver definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente anche per l'intercorso rapporto matrimoniale. f) L'assegno unico e universale annuale per i figli a carico sarà interamente trattenuto ed utilizzato dalla madre dei minori Sig.ra senza che il padre Sig. abbia Parte_1 Parte_2 nulla da pretendere. g) Entrambi i genitori, in misura proporzionale al proprio reddito, dovranno provvedere al mantenimento dei figli minori sino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti;
ogni eventuale futura decisione in merito alla necessità di corrispondere, da parte di uno dei genitori, di un assegno periodico per il loro mantenimento, saranno valutati secondo le mutate esigenze dei figli anche in relazione alla collocazione e residenza degli stessi ed alle risorse economiche dei genitori. h) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nonché le spese necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione delle ricevute di spesa;
le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi per importi superiori ad €150,00, e in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. i) La sola Signora avrà la disponibilità della casa coniugale sita in Quartiere Parte_1
Fontanini n. 32 Viareggio (LU), nelle forme e modalità concesse in costanza di matrimonio, che viene a lei assegnata anche nell'interesse dei figli minori. l) I coniugi, in caso di future ed eventuali relazioni sentimentali, si impegnano a presentare i rispettivi compagni ai propri figli solo ed esclusivamente in caso di stabile relazione. m) Ai sensi dell'art. 3 della legge 1185/1967, così come novellato dall'art. 24 della legge 3/2003, i coniugi si rilasciano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato in data 16/6/2025 e personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'11/9/2011, dal quale sono nati i quattro figli (nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_4
2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio dell'1/10/2025. In via preliminare, il Collegio evidenzia che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 564/2024 del 16/12/2024, pubblicata il 19/12/2024 e passata in giudicato in data 20/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso su domanda congiunta. Ciò premesso, la richiesta di divorzio presuppone che il giudice accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In particolare, l'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che «lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato» - tra l'altro - nel caso in cui «è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (...)». Il successivo comma 2 dell'art. 3 prevede, in ogni caso, che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Pertanto, affinché possa essere proposta domanda di divorzio è necessario che sussistano congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, ossia il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione su domanda congiunta ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Nel caso di specie, l'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione su domanda congiunta - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - si è tenuta in data 16/12/2024. È evidente, pertanto, che alla data del deposito del ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. (16/6/2025), volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era decorso il termine di sei mesi sancito dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970. Tuttavia, il procedimento di separazione su domanda congiunta si è concluso con sentenza del Tribunale di Lucca n. 564/2024, pubblicata il 19/12/2024 e passata in giudicato soltanto in data 20/6/2025. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio su domanda congiunta non risultava parimenti integrato il requisito del previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale prescritto dalla legge. Il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA improcedibile il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite. c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore
DO GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO GI Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/6/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHRISTIAN COLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Calci (PI), Piazza Cavallotti n. 3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge. b) I figli minori , , e sono affidati in Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 forma condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, dove manterranno un rapporto equilibrato per ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. c) I figli minori , , e , di comune Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
1 accordo tra i coniugi, anche nel loro interesse morale e materiale atto a preservare le esigenze ed il tenore di vita in costanza di convivenza, avranno collocazione prevalente presso la madre Sig.ra
, mantenendo la residenza di quest'ultima, presso l'abitazione coniugale, sita Parte_1 in Quartiere Fontanini n. 32 Viareggio (LU), alloggio popolare di proprietà del Comune di Viareggio e assegnato al padre della madre Sig. , dove madre e figli continueranno ad Parte_3 abitare – sino a quando i coniugi, di comune accordo e nell'interesse dei figli, non decideranno di mutare la loro collocazione e residenza. d) Il padre, Sig. , avrà il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli ed i coniugi Parte_2 si accordano in tal senso: il padre potrà far visita ai figli due giorni infrasettimanali anche non consecutivi ed un fine settimana ogni quindici giorni, in modo alternato con la madre per le maggiori festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta, una settimana nel periodo delle feste natalizie e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
le suddette condizioni potranno essere modificate in ogni momento su accordo di entrambi i coniugi anche tenendo conto degli impegni e dell'eventuale mutata collocazione e residenza dei figli. e) I coniugi danno reciprocamente atto che, allo stato, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
di aver definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente anche per l'intercorso rapporto matrimoniale. f) L'assegno unico e universale annuale per i figli a carico sarà interamente trattenuto ed utilizzato dalla madre dei minori Sig.ra senza che il padre Sig. abbia Parte_1 Parte_2 nulla da pretendere. g) Entrambi i genitori, in misura proporzionale al proprio reddito, dovranno provvedere al mantenimento dei figli minori sino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti;
ogni eventuale futura decisione in merito alla necessità di corrispondere, da parte di uno dei genitori, di un assegno periodico per il loro mantenimento, saranno valutati secondo le mutate esigenze dei figli anche in relazione alla collocazione e residenza degli stessi ed alle risorse economiche dei genitori. h) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nonché le spese necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione delle ricevute di spesa;
le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi per importi superiori ad €150,00, e in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. i) La sola Signora avrà la disponibilità della casa coniugale sita in Quartiere Parte_1
Fontanini n. 32 Viareggio (LU), nelle forme e modalità concesse in costanza di matrimonio, che viene a lei assegnata anche nell'interesse dei figli minori. l) I coniugi, in caso di future ed eventuali relazioni sentimentali, si impegnano a presentare i rispettivi compagni ai propri figli solo ed esclusivamente in caso di stabile relazione. m) Ai sensi dell'art. 3 della legge 1185/1967, così come novellato dall'art. 24 della legge 3/2003, i coniugi si rilasciano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato in data 16/6/2025 e personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'11/9/2011, dal quale sono nati i quattro figli (nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_4
2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio dell'1/10/2025. In via preliminare, il Collegio evidenzia che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 564/2024 del 16/12/2024, pubblicata il 19/12/2024 e passata in giudicato in data 20/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso su domanda congiunta. Ciò premesso, la richiesta di divorzio presuppone che il giudice accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In particolare, l'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che «lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato» - tra l'altro - nel caso in cui «è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (...)». Il successivo comma 2 dell'art. 3 prevede, in ogni caso, che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Pertanto, affinché possa essere proposta domanda di divorzio è necessario che sussistano congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, ossia il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione su domanda congiunta ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Nel caso di specie, l'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione su domanda congiunta - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - si è tenuta in data 16/12/2024. È evidente, pertanto, che alla data del deposito del ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. (16/6/2025), volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era decorso il termine di sei mesi sancito dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970. Tuttavia, il procedimento di separazione su domanda congiunta si è concluso con sentenza del Tribunale di Lucca n. 564/2024, pubblicata il 19/12/2024 e passata in giudicato soltanto in data 20/6/2025. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio su domanda congiunta non risultava parimenti integrato il requisito del previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale prescritto dalla legge. Il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA improcedibile il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite. c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore
DO GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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